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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/04/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 08/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 10612/2023 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. LEPORE LOREDANA contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. LONGO DOMENICO
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato in data 28.11.2023, – a seguito Parte_1 dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere la pensione d'inabilità e/o l'assegno ordinario di invalidità – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, contestando le conclusioni rassegnate dal dott.
, quale C.T.U. nominato nella pregressa fase di A.T.P.O., ed invocando il Per_1
riconoscimento del requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, il quale resisteva alla CP_2
domanda, invocandone il rigetto.
Acquisito un supplemento peritale, all'esito dell'udienza dell'8.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza depositata fuori udienza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6,
c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi “i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n.
7160/2017).
2.2. Occorre pure rimarcare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis,
Cass. n. 30860 del 2019), la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione
EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti.
2.3. In questa prospettiva, possono senz'altro condividersi – siccome aderenti ai principi sopra enunciati – le conclusioni rassegnate dal dott. , quale C.T.U. di Per_2
questa fase di opposizione, il quale – dopo aver scrutinato la documentazione sanitaria di formazione successiva versata in atti dalla parte ricorrente – ha riferito quanto segue: “Dalla documentazione sanitaria esibita e dal successivo esame clinico eseguito, l'istante, sig. appare attualmente affetto dalle Parte_1
seguenti patologie: diabete mellito tipo 2 (noto dal 2015), coliche renali ricorrenti, portatore di doppio stent ureterale, ipertensione arteriosa, diverticolosi del colon, calcolo della colecisti (anamnestico), epatosteatosi, obesità di I grado, ipercolesterolemia, scoliosi sx-convessa del rachide lombare con curva lordosica fisiologica conservata, ernia del disco L5-S1, BPCO.
L'obiettività evidenziata durante la visita medico legale ha messo in risalto una limitazione della colonna del distretto lombare a causa di un'ernia L5-S1 come evidenziato dalla RM del 14/12/2005. La deambulazione e i passaggi posturali sono risultati nella norma con difficoltà all'accovacciamento.
Dalla documentazione sanitaria in atti non si evidenziano complicanze a carico dell'apparato cardio-vascolare. Infatti il 05/04/2019 lo specialista cardiologo, Dr
, evidenziava: ipertensione arteriosa di I° grado con buona funzione Per_3
sistolica del ventricolo sinistro.
Lo stesso dicasi anche per il diabete mellito, in quanto gli specialisti non hanno evidenziato complicanze.
Inoltre la calcolosi renale, per cui il ricorrente è stato più volte al pronto Soccorso dell'Ospedale di Cerignola, l'ha debellata parzialmente con la litotrissia, in quanto attualmente è portatore di doppio stent ureterale.
In merito occorre ricordare che il sig. di anni 52, svolge da oltre Parte_1
10 anni l'attività di bracciante agricolo.
In questo modo la colonna vertebrale e gli arti inferiori sono sollecitati da sforzi continui da accentuare la sintomatologia dolorosa. […] A conclusione ritengo di poter rispondere alla S.V. che il ricorrente, sig. di professione Parte_1
bracciante agricolo, è affetto da un coacervo di patologie che gli riducono permanentemente la capacità lavorativa in occupazioni confacenti le sue attività in maniera superiore ai 2/3, a decorrere dal mese di marzo 2022 epoca della presentazione della domanda amministrativa.”
2.4. Le argomentate conclusioni del C.T.U. – condivise da questo Giudice, siccome immuni da vizi logici e di metodo e neppure contrastate dalle parti con rilievi critici di sorta – consentono di affermare che l'odierno ricorrente sia affetto da infermità tali da determinare la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali.
2.5. Conclusivamente, accertata nei suesposti termini la sussistenza del requisito sanitario, il ricorso va accolto, dovendo altresì dichiararsi che è in Parte_1 possesso anche del requisito sanitario sotteso l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/84 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(1.3.2022).
A quest'ultimo proposito si rammenta che “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione” (Cass. Sez. Lav. n. 3377/2019).
Ne discende la doverosità di una siffatta pronuncia dichiarativa, pur in assenza di una specifica domanda in tal senso.
CP_
3. Le spese di entrambe le fasi del giudizio, seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna – vengono
CP_ poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10612 /2023
R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
a) dichiara che è in possesso del requisito sanitario utile per fruire Parte_1 dell'assegno ordinario di invalidità (con decorrenza dall'1.3.2022); CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese relative ad entrambe le fasi del giudizio, liquidate in euro 6.164,50, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario;
c) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna –
CP_ definitivamente a carico dell'
Foggia, 8.4.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 08/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 10612/2023 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. LEPORE LOREDANA contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. LONGO DOMENICO
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato in data 28.11.2023, – a seguito Parte_1 dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere la pensione d'inabilità e/o l'assegno ordinario di invalidità – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, contestando le conclusioni rassegnate dal dott.
, quale C.T.U. nominato nella pregressa fase di A.T.P.O., ed invocando il Per_1
riconoscimento del requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, il quale resisteva alla CP_2
domanda, invocandone il rigetto.
Acquisito un supplemento peritale, all'esito dell'udienza dell'8.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza depositata fuori udienza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6,
c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi “i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n.
7160/2017).
2.2. Occorre pure rimarcare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis,
Cass. n. 30860 del 2019), la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione
EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti.
2.3. In questa prospettiva, possono senz'altro condividersi – siccome aderenti ai principi sopra enunciati – le conclusioni rassegnate dal dott. , quale C.T.U. di Per_2
questa fase di opposizione, il quale – dopo aver scrutinato la documentazione sanitaria di formazione successiva versata in atti dalla parte ricorrente – ha riferito quanto segue: “Dalla documentazione sanitaria esibita e dal successivo esame clinico eseguito, l'istante, sig. appare attualmente affetto dalle Parte_1
seguenti patologie: diabete mellito tipo 2 (noto dal 2015), coliche renali ricorrenti, portatore di doppio stent ureterale, ipertensione arteriosa, diverticolosi del colon, calcolo della colecisti (anamnestico), epatosteatosi, obesità di I grado, ipercolesterolemia, scoliosi sx-convessa del rachide lombare con curva lordosica fisiologica conservata, ernia del disco L5-S1, BPCO.
L'obiettività evidenziata durante la visita medico legale ha messo in risalto una limitazione della colonna del distretto lombare a causa di un'ernia L5-S1 come evidenziato dalla RM del 14/12/2005. La deambulazione e i passaggi posturali sono risultati nella norma con difficoltà all'accovacciamento.
Dalla documentazione sanitaria in atti non si evidenziano complicanze a carico dell'apparato cardio-vascolare. Infatti il 05/04/2019 lo specialista cardiologo, Dr
, evidenziava: ipertensione arteriosa di I° grado con buona funzione Per_3
sistolica del ventricolo sinistro.
Lo stesso dicasi anche per il diabete mellito, in quanto gli specialisti non hanno evidenziato complicanze.
Inoltre la calcolosi renale, per cui il ricorrente è stato più volte al pronto Soccorso dell'Ospedale di Cerignola, l'ha debellata parzialmente con la litotrissia, in quanto attualmente è portatore di doppio stent ureterale.
In merito occorre ricordare che il sig. di anni 52, svolge da oltre Parte_1
10 anni l'attività di bracciante agricolo.
In questo modo la colonna vertebrale e gli arti inferiori sono sollecitati da sforzi continui da accentuare la sintomatologia dolorosa. […] A conclusione ritengo di poter rispondere alla S.V. che il ricorrente, sig. di professione Parte_1
bracciante agricolo, è affetto da un coacervo di patologie che gli riducono permanentemente la capacità lavorativa in occupazioni confacenti le sue attività in maniera superiore ai 2/3, a decorrere dal mese di marzo 2022 epoca della presentazione della domanda amministrativa.”
2.4. Le argomentate conclusioni del C.T.U. – condivise da questo Giudice, siccome immuni da vizi logici e di metodo e neppure contrastate dalle parti con rilievi critici di sorta – consentono di affermare che l'odierno ricorrente sia affetto da infermità tali da determinare la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali.
2.5. Conclusivamente, accertata nei suesposti termini la sussistenza del requisito sanitario, il ricorso va accolto, dovendo altresì dichiararsi che è in Parte_1 possesso anche del requisito sanitario sotteso l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/84 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(1.3.2022).
A quest'ultimo proposito si rammenta che “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione” (Cass. Sez. Lav. n. 3377/2019).
Ne discende la doverosità di una siffatta pronuncia dichiarativa, pur in assenza di una specifica domanda in tal senso.
CP_
3. Le spese di entrambe le fasi del giudizio, seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna – vengono
CP_ poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10612 /2023
R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
a) dichiara che è in possesso del requisito sanitario utile per fruire Parte_1 dell'assegno ordinario di invalidità (con decorrenza dall'1.3.2022); CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese relative ad entrambe le fasi del giudizio, liquidate in euro 6.164,50, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario;
c) pone le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna –
CP_ definitivamente a carico dell'
Foggia, 8.4.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti