Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 15/04/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.2.2025
DA
(c.f.: ) elettivamente domiciliata in Rieti, V.le Matteucci Parte_1 C.F._1
1/b presso lo studio degli Avv.ti Alessia De Angelis e Giuseppe Perugino, che la rappresentano e difendono giusta delega in calce al ricorso
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Roma, Via C.ne Controparte_1 C.F._2
Clodia n. 19, presso lo studio dell'Avv. Marco Cardinali che la rappresenta e difende ricorrenti Con l'intervento del PM
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 26.2.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto l'approvazione della seguente concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio Per_1
nato il [...]:
[...]
1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il minore ed eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale;
2) i genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate da entrambi congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun
3) compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e salvo diversi accordi tra gli stessi, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio un pomeriggio a settimana dalle ore 16,30, prelevandolo all'uscita di scuola o dall'abitazione materna o da luogo neutro prestabilito, riaccompagnandolo a casa o al predetto luogo neutro, dopo cena, alle ore 21,30, se il giorno successivo andrà a scuola, o alle ore 22,00 in caso contrario, nonché a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, prelevandolo alle ore 16,30 all'uscita di scuola o dall'abitazione materna o da luogo neutro prestabilito ed ivi riaccompagnandolo dopo cena, alle ore 19,00, se il giorno successivo andrà a scuola, o alle ore 22,00 in caso contrario.
Salvo diverso accordo, il figlio trascorrerà le festività natalizie, dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio nonché quelle pasquali (Pasqua e Lunedì di Pasqua) con l'uno e con l'altro genitore, secondo una rotazione che inizierà con il padre. I genitori potranno festeggiare il compleanno del figlio minore anche insieme;
viceversa, i genitori si accorderanno su come trascorrere detta giornata, anche tenendo conto della volontà del festeggiato. Per quanto riguarda le altre festività, la permanenza del figlio presso l'uno o l'altro dei genitori è rimessa al previo accordo tra questi ultimi e/o seguendo il criterio dell'alternanza, secondo una rotazione che inizierà, per il corrente anno (festività 25 aprile) con il padre.
Per il periodo estivo, i genitori trascorreranno con il figlio un periodo esclusivo di vacanza della durata di giorni 15, anche non consecutivi, concordando le rispettive date entro il 30/5 di ogni anno;
4) i genitori si impegnano ad agevolare la frequentazione del bambino con gli ascendenti di entrambi i genitori in un'ottica di collaborazione, condivisione ed equilibrata crescita delle minori;
5) i genitori si danno atto che le modalità concordate al punto 3) potranno essere, di comune accordo, anche modificate ed adeguate, di volta in volta, alle rispettive esigenze lavorative o ad altre sopraggiunte circostanze di rilievo per il sereno svolgimento del rapporto con il minore;
6) il signor verserà alla Sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario o altro mezzo CP_1 Pt_1 equipollente, la somma di € 300,00 (trecento/00) a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore , da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, mentre, i genitori, suddivideranno al 50% le spese straordinarie che si rendessero necessarie per lo stesso, così come previsto dalla Legge e, comunque, attenendosi al Protocollo d'Intesa per la disciplina delle spese straordinarie del Tribunale di Rieti del 5 maggio 2016. Per quanto riguarda le spese straordinarie che richiedono preventivo accordo, si stabiliscono le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto, anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 15 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto, motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta. L'assegno unico familiare per il figlio verrà percepito integralmente dalla Sig.ra Per_1 Pt_1
7) il Sig. verserà, altresì, alla Sig.ra a mezzo bonifico bancario sul conto alla medesima intestato (IBAN: CP_1 Pt_1
[...]CC0011407770) ed entro 15 (quindici) giorni dal deposito del presente ricorso la somma di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) a titolo di mantenimento pregresso del figlio , dalla nascita sino al momento in Per_1 cui il padre ha effettivamente iniziato a corrispondere la somma di € 300,00 per il suo mantenimento;
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13.03.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Gli accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire al figlio minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Il ricorso può, dunque, trovare integrale accoglimento.
Vista la natura congiunta della domanda, le spese sono da ritenersi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- recepisce le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in parte motiva e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Rieti, il 7 aprile 2025
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio