Sentenza breve 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 15/12/2025, n. 4174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4174 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04174/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04593/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4593 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Verdini, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Melchiorre Gioia 41/A;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensiva
- del provvedimento notificato, in data 2.09.2025, dalla Prefettura di Milano (-OMISSIS-), con cui veniva rigettata l’istanza volta ad ottenere il nulla osta per la conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
- nonché di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il dott. IZ TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché il decorso del termine di 20 giorni dall’ultima notificazione del ricorso;
Rilevato che con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha revocato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro, evidenziando che l’istanza è stata presentata dopo la scadenza del titolo rilasciato per motivi di studio;
Ritenuta la fondatezza delle censure proposte, volte a censurare la violazione di legge e l’eccesso di potere, anche in termini di carenza istruttoria e difetto motivazionale, in quanto:
- il Tribunale condivide il prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis Cons. St., sez. III, n. 7318/2022; Cons. St., sez. III, n. 6884/2022) a mente del quale l’art. 6, comma 1, del d.lgs. 1998 n. 286, laddove prevede che il titolo ottenuto per motivi di studio/tirocinio può essere convertito “comunque prima della sua scadenza” non prevede decadenze o sanzioni, sicché a fronte della concreta volontà del cittadino straniero di soggiornare legalmente nel territorio dello Stato per svolgere una regolare attività lavorativa, non può opporsi la già intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio;
- in termini più ampi, mentre il rinnovo è in via generale condizionato alla disponibilità reddituale, quando si tratti di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro esso è subordinato all’esistenza di un elemento - il contratto di lavoro - idoneo a dimostrare non tanto la disponibilità, quanto la capacità reddituale, privilegiandosi un profilo rivolto al futuro, piuttosto che un elemento riguardante il periodo già decorso, sicché dovrà ritenersi che la conversione di un permesso di soggiorno da studio a lavoro consegua ad una valutazione prognostica favorevole circa l’inserimento della persona nel mondo del lavoro e la conseguente titolarità di un reddito sufficiente per il proprio sostentamento, dimostrazione che sarà possibile soltanto al momento della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di attività, oltre che ad una valutazione dell’assenza di elementi ostativi nel pregresso periodo di studio, senza che possa attribuirsi rilievo unico formale e dirimente alla sopravvenuta scadenza (così Tar Parma, 9 maggio 2016, n. 154; in termini Tar Bologna, sez. I, 9 gennaio 2018, n. 3)”;
- in quest’ottica, il termine stabilito dal legislatore per la richiesta di conversione riveste portata meramente acceleratoria del procedimento amministrativo, fondandosi i presupposti sostanziali dell’istanza in via precipua sull’esistenza di un contratto di lavoro idoneo all’ottenimento del titolo e non già sulla tempestività nella presentazione della domanda nella vigenza del precedente permesso;
- nel caso di specie, la parte ricorrente ha documentato di svolgere attività lavorativa almeno da gennaio 2024, fermo restando che il reperimento del lavoro in epoca anteriore alla scadenza del permesso per studio non costituisce una circostanza decisiva ai fini della conversione (cfr. Cons. St., sez. III, n. 7318/2022), essendo piuttosto necessaria la documentata disponibilità del lavoro al tempo della richiesta di conversione;
- va, inoltre, evidenziato che nel caso di specie il ritardo maturato non è dipeso da mera inerzia del ricorrente, il quale ha documentato di avere comunque richiesto sin dal giorno 8 ottobre 2022 il rinnovo del permesso di soggiorno per studio sulla base di un progetto formativo di tirocinio individuato tramite un Istituto universitario, seppure il progetto non sia stato ritenuto dall’amministrazione idoneo a legittimare il rinnovo;
- ne deriva la fondatezza delle censure proposte, in quanto l’amministrazione non ha considerato la dimostrazione da parte del ricorrente dei presupposti che, per lo meno in astratto, giustificano la conversione del titolo da studio a lavoro;
- la considerazione della fattispecie complessiva consente di compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando
1) accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CH GO, Presidente
IZ TA, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IZ TA | CH GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.