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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/05/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott.ssa Federica Di LO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al ruolo generale al n°5305/2024 R.G. promosso con ricorso depositato il giorno 04/11/2024 da nato a [...] il [...] con l'avv. Parte_1
Marco Meneghello ricorrente contro
nata a [...] il [...] con gli Controparte_1
avv.ti M. Elisabetta De Lazzer e Marta Ferrari
resistente
e con l'intervento del p.m. oggetto: separazione giudiziale conclusioni in punto status: per il ricorrente: “dichiarare la separazione personale dei coniugi mediante sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto” per la resistente: “si aderisce alla domanda di separazione giudiziale dei coniugi da pronunciarsi anche con sentenza non definitiva”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.11.2024 parte ricorrente
[...]
, premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_2 [...]
il 04.06.1987 in Vigonza, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Vigonza al n. 6, Parte 1 dell'anno 1987, che Per_ dall'unione erano nati i figli LO (nato il [...]) e (nata il
09.06.1987), chiedeva fosse pronunciata la separazione e, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
In data 16.04.2025 si costituiva la resistente che Controparte_2
contestava quanto ex adverso dedotto, associandosi alla domanda di separazione.
All'udienza del 16.05.2025 le parti comparivano personalmente avanti al
Giudice delegato, rendevano le dichiarazioni di cui al verbale e il Giudice adottava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “autorizza i coniugi a viver separati con obbligo di mutuo rispetto” e, ritenuta la causa matura per la decisione invitava le parti a concludere. I procuratori delle parti concludevano come da ricorso e il Giudice rimetteva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Tanto evidenziato, la domanda di separazione, proposta da entrambe le parti, merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni, dalle conclusioni conformi sul punto e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza del 16.05.2025 è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza, già cessata da tempo. è ormai divenuta intollerabile.
Poiché l'istruttoria sulle altre domande deve essere proseguita, la causa va rimessa nel ruolo come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese di lite avverrà in sede di sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., non definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, ordinandosi all'Ufficiale di Stato Civile del Controparte_2
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Comune di Vigonza di annotare la sentenza nei registri (atto n. 6, parte 1, dell'anno 1987 del registro degli atti di matrimonio);
2. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 20.05.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
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