CA
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4356 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
TT TT LL de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3281 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
( C.F. ) in qualità di incorporante Parte_1 P.IVA_1 CP_1 in persona della mandataria Controparte_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Francesco Bordiga che la rappresenta e difende per mandato in atti
E
( C.F. ) in proprio e come erede di CP_3 CodiceFiscale_1 [...]
Per_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Tiziana Mariani che la rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. C.F. ) in persona della mandataria Controparte_4 P.IVA_2 CP_5
[...]
( C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Velletri n. 745/2020 resa nel procedimento R.G. n. 9324/2016 – opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto n. 1495/2016 il Tribunale di Velletri ingiungeva a Parte_2 CP_3
[...
e di pagare in solido a in persona della Persona_1 Controparte_4 mandataria € 51.124,93 oltre accessori e spese. Parte_3
e proponevano opposizione deducendo in rito l'inefficacia del CP_3 Persona_1 titolo per tardività della notifica;
nel merito affermavano l'insussistenza del credito per essere intervenuto un accordo transattivo in data diciassette dicembre 2012 (prot.0/2012/220983)
a firma del dott. per con cui era stato determinato il Persona_2 Parte_3 pagamento del minore importo di € 15.208,10, somma tempestivamente e interamente corrisposta.
Chiedevano la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c..
L'opposta si costituiva, affermava la tempestività della notifica del provvedimento monitorio, nel merito sosteneva che il vero accordo, prodotto in atti, prevedeva invece il pagamento di
€ 40.000,00 in ventiquattro rate mensili così suddivise: la prima dell'importo di € 5.000,00 entro il ventuno dicembre 2012, le altre dell'importo di € 1,458,30 ciascuna entro il giorno cinque di ogni mese a partire da gennaio 2013 sino ad ottobre 2014 compreso e infine il versamento di € 2.917,40 a saldo entro il cinque novembre 2014.
La mancata corresponsione anche di una sola rata avrebbe comportato l'immediata risoluzione del contratto e le somme versate sarebbero state trattenute a parziale pagamento del debito originario.
Deduceva che l'accordo non era stato rispettato per cui, detratti gli importi medio tempore corrisposti, la somma dovuta corrispondeva a quella del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale riteneva la tardività della notifica del decreto e, decidendo sul merito della vertenza così statuiva : a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 1495/2016; b) rigetta la pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo;
c) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.; d) compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna l'opposta al pagamento, in favore di controparte, dei due terzi residui, liquidati in euro 210,00 per esborsi ed in euro 2.648,00 per compensi, oltre accessori di legge.”
proponeva appello chiedendo la condanna della e dei garanti al Controparte_4 CP_6 pagamento dell'importo indicato nel decreto ingiuntivo. 2 Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Il diciotto novembre 2021 interveniva in qualità di cessionaria del Controparte_2 credito ex art. 58 TUB.
Il nove settembre 2024 interveniva subentrata nel credito di CP_1 [...]
a seguito di scissione. Controparte_2
Il tredici settembre 2024 il processo era interrotto per decesso di Persona_1 dichiarato dal difensore.
Il dieci dicembre 2024 in qualità di incorporante di Parte_1 CP_1 proponeva istanza di riassunzione del processo.
A seguito di tempestiva notifica dell'istanza e dell'ordinanza di fissazione di nuova udienza si costituiva solo , anche come erede di chiedendo il rigetto CP_3 Persona_1 dell'appello.
La Corte all'esito dell'udienza del ventisei maggio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del venti marzo 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile in quanto contenente analitiche critiche ai passi motivazionali della sentenza di primo grado indicando il diverso percorso logico che avrebbe dovuto essere effettuato
Nel merito l'appello è fondato.
Il motivo è rubricato nel seguente modo “Violazione dell'art. 2712 c.c. omesso rilievo del disconoscimento della comunicazione allegata alla mail del 19.12.2012. Travisamento dei fatti. Violazione dell'art.115 c.p.c. omesso esame della documentazione allegata da parte dell'odierna appellante, ai fini del decidere. Omessa valutazione dei fatti e dei documenti informatici non specificatamente contestati e/o disconosciuti dalla controparte.
e hanno prodotto in primo grado copia analogica della email Persona_1 CP_3 del diciannove dicembre 2012 ore 17.29 e dell'allegato contenente l'accettazione di una
3 proposta transattiva del quattordici dicembre 2012 per l'importo di € 15.208,10 da corrispondere nel seguente modo : una prima rata di € 5.000,00 entro il ventuno dicembre
2012 e altre sette rate mensili di € 1.458,30 ciascuna da gennaio a luglio 2013.
L'esistenza del suddetto accordo transattivo riguardo all'importo complessivo e alla rateizzazione è stato contestato dalla controparte affermando che in realtà il vero accordo fosse un altro, ex art. 2712 c.c., norma che così dispone : “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
in primo grado ha a tale proposito addotto nella memoria di Controparte_4 costituzione e ribadito negli scritti difensivi successivi nonché in appello, con argomentazioni riprodotte dalla cessionaria intervenuta, circostanze specifiche a sostegno del proprio assunto producendo documentazione e confrontando analiticamente i testi contrattuali.
Non si tratta quindi, al contrario di quanto affermato dall'appellata, di disconoscimento di conformità della copia all'originale né è necessario un procedimento di verifica di scrittura privata ex art. 217 c.p.c. .
In tal caso il documento prodotto dagli opponenti è valutabile come presunzione semplice.
Ebbene il Tribunale, come specificamente dedotto nell'atto di appello, ha errato ritenendo provato l'accordo transattivo sostenuto dagli opponenti solo sulla base della lettera contenente l'importo ridotto.
Testualmente è stato affermato in sentenza:
“La controeccezione dell'opposta, secondo cui il documento prodotto da controparte sarebbe contraffatto atteso che l'accordo con Video Service s.r.l. prevedeva il pagamento della somma di euro 40.000,00, resta superata dalla circostanza che la comunicazione inviata da per conto di in data 19.12.2012 alle ore 17,29 prevedeva Controparte_7 Parte_3 proprio il versamento del complessivo importo di euro 15.208,10, di cui la stessa attrice sostanziale ha dato atto nel ricorso. Orbene, poiché l'accordo riguardava: 1) la sofferenza n. 03693-9501-00002570, derivante dallo scoperto di c/c n. 3693/6152/24185260; 2) la sofferenza n. 03693-9502-00002571, derivante da portafoglio commerciale n.
4 3693/2000/00100024; 3) la sofferenza n. 00005-6000-60814021, derivante da finanziamento CMLT, da intendersi come il finanziamento della somma di euro 50.000,00 del 24.9.2010 (v. all. 11 della produzione dell'opposta), e cioè le posizioni debitorie di cui ai medesimi contratti costituenti la causa petendi dell'azione monitoria, l'allegazione dell'attrice principale circa la regolarizzazione solo parziale dell'esposizione debitoria è infondata, atteso che l'importo di euro 15.208,01 pagato coincide con quello oggetto della proposta transattiva comunicata in data 19.12.2012 alle ore 17,29”
In buona sostanza il Giudice di prime cure ha errato in quanto non ha considerato l'efficacia probatoria del documento come presunzione semplice e non lo ha messo a raffronto con tutti gli altri documenti prodotti perché se lo avesse fatto il risultato sarebbe stato ben diverso sulla base dei seguenti rilievi.
In primo luogo la lettera prodotta da e è allegata a una email CP_3 Persona_1 non certificata mentre quella prodotta dalla banca provenga da email certificata di
). Parte_3 Email_1
In secondo luogo vi è un'evidente anomalia nel messaggio di inoltro della email non certificata, di seguito riprodotto, poiché quella indicata come originale proverrebbe da un indirizzo ) diverso da quello utilizzato come email ordinaria dalla Email_2 suddetta dipendente di ( ) e perfettamente Parte_3 Email_3 coincidente ( tranne ovviamente che per la parola “cert” ) con quello di posta certificata della medesima . Controparte_7
Testualmente :
In terzo luogo la proposta transattiva inviata dal legale dei debitori Avv.to Ivan De Vincentis il tredici dicembre 2012 corrispondeva esattamente alle condizioni recepite nella lettera inviata tramite pec ( € 5.000,00 come prima rata e rate successive mensili fino al raggiungimento dell'importo di € 40.000,00 ).
5 In quarto luogo non vi è alcun atto intermedio ( nuova proposta del debitore, trattative et similia ) che giustifichi una drastica riduzione dell'importo oggetto di transazione da
€40.000,00 a € 15.208,10.
In quinto luogo l'importo di € 15.208,10 è del tutto disallineato rispetto a un credito conteggiato dalla banca solo nove mesi prima, allorquando è stato comunicato il recesso
(doc. 14 fascicolo primo grado ) in circa € 60.000,00 oltre accessori;
si tratta Controparte_4 poi di una cifra complessiva contenente anche la specificazione al centesimo invero anomala per una transazione a AI .
In sesto luogo le due lettere di accettazione della proposta transattiva sono entrambe a firma del dott. e, nonostante siano nettamente diverse negli importi, Persona_2 recano lo stesso numero di protocollo, circostanza del tutto anomala in quanto, trattandosi di atti negoziali differenti, avrebbero dovuto avere numero di protocollo distinto.
In settimo luogo la revoca, prodotta in atti, a supporto della domanda di , CP_3 relativa al mandato all'Avv.to De Vincentis che aveva seguito le trattative, motivata con l'asserita inadeguatezza della proposta transattiva formulata dal legale, è successiva ed è del ventuno dicembre 2012.
L'importo dovuto è pertanto pari a € 51.124,93 oltre interessi legali dal tredici novembre
2015 ossia dall'estinzione del rapporto al saldo.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e quindi devono essere poste a carico di in favore di ( in misura prossima ai minimi per la CP_3 Parte_1 ridotta complessità delle questioni trattate, senza fase istruttoria in quanto non tenuta ) mentre per il resto, considerato come la cedente non abbia coltivato il giudizio dopo aver ceduto il credito e non abbia depositato note conclusive, sono compensate.
Detto comportamento giustifica la compensazione delle spese anche per il primo grado considerando quale ulteriore elemento, per il giudizio dinanzi al Tribunale, la tardiva notifica del decreto ingiuntivo che ha comunque costretto gli opponenti a proporre impugnazione.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, condanna in proprio e, nei limiti della quota ereditaria, CP_3
6 quale erede di al pagamento di € 51.124,93 in favore di Persona_1 Parte_1 oltre interessi legali dal tredici novembre 2015 al saldo.
[...]
Compensa interamente le spese di primo grado.
Condanna a pagare a le spese del presente grado CP_3 Parte_1 liquidate in complessivi € 3.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Roma camera di consiglio del ventitré giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci TT TT LL de Courtelary
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
TT TT LL de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3281 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
( C.F. ) in qualità di incorporante Parte_1 P.IVA_1 CP_1 in persona della mandataria Controparte_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Francesco Bordiga che la rappresenta e difende per mandato in atti
E
( C.F. ) in proprio e come erede di CP_3 CodiceFiscale_1 [...]
Per_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Tiziana Mariani che la rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. C.F. ) in persona della mandataria Controparte_4 P.IVA_2 CP_5
[...]
( C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Velletri n. 745/2020 resa nel procedimento R.G. n. 9324/2016 – opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto n. 1495/2016 il Tribunale di Velletri ingiungeva a Parte_2 CP_3
[...
e di pagare in solido a in persona della Persona_1 Controparte_4 mandataria € 51.124,93 oltre accessori e spese. Parte_3
e proponevano opposizione deducendo in rito l'inefficacia del CP_3 Persona_1 titolo per tardività della notifica;
nel merito affermavano l'insussistenza del credito per essere intervenuto un accordo transattivo in data diciassette dicembre 2012 (prot.0/2012/220983)
a firma del dott. per con cui era stato determinato il Persona_2 Parte_3 pagamento del minore importo di € 15.208,10, somma tempestivamente e interamente corrisposta.
Chiedevano la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c..
L'opposta si costituiva, affermava la tempestività della notifica del provvedimento monitorio, nel merito sosteneva che il vero accordo, prodotto in atti, prevedeva invece il pagamento di
€ 40.000,00 in ventiquattro rate mensili così suddivise: la prima dell'importo di € 5.000,00 entro il ventuno dicembre 2012, le altre dell'importo di € 1,458,30 ciascuna entro il giorno cinque di ogni mese a partire da gennaio 2013 sino ad ottobre 2014 compreso e infine il versamento di € 2.917,40 a saldo entro il cinque novembre 2014.
La mancata corresponsione anche di una sola rata avrebbe comportato l'immediata risoluzione del contratto e le somme versate sarebbero state trattenute a parziale pagamento del debito originario.
Deduceva che l'accordo non era stato rispettato per cui, detratti gli importi medio tempore corrisposti, la somma dovuta corrispondeva a quella del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale riteneva la tardività della notifica del decreto e, decidendo sul merito della vertenza così statuiva : a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 1495/2016; b) rigetta la pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo;
c) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.; d) compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna l'opposta al pagamento, in favore di controparte, dei due terzi residui, liquidati in euro 210,00 per esborsi ed in euro 2.648,00 per compensi, oltre accessori di legge.”
proponeva appello chiedendo la condanna della e dei garanti al Controparte_4 CP_6 pagamento dell'importo indicato nel decreto ingiuntivo. 2 Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Il diciotto novembre 2021 interveniva in qualità di cessionaria del Controparte_2 credito ex art. 58 TUB.
Il nove settembre 2024 interveniva subentrata nel credito di CP_1 [...]
a seguito di scissione. Controparte_2
Il tredici settembre 2024 il processo era interrotto per decesso di Persona_1 dichiarato dal difensore.
Il dieci dicembre 2024 in qualità di incorporante di Parte_1 CP_1 proponeva istanza di riassunzione del processo.
A seguito di tempestiva notifica dell'istanza e dell'ordinanza di fissazione di nuova udienza si costituiva solo , anche come erede di chiedendo il rigetto CP_3 Persona_1 dell'appello.
La Corte all'esito dell'udienza del ventisei maggio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del venti marzo 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile in quanto contenente analitiche critiche ai passi motivazionali della sentenza di primo grado indicando il diverso percorso logico che avrebbe dovuto essere effettuato
Nel merito l'appello è fondato.
Il motivo è rubricato nel seguente modo “Violazione dell'art. 2712 c.c. omesso rilievo del disconoscimento della comunicazione allegata alla mail del 19.12.2012. Travisamento dei fatti. Violazione dell'art.115 c.p.c. omesso esame della documentazione allegata da parte dell'odierna appellante, ai fini del decidere. Omessa valutazione dei fatti e dei documenti informatici non specificatamente contestati e/o disconosciuti dalla controparte.
e hanno prodotto in primo grado copia analogica della email Persona_1 CP_3 del diciannove dicembre 2012 ore 17.29 e dell'allegato contenente l'accettazione di una
3 proposta transattiva del quattordici dicembre 2012 per l'importo di € 15.208,10 da corrispondere nel seguente modo : una prima rata di € 5.000,00 entro il ventuno dicembre
2012 e altre sette rate mensili di € 1.458,30 ciascuna da gennaio a luglio 2013.
L'esistenza del suddetto accordo transattivo riguardo all'importo complessivo e alla rateizzazione è stato contestato dalla controparte affermando che in realtà il vero accordo fosse un altro, ex art. 2712 c.c., norma che così dispone : “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
in primo grado ha a tale proposito addotto nella memoria di Controparte_4 costituzione e ribadito negli scritti difensivi successivi nonché in appello, con argomentazioni riprodotte dalla cessionaria intervenuta, circostanze specifiche a sostegno del proprio assunto producendo documentazione e confrontando analiticamente i testi contrattuali.
Non si tratta quindi, al contrario di quanto affermato dall'appellata, di disconoscimento di conformità della copia all'originale né è necessario un procedimento di verifica di scrittura privata ex art. 217 c.p.c. .
In tal caso il documento prodotto dagli opponenti è valutabile come presunzione semplice.
Ebbene il Tribunale, come specificamente dedotto nell'atto di appello, ha errato ritenendo provato l'accordo transattivo sostenuto dagli opponenti solo sulla base della lettera contenente l'importo ridotto.
Testualmente è stato affermato in sentenza:
“La controeccezione dell'opposta, secondo cui il documento prodotto da controparte sarebbe contraffatto atteso che l'accordo con Video Service s.r.l. prevedeva il pagamento della somma di euro 40.000,00, resta superata dalla circostanza che la comunicazione inviata da per conto di in data 19.12.2012 alle ore 17,29 prevedeva Controparte_7 Parte_3 proprio il versamento del complessivo importo di euro 15.208,10, di cui la stessa attrice sostanziale ha dato atto nel ricorso. Orbene, poiché l'accordo riguardava: 1) la sofferenza n. 03693-9501-00002570, derivante dallo scoperto di c/c n. 3693/6152/24185260; 2) la sofferenza n. 03693-9502-00002571, derivante da portafoglio commerciale n.
4 3693/2000/00100024; 3) la sofferenza n. 00005-6000-60814021, derivante da finanziamento CMLT, da intendersi come il finanziamento della somma di euro 50.000,00 del 24.9.2010 (v. all. 11 della produzione dell'opposta), e cioè le posizioni debitorie di cui ai medesimi contratti costituenti la causa petendi dell'azione monitoria, l'allegazione dell'attrice principale circa la regolarizzazione solo parziale dell'esposizione debitoria è infondata, atteso che l'importo di euro 15.208,01 pagato coincide con quello oggetto della proposta transattiva comunicata in data 19.12.2012 alle ore 17,29”
In buona sostanza il Giudice di prime cure ha errato in quanto non ha considerato l'efficacia probatoria del documento come presunzione semplice e non lo ha messo a raffronto con tutti gli altri documenti prodotti perché se lo avesse fatto il risultato sarebbe stato ben diverso sulla base dei seguenti rilievi.
In primo luogo la lettera prodotta da e è allegata a una email CP_3 Persona_1 non certificata mentre quella prodotta dalla banca provenga da email certificata di
). Parte_3 Email_1
In secondo luogo vi è un'evidente anomalia nel messaggio di inoltro della email non certificata, di seguito riprodotto, poiché quella indicata come originale proverrebbe da un indirizzo ) diverso da quello utilizzato come email ordinaria dalla Email_2 suddetta dipendente di ( ) e perfettamente Parte_3 Email_3 coincidente ( tranne ovviamente che per la parola “cert” ) con quello di posta certificata della medesima . Controparte_7
Testualmente :
In terzo luogo la proposta transattiva inviata dal legale dei debitori Avv.to Ivan De Vincentis il tredici dicembre 2012 corrispondeva esattamente alle condizioni recepite nella lettera inviata tramite pec ( € 5.000,00 come prima rata e rate successive mensili fino al raggiungimento dell'importo di € 40.000,00 ).
5 In quarto luogo non vi è alcun atto intermedio ( nuova proposta del debitore, trattative et similia ) che giustifichi una drastica riduzione dell'importo oggetto di transazione da
€40.000,00 a € 15.208,10.
In quinto luogo l'importo di € 15.208,10 è del tutto disallineato rispetto a un credito conteggiato dalla banca solo nove mesi prima, allorquando è stato comunicato il recesso
(doc. 14 fascicolo primo grado ) in circa € 60.000,00 oltre accessori;
si tratta Controparte_4 poi di una cifra complessiva contenente anche la specificazione al centesimo invero anomala per una transazione a AI .
In sesto luogo le due lettere di accettazione della proposta transattiva sono entrambe a firma del dott. e, nonostante siano nettamente diverse negli importi, Persona_2 recano lo stesso numero di protocollo, circostanza del tutto anomala in quanto, trattandosi di atti negoziali differenti, avrebbero dovuto avere numero di protocollo distinto.
In settimo luogo la revoca, prodotta in atti, a supporto della domanda di , CP_3 relativa al mandato all'Avv.to De Vincentis che aveva seguito le trattative, motivata con l'asserita inadeguatezza della proposta transattiva formulata dal legale, è successiva ed è del ventuno dicembre 2012.
L'importo dovuto è pertanto pari a € 51.124,93 oltre interessi legali dal tredici novembre
2015 ossia dall'estinzione del rapporto al saldo.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e quindi devono essere poste a carico di in favore di ( in misura prossima ai minimi per la CP_3 Parte_1 ridotta complessità delle questioni trattate, senza fase istruttoria in quanto non tenuta ) mentre per il resto, considerato come la cedente non abbia coltivato il giudizio dopo aver ceduto il credito e non abbia depositato note conclusive, sono compensate.
Detto comportamento giustifica la compensazione delle spese anche per il primo grado considerando quale ulteriore elemento, per il giudizio dinanzi al Tribunale, la tardiva notifica del decreto ingiuntivo che ha comunque costretto gli opponenti a proporre impugnazione.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, condanna in proprio e, nei limiti della quota ereditaria, CP_3
6 quale erede di al pagamento di € 51.124,93 in favore di Persona_1 Parte_1 oltre interessi legali dal tredici novembre 2015 al saldo.
[...]
Compensa interamente le spese di primo grado.
Condanna a pagare a le spese del presente grado CP_3 Parte_1 liquidate in complessivi € 3.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Roma camera di consiglio del ventitré giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci TT TT LL de Courtelary
7