Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1839/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1839/2024 promossa da :
, (C.F. ) nata il [...] in Parte_1 C.F._1
Ain Jemaa in Marocco elettivamente domiciliata in VIA CORSICA 2/5 16128
GENOVA, presso lo studio dell''avv. , che lo rappresenta e Parte_2 difende in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) nato il [...] nel CP_1 C.F._2 comune di Ain Jemaa in Marocco elettivamente domiciliata in , presso lo studio dell'avv. GATTI FEDERICA che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
Voglia il Tribunale di Genova, dichiarare lo scioglimento del matrimonio in capo ai coniugi e Parte_1
; CP_1 disporre l'affidamento super-esclusivo dei figli minori e Per_1 Persona_2 Per_3 con collocazione abitativa ed anagrafica presso la madre;
determinare il regime di visita per il padre meglio visto nell'interesse dei minori, disponendo eventualmente visite protette;
porre a carico del l'obbligo di CP_1 corrispondere un assegno di mantenimento mensile in favore dei figli pari ad € 800,00, entro il giorno 5 di ogni mese, disponendo che questo venga versato alla IG.ra direttamente dal datore di lavoro del Pt_1 CP_1 tali somme saranno rivalutate annualmente secondo gli indici Istat;
stabilire che le spese straordinarie necessarie per i figli saranno sostenute al 50% dai genitori;
per la loro individuazione si terrà conto del verbale ex art. 47 O.G. del 15.09.2016 del Tribunale di Genova, Sez. IV – Famiglia, da intendersi parte integrante del presente ricorso
CONCLUSIONI RESISTENTE
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio fra i sig.ri e CP_1 [...] celebrato in Marocco e trascritto in Italia, ordinando all'Ufficiale dello Pt_1
Stato Civile del Comune di Genova di procedere alle relative annotazioni;
− Rigettare la domanda di affido super-esclusivo e disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e con collocazione Per_1 Persona_2 Per_3 prevalente degli stessi presso la casa attualmente condotta in locazione dalla sig.ra n Genova, via Acquasanta n. 206/4 e ampio diritto di visita da parte del Pt_1 padre, indicativamente un week-end ogni due compatibilmente con le sue esigenze di lavoro e con la lontananza geografica, nonché durante le festività civili e religiose con il criterio dell'alternanza. Sul regime di visita ci si rimette agli eventuali accertamenti che dovessero essere demandati ai Servizi Sociali territorialmente competenti, non opponendosi affinché gli incontri padre/figli siano organizzati con la loro intercessione, ma non in forma protetta, non sussistendone i presupposti;
− Confermare in capo al sig. l'obbligo di corrispondere alla madre, CP_1 sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, un assegno Pt_1 mensile di € 600,00 complessivi (= € 200,00 per ciascun figlio), tenendo conto della complessiva situazione patrimoniale e reddituale paterna;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 − Stabilire il diritto in capo alla madre, sig.ra di percepire direttamente e Pt_1 trattenere, nella misura del 100%, l'Assegno Unico erogato dall' nell'interesse dei CP_2
3 figli minori;
− Fare obbligo a entrambi i genitori di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie (scolastiche, mediche non coperte dal SSN, sportive e ricreative) riguardanti i figli, rinviando a criteri e modalità previsti dal “Documento di orientamento uniforme” approvato dalla Sezione IV del Tribunale di Genova in data 20.10.2016;
− Con il favore di spese e compensi del procedimento
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO
“Chiede che il Tribunale di Genova pronunci lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza. CHIEDE inoltre che il Tribunale disponga l'affidamento congiunto dei minori e determini le condizioni del divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La IG.ra ontraeva matrimonio in Marocco in data 16.08.2012 Pt_1 con , nato in [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._3
, residente in [...]6.
[...]
I coniugi, successivamente al trasferimento in Italia, trascrivevano qui il matrimonio (cfr. prod. sub 5).
Dall'unione sono nati tre figli, , nata in [...] il [...], Per_1 Per_2
nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...].
[...] Per_3
2. Stante la compromissione della relazione e la fine della comunione affettiva e spirituale, la IG.ra proponeva ricorso per Pt_1 separazione giudiziale in data 05.09.2022. Durante il procedimento le parti addivenivano ad un accordo con trasformazione del procedimento in consensuale. Il verbale di separazione consensuale veniva successivamente omologato in data 26/30.05.2023 (cfr. prod. sub 6). Gli accordi raggiunti prevedono quanto segue:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 a. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. Il sig. ha già CP_1 trasferito altrove la propria dimora e trasferirà altresì la residenza anagrafica entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. b. i figli minori , e resteranno affidati a entrambi i Per_1 Persona_2 Per_3 genitori con modalità condivisa e collocazione abitativa prevalente presso la casa già coniugale sita in Genova, via Diano Marina n. 21/6, che allo scopo resterà assegnata alla sig.ra ell'interesse dei figli. Alla luce della Pt_1 suddetta assegnazione, la sig.ra subentrerà quale Parte_1 intestataria del contratto di locazione dell'immobile in oggetto. Dal momento che il sig. svolge attività di operaio nei cantieri navali e si reca CP_1 spesso in trasferta fuori Genova, anche per periodi prolungati, delegando di fatto la gestione quotidiana dei tre figli minori alla sola madre, la sig.ra arà autorizzata dal sig. ad occuparsi in maniera Pt_1 CP_1 esclusiva delle decisioni afferenti i figli e concernenti le attività scolastiche, ludiche e sportive, per le quali la stessa avrà facoltà di sottoscrivere ogni documentazione che dovesse rendersi necessaria. c. il padre potrà vedere i figli con ampia libertà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici dei minori nonché con le proprie trasferte lavorative. In ogni caso, stante la collocazione provvisoria paterna in un immobile condiviso, che non gli permette di ospitare i figli riservando loro uno spazio adeguato, nelle more del suo trasferimento presso altro immobile idoneo, lo stesso vedrà i figli alternativamente il sabato o la domenica, trascorrendo con loro il pranzo e il pomeriggio, previo riaccompagnamento presso il domicilio materno entro l'ora di cena. Successivamente, i coniugi si impegnano nell'interesse dei minori, se necessario coadiuvati dal Servizio Sociale incaricato, a rivedere tali condizioni di visita allargando il calendario di incontri padre/figli. d. il sig. verserà in favore della sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento dei figli minori e sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, l'importo di € 600,00 (pari ad € 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie afferenti i figli, per la cui individuazione si fa integrale riferimento al Documento di Orientamento Uniforme del Tribunale di Genova del 15.09.2016 che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare, saranno suddivise fra i genitori nella misura del 50% ciascuno. e. i coniugi concordano che l'Assegno Unico sarà erogato in misura CP_2 integrale in favore della sig.ra ell'interesse dei figli minori. f. i Pt_1 sig.ri e dichiarano di essere economicamente CP_1 Pt_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 autosufficienti e di rinunciare a qualsivoglia contributo al proprio mantenimento. g. il sig. , in qualità di intestatario del contratto di locazione CP_1 dell'immobile già casa familiare sito in Genova, via Diano Marina n. 21/6, si impegna a ripianare il debito per quote di canone di locazione insolute che dovessero risultare maturate sino al 31.12.2022, accordandosi direttamente con il proprietario e manlevando la sig.ra a qualsivoglia pretesa a lei Pt_1 rivolta sulla base di tale titolo e per tale arco temporale. h. a fronte del corretto adempimento di quanto sopra, i coniugi dichiarano di avere già provveduto alla divisione dei propri beni ed effetti personali e di non avere null'altro a pretendere.
3. Deduce la ricorrente che il IG. ha disatteso ogni condizione CP_1 prevista dalla separazione, eccezion fatta per la corresponsione dell'assegno di mantenimento, anche se negli ultimi mesi ha provveduto con grave ritardo. Deduce che il marito non ha modificato la sua residenza anagrafica, non ha mai corrisposto la propria quota parte delle spese straordinarie sostenute dalla madre e, soprattutto, è completamente sparito dalla vita dei figli, avendoli visti dalla separazione in poi (quasi un anno, quindi) non più di quattro volte per la durata di meno di un'ora ciascuna e chiamandoli telefonicamente circa una volta al mese. Alla luce di quanto sopra la madre chiede un aumento dell'assegno per i figli, essendo il mantenimento tutto a carico suo e chiede di ottenere un regime di affidamento c.d. super esclusivo in capo a sé, proprio a causa del fatto che il padre ha chiaramente dimostrato un atteggiamento neppure minimamente consono ad un affidamento condiviso.
Deduce infine che il marito ha ripreso le sue condotte violente, seppur in questa circostanza solamente verbali, riservandole continui insulti ed improperi durante le telefonate con i figli e contattando con lo stesso scopo i di lei colleghi, causandole gravi disagi sul luogo di lavoro. Poiché successivamente alla separazione non è mai ripresa la convivenza tra i coniugi, né è tantomeno possibile la ricostituzione del vincolo matrimoniale la ricorrente chiede la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
4. Parte convenuta, in sede di costituzione, ha eccepito preliminarmente la contemporanea pendenza, presso l'Autorità giudiziaria marocchina, di
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 un'azione avviata dalla sig.ra nei confronti del sig. Pt_1
al fine di ottenere il riconoscimento del cd. mahr. CP_1
Si è quindi opposta all'aumento del contributo paterno per i figli in quanto non sostenibile stante il peggioramento delle proprie condizioni lavorative e reddituali. Viceversa ha evidenziato che la situazione reddituale della sig.ra Pt_1 sensibilmente migliorata dall'epoca della separazione. La stessa infatti è stata assunta con contratto a tempo indeterminato presso una controllata della Pers Società FINCANTIERI SPA, . che è stata per lungo tempo anche CP_3 datrice di lavoro del sig. . Deduce che quindi la moglie risulta CP_1 inquadrata come impiegata amministrativa e pertanto percettrice di un reddito non inferiore ad € 1.300,00 mensili di cui non si ha traccia perché la ricorrente non ha prodotto la propria documentazione reddituale e non ha neppure dato atto che, al contrario del momento della separazione, in oggi la moglie non è più disoccupata ma è anzi occupata a tempo indeterminato.
In ordine alla domanda di affido super-esclusivo dei figli minori alla madre il convenuto evidenzia di essersi dovuto assentare lungamente da Genova e quindi abbia potuto frequentare ben poco i figli minori sia perché caduto in uno stato di depressione a seguito della decisione della moglie di porre fine al matrimonio, stato di depressione che lo avrebbe indotto ad interrompere i rapporti con moglie e figli, sia perché , avendo nel contempo terminato il Pers rapporto con la . ha trovato occupazione in un cantiere in CP_3
Veneto, per cui poteva far rientro in Liguria solo in sporadiche occasioni, non essendo in possesso di una autovettura ma avendo necessità di utilizzare i mezzi pubblici.
5. Parte convenuta ha dedotto la pendenza davanti all'autorità giudiziaria del Marocco di un procedimento tra le parti stesse in materia di famiglia, instaurato dall'attrice, producendo peraltro dei documenti in lingua araba che, come eccepito dall'attrice, non sono comprensibili in quanto non tradotti. Peraltro la stessa parte convenuta ha precisato che secondo la legge vigente in
Marocco, paese di origine di entrambi i coniugi, l'istituto di cui la moglie invoca l'applicazione, il prevede un risarcimento che assume la veste di Pt_3
“restituzione della dote”, dovuta dal marito in favore della moglie e dei figli in
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 un importo parametrato alla durata del matrimonio (cfr. documento in arabo: doc. 2). La sig.ra nel settembre 2023 (e, quindi, anteriormente al Pt_1 radicamento della presente azione) avrebbe denunciato il sig. in CP_1
Marocco al fine di ottenere il versamento da parte sua della somma di € 100,00 mensili a testa per sé e per ciascuno dei 3 figli, oltre ad € 500,00 da versarsi alla fine di ogni anno per ciascun figlio, nonché € 1.000,00 per ogni anno di matrimonio in favore della richiedente (e, così, € 10.000,00 ulteriori).
Parte ricorrente ha a sua volta dedotto che tale azione riguarda esclusivamente una richiesta economica risarcitoria a titolo di mantenimento in virtù di un istituto previsto dalla legge locale, che nulla ha a che vedere con la separazione, il divorzio e l'affidamento e il mantenimento della prole previsti dalla legge italiana. Tale azione, in particolare, è stata intrapresa dalla ricorrente nell'immediatezza dello scioglimento del nucleo familiare e del conseguente abbandono della casa familiare da parte del ed è riferita ad un CP_1 periodo limitato, ovverosia dal 03.04.2022 al 31.07.2022, e poi non è stata più coltivata a seguito del deposito del ricorso per separazione personale dei coniugi in Italia.
Va osservato che la richiesta di versamento del mahr risulta in contrasto con le norme imperative e l'ordine pubblico italiano, trattandosi della restituzione della “dote” – istituto non più vigente in Italia – da versare in caso di fallimento del matrimonio. Tale previsione viola il principio di uguaglianza fra i coniugi, oltre ad essere nulla perché riconducibile a un accordo pre-matrimoniale che precostituisce una disciplina economica in caso di divorzio. Va poi osservato che tale azione riguarda solamente l'anno 2022 e parte ricorrente evidenzia che tale azione fu proposta in risposta ad una domanda del convenuto finalizzata ad obbligarla a proseguire il rapporto matrimoniale contro la sua volontà. In ogni caso si deve escludere la sussistenza di una litispendenza in quanto le due azioni non hanno lo stesso oggetto a parte la non riconoscibilità in Italia dell'eventuale sentenza emessa in Marocco per contrasto all'ordine pubblico interno.
6. E' trascorso il termine di legge dalla data della separazione pronunciata dal Tribunale di Genova.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 Nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale avuto riguardo al lungo lasso di tempo ormai decorso rispetto all'intervenuta separazione, atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro.
Sussistono, conseguentemente, i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74 per pronunciare la sentenza di divorzio.
7. In ordine agli aspetti economici il convenuto evidenzia che la richiesta di aumento dell'assegno per i 3 figli minori, da € 600,00 ad € 800,00 sarebbe giustificata dalla ricorrente sulla base della lamentata lontananza paterna nel corso degli ultimi mesi, che avrebbe inciso sulla capacità del sig.
di contribuire in maniera diretta al mantenimento dei CP_1 figli: lontananza che però sarebbe una lontananza forzata dovuta a motivi di lavoro. A tale proposito deduce di non essere più impiegato in oggi ma percettore di Naspi per l'importo di circa € 1.090,00 mensili (cfr.. accrediti dal mese di CP_2 febbraio al mese di maggio 2024: doc. 3). Evidenzia che, come deducibile dalle Certificazioni Uniche allegate al ricorso per separazione, nonché all'ultima relativa al 2023 (v. doc. 4), è stato infatti per alcuni anni alle dipendenze della Società GIO. percependo un CP_3 reddito annuo, prima della cessazione del rapporto di lavoro, di circa € 22.000,00 (doc. 4). Proprio a fronte di tali evidenze era stato concordato, in sede di separazione, il versamento di € 600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, con rinuncia del padre alla percezione dell'Assegno Unico CP_2 affinché lo stesso venisse erogato al 100% in favore della madre collocataria. Il reddito del convenuto sarebbe quindi diminuito, motivo per il quale egli ha ritardato i versamenti del mese di febbraio/marzo 2024, rientrando non appena ne ha avuto la possibilità, tornando in pari. Deduce che quindi non risulterebbero ad oggi, mensilità arretrate a suo carico per il mantenimento dei figli. Contesta poi il convenuto la dedotta circostanza secondo la quale egli, dalla data della separazione, non avrebbe mai rimborsato la quota delle spese straordinarie e deduce a mero titolo esemplificativo le ricevute dei bonifici di agosto, dicembre 2023 e maggio 2024, dalle quali si evince che l'importo di € 600,00 è stato incrementato con ulteriori importi
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 variabili, versati dal padre per cercare di sopperire a tutte le esigenze dei figli: ad agosto 2023 e, da ultimo, a maggio 2024 il sig. ha versato € CP_1
650,00, mentre nel mese di dicembre 2023 ha versato la maggior somma di € 800,00, in luogo dei prescritti € 600,00 (v. doc. 5). Sul punto parte ricorrente ha contestato tali circostanze evidenziando che parte convenuta è ancora in debito di spese arretrate e di mensilità dell'assegno di mantenimento.
Va osservato che al momento della separazione (verbale di udienza del 6 aprile 2023) i coniugi si dichiaravano economicamente autosufficienti. La ricorrente ha prodotto due cud per il 2023: uno relativo al lavoro svolto presso un dentista, per 65 giorni ed il secondo relativo all'impiego presso la Fincantieri per 91 giorni. Il primo impiego (la ricorrente è assistente alla poltrona come dichiarato in udienza) è iniziato il 27 aprile 2023 ed è cessato il 30 giugno 2023. Il secondo impiego è iniziato il 2 ottobre 2023 ed è tuttora in corso in quanto contratto a tempo indeterminato. In udienza la ricorrente ha spiegato il motivo della modifica del lavoro dichiarando: “Io lavoro part-time presso la Fincantieri. Lavoro da ottobre 2023. Sono assistente alla poltrona odontoiatrica: ho provato a lavorare presso un dentista ma esco alle 19, troppo tardi e devo pagare troppi soldi di baby-sitter. Ho presentato vari curricula e poi mi hanno assunta da Fincantieri dove hanno lo stesso orario della scuola (dalle 8 alle 16) e quindi devo pagare solo un'ora di baby-sitter. Sono assunta a tempo indeterminato. Come assegno unico percepisco 695 Euro. Pago 440 Euro di affitto”. Il reddito desumibile dal primo cud è un reddito lordo di 2180 Euro che, detratte le imposte, diventa un reddito netto di circa 2000 Euro, pari quindi a circa 1000,00 Euro al mese. Il reddito desumibile dal secondo cud è pari ad un reddito lordo di 4253,59 Euro da cui vanno detratte 858 Euro di imposte per un importo mensile netto di circa 1130 Euro mensili. Non è dato sapere quale lavoro svolgesse la ricorrente al momento della separazione: ma poiché il lavoro come assistente di poltrona presso il dentista è iniziato pochi giorni dopo l'udienza si deve ritenere che il suo reddito fosse sostanzialmente quello in oggi dichiarato. La situazione della ricorrente è migliorata, quindi, in quanto oltre a svolgere oggi un lavoro a tempo indeterminato ha un orario che gli ha permesso di ridurre le spese della baby- sitter ad un'ora soltanto al giorno (si può presumere quindi una spesa media di 100,00/150,00 Euro a settimana) ed ottenere con il nuovo lavoro un aumento mensile di circa 100,00 Euro al mese.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9 Va infatti evidenziato che nel verbale di separazione era stato dato atto che il padre svolgeva attività di operaio nei cantieri navali e si recava spesso in trasferta fuori Genova, anche per periodi prolungati, delegando di fatto la gestione quotidiana dei tre figli minori alla sola madre, situazione di fatto non molto dissimile da quella dedotta nella presente causa dalla ricorrente. Di fatto oggi la ricorrente può contare su un reddito netto di 1100 Euro mensili, cui si aggiunge l'assegno unico di Euro 695 e il contributo del padre di 600
Euro: un reddito complessivo quindi di Euro 2395 Euro al mese. Il padre ha dichiarato in udienza di essere attualmente disoccupato e di percepire la Naspi pari a circa 1090 Euro al mese e di stare cercando un nuovo lavoro e di vivere attualmente a Padova. Poiché la situazione della madre è uguale se non migliorata rispetto al momento della separazione, le spese per i figli sono rimaste sostanzialmente invariate tenuto conto del breve periodo trascorso dalla separazione mentre sono diminuite quelle per la baby-sitter e la situazione del padre non è allo stato migliorata si ritiene di confermare allo stato il contributo al mantenimento per i figli già concordato dalle parti in sede di separazione con rivalutazione dalla data della separazione.
8. In ordine all'affidamento dei figli (pacifica la collocazione presso la madre) va evidenziato che la stessa si duole dell'assenza del padre, della mancanza di partecipazione alla vita dei figli, delle difficoltà che quindi incontra nella gestione quotidiana di tutte le pratiche amministrative necessarie per la loro vita. In sede di udienza la ricorrente ha dichiarato: Sono seguita dall'assistente sociale Buttero che è dovuta intervenire più volte perché non mi firmava i documenti per la scuola in particolare per un progetto riguardante una psicologa. Ci sono voluti 15 giorni per avere la firma. Io mi devo alzare alle 5 del mattino e andare a dormire a mezzanotte per lavorare e seguire i bambini e tenere la casa pulita. Il padre non sa neanche dove vanno i bambini a scuola, non è mai venuto ad una riunione. Non vuole neppure pagare le spese dello scuola bus che sono 30 Euro al mese per bambino. Lui va in Marocco tre o quattro volte e io non posso permettermelo. Il sig. , a sua volta ha dichiarato: “Attualmente sono CP_1 disoccupato. Sto cercando un'altra occupazione. Attualmente vivo a Padova con un mio amico. Non è vero che ci sono voluti 15 giorni: appena la dott.ssa mi ha Per_5 chiamato io ho firmato subito.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10 Va osservato che la stessa dichiarazione del padre, di aver firmato non appena l'ha chiamato l'assistente sociale, conferma quanto dichiarato dalla madre in ordine alla sua lontananza e limitato interesse alle vicende dei figli: anche se il padre vive lontano non deve certo attendere l'intervento dell'assistente sociale per dare il consenso ad un intervento per il figlio.
A tale proposito i servizi sociali (ATS34) che seguono il nucleo familiare hanno trasmesso una prima relazione nella quale evidenziano quanto segue. Problematiche riscontrate: Il signor è sembrato autenticamente sofferente, Pt_4 bisognerebbe approfondire se questo stato depressivo è transitorio, perchè dovuto alla situazione contingente o presenta cause endogene amplificate dal trauma della separazione e accentuate da una cultura diversa di riferimento;
tale condizione risulta difficilmente affrontabile senza il supporto della sua famiglia di origine, per questo motivo spesso torna in Marocco. IL singor deve essere aiutato a interrompere Pt_4 ogni tentativo di ricongiungimento con la moglie ma responsabilizzato e tenuto dentro alla relazione rispetto al suo ruolo di padre nei confronti dei figli;
indirettamente, accettando l'aiuto del servizio sociale, ha collaborato e ha ascoltato le difficoltà dei figli. La signora è sola nella gestione di figli,sia dal punto di vista organizzativo Pt_1 che economico, con conseguente affaticamento e intolleranza crescente nei confronti dell'assenza del signor I bimbi come riferito dalla signora sentono la Pt_4 mancanza del padre perché sono molto legati alla sua figura;
in particolare ha Pt_5 avuto atteggiamenti in classe che hanno suscitato preoccupazione nelle maestre. A seguito di queste manifestazioni la madre, con il supporto del servizio, ha richiesto la presa in carico consultoriale, avviata con la Dott. Rimango a disposizione delle Pt_6 richieste di aiuto del nucleo. Con successiva relazione di aggiornamento del 13.9.2024 i servizi sociali hanno evidenziato che “ad oggi si sono avuti confronti telefonici con il sig. in Pt_4 merito al mantenimento del rapporto con i suoi figli. Lo stesso dichiara di essere in difficoltà economiche, di vivere a Padova presso un amico e di lavorare in campagna e conferma che, a causa della precarietà del lavoro, non riesce ad essere regolare nel versamento del mantenimento. Egli pensa di potersi recare a Genova il fine settimana di metà mese (intorno al 15 del mese) con cadenza bimestrale e di poter telefonare ogni sabato ai figli. Inoltre la scrivente ha sottolineato al signor che qualora avesse piacere di Pt_4 tenere con sé tutto il fine settimana i bambini deve assolutamente comunicarlo alla signora in anticipo, comunicando alla stessa l'indirizzo di riferimento di Genova e dove ritiene di ospitare i minori.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 11 Il signor sembra non aver superato la delusione per la separazione della moglie Pt_4
e i figli e quindi permangono difficoltà tra i due.
Alla luce di tale situazione appare pienamente accoglibile la domanda di affido super-esclusivo della madre.
In realtà già in sede di separazione era stato previsto che “la IG.ra Pt_1 sarà autorizzata dal IG. ad occuparsi in maniera esclusiva delle CP_1 decisioni afferenti i figli e concernenti le attività scolastiche, ludiche e sportive, per le quali la stessa avrà facoltà di sottoscrivere ogni documentazione che dovesse rendersi necessaria”: una formula, questa, che sostanzialmente permetteva alla madre di agire autonomamente ma evidentemente una formula non sufficientemente chiara per la pubblica amministrazione e i servizi sanitari.
In ogni caso la distanza del padre, la difficoltà di rapporti con la madre (evidenziati dai servizi sociali), la scarsa frequentazione dei figli che quindi non permette di assumere immediatamente le decisioni più importanti per gli stessi, le difficoltà che incontra la madre che da sola si deve occupare di ogni questione che riguarda i figli e il fatto che proprio tali difficoltà ingenerano una intolleranza della madre verso il padre, fanno ritenere che sia nell'interesse dei minori disporre un affido superesclusivo, derogando alla regola dell'affidamento condiviso in quanto emerge una condizione di inidoneità educativa del padre “tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il minore” (ex multis Cass., sez. I, sent. 17.12.2009, n. 26587). Quanto alla frequentazione padre/figli in sede di separazione era stato previsto che “Il padre potrà vedere i figli con ampia libertà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici dei minori nonché con le proprie trasferte lavorative. In ogni caso, stante la collocazione provvisoria paterna in un immobile condiviso, che non gli permette di ospitare i figli riservando loro uno spazio adeguato, nelle more del suo trasferimento presso altro immobile idoneo, lo stesso vedrà i figli alternativamente il sabato o la domenica, trascorrendo con loro il pranzo e il pomeriggio, previo riaccompagnamento presso il domicilio materno entro l'ora di cena. Successivamente, i coniugi si impegnano nell'interesse dei minori, se necessario coadiuvati dal Servizio Sociale incaricato, a rivedere tali condizioni di visita allargando il calendario di incontri padre/figli. Attualmente il padre stesso, come riportato dai servizi sociali, ha proposto di ridurre tali incontri ad uno ogni due mesi avendo problemi organizzativi ed economici.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 12 Va disposto, come già in separazione, che gli incontri siano liberi e vengano organizzati quando il sig. riesce a venire a Genova: va però previsto, CP_1 come indicato anche dai servizi sociali, che il sig. preavvisi con un CP_1 tempo adeguato la moglie di tali visite e se possibile indichi un calendario assumendosi l'impegno di rispettare le visite proposte al fine di non far soffrire inutilmente i bambini. Va previsto che il servizio sociale continui a monitorare il nucleo familiare e contatti periodicamente il sig. per organizzare le visite CP_1 eventualmente supportando il padre in tali incontri.
9. Stante l'accoglimento solo parziale delle domande della ricorrente (accoglimento relativamente all'affido esclusivo e rigetto dell'aumento dell'assegno per i figli in relazione al quale il padre ha chiesto di confermare quanto già stabilito in sede di divorzio) si impone la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a SIDI SLIMANE in Marocco il 16.08.2012 e certificato anagraficamente dal Comune di Milano
da
codice fiscale Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...]
e
codice fiscale nato a CP_1 C.F._2
20/03/1973 il MAROCCO,
Dispone l'affidamento esclusivo alla madre Parte_1
dei figli minori , nata in [...] il [...],
[...] Per_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 13 nato a [...] il [...], e nata a [...] Persona_2 Per_3 il 16.11.2017 con collocazione presso di lei nella abitazione di residenza.
Dispone che la madre affidataria esclusiva possa esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità genitoriale relativa ai figli e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni: a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza dei figli e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità dei figli validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
Dispone conseguentemente che il genitore affidatario esclusivo possa firmare autonomamente, senza il concorso del padre, ogni documentazione relativa alle attività sopra indicate.
Il padre potrà vedere i figli con ampia libertà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici dei minori nonché con le proprie trasferte lavorative. In ogni caso, stante la collocazione
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 14 provvisoria paterna in un immobile condiviso con altre persone, che non gli permette di ospitare i figli riservando loro uno spazio adeguato, nelle more del suo trasferimento presso altro immobile idoneo, lo stesso vedrà i figli alternativamente il sabato o la domenica, trascorrendo con loro il pranzo e il pomeriggio, previo riaccompagnamento presso il domicilio materno entro l'ora di cena.
Dispone che il sig. preavvisi con un tempo adeguato la CP_1 madre di tali visite e se possibile indichi un calendario assumendosi l'impegno di rispettare le visite proposte al fine di non far soffrire inutilmente i bambini.
Dispone che il servizio sociale competente continui a monitorare il nucleo familiare e contatti periodicamente il sig. per CP_1 organizzare le visite eventualmente supportando il padre in tali incontri.
Dichiara tenuto il sig. al versamento di un CP_1 assegno per contributo al mantenimento dei tre figli minorenni che determina in € 200,00 mensili per ciascun figlio e quindi Euro 600,00 mensili in totale per 12 mensilità annue e conseguentemente pone a carico del sig. il versamento di tale assegno CP_1 da corrispondersi alla sig.ra entro il Parte_1 giorno dieci di ogni mese. Dispone che tale assegno, da versarsi senza soluzione di continuità rispetto a quello previsto in sede di separazione, venga rivalutato a decorrere da un anno dalla data di omologa della separazione e quindi dal 30 maggio 2024 (prima data di rivalutazione) in base alla variazione dell'indice Istat Dichiara tenuto il sig. al pagamento del 50 % CP_1 delle spese straordinarie mediche non previste dal SSN sostenute dalla madre per i figli nonché di quelle scolastiche, sportive e
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 15 ludiche previamente concordate, previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/). Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Dispone che i servizi sociali proseguano il monitoraggio del nucleo familiare e le attività di sostegno e supporto ai figli.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al PM, alle parti e ai servizi sociali.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Genova il giorno 27 dicembre 2024
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
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