TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/11/2025, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il giudice onorario della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Messina, dott.
Massimo Morgia, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa per opposizione ad atto di precetto iscritta al n. 517/2022 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
, elettivamente domiciliata a Messina, Via Centonze, n. 72, C.F._1
presso lo studio dell'avv. Gioacchino Antonio Vita, , che la C.F._2 rappresenta e difende
OPPONENTE
E
C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, dott. elettivamente Controparte_2
domiciliato in Messina, Via Lenzi n. 1 presso lo studio legale dell'Avv. Marcello
Greco, C.F. , che lo rappresenta e difende C.F._3
OPPOSTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 18.02.2022, proponeva opposizione Parte_1
avverso l'atto di precetto notificatole dal , in Controparte_1
persona dell'amministratore pro tempore, per l'importo complessivo di €. 5.739,70, unitamente al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Messina.
Parte opponente, dopo avere eccepito la nullità del decreto ingiuntivo n.
1403/21, emesso dal Giudice di Pace di Messina, sotteso all'atto di precetto, la nullità delle delibere condominiali sottese al decreto ingiuntivo, la nullità della
1 procura conferita e l'inesistenza del debito, chiedeva al Tribunale adito: 1) la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo sotteso all'atto di precetto, 2) dichiarare che il convenuto non ha diritto di procedere CP_1
ad esecuzione forzata, 3) ritenere e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo;
4) la condanna di controparte alle spese di giudizio.
Costituitosi in giudizio, il in persona Controparte_1
dell'amministratore pro tempore, preliminarmente eccepiva la tardività dell'opposizione, in quanto proposta oltre 20 giorni dalla notifica dell'atto di precetto, e la violazione del principio della litispendenza, quindi contestava le eccezioni di parte avversa e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Susseguitesi le fasi processuali, all'udienza del 22.11.2025, la causa veniva assunta in decisione.
**********
I motivi di opposizione attengono alla formazione del titolo esecutivo sotteso all'atto di precetto.
Il titolo esecutivo sotteso all'atto di precetto costituisce giudicato esterno, rispetto al quale il giudice dell'opposizione a precetto può compiere solo un'attività interpretativa, volta ad individuarne l'esatto contenuto e la portata precettiva, e non può in alcun caso fare valutazioni nel merito e sulla sussistenza del diritto di credito accertato.
La Suprema Corte con sentenza n.3619/14, riprendendo un indirizzo consolidato
(Cass. 17 febbraio 2011 n.3850; Cass. 24 febbraio 2011, n.4505; Cass. 4 agosto 2011,
n.16998; Cass. 27 gennaio 2012, n.1183; Cass. 24 luglio 2012, n.12911), ha precisato che "ove a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione - e dell'opposizione a quest'ultima - non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè a invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunciato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di questo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se
2
successiva, al conseguimento della definitività (salvo il caso di incolpevole impossibilità, per il debitore, di farli valere in quell'unica competente sede).
La contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinano l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, essere fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso.
I motivi di opposizione riguardano tutti circostanze relative alla formazione del titolo esecutivo che non ne inficiano l'esistenza stessa e che, pertanto, andavano proposte in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Per le ragioni esposte l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014, in considerazione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione.
DA , al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, delle spese di
[...]
giudizio che si liquidano in €. 2.800,00, oltre 15% spese generali, c.p.a. e i.v.a, se dovuta.
Messina, 26.11.2025
IL G.O.
Dott. Massimo Morgia
3