Articolo 15 della Legge 18 giugno 1998, n. 198
Articolo 14Articolo 16
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15 luglio 1998
Art. 15. 1. All' articolo 14, comma 1, della legge 6 novembre 1989, n. 368 , la parola: "COEMIT" e' sostituita dalla seguente: "COMITES".
Nota all'art. 15:
- Il testo dell'art. 14, comma 1, della citata legge n. 368 del 1989 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"1. Nei Paesi in cui non sono costituiti i COMITES le associazioni delle comunita' italiane ivi operanti da almeno cinque anni propongono, alla rispettiva rappresentanza diplomatica, un numero di nominativi doppio di quello previsto nella tabella allegata alla presente legge per la scelta definitiva dei membri del CGIE assegnati a quel determinato Paese in conformita' a quanto previsto dall'art. 4, comma 4".
Entrata in vigore il 15 luglio 1998