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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/07/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 839/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Laura Cantore Presidente rel.
- dr.ssa Sandra Moselli Giudice
- dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 839/2024 R.G. VG, riservata per la decisione in data 1.7.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Craca Carmela, giusta procura alle liti in atti Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Craca Carmela, giusta procura alle liti in atti Controparte_1
- RICORRENTE -
Conclusioni delle parti: “…come da note scritte depositate per l'udienza del 1.7.2025”
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto depositato il 22.4.2024, i coniugi e Parte_1 Controparte_1 chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale, come da accordi ivi contenuti.
Con note scritte, ritualmente sottoscritte dalle parti e dal loro difensore anche per autentica, depositate in occasione dell'udienza del 1.7.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., gli stessi davano atto di essersi riconciliati, chiedendo l'estinzione del giudizio.
Il G.I., preso atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ha riservato la decisione al
Tribunale in composizione collegiale, senza termini per il deposito degli scritti conclusionali.
Motivi della decisione
E' pacifico che tra le parti sia intervenuta, la riconciliazione, per averlo le stesse dichiarato nella istanza depositata telematicamente in data 29.6.2025, ritualmente sottoscritta dalle stesse e dal loro difensore anche per autentica.
1 Ai sensi dell'art. 154 c.c., la riconciliazione fra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta.
In altre parole, l'avvenuta riconciliazione fra i coniugi, nelle more del giudizio di separazione, comporta la perdita dell'interesse delle parti ex art. 100 c.p.c. alla separazione personale e porta come conseguenza inevitabile la dichiarazione, con la presente sentenza, di cessazione della materia del contendere, rispetto a tutte le domande connesse con la separazione e per l'effetto, alla revoca dei provvedimenti presidenziali emessi con ordinanza nella parte motiva richiamata.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esclude, ma anzi comporta, che il
Tribunale pronunci sulle spese, secondo la c.d. soccombenza virtuale e cioè secondo la soccombenza che vi sarebbe stata se non fosse venuto meno l'interesse alla pronuncia di merito.
Orbene, nel caso presente, l'avvenuta riconciliazione e la sostanziale rinuncia a tutte le domande conduce inevitabilmente, anche in relazione alla natura della materia trattata, ad una compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta, con ricorso depositato in data 22.4.2024 da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trani, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 1 luglio 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Laura Cantore
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Laura Cantore Presidente rel.
- dr.ssa Sandra Moselli Giudice
- dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 839/2024 R.G. VG, riservata per la decisione in data 1.7.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Craca Carmela, giusta procura alle liti in atti Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Craca Carmela, giusta procura alle liti in atti Controparte_1
- RICORRENTE -
Conclusioni delle parti: “…come da note scritte depositate per l'udienza del 1.7.2025”
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto depositato il 22.4.2024, i coniugi e Parte_1 Controparte_1 chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale, come da accordi ivi contenuti.
Con note scritte, ritualmente sottoscritte dalle parti e dal loro difensore anche per autentica, depositate in occasione dell'udienza del 1.7.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., gli stessi davano atto di essersi riconciliati, chiedendo l'estinzione del giudizio.
Il G.I., preso atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ha riservato la decisione al
Tribunale in composizione collegiale, senza termini per il deposito degli scritti conclusionali.
Motivi della decisione
E' pacifico che tra le parti sia intervenuta, la riconciliazione, per averlo le stesse dichiarato nella istanza depositata telematicamente in data 29.6.2025, ritualmente sottoscritta dalle stesse e dal loro difensore anche per autentica.
1 Ai sensi dell'art. 154 c.c., la riconciliazione fra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta.
In altre parole, l'avvenuta riconciliazione fra i coniugi, nelle more del giudizio di separazione, comporta la perdita dell'interesse delle parti ex art. 100 c.p.c. alla separazione personale e porta come conseguenza inevitabile la dichiarazione, con la presente sentenza, di cessazione della materia del contendere, rispetto a tutte le domande connesse con la separazione e per l'effetto, alla revoca dei provvedimenti presidenziali emessi con ordinanza nella parte motiva richiamata.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esclude, ma anzi comporta, che il
Tribunale pronunci sulle spese, secondo la c.d. soccombenza virtuale e cioè secondo la soccombenza che vi sarebbe stata se non fosse venuto meno l'interesse alla pronuncia di merito.
Orbene, nel caso presente, l'avvenuta riconciliazione e la sostanziale rinuncia a tutte le domande conduce inevitabilmente, anche in relazione alla natura della materia trattata, ad una compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta, con ricorso depositato in data 22.4.2024 da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trani, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 1 luglio 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Laura Cantore
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