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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/03/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 5894/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
V sezione civile
composta da:
dott. Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott. Maria Grazia Serafin Consigliere
dott. Fiorella Gozzer Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma N. 14138/2020,
promossa da: (C.F. n. ), Parte_1 C.F._1
( C.F.: ); , Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
nato il [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Cerra, giusta procura alle liti allegata in atti e Parte_4
(C.F.: ); (C.F.: C.F._3 Parte_5
); (C.F.: C.F._4 Parte_6
), in qualità di congiunti del sig. C.F._5 Pt_1
1 rappresentati e difesi dall'avv. Rossella Bonaddio, come da Pt_3
procura in atti.
Appellanti
Contro
– F.G.V.S. (C.F. e Partita Iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Chiara
Morabito (C.F.: , come da procura alle liti in atti. CodiceFiscale_6
Appellata
. Controparte_2
Appellato-contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premessi i fatti di causa così come illustrati negli scritti difensivi in atti e nella sentenza impugnata, deve, anzitutto, rilevarsi che le parti non sono comparse né all'udienza cartolare del 23.01.2025, non avendo depositato le note sostitutive dell'udienza, né a quella successiva del 06.02.2025, cui la causa è
stata rinviata per gli avvisi di cui agli artt. 181-309 c.p.c..
E, pertanto, considerata l'avvenuta rituale comunicazione dei ridetti avvisi,
deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e pronunciarsi l'estinzione del giudizio.
Nulla deve essere disposto per le spese di lite di secondo grado, che ex art. 310
c.p.c. rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate
PQM
Il Collegio – come sopra composto – definitivamente pronunciando, così
provvede:
2 1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Nulla per spese del grado, che rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.03.2025
La Presidente estensore
Marianna D'Avino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
V sezione civile
composta da:
dott. Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott. Maria Grazia Serafin Consigliere
dott. Fiorella Gozzer Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma N. 14138/2020,
promossa da: (C.F. n. ), Parte_1 C.F._1
( C.F.: ); , Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
nato il [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Cerra, giusta procura alle liti allegata in atti e Parte_4
(C.F.: ); (C.F.: C.F._3 Parte_5
); (C.F.: C.F._4 Parte_6
), in qualità di congiunti del sig. C.F._5 Pt_1
1 rappresentati e difesi dall'avv. Rossella Bonaddio, come da Pt_3
procura in atti.
Appellanti
Contro
– F.G.V.S. (C.F. e Partita Iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Chiara
Morabito (C.F.: , come da procura alle liti in atti. CodiceFiscale_6
Appellata
. Controparte_2
Appellato-contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premessi i fatti di causa così come illustrati negli scritti difensivi in atti e nella sentenza impugnata, deve, anzitutto, rilevarsi che le parti non sono comparse né all'udienza cartolare del 23.01.2025, non avendo depositato le note sostitutive dell'udienza, né a quella successiva del 06.02.2025, cui la causa è
stata rinviata per gli avvisi di cui agli artt. 181-309 c.p.c..
E, pertanto, considerata l'avvenuta rituale comunicazione dei ridetti avvisi,
deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e pronunciarsi l'estinzione del giudizio.
Nulla deve essere disposto per le spese di lite di secondo grado, che ex art. 310
c.p.c. rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate
PQM
Il Collegio – come sopra composto – definitivamente pronunciando, così
provvede:
2 1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Nulla per spese del grado, che rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.03.2025
La Presidente estensore
Marianna D'Avino
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