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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2487/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2487/2024 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. ARIENZO GIOVANNI
e
, nato a [...] il [...], assistito e difeso Controparte_1 dall'avv. VISCONTI MASSIMO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/12/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano di essere genitori di , nata a [...]
[...] Persona_1
il 25/10/2020, da genitori non uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
All'udienza del 30/01/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConSIlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido della minore alle seguenti condizioni concordate e confermate:
A) Affido della IA minore ad entrambi i genitori, secondo le Per_1
disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della bimba presso l'abitazione della madre sita in Alanno alla via pagina 2 di 6 Fonte Sant'Angelo n. 16. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della IA, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della bambina. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla IA. Entrambi
i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla IA per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) Il SI. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la CP_1
facoltà di tenere con sé la IA due pomeriggi alla settimana dalle ore 15:30 alle ore 20:00 e un altro pomeriggio con pernotto fino alla mattina del giorno seguente, secondo un calendario che verrà concordato con la SI.ra Parte_1
mensilmente, una volta che il SI. avrà conosciuto i propri turni di CP_1
lavoro.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della IA, nonché nel rispetto della volontà della minore.
Il SI. e la SI.ra convengono che durante i giorni in cui CP_1 Parte_1
il padre non vedrà la IA possa telefonare o videochiamare la piccola attraverso il telefono della madre almeno una volta al giorno.
Durante la permanenza della minore presso il padre, il medesimo si impegna a trascorrere personalmente il tempo con la IA senza affidarla in via esclusiva a parenti e conoscenti e avendo cura di adottare iniziative tese ad interessare la minore e a salvaguardare gli impegni scolastici (ad es. esecuzione compiti, riposo pomeridiano e notturno, vitto etc.).
C) Per quanto concerne le festività Natalizie e Pasquali i ricorrenti concorderanno di volta in volta con chi starà la IA nei giorni 25-26
pagina 3 di 6 dicembre, 31 dicembre-01 gennaio, 5-6 gennaio e Pasqua e Pasquetta in modo che ogni genitore, ad anni alterni, possa trascorrere le principali
Festività con la IA (ad es. un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre e l'anno successivo viceversa).
In ordine alle vacanze estive, il SI. avrà la facoltà di trascorrere CP_1
con la IA almeno 15 (quindici) giorni in via esclusiva, consecutivi o frazionati, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle eSIenze lavorative del SI. . CP_1
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno eventualmente la IA.
Qualora la SI.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza con la Parte_1
IA dovrà darne notizia al SI. con congruo preavviso, indicando CP_1
la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
D) Il SI. - a decorrere dal mese di dicembre 2024 compreso - si CP_1
impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della IA, la somma di € 200,00 (euro duecento) mensili, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% della spesa di retta all'asilo, con esclusione dei buoni pasto che rimarranno ad esclusivo carico della SI.ra , accettando il che la SI.ra Parte_1 CP_1
trattenga il 100% dell'assegno Unico erogato per la minore. Il Parte_1
succitato importo di mantenimento dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico ordinario sul conto postale (postepay) avente iban: [...] intestato alla SI.ra stessa, Parte_1
entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese solare.
pagina 4 di 6 E) Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% (cinquanta CP_1 Parte_1
per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della IA , dietro semplice presentazione del documento fiscale Per_1
comprovante la relativa spesa.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante o dallo specialista
(odontoiatra, oculista etc) e per le spese relative alla frequentazione scolastica
(tasse d'iscrizione, libri di testo, futuro abbonamento autobus, ripetizioni etc. con esclusione dei buoni pasto). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura sportiva e ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo e assicurazione, feste di compleanno;
Spese di custodia del minorenne (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
pagina 5 di 6 F) Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati CP_1 contributi nell'interesse della IA fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della IA con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della IA.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 07/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2487/2024 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. ARIENZO GIOVANNI
e
, nato a [...] il [...], assistito e difeso Controparte_1 dall'avv. VISCONTI MASSIMO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/12/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano di essere genitori di , nata a [...]
[...] Persona_1
il 25/10/2020, da genitori non uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
All'udienza del 30/01/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConSIlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido della minore alle seguenti condizioni concordate e confermate:
A) Affido della IA minore ad entrambi i genitori, secondo le Per_1
disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della bimba presso l'abitazione della madre sita in Alanno alla via pagina 2 di 6 Fonte Sant'Angelo n. 16. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della IA, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della bambina. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla IA. Entrambi
i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla IA per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) Il SI. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la CP_1
facoltà di tenere con sé la IA due pomeriggi alla settimana dalle ore 15:30 alle ore 20:00 e un altro pomeriggio con pernotto fino alla mattina del giorno seguente, secondo un calendario che verrà concordato con la SI.ra Parte_1
mensilmente, una volta che il SI. avrà conosciuto i propri turni di CP_1
lavoro.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della IA, nonché nel rispetto della volontà della minore.
Il SI. e la SI.ra convengono che durante i giorni in cui CP_1 Parte_1
il padre non vedrà la IA possa telefonare o videochiamare la piccola attraverso il telefono della madre almeno una volta al giorno.
Durante la permanenza della minore presso il padre, il medesimo si impegna a trascorrere personalmente il tempo con la IA senza affidarla in via esclusiva a parenti e conoscenti e avendo cura di adottare iniziative tese ad interessare la minore e a salvaguardare gli impegni scolastici (ad es. esecuzione compiti, riposo pomeridiano e notturno, vitto etc.).
C) Per quanto concerne le festività Natalizie e Pasquali i ricorrenti concorderanno di volta in volta con chi starà la IA nei giorni 25-26
pagina 3 di 6 dicembre, 31 dicembre-01 gennaio, 5-6 gennaio e Pasqua e Pasquetta in modo che ogni genitore, ad anni alterni, possa trascorrere le principali
Festività con la IA (ad es. un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre e l'anno successivo viceversa).
In ordine alle vacanze estive, il SI. avrà la facoltà di trascorrere CP_1
con la IA almeno 15 (quindici) giorni in via esclusiva, consecutivi o frazionati, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle eSIenze lavorative del SI. . CP_1
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno eventualmente la IA.
Qualora la SI.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza con la Parte_1
IA dovrà darne notizia al SI. con congruo preavviso, indicando CP_1
la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
D) Il SI. - a decorrere dal mese di dicembre 2024 compreso - si CP_1
impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della IA, la somma di € 200,00 (euro duecento) mensili, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% della spesa di retta all'asilo, con esclusione dei buoni pasto che rimarranno ad esclusivo carico della SI.ra , accettando il che la SI.ra Parte_1 CP_1
trattenga il 100% dell'assegno Unico erogato per la minore. Il Parte_1
succitato importo di mantenimento dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico ordinario sul conto postale (postepay) avente iban: [...] intestato alla SI.ra stessa, Parte_1
entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese solare.
pagina 4 di 6 E) Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% (cinquanta CP_1 Parte_1
per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della IA , dietro semplice presentazione del documento fiscale Per_1
comprovante la relativa spesa.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante o dallo specialista
(odontoiatra, oculista etc) e per le spese relative alla frequentazione scolastica
(tasse d'iscrizione, libri di testo, futuro abbonamento autobus, ripetizioni etc. con esclusione dei buoni pasto). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura sportiva e ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo e assicurazione, feste di compleanno;
Spese di custodia del minorenne (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
pagina 5 di 6 F) Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati CP_1 contributi nell'interesse della IA fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della IA con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della IA.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 07/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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