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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 5595 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 con
OGGETTO: risarcimento danni da illecito extracontrattuale e vertente
TRA
(CF: ) nato a [...] il [...] ed ivi elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
alla via Stazio n. 3 presso l'avv. Stefano Maione (CF: ) da cui è rappresentato e difeso CodiceFiscale_2
in virtù di procura alle liti prodotta in sede di iscrizione telematica della causa a ruolo.
APPELLANTE
E
(CF: ) nato ad [...] l'[...] e (CF: Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2 [...]
) nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli C.F._4
avv.ti Giuseppe Ricci (CF: ) e Francesco Santoro (C.F.: ) in CodiceFiscale_5 C.F._6
virtù di procura alle liti depositata in sede di costituzione telematica ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Santoro in Aversa alla via Raffaello Sanzio 41.
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “La difesa di parte appellante, preso atto del provvedimento del 12.01.2024, con le presenti note, nel riportarsi integralmente al proprio atto introduttivo ed alla documentazione depositata in atti,
pagina 1 di 25 nonché a tutti i precedenti scritti difensivi, insiste per l'accoglimento delle conclusioni e reitera le richieste di ammissione di consulenza tecnica medico-legale e contabile, così come richieste in atti. Al contempo si intende impugnare, parola per parola, gli avversi scritti difensivi, e soprattutto l'illegittima ed irrituale allegazione documentale, insistendo per il rigetto delle avverse domande siccome inammissibili e non provate, in fatto ed in diritto. Sempre al fine di stigmatizzare il comportamento processuale di parte appellata, si ribadisce - così come evidenziato nei precedenti scritti - che la stessa, dopo aver presentato, in data 01/06/2020, la denuncia/querela
(allegata in atti), nei confronti del sig. e dello scrivente procuratore, il cui relativo Parte_1
procedimento veniva archiviato (cfr. provvedimento di archiviazione allegato) ed aver perseverato nel proprio comportamento, proponendo, in data 18.09.2020, opposizione alla richiesta di archiviazione (in atti), per cui veniva disposta, anche in questo caso, l'archiviazione, si è spogliata dei beni oggetto di causa, con atto per notar , del 03/03/2021 (rep. 390 racc. 338), già allegati alle note di trattazione per la precedente Persona_1
udienza del 28.01.2022. In merito all'avversa allegazione documentale ci si riporta a quanto dedotto con le note di trattazione scritta delle precedenti udienze, ribadendo che, ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., i nuovi mezzi di prova e nuovi documenti sono ammessi solo quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione,
ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Relativamente agli allegati depositati da controparte, si ribadisce che i nn. 4), 6), 7), 8), 9), 10),
11), 12), 13) e 14), non solo non sono indispensabili, essendo tutti documenti non circostanziati nel testo della comparsa, ma sono peraltro inconferenti al thema decidendum;
in particolare, l'all. 9) si contesta in quanto è
una fotocopia difforme dall'originale ed in ogni caso visibilmente alterata e modificata, non riconducibile ad alcun procedimento giudiziario, atteso che non è presente alcun numero di R.G. ed attestazione di conformità;
motivo per cui si insiste nella richiesta di stralcio, non accettandosi il contraddittorio sullo stesso. Si contesta,
altresì, l'allegazione del doc. 14, essendo inattendibile perché formato in assenza dell'esame obiettivo del diretto interessato, mai sottoposto a visita medica del CTP dott.ssa Inoltre, presa visione Per_2
dell'autorizzazione concessa in data 01.02.2022 in merito alla richiesta di deposito di cd-rom, presumibilmente contenente un filmato registrato in data 30.09.2006, come asserito da controparte, si contesta la genericità di tale richiesta in quanto neppure contestualizzata, non avendo controparte evidenziato quale sia il contenuto e la valenza di tale prova. Ad ogni buon conto, sul punto, si rappresenta che dal portale del processo telematico non risulta esservi stato alcun deposito in cancelleria di quanto sopra richiesto. Si ribadisce, in ogni caso che, se il pagina 2 di 25 supporto di registrazione audio-video in questione dovesse risultare il medesimo CD depositato da controparte nel procedimento penale nei confronti del , si evidenzia che da quel contenuto i giudici di Parte_1
merito penale traevano elementi probatori, semmai, a comprova della innocenza dello stesso. Si precisa, altresì,
che tale documento avrebbe potuto essere depositato in primo grado ed è quindi ingiustificata la tardiva allegazione. Inoltre, va evidenziato che il cd depositato nel processo penale afferiva prevalentemente a video/audio ripresa del compianto , padre dell'appellante e dell'appellata Sig.ra Persona_3 CP_2
. Pertanto, ferma la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori, l'appellante nel riportarsi a tutti i
[...]
precedenti scritti difensivi, insiste per sentir accogliere le seguenti conclusioni 1. Preliminarmente riformare integralmente l'ordinanza impugnata e per l'effetto:
2. Accertare e dichiarare la responsabilità in capo alle parti appellate, per avere, in conseguenza delle rispettive condotte, così come rappresentate in atti, arrecato ingiusti ed ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali al ricorrente/appellante;
3. per l'effetto condannare la parte appellata, solidalmente o secondo le accertate responsabilità, al pagamento in favore del sig. Parte_1
della complessiva somma di € 500.000,00, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non
[...]
patrimoniali, o comunque a quella maggiore o minor somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, anche in base al criterio equitativo del giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
somma da intendersi comprensiva, quindi, anche del danno ascrivibile esclusivamente al solo sig. derivante e Controparte_1
conseguente alle minacce rivolte alla parte appellante, come evidenziati nei relativi giudizi svoltisi in sede penale e richiamati in atti, quantificabile in € 15.000,00 o a quella maggiore o minore somma accertata o ritenuta di giustizia, tenuto conto anche delle spese legali sostenute dalle parte offesa, non oggetto di rimborso,
e di ogni ulteriore danno ad esso connesso.
4. Condannare parte resistente alla refusione di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario Infine, solo in subordine, si chiede che la causa venga trattenuta in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
PER GLI APPELLATI: “Questa difesa, impugnando le precedenti note di trattazione scritta, nonché l'appello,
gli ulteriori atti difensivi e le relative allegazioni di controparte, fermo restando l'intervenuta prescrizione in ordine alle richieste formulate dal sig. , osserva che l'appellante non ha dimostrato la presunta natura Parte_1
calunniosa della denuncia mentre gli appellati, senza inversione dell'onere della prova, hanno dimostrato l'infondatezza della tesi di controparte, atteso che la ricostruzione dei fatti effettuata nella denuncia degli pagina 3 di 25 appellati è pienamente compatibile con la documentazione versata in atti dagli stessi e con il video contenuto nel CD-ROM depositato;
sebbene questa difesa si riservi di esporre con ancora maggiore minuzia i motivi per i quali l'appellante non ha offerto prova della natura calunniosa della denuncia, occorre in ogni caso evidenziare che il sig. ha addirittura ammesso di aver chiamato un fabbro per cambiare la serratura, Parte_1
salvo poi cambiare versione nel giudizio penale, attribuendo l'intera paternità del reato ascrittogli al padre (che intanto era divenuto incapace), come si evince dagli allegati n. 9) e n. 10) di parte appellata e come confermato dall'ordinanza del 13/06/2007, emessa dal Giudice Cozzolino nel giudizio andante con r.g. 342/2005, Tribunale
di Napoli, sezione distaccata di LA (all. n. 6). Nello specifico, si rileva che l'ammissione dell'appellante circa il fatto di aver chiamato il fabbro per cambiare la serratura, contenuta nel verbale (all. n. 9), è stata espressamente riferita ed evidenziata anche nel giudizio penale r.g. 3317/12, Trib. Napoli, sez. distaccata di
LA (cfr. all.10, pag. 11), tanto che l'appellante, reso edotto che stava dichiarando nel giudizio penale tutt'altra cosa, rispetto a quanto aveva già riferito nel giudizio civile, si giustificava dicendo: “Va bè, ma quando si fa il civile, Signor Giudice, il Giudice scrive, no?! Poi c'era confusione e firmai”. Per i motivi esposti,
risulta irrilevante, ai fini del giudizio, la contestazione di parte appellante circa il fatto che l'all. 9 è una copia fotostatica atteso, tra l'altro, che il predetto verbale è stato anche firmato personalmente dall'appellante. In
ogni caso si rappresenta che questa difesa, solo per completezza, ha comunque richiesto copia conforme del verbale contenuto nell'allegato n. 9, ma non è stato possibile rinvenire il relativo fascicolo presso l'Archivio
della ex articolazione territoriale di LA in via Salicelle, come dimostra l'attestato rilasciato dall'Archivio
Generale Centralizzato del Tribunale di Napoli, allegato alle presenti note. Ancora, relativamente al mancato assolvimento all'onere della prova circa la presunta natura calunniosa da parte dell'appellante, si osserva che l'allegato n. 4), contenente il verbale della testimonianza fono-registrata resa da , consente di Testimone_1
confermare l'aggressione verbale posta in essere dal sig. ; per quanto concerne la posizione Parte_1
del defunto padre dell'appellante, sig. , si rileva che il Tribunale ha dichiarato il non luogo a Persona_3
procedere solo per intervenuta incapacità del predetto di;
per quanto concerne il reato di Persona_3
ingiuria a danno della figlia degli appellati, , il sig. è stato assolto solo per Testimone_1 Parte_1
difetto di querela della parte offesa. In buona sostanza, da un lato, l'appellante non ha dimostrato la natura calunniosa della denuncia, mentre dall'altro, gli appellati, mediante la documentazione versata in atti da questa difesa, hanno provato la totale infondatezza della tesi del sig. ; da ciò discende che le Parte_1
pagina 4 di 25 allegazioni prodotte dagli appellati, risultando necessarie a far luce sulla vicenda che ci impegna, sono pienamente ammissibili ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. (Cass. SU 4 maggio 2017 n. 10790). Posto dunque che l'appellante non ha provato la presunta natura calunniosa della denuncia, si evidenzia, in ogni caso,
l'assoluta infondatezza della richiesta di danno patrimoniale da presunta perdita di chance, in quanto il sig.
[...]
non ha fornito prova circa la concreta possibilità di superare i concorsi. Le richieste del sig. in Pt_1 Parte_1
ordine alla presunta perdita di chance, sono ulteriormente prive di pregio in quanto il concorso previsto nel bando dell'anno 2011 è stato pubblicato prima che l'appellante venisse rinviato a giudizio, pertanto non è
neppure ipotizzabile la richiesta di risarcimento in tale caso, atteso che vi avrebbe potuto partecipare, ma non ha presentato la relativa domanda;
relativamente al concorso tenuto nel 2012, si osserva che nel bando G.U. 4°
Serie Speciale 8 Maggio 2012 n° 35 era espressamente prevista la partecipazione per i soggetti che avevano in corso procedimenti penali con l'unica necessità, in tale ultimo caso, di allegare apposita dichiarazione in tal senso, impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione della posizione giudiziaria;
da ciò ne discende che anche nell'anno 2012 il sig. avrebbe potuto partecipare al concorso, ma non ha presentato la relativa Parte_1
domanda; relativamente al concorso previsto nel bando pubblicato nell'anno 2013, si osserva che l'appellante non avrebbe potuto partecipare al predetto concorso per aver superato il limite di età previsto dal relativo bando G.U. 4° Serie Speciale Settembre 2013 n° 75; anche relativamente al concorso bandito nell'anno 2014, si rileva che l'appellante non avrebbe potuto partecipare al concorso per superati limiti di età, osservando inoltre che, essendo già stato definito il processo penale, nemmeno è ipotizzabile, come per l'anno 2011, un eventuale danno, non sussistendo lo status di imputato;
in ultimo, si osserva che tutti i bandi prevedevano il requisito della condotta incensurabile, requisito di cui l'appellante era sprovvisto, non solo per le parole “Vaffanculo stronza”,
indirizzate alla OT , ma per il suo comportamento generale nella vicenda. Ancora in ordine Testimone_1
alle ulteriori richieste di danno patrimoniale, si rileva che il sig. si avvaleva della legge Parte_1
104/92 per prestare assistenza ai genitori disabili e pertanto non poteva essere inserito dal Comando Militare
nell'elenco del personale idoneo a svolgere missioni all'estero; al riguardo è opportuno specificare che, proprio in virtù della legge 104 riconosciuta al padre dell'appellante, lo stesso ha potuto chiedere il trasferimento dalla sede dell'Aereonautica Militare in Treviso, dove tra l'altro risulta residente (cfr. all. 14 e all.26 dell'appellante),
alla base operativa dell'Aeroporto di Napoli. Ancora a riprova della pretestuosità delle richieste CP_3
formulate dal sig. di , si osserva che mai è stata fornita dall'appellante prova che, nell'ambito delle Pt_1
pagina 5 di 25 pianificazioni pluriennali, vi fossero posizioni che il sig. avrebbe potuto ricoprire. In ultimo, si Parte_1
osserva che anche la richiesta di danno non patrimoniale è infondata, in quanto non è stato dimostrato il presunto danno subito dal sig. , come dimostra la relazione di parte della dott.ssa Parte_1 [...]
(all.14); relativamente alla richiesta di risarcimento per le presunte ingiurie e minacce che il sig. Per_4
avrebbe ricevuto dal sig. , si rileva che la sentenza n. 138/2014 del Giudice Parte_1 Controparte_1
di Pace di LA è stata emessa in data 14/10/2014, ovvero quando era decorso il termine di prescrizione del reato e pertanto tale sentenza non può rivestire alcuna efficacia di giudicato, precisando che l'intervenuta prescrizione del reato ascritto al sig. veniva accertata anche nella sentenza n. 53/2015, emessa dal _1
Tribunale di Napoli che, adito dal sig. in funzione di Giudice di Appello, non aveva erroneamente _1
revocato anche le statuizioni civili, come successivamente stabilito nella sentenza n. 2558/2017, emessa dalla
Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, la quale ha definitivamente stabilito che “ il giudice di secondo grado avrebbe dovuto revocare le statuizioni civili, non sussistendo le condizioni, prescritte dall'art. 578 cod. proc. Pen. (Sez.6, n. 9087 del 21/02/2013 - dep. 25/02/2013, e altro, Rv. 25505401)”. I Tes_2
difensori degli appellati si oppongono alla richiesta di consulenza tecnica medico-legale e contabile, atteso che tutte le pretese risarcitorie sono destituite di fondamento;
inoltre, si oppongono all'ammissione degli allegati n.
15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27, in quanto non sono stati prodotti nel primo grado e non risultano indispensabili ai fini della decisione. L'avv. Santoro e l'avv. Ricci, riportandosi agli atti e alla documentazione allegata, insistono nella richiesta di ordinare all'appellante ai sensi dell'art. 210 c.p.c., nonché alle Forze
Armate o al Ministero della Difesa, l'esibizione dello stato di servizio fino all'attualità con tutte le relazioni periodiche, ivi comprese quelle psico-attitudinali, nonché l'esibizione dei documenti relativi alla valutazione di inidoneità psico-attitudinale del sig. , preclusiva dell'accesso alla Parte_1 Persona_5
di Napoli ed alla Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia e le comunicazioni di
[...]
esclusione, nonché nella richiesta di acquisire i fascicoli relativi al giudizio penale andante con r.g. 79/2011,
Giudice di Pace di LA e del giudizio andante con r.g. 342/2005, Tribunale di Napoli sez. di LA. In
subordine alle richieste di esibizione ex art. 210 c.p.c. e di acquisizione dei fascicoli indicati, come sopra formulate, di cui si chiede l'accoglimento, i difensori degli appellati, riportandosi a tutto quanto dedotto,
domandato, eccepito, prodotto e concluso sin dall'introduzione del giudizio, da tenersi come pedissequamente trascritto, concludono per il rigetto dell'appello proposto dal sig. e per l'accoglimento Parte_1
pagina 6 di 25 dell'appello incidentale, chiedendo di riservare la causa per la decisione, previa concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e delle relative note di replica. Con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio. Si allega: - Attestazione rilasciata dall'Archivio Generale del Tribunale di Napoli”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c. depositato in data 24.06.2019 ha adito il Parte_1
Tribunale di Napoli Nord chiedendo la condanna del cognato e della sorella al Controparte_1 Controparte_2
pagamento della somma di € 500.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito di due distinte condotte illecite asseritamente perpetrate nei suoi confronti dai resistenti:
1. la falsa denuncia sporta in data 30.09.2006 da e da , a carico del ricorrente e di suo Controparte_1 Controparte_2
padre , per i reati di minacce, ingiurie ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante Persona_3
violenza sulle cose;
2. le ingiurie e minacce di cui il ricorrente sarebbe stato vittima, ad opera di _1
, sempre in data 30.09.2006.
[...]
Ha dedotto in particolare il ricorrente che, in seguito alla falsa denuncia sporta nei suoi confronti dal cognato e dalla sorella, veniva assolto con sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli - articolazione territoriale di Casoria in data 05.02.2014 la quale lo riteneva non colpevole dei reati previsti e puniti dagli artt.
612 e 393 c.p. “perché il fatto non sussiste” e del reato contemplato dall'art. 594 c.p. “per non aver commesso il fatto”. , appartenente all'aeronautica militare, in ragione del procedimento penale che lo aveva Parte_1
visto coinvolto come imputato, si era tuttavia visto precluso l'avanzamento in carriera ed era stato sottoposto ad un procedimento disciplinare subendo, oltre ai danni patrimoniali in termini di mancato guadagno ed alla lesione della propria immagine professionale, anche un danno di natura psichica.
, a sua volta denunciato del ricorrente per aver offeso il proprio onore e decoro e per Controparte_1
averlo minacciato di morte con un gesto alludente allo sgozzamento, era stato invece riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 612 c.p.c. con sentenza del Giudice di Pace di Napoli del 14.10.2014 la quale l'aveva condannato alla pena di 51 euro di multa ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
Detta pronunzia, appellata dal , veniva riformata dal Tribunale di Napoli con sentenza del _1
14.07.2015 la quale dichiarava il suddetto reato estinto per prescrizione con conferma delle statuizioni civili. A
seguito di ricorso per cassazione proposto dal condannato, deducendo che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto revocare le statuizioni civili in quanto la prescrizione era maturata ancor prima dell'emissione della pagina 7 di 25 sentenza di primo grado, la Suprema Corte, riconoscendo fondata tale tesi, aveva infine annullato la pronuncia del Tribunale con rinvio della causa al giudice civile competente in grado di appello.
I resistenti, costituitisi tempestivamente in giudizio, hanno eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dal ricorrente essendo abbondantemente decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c. e decorrente dalla data di presentazione della denuncia la quale era stata sporta il 12.10.2006.
Nel merito e hanno poi negato la fondatezza della domanda risarcitoria Controparte_1 Controparte_2
deducendo che la denuncia di un reato non può costituire fonte di responsabilità per il denunciante, anche in caso di assoluzione del denunciato, salvo a dimostrare che la controparte si sia reso colpevole del reato di calunnia agendo con dolo nella piena consapevolezza dell'innocenza dell'accusato.
Evidenziavano inoltre i comparenti che la sentenza penale di assoluzione del ricorrente non aveva accertato l'insussistenza dei fatti denunciati, essendo stata pronunziata ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p., e che anche il danno non ricorreva in quanto il , all'esito del giudizio penale, aveva comunque ottenuto Parte_1
l'avanzamento di carriera con effetto retroattivo e la sua condotta, anche se non ritenuta penalmente rilevante,
era comunque riprovevole dal punto di vista disciplinare. Era infine da escludere qualsiasi perdita di chance o lesione dell'integrità psichica subita da di cui veniva richiesta condanna al risarcimento dei Parte_1
danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La causa è stata quindi decisa con ordinanza ex art. 702-ter co. 6 c.p.c., depositata e comunicata il
20.11.2019, con la quale il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato la domanda principale e la domanda dei resistenti di risarcimento danni da lite temeraria, disponendo l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, in base alla seguente motivazione:
“…in via preliminare va osservato che, in relazione all'illecito che sarebbe consistito nella presentazione della denuncia querela nei confronti del , è certamente decorso il termine di Parte_1
prescrizione previsto dall'art. 2947 c.c. giacché, contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, il predetto termine non comincia a decorrere dalla data della sentenza di assoluzione del ricorrente né può ritenersi sospeso durante il giudizio penale giacché, in questo periodo, non era certamente precluso al denunciato di presentare, a sua volta, denuncia per calunnia o, quantomeno, di agire per il risarcimento dei danni.
In ogni caso, pur volendo far decorrere il predetto termine quinquennale dalla data della comunicazione dell'ufficio che lo informava dell'esclusione dall'avanzamento di carriera - Controparte_4
pagina 8 di 25 18.7.2013 - e quindi volendo ritenere non ancora decorso il termine di prescrizione del diritto azionato in virtù
dell'interruzione operata con la comunicazione ai resistenti della richiesta di risarcimento dell'11.5.2018, rileva questo Giudice che la domanda non può comunque ritenersi fondata.
La costante giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, afferma che la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043
cod. civ., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, se non quando essa possa considerarsi calunniosa. Al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato. Ne consegue che spetta all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa,
dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell'innocenza del denunciato (cass. 25 maggio 2004 n.
10033).
Tale principio è valido anche per un reato proseguitile a querela di parte…È vero, infatti, che senza la querela il processo penale non può aver luogo ma, presentata la querela, il processo nasce pur sempre in seguito all'esercizio dell'azione penale che è frutto dell'autonomo vaglio della “notitia criminis” da parte degli organi inquirenti. Tra la presentazione della querela e l'obbligo del Giudice di emettere un provvedimento sulla
“notitia criminis” che ne è oggetto, non corre alcun nesso causale in quanto in tal caso, proprio come accade nel caso di reato procedibile di ufficio, l'attività pubblicistica si sovrappone all'iniziativa del querelante. Ne
consegue, quindi, che in presenza di una di una querela infondata, solo il dolo del suo autore è in grado di ristabilire il legame altrimenti interrotto dall'azione del pubblico ministero.
Ma la valutazione della calunniosa o meno della denuncia e/o della querela (presupposto per l'accoglimento o meno della domanda risarcitoria) non può discendere "sic et simpliciter " dall'assoluzione dell'imputato ma va verificata basandosi sui fatti accertati nella sentenza penale.
Nel caso di specie, va osservato che l'assoluzione del ricorrente è stata emessa ex art. 530 II comma c.p.p. perché il Giudice ha ritenuto insufficienti le dichiarazioni rese dalle persone offese - odierne resistenti -
per ritenere provata la penale responsabilità dell'imputato né dalla complessiva lettura della sentenza penale emergono altri elementi utili per giungere a ritenere calunniosa la denuncia sporta da e Controparte_1 [...]
che, peraltro, non è stata prodotta dal ricorrente nel presente giudizio precludendo, di fatto, a CP_2
pagina 9 di 25 questo Giudice qualunque ulteriore valutazione.
Quanto, invece, alla minaccia di cui sarebbe stato vittima ad opera di Parte_1 _1
in data 30.9.2006, va rilevato che, come prospettato dallo stesso ricorrente, dopo che il G.d.P. di
[...]
LA con sentenza n. 138/2014 aveva riconosciuto colpevole il resistente per il reato di cui all'art. 612 c.p. e il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice di Appello, con la sentenza n.53/2015 aveva dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili, la Quinta Sezione penale della Suprema
Corte di Cassazione, con sentenza n. 2558/2017, annullava la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente in grado di appello. Dalla lettura della predetta sentenza, tuttavia, risulta che la Corte di
Cassazione accertava che la sentenza del Tribunale di Napoli avrebbe dovuto revocare le statuizioni civili, ex art. 578 c.p.p., perché la sentenza di condanna di primo grado era stata pronunciata quando era già decorso il termine di prescrizione del reato. È chiaro, quindi, che il rinvio al Giudice civile è stato effettuato ai sensi della prima parte dell'art. 622 c.p.p. dovendosi ritenere revocate - anche - le statuizioni civili della sentenza pronunciata in primo grado.
In sostanza, quindi, la sentenza resa dal Giudice di pace di LA non può rivestire alcuna efficacia di giudicato né sotto il profilo degli effetti penali -essendo il reato estinto per prescrizione - né tanto meno per quanto riguarda gli effetti civili. Ebbene, in ordine ai fatti ascritti al , il ricorrente non ha Controparte_1
prodotto né chiesto di acquisire alcuna prova documentale o orale né, invero, tale prova può essere costituita -
unicamente - dalla sentenza resa dal Giudice di Pace di LA giacché altrimenti l'annullamento della predetta sentenza anche in relazione agli effetti civili diverrebbe una affermazione priva di reale significato.
D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che in linea di principio, dopo la traslazione dell'azione civile dal giudizio penale a quello civile ex art. 622 c.p.c., il giudizio civile di responsabilità, in quanto completamente affrancato dal giudizio penale che si è celebrato in parallelo e che non
è in grado di interferire con il giudizio civile di responsabilità da fatto illecito, segue le regole di giudizio sue proprie, diverse da quelle penali in tema di nesso di causalità, di elemento soggettivo dell'illecito e di valutazione dei danni da risarcire, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio, essendo inteso a far valere le conseguenze risarcitorie dell'illecito sul piano privatistico (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15859 del 12/06/2019; Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008; Sez. 3,
Sentenza n. 21619 del 16/10/2007).
pagina 10 di 25 Inoltre, la sentenza penale pronunciata sui medesimi fatti oggetto del giudizio civile non ha efficacia di giudicato in quest'ultimo quando esuli dalle ipotesi previste negli artt. 651 e 652 c.p.p. le quali, avendo contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile, non sono suscettibili di applicazione analogica. Ne consegue che il giudice civile può autonomamente rivalutare, nel rispetto del principio del contraddittorio, il fatto in contestazione, sebbene gli sia consentito di tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, ripercorrendo lo stesso “iter” argomentativo del decidente
(Sez. 6, Ordinanza n. 17316 del 03.07.18).
Il principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, operante al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 651, 651 bis e 654 c.p.p., per quanto escluda l'obbligo per il giudice civile di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale allo stesso modo in cui esse sono state valutate, tuttavia non giustifica, da parte di questi, la totale omessa considerazione delle argomentazioni difensive, che si fondino sulle prove assunte nel processo penale o sulla motivazione della sentenza penale attinente alla stessa vicenda oggetto di cognizione nel processo civile (Sez. 3, Sentenza n. 1665 del 29.01.2016).
Senonché, nel caso di specie, il ricorrente non ha prodotto nessuno del materiale probatorio raccolto nel corso del processo penale precludendo, anche in questo caso, al Giudice qualunque delibazione in ordine all'accertamento del fatto illecito.
In conclusione, la domanda di risarcimento proposta da nei confronti di Parte_1 _1
e non può trovare accoglimento non essendo stata prodotta alcuna prova dei fatti illeciti
[...] Controparte_2
asseritamente realizzati dai resistenti e, comunque, essendo ormai prescritto il diritto al risarcimento dei danni in relazione alla denuncia presentata da e in data 12.10.2006. Controparte_1 Controparte_2
Non può, inoltre, essere accolta la domanda di condanna del ricorrente al risarcimento dei danni subiti,
ex art. 96 c.p.c., dai resistenti. Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, “l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma c.p.c. postula, oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento pagina 11 di 25 dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (Cass. Civ. Sez. I, 1722/1982).
Ne consegue che “…il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata (...)
Nel caso di specie, non appare esservi prova di un pregiudizio concreto, arrecato alle parti resistenti.
Le spese di lite, in ragione della soccombenza reciproca delle parti, possono essere compensate”.
§§§§§§
Con atto notificato ed iscritto a ruolo il 20.12.2019 ha tempestivamente appellato tale Parte_1
ordinanza indicando quale data di prima udienza il 10.05.2020 e chiedendo a questa Corte di riformarla in accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare la responsabilità in capo alle parti appellate, per avere, in conseguenza della propria condotta, così come rappresentata in premessa, arrecato al ricorrente ingiusti ed ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali;
per l'effetto condannare la parte appellata, solidalmente o secondo le accertate responsabilità, al pagamento in favore del sig. della somma di € 500.000,00, a titolo di risarcimento Parte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali, o comunque a quella maggiore o minor somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, anche in base al criterio equitativo del giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare parte resistente alla refusione di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio,
oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
In data 14.04.2020 si sono tempestivamente costituiti e chiedendo il Controparte_1 Controparte_2
rigetto dell'appello principale, siccome infondato in fatto e in diritto, e spiegando appello incidentale volto a ottenere la riforma dell'ordinanza limitatamente alla parte in cui ha stabilito la compensazione delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado e disposta la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
§§§§§§
Con il primo motivo di gravame deduce che il tribunale ha erroneamente ravvisato il Parte_1
maturare della prescrizione rispetto al danno patrimoniale scaturito dalla falsa denuncia individuandone il dies a pagina 12 di 25 quo nel giorno in cui tale denuncia fu presentata mentre esso doveva farsi decorrere dalla data di verificazione del danno in questione che, nel caso di specie, coincide con la comunicazione ricevuta il 18.07.2013 mediante la quale l'appellante veniva informato della sua esclusione dall'avanzamento in carriera.
A tal proposito il evidenzia che il risarcimento conseguente ad una calunnia presuppone la Parte_1
verificazione del danno e che nell'anno 2006, allorché fu sporta la denuncia calunniosa, egli avrebbe potuto reclamare unicamente il danno morale, non richiesto con riferimento a tale condotta illecita nel presente giudizio, e non di certo il risarcimento del danno patrimoniale prodottosi solo nel 2013.
Nessuna prescrizione del danno patrimoniale richiesto col ricorso ex art. 702-bis e ss. c.p.c. potrebbe,
pertanto, essersi verificata essendosi tale danno manifestato solo a seguito della comunicazione dell'ufficio
- intervenuta nel luglio del 2013 - che informava il Maresciallo dell'esclusione Controparte_4 Parte_1
dall'avanzamento di carriera né da tale data alla proposizione del giudizio la prescrizione era maturata stante l'interruzione del suo corso operata con la richiesta stragiudiziale di risarcimento intervenuta nel maggio 2018.
§§§§§§
Tale prima censura è senz'altro condivisibile. La Cassazione, anche a Sezioni Unite, ha infatti ormai da tempo chiarito che, con riferimento al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, qualora venga in considerazione un illecito il quale, dopo un primo evento lesivo, determina ulteriori conseguenze pregiudizievoli,
il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria per il danno inerente a tali ulteriori conseguenze decorre dal verificarsi delle medesime soltanto se queste ultime non costituiscono un mero sviluppo ed un aggravamento del danno già insorto ma la manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi con l'esaurimento dell'azione del responsabile (cfr. così Cass. S.U. n. 580/2008, Cass. Sez. 3 n. 8156/2009, Cass.
Sez. 3 n. 7139/2013 e Cass. Sez. 3 n. 9711/2013).
A giusta ragione l'appellante principale evidenzia dunque che nel 2006, anno di presentazione della denuncia asseritamente calunniosa, l'unico danno suscettibile di essere fatto valere era il danno morale scaturente dalla commissione del reato che nessuna attinenza ha col danno patrimoniale verificatosi nel 2013.
§§§§§§
Con il secondo motivo di gravame deduce che il tribunale è incorso in un error in Parte_1
iudicando ritenendo non sufficientemente provata l'esistenza della calunnia la quale presuppone che il denunziante incolpi il denunziato della commissione di un reato avendo la consapevolezza della sua innocenza.
pagina 13 di 25 Deduce al riguardo l'appellante che, a corredo del ricorso ex artt. 702-bis e ss. c.p.c., veniva depositata la sentenza di assoluzione di dai reati a lui ascritti che, contrariamente a quanto assume l'autore Parte_1
della sentenza impugnata, doveva ritenersi assolutamente bastevole a dimostrare l'innocenza dell'incolpato e l'intento calunnioso sotteso alla denunzia sporta dai suoi accusatori.
Ciò in quanto il giudice di primo grado, a giudizio dell'appellato, si sarebbe limitato a leggere solo i primi righi della sentenza penale di assoluzione laddove, se avesse esaminato per intero tale pronunzia, sarebbe giunto a diverse conclusioni.
Infatti, prosegue l'appellante, a pagina 4 di tale sentenza si legge: “Giova rilevare, sin da ora, che proprio l'ampia produzione documentale della parte civile - ivi compresa la registrazione sonora dell'accaduto -
costituisce uno degli elementi che induce a dubitare della attendibilità delle due odierne parti civili, essendo il loro racconto, per la gran parte, rimasto privo dei necessari riscontri ed essendo emerso il ragionevole dubbio sulla verosimiglianza della versione dell'imputato” mentre a pag. 6 è ancora scritto: “Sempre dall'ascolto dell'audio si comprende agevolmente che i due soggetti che si trovano di sotto sono consapevoli che il _1
sta effettuando la ripresa audio video e che entrambi stanno attendendo l'arrivo dei Carabinieri. In questa fase non si ascoltano né frasi offensive provenienti dall'imputato né frasi da cui desumere un suo Parte_1
contributo istigatorio negli insulti proferiti dal padre: si sente invece che l'imputato ripete più volte che la registrazione è inutile e che il suo interlocutore deve “smetterla di provocare” perché essi a differenza di lui non possono riprendere quanto sta accadendo. Tali frasi appaiono corrispondenti e compatibili con la dinamica descritta dall'imputato, specie se si tiene conto del fatto che non si ascolta nessuna parola proveniente dal il quale secondo l'imputato era impegnato in quel frangente a fare gesti offensivi e provocatori al sol _1
fine di precostituirsi la prova delle eventuali ingiurie e minacce ricevute”. A pagina sette, proseguendo nella lettura, è inoltre scritto: “Tali essendo le emergenze istruttorie, deve rilevarsi che proprio alla luce della ripresa audio prodotta dalla parte civile e delle dichiarazioni del , gli insulti di cui in imputazione vennero a _1
questi rivolti dal suocero e non dal cognato. Non vi sono elementi probatori sufficienti all'affermazione di un concorso morale dell'odierno imputato nelle ingiurie pronunciate dal padre”.
Dal corretto esame di tale sentenza emergerebbe pertanto l'assoluta estraneità dell'appellante ai fatti ascrittigli dai denuncianti e la consapevolezza, da parte di questi ultimi, della falsità della ricostruzione degli eventi contenuta nella denuncia sporta stante l'esistenza di una videoregistrazione, da loro depositata in atti, che pagina 14 di 25 in maniera inequivocabile dimostra non esservi stata alcuna ingiuria e/o minaccia del denunciato. Sarebbe
pertanto palese che gli appellati hanno denunciato in maniera calunniosa . Parte_1
Invocando la previsione contenuta nel secondo periodo dell'art. 702-quater c.p.c. l'appellante ha poi prodotto, nel presente grado di giudizio, nuovi documenti a suo dire idonei a comprovare la natura calunniosa della denuncia del 12.10.2006.
Proprio da tale denuncia l'appellante ha inteso desumere una contraddittorietà delle dichiarazioni del che, dopo aver affermato “il mio nucleo familiare tiene custoditi dei beni in un deposito sul lastrico _1
solare utilizzato sia dal mio nucleo familiare, sia dal Sig. , avendone il medesimo la Persona_3
detenzione delle chiavi” deduceva che intorno alle ore 11,00 del mattino del 30.09.06 il suocero , in Per_3
uno all'odierno appellante, si introduceva “senza alcun titolo o permesso nel cortile della nostra palazzina”.
Per dimostrare la capziosità del l'appellante ha ancora prodotto una copia dei verbali di causa _1
relativi al giudizio penale conclusosi con la propria assoluzione sottolineando che in tale sede l'appellato,
escusso come teste, alla domanda “il 30 settembre del 2006 e avevano o Persona_3 Parte_1
non avevano le chiavi dello stanzino ammezzato che…, cioè, chiedo scusa, lo stanzino che dà sul terrazzo dell'ultimo piano del palazzo?”, rispondeva: Allora, devo presumere che ce le avessero, sì, ce la avevano perché
sono entrati…, li ho visti entrare nel cortile, sono entrati su sullo stanzino, mio suocero aveva…. Sì”.
Con la stessa finalità l'appellante sottolinea ancora che, all'udienza penale del 18.06.2012, veniva sentita la quale riferiva che il fratello chiamava un fabbro per far cambiare la serratura dello Controparte_2 Pt_1
stanzino ubicato sul lastrico di copertura del fabbricato ma, allorché le veniva chiesto come fosse in grado di affermare ciò, avendo ella dichiarato di essersi barricata in casa, aveva risposto: “Abbiamo visto la serratura cambiata, presumo che sia qualcuno che l'ha cambiata, perché è stata cambiata e poi ci hanno messo anche un catenaccio con un lucchetto”. Quando, poi, le veniva chiesto: “Del terrazzo di questo stanzino chi aveva le chiavi a quella data?” la stessa rispondeva: “Ce le avevo io. No, mia sorella non ce le aveva” e quanto al padre riferiva: “E non lo so, perché evidentemente per entrarci ce le aveva, ma lui non veniva mai la sopra”.
La teste , figlia di e , alla domanda: “Quando lei prima Testimone_1 Controparte_1 Controparte_2
ha riferito “ho visto un fabbro salire”, lei conosceva le persone che ha visto salire?”, aveva poi risposto:
“Queste persone, questo fabbro che è salito? No, non l'ho mai visto”. La stessa, quando le veniva chiesto come avesse fatto a riconoscere questa persona come un fabbro, avendo riferito a sua volta di essersi barricata in casa,
pagina 15 di 25 aveva quindi risposto: “Perché sentivo voci di mio zio e di mio nonno che parlavano tra di loro e dicevano:
“Chiamiamo un fabbro, non chiamiamo un fabbro” l'hanno chiamato e sono saliti” riferendo di aver visto questa persona dallo spioncino della porta. A questo punto le veniva domandato: “Dal suo spioncino si riesce ad inquadrare il piano superiore dello stanzino?”, al che la teste rispondeva “No, no” per cui l'interlocutore replicava “Quindi lei ha visto soltanto un signore transitare innanzi al suo spioncino?”, ottenendo come risposta: “Sì”.
Tutto ciò rendeva evidente quanto fosse calunniosa la denuncia anche per quel che concerne il contestato reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose. Relativamente alle minacce, che in base al capo di imputazione sarebbero consistite nel prendere a pugni e a calci la porta dell'abitazione degli appellati minacciando il di picchiarlo, il teste , agente in servizio presso la Stazione C.C. di _1 Tes_3
Crispano che interveniva sui luoghi teatro dei fatti denunciati, aveva poi dichiarato: “Fummo chiamati dalla centrale operativa per portarci a via Luigi Sturzo, presso la famiglia , in quanto vi erano delle persone Parte_1
che tentavano di aprire la porta” ed alla domanda del P.M. che gli chiedeva: “…la porta di ingresso delle persone che vi avevano chiamati era…Aveva non so, dei segni, dei graffi?”, aveva risposto: “No, non presentava niente”. Anche per tale aspetto quanto dichiarato in denuncia risultava pertanto assolutamente falso.
§§§§§§
Il motivo deve essere rigettato in quanto occorre senz'altro condividere l'assunto del giudice di primo grado secondo cui la natura calunniosa della denuncia sporta dagli appellati contro non è stata Parte_1
affatto dimostrata. Onde offrire ragione di tale conclusione giova, invero, procedere ad una sintetica narrazione degli eventi che costituiscono la premessa storica delle due denunce incrociate per cui è controversia così come emergono dalla documentazione versata in atti e dalla ricostruzione dei fatti compiuta nel corso dell'istruttoria dibattimentale dei due processi penali che ne sono conseguiti.
Come è dato leggere anche nel ricorso ex artt. 702-bis e ss. c.p.c., gli odierni appellati, ossia i coniugi e sono rispettivamente il cognato e la sorella dell'appellante Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
. Tra le suddette parti e con la famiglia di lei i rapporti avevano assunto, nel corso del tempo, una
[...]
connotazione molto conflittuale per questioni connesse ai diritti dominicali su un fabbricato in Cardito alla via
Don Sturzo n. 16 che è stato teatro degli eventi all'origine della pretesa risarcitoria oggi fatta valere.
e , genitori dell'odierno appellante e di , erano infatti Persona_3 Persona_6 Controparte_2
pagina 16 di 25 proprietari di un lotto di terreno in Cardito alla via Don Sturzo n. 16 sul quale ottenevano una concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato per civile abitazione. Successivamente detto lotto di terreno fu donato dai proprietari alle figlie e che andarono ad abitare nel fabbricato costruito sullo stesso con i CP_2 Per_7
rispettivi nuclei familiari.
Nel corso del tempo i rapporti tra le due sorelle e la famiglia di origine finivano tuttavia per incrinarsi come testimoniato dal fatto che le figlie intraprendevano un giudizio civile volto a sentir riconoscere il loro acquisto per accessione della proprietà dell'edificio realizzato sul terreno oggetto di donazione comprendente non solo gli appartamenti rispettivamente occupati ma anche il piano seminterrato ed il lastrico solare del fabbricato sul quale insiste uno stanzino adibito a deposito dove, in data 30.09.2006, si recò . Parte_1
Si legge poi nella sentenza penale pronunziata il 05.02.2014 dal Tribunale di Napoli - articolazione territoriale di Casoria che, secondo la ricostruzione degli eventi operata da e Controparte_1 Controparte_2
costituitisi parti civili, quel giorno la loro attenzione venne richiamata dalle grida di che, Parte_1
messosi sotto il loro balcone, iniziò ad inveire contro il cognato accusandolo di aver scassinato la serratura dello stanzino presente sul lastrico e chiedendogli a più riprese di scendere dicendogli che voleva “fargliela vedere”.
A questo punto il decideva di non rispondere alla provocazione e di sottrarsi all'aggressione, _1
rientrando in casa, ma dopo un poco la situazione degenerava poiché sopraggiungeva anche il suocero Per_3
iniziando a sua volta ad inveire nei suoi confronti. Il , immaginando che la situazione potesse
[...] _1
assumere aspetti di rilevanza penale, prima di chiudere il balcone aveva quindi sistemato di nascosto una telecamera sul pavimento dello stesso a futura memoria delle loro condotte.
Dopo qualche momento egli si rendeva però conto di non aver sistemato la telecamera nel modo migliore,
per cui il cognato ed il suocero non venivano ripresi, chiedendo perciò alla figlia di uscire sul Testimone_1
balcone per sistemare meglio la telecamera ed in quel frangente l'ira dei due si rivolgeva anche contro la ragazza che veniva apostrofata dallo zio con le parole: “vaffanculo, stronza”.
A questo punto, mentre il restava barricato in casa con la moglie e la figlia, i due salivano al _1
piano di sopra e prendevano a calci la porta del loro appartamento portandosi, in seguito, sul lastrico dove sopraggiunse, dopo qualche tempo, un fabbro al quale chiesero di mettere un lucchetto alla porta dello stanzino.
Secondo la ricostruzione dei fatti operata dall'imputato, egli si era invece recato nel fabbricato per accedere allo stanzino posto sul lastrico solare, di cui solo il padre aveva la disponibilità, constatando con pagina 17 di 25 sorpresa che il nottolino della serratura era mancante, che la porta era aperta e che all'interno del locale vi erano degli oggetti di proprietà della sorella che non vi erano mai stati in precedenza. CP_2
A questo punto, ritenendo che si trattasse di una manovra della sorella e del cognato strumentale alla dimostrazione di uno stato di fatto di compossesso rilevante ai fini civilistici, egli aveva telefonato al padre per informarlo dell'accaduto.
Al sopraggiungere del padre, che iniziava ad inveire contro il , questi aveva sistemato la _1
telecamera sul balcone, venendo da loro visto mentre compiva tale gesto, ed aveva iniziato a fare in silenzio dei gesti di provocazione simulando con un dito il taglio della gola e mettendo le mani a cerchio come a dire: “Ti
faccio un sedere così!”. L'imputato negava poi di aver rivolto alcun insulto al cognato, tranne quello di “idiota”,
ammettendo, al contempo, di aver insultato la OT, dicendole “vaffanculo, stronza”, come reazione al fatto che la ragazza, uscita sul balcone, aveva detto al nonno: “Scordati di avere una OT”. Quanto, infine alla porta dello stanzino, egli negava di aver sostituito la serratura”.
Ciò premesso, occorre passare a rilevare come la sentenza penale di cui si è finora discorso abbia assolto l'imputato non perché è stata incontrovertibilmente provata la sua innocenza ma, al contrario, perché la sua colpevolezza non è stata ritenuta sufficientemente provata. L'assoluzione è stata infatti pronunciata ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p. che recita: “Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è
insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile”. Non è poi il giudice di primo grado ad aver letto solo parzialmente la sentenza in discorso ma piuttosto l'appellante ad averne fornito una lettura frazionata e atomistica che ne altera il senso in quanto tale pronunzia, contrariamente a quanto dedotto, non rende in alcun modo manifesta l'estraneità dell'appellante ai fatti ascrittigli né rende palese la natura asseritamente calunniosa della denuncia che diede la stura al processo penale.
Si legge invero nella predetta sentenza che la posizione del , dal momento che nei suoi confronti _1
è pendente innanzi ad un'altra autorità giudiziaria un procedimento penale inerente agli stessi fatti storici, a seguito della denunzia contro di lui sporta dal cognato per i reati di cui agli artt. 594 c.p. e 612 c.p., è quella di imputato di reato probatoriamente connesso, il che determina l'incompatibilità con l'ufficio di testimone e l'esigenza che le sue dichiarazioni trovino il conforto di riscontri esterni, mentre per quel che concerne la moglie la forte conflittualità tra la stessa ed i suoi congiunti, per ragioni di natura economica, rende comunque CP_2
pagina 18 di 25 opportuno il riscontro delle sue dichiarazioni con altri elementi di verifica.
Prosegue quindi il giudicante osservando come la registrazione effettuata dal e prodotta in atti _1
dalle costituite parti civili, benché sia stata eseguita con una fotocamera, non offre alcun contributo visivo alla ricostruzione dei fatti, in quanto ritrae solo il pavimento del balcone, ma solo un contributo sonoro udendosi in essa la voce di che ingiuria il genero definendolo “omm' e merd, omm' e quacchere” per cui Persona_3
non vi è dubbio che questi stesse inveendo contro il . Per quanto attiene, invece, all'appellante il giudice _1
rileva che “In questa fase non si ascoltano né frasi offensive provenienti dall'imputato né Parte_1
frasi da cui desumere un suo contributo istigatorio negli insulti proferiti dal padre” sentendosi solo “che l'imputato ripete più volte che la registrazione è inutile e che il suo interlocutore deve smetterla di provocare”
mentre “non si ascolta nessuna parola proveniente dal il quale, secondo l'imputato, era impegnato in _1
quel frangente a fare gesti offensivi e provocatori al solo fine di precostituirsi la prova delle eventuali ingiurie e minacce ricevute”.
Si legge ancora nella sentenza in questione che “durante la registrazione, l'unica espressione offensiva rivolta dall'imputato all'indirizzo del è la parola idiota” e che subito dopo “si sente la voce di una _1
giovane - che non vi sono dubbi si tratti di - la quale dice le parole “scordati di avere una Testimone_1
OT” alle quali vi è la immediata reazione del che le risponde “vaffanculo stronza”. Da Parte_1
tutto ciò il giudicante trae la conclusione che “non vi sono elementi probatori sufficienti all'affermazione di un concorso morale dell'odierno imputato nelle ingiurie pronunziate dal padre” e che, non sentendosi nell'audio alcuna parola proveniente dal , sorge un “ragionevole dubbio in ordine all'atteggiamento provocatorio _1
del tale da escludere la rilevanza penale dell'unico insulto a lui rivolto dal cognato - “idiota” - che, _1
peraltro, non è stato oggetto di contestazione” mentre, con riferimento alle ingiurie rivolte dall'imputato alla
OT, il giudice esclude la possibilità di ravvisare “alcuna provocazione, atteso che la provocazione che costei avrebbe fatto (scordati di avere una OT) era rivolta al nonno e non all'odierno imputato” ma, ciò
nonostante, viene esclusa la punibilità di tale condotta in quanto “difetta, con tutta evidenza, la condizione di procedibilità non avendo la sporto querela nei confronti dello zio”. _1
L'assoluzione, avvenuta con formula dubitativa, non è dunque frutto dell'accertata innocenza dell'imputato ma dell'assenza di una prova confortante della sua colpevolezza il che non significa che la denuncia sia calunniosa. È infatti ben possibile che l'appellante si sia astenuto dal proferire ulteriori ingiurie pagina 19 di 25 all'indirizzo del cognato solo dopo essersi avveduto del posizionamento da parte di questi della telecamera e ciò
a maggior ragione se si considera che l'imputato, benché consapevole di essere ripreso, ha comunque chiamato
“idiota” il cognato e non si è trattenuto dall'insultare anche la OT sebbene la stessa non lo avesse provocato e non fosse direttamente coinvolta nella vicenda dello sgabuzzino all'origine del litigio.
Allo stesso modo l'assoluzione dell'imputato dal reato di minaccia è stata determinata dall'assenza di ulteriori riscontri alle dichiarazioni delle parti civili ma ciò, ancora una volta, non significa che la denuncia fosse calunniosa in quanto è ben possibile che la porta dell'appartamento, benché presa a calci, non si sia danneggiata,
dipendendo tale circostanza dalla violenza dei colpi e dalla sua solidità.
Quanto, infine, al reato di esercizio abusivo delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose, ancora una volta l'assoluzione è stata determinata dall'assenza di riscontri istruttori avendo il giudice affermato:
“Pur a volere superare tale profilo di dubbio e, quindi, ritenere che vi fosse una situazione di compossesso di padre e figlia tale da non legittimare ad apporre il lucchetto, resta in fatto Persona_3
che tale condotta…non può essere ascritta all'odierno imputato, non essendo stato provato un suo coinvolgimento, neanche a titolo morale, nella decisione di di provvedere a chiudere con un Persona_3
catenaccio la porta dello sgabuzzino”.
Quanto poi ai nuovi documenti che l'appellante ha prodotto nel presente grado di giudizio, individuandoli come “indispensabili ai fini della decisione”, e perciò ammissibili ai sensi del secondo periodo dell'art. 702-
quater c.p.c., giova rifarsi per la corretta ricostruzione della nozione di indispensabilità alla pronunzia della
Suprema Corte a Sezioni Unite n. 10790/2017 la quale, con riferimento all'art. 345 co. 3 c.p.c. nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, così si esprimeva: “Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado”.
Di tali caratteristiche evidentemente difettano i documenti prodotti in questa sede dall'appellante principale ed indicati nel motivo di gravame i quali non fanno che confermare il compossesso dello Parte_2
in questione e l'intervento in loco di un fabbro. Appaiono viceversa indispensabili e perciò ammissibili, proprio pagina 20 di 25 perché idonei ad eliminare ogni possibile incertezza circa la correttezza della ricostruzione fattuale contenuta nell'ordinanza impugnata ed a dimostrare quello che era rimasto non sufficientemente provato in sede penale, i documenti n. 6 e 9 prodotti dagli appellati all'atto della loro costituzione nel presente grado di giudizio.
Ci si riferisce, in particolare, all'ordinanza emessa il 13.06.2007, dal Tribunale di Napoli - Sezione
Distaccata di LA che, decidendo su un'azione incrociata di spoglio proposta in riferimento agli eventi del
30.09.2006, accoglieva la domanda di reintegra in possesso proposta da e Controparte_1 Controparte_2
contro i genitori di quest'ultima, e , ordinando loro di consegnare al genero Persona_3 Persona_6
ed alla figlia una copia della chiave dello stanzino presente sul lastrico solare del fabbricato di via Don Sturzo n.
16 in Cardito così motivando, per quanto di interesse, la decisione adottata:
“Tuttavia, essendo emerso dalle dichiarazioni degli informatori che nello stanzino al quale si accede dalla scala interna vi sono sempre state cose sia del ricorrente che della figlia (tanto è stato dichiarato CP_2
da , ex collaboratrice domestica della resistente, da , che aveva fatto lavori Tes_4 Persona_8
nell'immobile, da , cognata del , da , amico del ), e che di Persona_9 _1 Persona_10 _1
tale stanzino aveva sempre avuto le chiavi, l'attività compiuta da e dal di lui figlio di CP_2 Per_3 Pt_1
sostituzione della serratura della porta (come dichiarato sin dal ricorso e confermato dallo stesso autore materiale integra gli estremi dello spoglio violento e clandestino”. Parte_1
Il secondo di tali documenti è poi proprio il verbale di udienza contenenti le dichiarazioni di Parte_1
, di cui si fa menzione nell'ordinanza del 13.06.07, dove lo stesso dichiara: “Mio padre mi diede
[...]
successivamente ordine di sostituire la serratura e io, chiamato un operaio, la feci sostituire. Dopo diedi le chiavi a mio padre e da allora le ha lui;
non so, ma penso di no, se mia sorella ne abbia una copia…quando andai nel settembre 2006 a ripristinare la chiave dello stanzino che trovai aperto…misi tutti gli scatoloni con il nome di e tutti quelli che non avevo mai visto prima, fuori sul ballatoio”. Controparte_2
§§§§§§
Con terzo ed ultimo motivo di gravame l'appellante sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie relative al danno da ingiurie e minacce subite ad opera del deducendo che il tribunale, sulla scorta della _1
documentazione in suo possesso, rappresentata dalle sentenze emesse nel procedimento penale in cui era imputato il e dalla propria sentenza di assoluzione, ben poteva desumere la prova delle gravi minacce e _1
delle frasi ingiuriose rivoltegli dal cognato.
pagina 21 di 25 §§§§§§
Anche tale motivo deve essere rigettato perché infondato. Posto che la sentenza di primo grado pronunciata in danno del dal Giudice di Pace di LA non può rivestire alcuna efficacia di giudicato _1
né agli effetti penali, essendo i reati a lui ascritti estinti per prescrizione, e tanto meno ai fini civili, avendo la
Suprema Corte annullato la sentenza di appello sul rilievo che il Tribunale di Napoli avrebbe dovuto revocare anche le statuizioni civili in quanto la prescrizione era maturata prima dell'adozione della sentenza di primo grado, si pone invero l'ineludibile esigenza di verificare se l'istruttoria penale abbia o meno condotto all'acquisizione in quella sede di una prova della colpevolezza del utilizzabile ai fini civilistici. _1
La risposta a tale quesito deve essere senz'altro negativa. La condanna del per il solo reato di _1
minacce, essendo stato lo stesso assolto da quello di ingiuria, fu infatti pronunziata basandosi solo ed unicamente sulle dichiarazioni di , costituitosi in quella sede parte civile, essendo stata la sentenza così Parte_1
motivata sul punto: “E tuttavia, proprio i fatti come sopra ricostruiti ed emergenti rendono verosimile quanto dichiarato da ossia che avendo preso a filmare la scena per precostituirsi delle prove, il Parte_1
, piuttosto che offrire ulteriori occasioni di sfogo e di ritorsione all'interlocutore, nella offensiva _1
reciproca diatriba verbale, tacendo, aveva preso a fare gesti al suo indirizzo e solo a quest'ultimo (gesticolava con il dito in segno di sgozzamento e quant'altro”.
La condanna, dunque, si fonda solo ed unicamente sulle dichiarazioni dell'appellante che in sede civilistica, dove vige il principio in base al quale nessuno può precostituire con le proprie dichiarazioni una prova a favore di sé stesso, non possono evidentemente assumere alcuna valenza probatoria.
Allo stesso modo è da escludere che la prova dell'esistenza di tali minacce tacite possa desumersi dall'istruttoria condotta nel procedimento penale che ha visto l'attuale appellante come imputato. Anche in tal caso il giudice, sentendo la registrazione effettuata dal , ha infatti rilevato che in essa “non si ascolta _1
nessuna parola proveniente dal il quale, secondo l'imputato, era impegnato in quel frangente a fare _1
gesti offensivi e provocatori al solo fine di precostituirsi la prova delle eventuali ingiurie e minacce ricevute”
traendo da tale circostanza “il ragionevole dubbio in ordine all'atteggiamento provocatorio del tale da _1
escludere la rilevanza penale dell'unico insulto a lui rivolto dal cognato - idiota”.
È dunque solo un dubbio in ordine alla possibilità che vi sia stata una minaccia mimata dal - e _1
non già il suo positivo accertamento - che ha portato il giudice ad assolvere l'appellato dal reato di ingiuria,
pagina 22 di 25 rispetto al quale la provocazione integra una scriminante, in applicazione di quanto previsto dall'art. 530 co. 3
c.p.p. che recita: “Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non imputabilità ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle stesse, il giudice pronunzia sentenza di assoluzione a norma del comma 1”. Come vi è il dubbio che il possa aver posto in essere _1
tale minaccia tacita è tuttavia altrettanto possibile che egli si sia limitato a rimanere in silenzio per cui nessuna prova può dirsi raggiunta in ordine alla commissione del reato da cui trae origine la domanda risarcitoria.
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Resta a questo punto da esaminare l'appello incidentale proposto da e i Controparte_1 Controparte_2
quali, con un unico motivo di gravame, lamentano l'erroneità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese processuali deducendo che il mancato accoglimento della richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata in quella sede dai convenuti, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale,
non determina una soccombenza reciproca e non può di conseguenza giustificare la compensazione trattandosi di una domanda meramente accessoria rispetto all'effettivo “thema decidendum” che è l'elemento a cui occorre far riferimento per determinare la soccombenza.
Nel caso di specie, deducono gli appellanti incidentali, la domanda proposta in prime cure dal ricorrente veniva integralmente rigettata, accogliendo totalmente gli assunti difensivi dei resistenti Parte_1
e per cui era da escludere l'esistenza di una pluralità di domande Controparte_1 Controparte_2
effettivamente contrapposte idonea a determinare una soccombenza reciproca giustificativa della disposta compensazione.
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Il motivo deve essere accolto perché fondato. A tal proposito occorre osservare come, secondo un primo indirizzo della Suprema Corte che ha trovato consacrazione nella sentenza n. 20838/2016, il rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ., malgrado l'accoglimento di quella principale proposta dalla stessa parte,
configura un'ipotesi di soccombenza reciproca atta a giustificare la compensazione delle spese di lite ex art. 92
cod. proc. civ. poiché, in applicazione del principio di causalità, sono imputabili a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate o per aver avanzato istanze infondate.
Un successivo orientamento di legittimità, divenuto ormai unanime ed al quale questa Corte ritiene di dover senz'altro aderire, ha invece espresso il principio secondo cui il rigetto della domanda meramente pagina 23 di 25 accessoria ex art. 96 c.pc., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte,
non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può
giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ. (Sez. 6, n. 9532, 12/4/2017).
Questa seconda opzione interpretativa risulta essere stata condivisa, sulla base di un ordito motivazionale di maggiore incisività, da una successiva decisione (Sez. 6, n. 11792,15/5/2018) con cui la Cassazione, dopo aver dato atto di volersi confrontare con il primo orientamento, ha aderito alla seconda opzione interpretativa osservando: “Stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. rispetto all'effettivo tema di lite a cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria - anche se non sufficiente - per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso - come quello all'esame - di rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. proposta dagli appellati e di rigetto dell'appello (con conseguente conferma del rigetto della domanda proposta in primo grado dagli appellanti) non si dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca sulla quale il Tribunale ha fondato la compensazione delle spese di lite di secondo grado”.
A questo secondo indirizzo è stata data, infine, continuità con la pronunzia della Suprema Corte n.
18036/2022 la quale si è così espressa: “A voler completare la delineazione del quadro pare utile precisare che il dato dirimente è rappresentato non tanto dalla natura dell'istanza, che si traduce, per forza di cose, in una domanda, pur indubbiamente accessoria, quanto nella testuale condizione necessaria della riconosciuta integrale soccombenza del preteso litigante temerario. L'ostacolo alla tesi opposta non si rinviene nella dedotta mancanza di contrapposizione delle domande (tutte le domande che le parti si rivolgono contro sono contrapposte per forza di cose, non essendo richiesto che siano simmetriche), ma nell'accessorietà della domanda per lite temeraria, la quale, come puntualmente osservato, presuppone che la controparte risulti integralmente soccombente”.
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In conclusione, l'appello principale deve dunque essere rigettato mentre va accolto il proposto appello incidentale con conseguente condanna di al pagamento delle spese tanto del primo quanto del Parte_1
secondo grado di giudizio che si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei compensi medi previsti,
in riferimento al valore della controversia, dal D.M. n. 147 del 13.08.22.
pagina 24 di 25 Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante principale, della sanzione prevista dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702-ter co. 6 c.p.c. del Parte_1
20.11.2019 emessa dal Tribunale di Napoli Nord a definizione del procedimento sommario di cognizione R.G. n.
7766/2019.
2) Accoglie l'appello incidentale proposto da e avverso tale ordinanza e per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto, in parziale riforma della stessa, condanna al rimborso delle spese del giudizio di Parte_1
primo grado sostenute dagli appellanti incidentali che si liquidano in € 22.457,00 per compensi professionali,
oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
3) Condanna al rimborso delle spese di appello sostenute da e Parte_1 Controparte_1 CP_2
che si liquidano in complessivi € 20.119,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle
[...]
spese in misura pari al 15% dei suddetti compensi ed accessori di legge.
4) Dà atto dell'applicabilità, a carico di , di una sanzione pari al contributo unificato dovuto per Parte_1
la proposizione dell'appello principale.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 25.02.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_5
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