TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/02/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 3884/2024
Oggi 05/02/2025 sono comparsi:
Per l'avv.to/gli avv.ti RAVAGNANI MATTEO Parte_1
Per , l'avv.to/avv.ti CP_1 CP_2
Dr MOT CP_3
Drssa GDP in tirocinio Controparte_4
Drssa in tirocinio Persona_1
Dr addetto UPP Persona_2
L'Avv. Ravagnani precisa le conclusioni come da ricorso, insiste nell'eccezione di tardività della costituzione avversaria. L'Avv. precisa le conclusioni come CP_2 da comparsa. I procuratori si riportano ai propri scritti difensivi, rinunciano alla lettura della sentenza
Il giudice dà lettura del verbale di udienza quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
1 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 05/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 3884/2024 tra le parti:
Attore: con l'Avv. RAVAGNANI MATTEO Parte_1
Convenuto: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 con l'Avv. CP_2
Ritenuto in fatto e in diritto
1. si oppone all'ordinanza ingiunzione n. 01-001267212 relativa ad atto di Parte_1 accertamento n. 1300.28/08/2018.0333515 del 28.08.2018 riferito all'anno 2017. CP_1
L'opponente eccepisce:
1) la prescrizione;
2) la genericità dell'addebito;
3) il difetto di titolarità passiva della pretesa.
Pertanto, chiede l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 01- Parte_1 001267212 relativa ad atto di accertamento n. 1300.28/08/2018.0333515 del CP_1 28.08.2018 riferito all'anno 2017.
si difende allegando: CP_1
1) che la sanzione per violazione del mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali si rivolge nei confronti della persona fisica;
2) di aver notificato l'avviso di accertamento il 11/09/2018.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. CP_1
2 2.
Premesso che la causa è stata correttamente introdotta con ricorso, trattandosi di rito del lavoro, e che , essendo titolare della pretesa sanzionatoria non ha svolto eccezioni da CP_1 cui potrebbe in teoria essere decaduta per la costituzione tardiva, l'opposizione è infondata.
Il Tribunale osserva:
1) la sanzione di cui articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 è comminata nei confronti del datore di lavoro persona fisica;
2) ha documentato la notifica dell'avviso di accertamento (la busta dell'avviso di CP_1 ricevimento indica lo stesso numero della missiva 78602494827); CP_1
3) la motivazione dell'ordinanza ingiunzione può dirsi espressa compiutamente per relationem visto il rimando all'avviso di accertamento della violazione notificato.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro Parte_1 CP_1
3.397,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 05/02/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
3
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 3884/2024
Oggi 05/02/2025 sono comparsi:
Per l'avv.to/gli avv.ti RAVAGNANI MATTEO Parte_1
Per , l'avv.to/avv.ti CP_1 CP_2
Dr MOT CP_3
Drssa GDP in tirocinio Controparte_4
Drssa in tirocinio Persona_1
Dr addetto UPP Persona_2
L'Avv. Ravagnani precisa le conclusioni come da ricorso, insiste nell'eccezione di tardività della costituzione avversaria. L'Avv. precisa le conclusioni come CP_2 da comparsa. I procuratori si riportano ai propri scritti difensivi, rinunciano alla lettura della sentenza
Il giudice dà lettura del verbale di udienza quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
1 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 05/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 3884/2024 tra le parti:
Attore: con l'Avv. RAVAGNANI MATTEO Parte_1
Convenuto: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 con l'Avv. CP_2
Ritenuto in fatto e in diritto
1. si oppone all'ordinanza ingiunzione n. 01-001267212 relativa ad atto di Parte_1 accertamento n. 1300.28/08/2018.0333515 del 28.08.2018 riferito all'anno 2017. CP_1
L'opponente eccepisce:
1) la prescrizione;
2) la genericità dell'addebito;
3) il difetto di titolarità passiva della pretesa.
Pertanto, chiede l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 01- Parte_1 001267212 relativa ad atto di accertamento n. 1300.28/08/2018.0333515 del CP_1 28.08.2018 riferito all'anno 2017.
si difende allegando: CP_1
1) che la sanzione per violazione del mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali si rivolge nei confronti della persona fisica;
2) di aver notificato l'avviso di accertamento il 11/09/2018.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. CP_1
2 2.
Premesso che la causa è stata correttamente introdotta con ricorso, trattandosi di rito del lavoro, e che , essendo titolare della pretesa sanzionatoria non ha svolto eccezioni da CP_1 cui potrebbe in teoria essere decaduta per la costituzione tardiva, l'opposizione è infondata.
Il Tribunale osserva:
1) la sanzione di cui articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 è comminata nei confronti del datore di lavoro persona fisica;
2) ha documentato la notifica dell'avviso di accertamento (la busta dell'avviso di CP_1 ricevimento indica lo stesso numero della missiva 78602494827); CP_1
3) la motivazione dell'ordinanza ingiunzione può dirsi espressa compiutamente per relationem visto il rimando all'avviso di accertamento della violazione notificato.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro Parte_1 CP_1
3.397,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 05/02/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
3