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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/12/2025, n. 9281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9281 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 16537/2025
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
C.F._1
RESISTENTI CONTUMACI
Oggi 3/12/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. FALCONIERI SIMONA, oggi Parte_1 sostituito dall'avv. Gianluca Dotti, che si riporta.
Per e nessuno. CP_1 Persona_1
Il Giudice pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 281sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FALCONIERI SIMONA e dell'avv. GARAVAGLIA PAOLO ( ) C.F._2
CORSO ITALIA 52 20122 ; elettivamente domiciliata in CORSO ITALIA, 52 20122 Pt_1
, presso il difensore avv. FALCONIERI SIMONA Pt_1
RICORRENTI contro
(C.F. CP_1 C.F._3
(C.F. ) Persona_1 C.F._4
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. l' Parte_2
Parte
(di seguito, conveniva in giudizio ed il figlio
[...] CP_1 Persona_1
allegando che quest'ultimi occupavano senza titolo l'appartamento situato nello stabile di Via
2 Tanaro n. 8 – 20128 , al piano Terra, in catasto censito nel foglio 148, mapp. 392, sub. Pt_1
14-15, Mq. 43. appartenenti al proprio patrimonio e chiedendo la condanna di questi ultimi “a rilasciare immediatamente l'immobile libero e sgombero da persone e cose”, nonché “al pagamento della complessiva somma di € 51.815,00 per risarcimento dell'indennità di occupazione abusiva dell'alloggio attualmente detenuto senza titolo, situato in Via Tanaro n. 8 – 20128 al piano Pt_1
Terra, in catasto censito nel foglio 148, mapp. 392, sub. 14-15, Mq. 43, qui al momento conteggiate dal
01/01/2010 (gennaio 2010) al 30/04/2025 (aprile 2025), rivalutato secondo di criteri previsti dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell' delle Entrate come da prospetto Pt_2
contabile in atti”.
e , ritualmente citati, rimanevano contumaci. CP_1 Persona_1
La causa, documentalmente istruita, veniva decisa all'odierna udienza a seguito di discussione orale ex art. 281sexies c.p.c., previo deposito di note di precisazione delle conclusioni in data 24 novembre 2025.
Anzitutto, deve premettersi che il giudice ha il potere/dovere di qualificare giuridicamente la domanda sulla scorta delle concrete allegazioni svolte dalle parti, eventualmente anche prescindendo o disattendendo la qualificazione prescelta da queste, con il solo limite di non alterare il “petitum” o la “causa petendi” (cfr., Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5153 del 21/2/2019:
“Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti” (conforme anche Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 13945 del 03/08/2012 (Rv. 623639 - 01).
L'espressione utilizzata nel ricorso (occupazione senza titolo) non individua, nel sistema positivo processuale e sostanziale, alcuna azione tipica dotata di peculiari caratterizzazioni e autonome regole, processuali e sostanziali, specifiche.
Dietro tale terminologia possono celarsi azioni che, seppur condividendo il medesimo petitum, consistente nella richiesta di restituzione di un bene immobile detenuto da altri asseritamente senza alcuna legittimazione, differiscono profondamente tra loro in relazione alla causa petendi, dalla cui individuazione viene a dipendere non solo la stessa
3 qualificazione giuridica della domanda proposta, ma anche e soprattutto il regime processuale e sostanziale applicabile alla fattispecie, anche in punto di oggetto e riparto dell'onere della prova.
In particolare, in materia di occupazione senza titolo, da un lato, la domanda di restituzione potrebbe trovare fondamento sulla base del dedotto venir meno di un rapporto negoziale di natura obbligatoria intercorrente tra le parti, che legittimava l'altrui detenzione dell'immobile in questione - a causa di vizi genetici dell'accordo contrattuale o per difetti strutturali dello stesso, che ne comportino la nullità o l'annullabilità, ovvero a causa di sopravvenuti disfunzioni causali del medesimo accordo, che ne comportino la risoluzione per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta, ovvero, ancora, per la naturale cessazione dell'efficacia del rapporto stesso per il decorso del termine di durata o per recesso;
dall'altro lato, la stessa domanda potrebbe del tutto prescindere dalla deduzione, ab origine, di alcun rapporto di natura negoziale instauratosi tra le parti, per basarsi esclusivamente sulla dedotta altrui detenzione o possesso privo di alcun titolo giuridico giustificativo, inesistente ab origine o successivamente caducato.
Nel primo caso l'azione di restituzione esercitata ha natura prettamente personale ed è caratterizzata dalla relatività, nel secondo caso, invece, essa non può che essere inquadrata nell'azione reale di rivendica, dato che «non e azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto» (cfr. Cass. SS.UU. 28 marzo 2014 n. 7305).
Da tale diversità strutturale discendono rilevanti differenze di disciplina, in specie sotto il profilo probatorio, poiché mentre colui che agisce in restituzione può limitarsi a dimostrare l'avvenuta consegna del bene al convenuto sulla base di un titolo invalido o successivamente venuto meno, nell'azione di rivendica l'attore è, invece, gravato dalla probatio diabolica relativa alla titolarità del diritto di proprietà, ovvero dovrà provare la sua proprietà non solo in base ad un valido titolo di acquisto, ma anche di aver ricevuto questo diritto da chi a sua volta era proprietario e così anche per il precedente proprietario fino a giungere al primo ed
4 incontestabile proprietario da cui è sorto a titolo originario il diritto di proprietà in contestazione.
Sul punto, risulta utile evidenziare come le azioni di rivendicazione e di restituzione sono accomunate dallo scopo pratico cui entrambe tendono - ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si è privi - ma si distinguono dunque nettamente per la natura, poiché all'analogia del petitum non corrisponde quella delle rispettive causae petendi: la proprietà per l'una, un rapporto obbligatorio per l'altra.
Nella fattispecie al vaglio di questo giudizio la domanda è tipicamente di rivendicazione, in quanto è stata formulata a prescindere dalla deduzione, ab origine, di alcun rapporto di natura negoziale instauratosi tra le parti, per basarsi esclusivamente sulla dedotta altrui detenzione o possesso privo di alcun titolo giuridico giustificativo, inesistente ab origine o successivamente caducato.
Il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter-partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica (cfr. sulla differenza tra azione di restituzione e rivendica, Cass. Sez. U, Sentenza n. 7305 del 28/03/2014; più di recente, Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 25052 del 10/10/2018), essendo peraltro ben evidenziato nel ricorso che i resistenti “di fatto hanno occupato abusivamente l'appartamento”.
Con l'inevitabile corollario della necessità per la ricorrente di assolvere alla probatio diabolica relativa alla titolarità del proprio diritto di proprietà.
Al riguardo, deve anzitutto evidenziarsi come il principio di non contestazione non sia applicabile alla parte contumace: “L'art. 115 comma 1° c.p.c., nello stabilire che “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite”, esclude quindi in modo inequivoco l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace. La contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9 dicembre 1994, n. 10554; Cass.
13 novembre 1989, n. 4800), dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono
5 espressamente previsti dal legislatore, e mantenendo per il resto un carattere neutro (Cass. 7.12.1984
n. 6462; Cass. 28.1.1982, n.560).
Non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass.
6.2.1998 n. 1293; Cass. 20.7.1985 n. 4301; Cass. 11 aprile 1985, n. 2410)” (cfr. Css. N. 25/2025).
Il giudice, in presenza di un contumace, ha dunque il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9.3.1990, n.1898).
Nel caso in esame, dunque, a prescindere dalla contumacia dei resistenti, devesi accertare se la ricorrente abbia dato dimostrazione del titolo originario di acquisto della proprietà del bene o risalendo attraverso i titoli derivativi ad un acquisto a titolo originario, o fornendo prova dell'esercizio su di essi di un compossesso ad usucapionem ultraventennale (cosiddetta probatio diabolica). Parte Orbene, nel caso di specie la difesa di ha assolto a tale onere, mediante la produzione dell'estratto della Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 70565 del 22.12.1997 con evidenza del trasferimento di proprietà all' (ora di CP_2 CP_3 Controparte_4
) dell'immobile di cui al NECU di , foglio 148, mapp. 392, sub. 14-15 sub doc. Pt_1 Pt_1
23) e del Decreto Direzione Generale Welfare con evidenza del trasferimento di proprietà Parte all' della di dell'immobile di cui al NECU di , foglio Controparte_4 Pt_1 Pt_1
148, mapp. 392, sub. 14-15 (sub doc. 23).
Quanto all'occupazione, essa trova conferma nella lettera redatta il 14/05/2018 (pervenuta in
ATS il 02/07/2018 - prot. n. 0097762) nella quale la Sig.ra richiedeva Pt_1 CP_1
di regolarizzare la propria posizione di occupante senza titolo tramite un contratto di locazione, dichiarando di abitare nell'alloggio con il figlio maggiorenne da oltre 8 anni, quindi almeno da gennaio 2010 (cfr. doc. 04), nonché nell'esito di un ulteriore sopralluogo Parte eseguito dai tecnici di in data 19/02/2019 (cfr. doc. 06), nel quale si accertava il Pt_1
protrarsi dell'occupazione senza titolo della Sig.ra e del Sig. . CP_1 Persona_1
6 Questi ultimi, rimasti contumaci, non hanno dimostrato alcun valido titolo che li legittimi all'occupazione del bene per cui è causa.
Segue, per l'effetto, la condanna di e all'immediato rilascio CP_1 Persona_1 dell'immobile per cui è causa, nonché al risarcimento, in solido tra loro, dell'indennità da occupazione conteggiata da gennaio 2019 alla data odierna, rivalutata secondo i criteri previsti dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate (cfr. doc.
21), il tutto per un credito complessivamente maturato da che si quantifica in € Parte_1
54.006,60 (cfr. doc. 20).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di e CP_1
. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accerta che e occupano senza titolo alcuno dal 01 CP_1 Persona_1 gennaio 2010, l'alloggio situato in Via Tanaro n. 8 – 20128 , al piano Terra, in Pt_1
catasto censito nel foglio 148, mapp. 392, sub. 14-15, Mq. 43 (meglio identificato nei disegni planimetrici in atti);
2. condanna e al rilascio immediato dell'immobile di cui CP_1 Persona_1
al punto 1) libero e sgombero da persone e cose;
3. condanna e , in solido fra loro, al pagamento a favore CP_1 Persona_1
della ricorrente della complessiva somma di € 54.006,60 a titolo di risarcimento del danno da occupazione senza titolo;
4. condanna e , in solido fra loro, alla rifusione delle CP_1 Persona_1
spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese ed € 5.810,00 per compensi, oltre
15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 3/12/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
7
VERBALE DELLA CAUSA N. 16537/2025
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
C.F._1
RESISTENTI CONTUMACI
Oggi 3/12/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. FALCONIERI SIMONA, oggi Parte_1 sostituito dall'avv. Gianluca Dotti, che si riporta.
Per e nessuno. CP_1 Persona_1
Il Giudice pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 281sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FALCONIERI SIMONA e dell'avv. GARAVAGLIA PAOLO ( ) C.F._2
CORSO ITALIA 52 20122 ; elettivamente domiciliata in CORSO ITALIA, 52 20122 Pt_1
, presso il difensore avv. FALCONIERI SIMONA Pt_1
RICORRENTI contro
(C.F. CP_1 C.F._3
(C.F. ) Persona_1 C.F._4
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. l' Parte_2
Parte
(di seguito, conveniva in giudizio ed il figlio
[...] CP_1 Persona_1
allegando che quest'ultimi occupavano senza titolo l'appartamento situato nello stabile di Via
2 Tanaro n. 8 – 20128 , al piano Terra, in catasto censito nel foglio 148, mapp. 392, sub. Pt_1
14-15, Mq. 43. appartenenti al proprio patrimonio e chiedendo la condanna di questi ultimi “a rilasciare immediatamente l'immobile libero e sgombero da persone e cose”, nonché “al pagamento della complessiva somma di € 51.815,00 per risarcimento dell'indennità di occupazione abusiva dell'alloggio attualmente detenuto senza titolo, situato in Via Tanaro n. 8 – 20128 al piano Pt_1
Terra, in catasto censito nel foglio 148, mapp. 392, sub. 14-15, Mq. 43, qui al momento conteggiate dal
01/01/2010 (gennaio 2010) al 30/04/2025 (aprile 2025), rivalutato secondo di criteri previsti dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell' delle Entrate come da prospetto Pt_2
contabile in atti”.
e , ritualmente citati, rimanevano contumaci. CP_1 Persona_1
La causa, documentalmente istruita, veniva decisa all'odierna udienza a seguito di discussione orale ex art. 281sexies c.p.c., previo deposito di note di precisazione delle conclusioni in data 24 novembre 2025.
Anzitutto, deve premettersi che il giudice ha il potere/dovere di qualificare giuridicamente la domanda sulla scorta delle concrete allegazioni svolte dalle parti, eventualmente anche prescindendo o disattendendo la qualificazione prescelta da queste, con il solo limite di non alterare il “petitum” o la “causa petendi” (cfr., Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5153 del 21/2/2019:
“Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti” (conforme anche Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 13945 del 03/08/2012 (Rv. 623639 - 01).
L'espressione utilizzata nel ricorso (occupazione senza titolo) non individua, nel sistema positivo processuale e sostanziale, alcuna azione tipica dotata di peculiari caratterizzazioni e autonome regole, processuali e sostanziali, specifiche.
Dietro tale terminologia possono celarsi azioni che, seppur condividendo il medesimo petitum, consistente nella richiesta di restituzione di un bene immobile detenuto da altri asseritamente senza alcuna legittimazione, differiscono profondamente tra loro in relazione alla causa petendi, dalla cui individuazione viene a dipendere non solo la stessa
3 qualificazione giuridica della domanda proposta, ma anche e soprattutto il regime processuale e sostanziale applicabile alla fattispecie, anche in punto di oggetto e riparto dell'onere della prova.
In particolare, in materia di occupazione senza titolo, da un lato, la domanda di restituzione potrebbe trovare fondamento sulla base del dedotto venir meno di un rapporto negoziale di natura obbligatoria intercorrente tra le parti, che legittimava l'altrui detenzione dell'immobile in questione - a causa di vizi genetici dell'accordo contrattuale o per difetti strutturali dello stesso, che ne comportino la nullità o l'annullabilità, ovvero a causa di sopravvenuti disfunzioni causali del medesimo accordo, che ne comportino la risoluzione per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta, ovvero, ancora, per la naturale cessazione dell'efficacia del rapporto stesso per il decorso del termine di durata o per recesso;
dall'altro lato, la stessa domanda potrebbe del tutto prescindere dalla deduzione, ab origine, di alcun rapporto di natura negoziale instauratosi tra le parti, per basarsi esclusivamente sulla dedotta altrui detenzione o possesso privo di alcun titolo giuridico giustificativo, inesistente ab origine o successivamente caducato.
Nel primo caso l'azione di restituzione esercitata ha natura prettamente personale ed è caratterizzata dalla relatività, nel secondo caso, invece, essa non può che essere inquadrata nell'azione reale di rivendica, dato che «non e azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto» (cfr. Cass. SS.UU. 28 marzo 2014 n. 7305).
Da tale diversità strutturale discendono rilevanti differenze di disciplina, in specie sotto il profilo probatorio, poiché mentre colui che agisce in restituzione può limitarsi a dimostrare l'avvenuta consegna del bene al convenuto sulla base di un titolo invalido o successivamente venuto meno, nell'azione di rivendica l'attore è, invece, gravato dalla probatio diabolica relativa alla titolarità del diritto di proprietà, ovvero dovrà provare la sua proprietà non solo in base ad un valido titolo di acquisto, ma anche di aver ricevuto questo diritto da chi a sua volta era proprietario e così anche per il precedente proprietario fino a giungere al primo ed
4 incontestabile proprietario da cui è sorto a titolo originario il diritto di proprietà in contestazione.
Sul punto, risulta utile evidenziare come le azioni di rivendicazione e di restituzione sono accomunate dallo scopo pratico cui entrambe tendono - ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si è privi - ma si distinguono dunque nettamente per la natura, poiché all'analogia del petitum non corrisponde quella delle rispettive causae petendi: la proprietà per l'una, un rapporto obbligatorio per l'altra.
Nella fattispecie al vaglio di questo giudizio la domanda è tipicamente di rivendicazione, in quanto è stata formulata a prescindere dalla deduzione, ab origine, di alcun rapporto di natura negoziale instauratosi tra le parti, per basarsi esclusivamente sulla dedotta altrui detenzione o possesso privo di alcun titolo giuridico giustificativo, inesistente ab origine o successivamente caducato.
Il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter-partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica (cfr. sulla differenza tra azione di restituzione e rivendica, Cass. Sez. U, Sentenza n. 7305 del 28/03/2014; più di recente, Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 25052 del 10/10/2018), essendo peraltro ben evidenziato nel ricorso che i resistenti “di fatto hanno occupato abusivamente l'appartamento”.
Con l'inevitabile corollario della necessità per la ricorrente di assolvere alla probatio diabolica relativa alla titolarità del proprio diritto di proprietà.
Al riguardo, deve anzitutto evidenziarsi come il principio di non contestazione non sia applicabile alla parte contumace: “L'art. 115 comma 1° c.p.c., nello stabilire che “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite”, esclude quindi in modo inequivoco l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace. La contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9 dicembre 1994, n. 10554; Cass.
13 novembre 1989, n. 4800), dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono
5 espressamente previsti dal legislatore, e mantenendo per il resto un carattere neutro (Cass. 7.12.1984
n. 6462; Cass. 28.1.1982, n.560).
Non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass.
6.2.1998 n. 1293; Cass. 20.7.1985 n. 4301; Cass. 11 aprile 1985, n. 2410)” (cfr. Css. N. 25/2025).
Il giudice, in presenza di un contumace, ha dunque il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9.3.1990, n.1898).
Nel caso in esame, dunque, a prescindere dalla contumacia dei resistenti, devesi accertare se la ricorrente abbia dato dimostrazione del titolo originario di acquisto della proprietà del bene o risalendo attraverso i titoli derivativi ad un acquisto a titolo originario, o fornendo prova dell'esercizio su di essi di un compossesso ad usucapionem ultraventennale (cosiddetta probatio diabolica). Parte Orbene, nel caso di specie la difesa di ha assolto a tale onere, mediante la produzione dell'estratto della Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 70565 del 22.12.1997 con evidenza del trasferimento di proprietà all' (ora di CP_2 CP_3 Controparte_4
) dell'immobile di cui al NECU di , foglio 148, mapp. 392, sub. 14-15 sub doc. Pt_1 Pt_1
23) e del Decreto Direzione Generale Welfare con evidenza del trasferimento di proprietà Parte all' della di dell'immobile di cui al NECU di , foglio Controparte_4 Pt_1 Pt_1
148, mapp. 392, sub. 14-15 (sub doc. 23).
Quanto all'occupazione, essa trova conferma nella lettera redatta il 14/05/2018 (pervenuta in
ATS il 02/07/2018 - prot. n. 0097762) nella quale la Sig.ra richiedeva Pt_1 CP_1
di regolarizzare la propria posizione di occupante senza titolo tramite un contratto di locazione, dichiarando di abitare nell'alloggio con il figlio maggiorenne da oltre 8 anni, quindi almeno da gennaio 2010 (cfr. doc. 04), nonché nell'esito di un ulteriore sopralluogo Parte eseguito dai tecnici di in data 19/02/2019 (cfr. doc. 06), nel quale si accertava il Pt_1
protrarsi dell'occupazione senza titolo della Sig.ra e del Sig. . CP_1 Persona_1
6 Questi ultimi, rimasti contumaci, non hanno dimostrato alcun valido titolo che li legittimi all'occupazione del bene per cui è causa.
Segue, per l'effetto, la condanna di e all'immediato rilascio CP_1 Persona_1 dell'immobile per cui è causa, nonché al risarcimento, in solido tra loro, dell'indennità da occupazione conteggiata da gennaio 2019 alla data odierna, rivalutata secondo i criteri previsti dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate (cfr. doc.
21), il tutto per un credito complessivamente maturato da che si quantifica in € Parte_1
54.006,60 (cfr. doc. 20).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di e CP_1
. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accerta che e occupano senza titolo alcuno dal 01 CP_1 Persona_1 gennaio 2010, l'alloggio situato in Via Tanaro n. 8 – 20128 , al piano Terra, in Pt_1
catasto censito nel foglio 148, mapp. 392, sub. 14-15, Mq. 43 (meglio identificato nei disegni planimetrici in atti);
2. condanna e al rilascio immediato dell'immobile di cui CP_1 Persona_1
al punto 1) libero e sgombero da persone e cose;
3. condanna e , in solido fra loro, al pagamento a favore CP_1 Persona_1
della ricorrente della complessiva somma di € 54.006,60 a titolo di risarcimento del danno da occupazione senza titolo;
4. condanna e , in solido fra loro, alla rifusione delle CP_1 Persona_1
spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese ed € 5.810,00 per compensi, oltre
15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 3/12/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
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