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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/06/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4772/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4772/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALAFATO Parte_1 C.F._1
NADIA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in epigrafe
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente precisava le seguenti conclusioni: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri e in Genova il 9/8/2001. Parte_1 Controparte_1
Con vittoria di spese”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I Sigg.ri e contraevano matrimonio in Genova in data 9.8.2001. Parte_1 CP_1 pagina 1 di 2 Dall'unione non nascevano figli.
Il 24.4.2014 il Tribunale di Genova pronunciava sentenza di separazione personale dei coniugi, ad oggi passata in giudicato.
Con ricorso depositato il 23.12.2024 la ricorrente chiedeva che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Il resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Ritiene il Tribunale che la domanda divorzile sia fondata. Le predette circostanze (contrazione del matrimonio e intervenuta pronuncia di separazione) sono state provate documentalmente.
Inoltre parte ricorrente dichiarava che non era mai intervenuta la riconciliazione. Va, quindi, ritenuto accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Pertanto, essendo provato che lo stato di separazione legale tra i coniugi si è protratto per il termine di legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898.
Parte ricorrente non formulava alcuna domanda ulteriore.
*
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili in ragione della natura della controversia, della mancata opposizione e dell'esito della lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando fra le parti di cui in epigrafe:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e il Parte_1 Controparte_1
9.8.2001, e trascritto nei Registri del Comune di Genova, anno 2001– parte I – serie A - n. 546;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Genova per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 N.
1238 e successive modifiche.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 30 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Dr.ssa Maria Eugenia Pupa Dr.ssa Alessandra Ardito
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4772/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALAFATO Parte_1 C.F._1
NADIA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in epigrafe
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente precisava le seguenti conclusioni: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri e in Genova il 9/8/2001. Parte_1 Controparte_1
Con vittoria di spese”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I Sigg.ri e contraevano matrimonio in Genova in data 9.8.2001. Parte_1 CP_1 pagina 1 di 2 Dall'unione non nascevano figli.
Il 24.4.2014 il Tribunale di Genova pronunciava sentenza di separazione personale dei coniugi, ad oggi passata in giudicato.
Con ricorso depositato il 23.12.2024 la ricorrente chiedeva che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Il resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Ritiene il Tribunale che la domanda divorzile sia fondata. Le predette circostanze (contrazione del matrimonio e intervenuta pronuncia di separazione) sono state provate documentalmente.
Inoltre parte ricorrente dichiarava che non era mai intervenuta la riconciliazione. Va, quindi, ritenuto accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Pertanto, essendo provato che lo stato di separazione legale tra i coniugi si è protratto per il termine di legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898.
Parte ricorrente non formulava alcuna domanda ulteriore.
*
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili in ragione della natura della controversia, della mancata opposizione e dell'esito della lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando fra le parti di cui in epigrafe:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e il Parte_1 Controparte_1
9.8.2001, e trascritto nei Registri del Comune di Genova, anno 2001– parte I – serie A - n. 546;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Genova per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 N.
1238 e successive modifiche.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 30 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Dr.ssa Maria Eugenia Pupa Dr.ssa Alessandra Ardito
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