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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/12/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA Sezione controversie del lavoro La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 781/2024 RGA avverso la sentenza n. 605/2024 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, emessa in data 17.05.2024 e pubblicata in data 27.5.2024, a definizione del procedimento n. 369/2023 R.G.L. - non notificata;
avente ad oggetto: risarcimento danni da inadempimento contrattuale;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 27/11/2025; promossa da:
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Parise Ettore e Tebano Anna Maria, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore sito in Bologna, via De' Griffoni, n. 9; appellante;
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
ST CE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in 19124 La Spezia, Via Dalmazia n. 32; appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa è adeguatamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) Con ricorso depositato in data 24-02-2023,
, in persona del Legale Rappresentante, conveniva in Parte_2 giudizio e , dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione CP_2 CP_3 monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro. Affermava di avere assunto il signor in data 22-10-2009, con contratto a Controparte_1 tempo indeterminato e mansioni di Geometra, ed in data 21-11-2010 il signor CP_3 con contratto a tempo indeterminato e mansioni di Caricatore. Affermava poi che in data 23-12-2013, gli stessi e venivano arrestati in CP_1 CP_3
1 flagranza di reato, unitamente ad altri soggetti, dopo essersi introdotti nell'area di deposito della società ricorrente in Bologna, previa efferazione della rete metallica, ed avere asportato un ingente quantitativo di rotaie ferroviarie, in numero di 420 per un peso di 136 Tonnellate ed un valore commerciale di euro 68.000,00. Proseguiva affermando che era stato condannato per tale reato, con sentenza CP_3 del Tribunale di Parma N°770/2014, passata in giudicato, ed entrambi i convenuti erano stati licenziati, all'esito del relativo procedimento disciplinare, con lettera del 28 gennaio 2014. Affermava ancora che il danno complessivo per l'illecito penale commesso dai convenuti, ammontava a 142.935,46 Euro, come da documentazione depositata, e chiedeva che il Tribunale di Bologna in composizione monocratica in funzione di Giudice del Lavoro, accertato e dichiarato quanto in premessa, condannasse i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat e con vittoria di spese di giudizio.
rimaneva contumace. CP_3
si costituiva tardivamente in giudizio, affermando l'infondatezza delle CP_2 domande di parte ricorrente nei suoi confronti. In particolare affermava di non avere mai partecipato in alcun modo al furto ai danni della società convenuta del 23-12-2023, e di non avere mai subito alcuna condanna per tale episodio. Precisava che nel corso del furto in oggetto, lo stesso era intervenuto sul deposito dove si stava svolgendo il furto, in quanto allertato da un Responsabile della società ricorrente, al fine di verificare cosa stesse accadendo, ed in tale frangente era stato arrestato dalla Polizia di stato che lo aveva scambiato per uno dei malviventi, ed era stato poi prosciolto da ogni accusa e sospetto. Chiedeva pertanto la reiezione delle domande di parte ricorrente, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 12-07-2023, 08-11-2023, 30-11-2023, 20-12-2023, 17-05-2024. Veniva espletato interrogatorio formale dei convenuti e CP_1 CP_3
non compariva all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio, in assenza di CP_3 giustificato motivo.
compariva e rendeva interrogatorio formale, negando di avere partecipato Controparte_1 al furto e negando di essere stato condannato in sede penale per tale illecito, ed anzi affermava di essere stato prosciolto, dopo che gli l'autorità inquirente aveva accertato la sua estraneità ai fatti. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti. (…)”. Così istruita la causa, all'esito dell'udienza di discussione del 17/05/2024, il Tribunale di Bologna ha definito la vertenza con la sentenza n. 605/2024 R.S., così statuendo: “ (…) condanna a risarcire alla società ricorrente il danno conseguente al furto CP_3 subito dalla stessa società ricorrente in data 23-12-2023, quantificato in Euro 142.935,46 con interessi legali dal 23-12-2013 al saldo. Respinge le domande proposte da , contro . Parte_2 Controparte_1
AN alla rifusione delle spese processuali a favore di CP_3 Parte_2
, liquidate in Euro 8.500,00 per compensi professionali ed Euro 379,50 per
[...] spese vive, oltre spese generali, iva e cpa. AN , alla rifusione delle spese processuali a favore Parte_2
2 di , liquidate in Euro 8.500,00 per compensi professionali, oltre spese Controparte_1 generali, iva e cpa. Riserva nel termine di giorni 60, il deposito della motivazione. (…)”. Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, con la predetta sentenza ha ritenuto fondate, sia nll'an che nel quantum, le pretese risarcitorie avanzate da Parte_2 nei confronti del sig. mentre, quanto alla posizione del sig. , CP_3 Controparte_1 ha ritenuto che “la domanda risarcitoria svolta” dalla società allora ricorrente non abbia
“trovato riscontri probatori nell'istruttoria svolta”. Su questo specifico aspetto della vertenza, in particolare, Giudice a quo ha così motivato il suo convincimento: “(…) Infatti, , nel corso dell'interrogatorio formale, ha Controparte_1 riferito che nel corso del furto in oggetto, lo stesso era intervenuto sul deposito dove si stava svolgendo il furto, in quanto allertato da un Responsabile della società ricorrente, al fine di verificare cosa stesse accadendo, ed in tale frangente era stato arrestato dalla Polizia di Stato che lo aveva scambiato per uno dei malviventi, ed era stato poi prosciolto da ogni accusa e sospetto, una volta che gli inquirenti avevano accertato la sua estraneità ai fatti. Non vi sono poi agli atti, altri elementi probatori, che consentano di sostenere la responsabilità diretta o indiretta del signor per il furto subito dalla società CP_1 ricorrente, in data 23-12-2023. Secondo gli ordinari criteri in materia di ripartizione dell'onere della prova, era onere della società ricorrente provare la responsabilità del signor per il danno conseguente al CP_1 furto del Dicembre 2023, ma tale onere non è stato assolto”. Avverso quest'ultimo capo della sentenza n. 605/2024 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, ha proposto appello la con ricorso depositato Parte_2 telematicamente in data 26/11/2024, chiedendo che questa Corte, in parziale riforma della pronuncia gravata, voglia: “(…) dichiarare il sig. responsabile di Controparte_1 inadempimento contrattuale nei confronti della ricorrente e per l'effetto condannare CP_1 al risarcimento del danno conseguente, come quantificato dalla sentenza di primo
[...] grado in euro 142.935,46 in solido con Con rifusione di spese e compensi di CP_3 causa, oltre IVA e CPA, anche del primo grado”. Nello spiegato atto di gravame, la società appellante ha censurato la sentenza impugnata sulla scorta di tre distinti motivi di appello, rubricati rispettivamente: “ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE DOCUMENTALI”;
“ERRATA VALUTAZIONE DELLA PROVA PER INTERROGATORIO”; “ERRONEA COMPARAZIONE DELLE PROVE AI FINI DEL PRUDENTE APPREZZAMENTO”. La società appellante, inoltre, a sostegno delle proprie ragioni ha chiesto a questa Corte di acquisire ai sensi dell'art. 437 c.p.c. quali nuovi produzioni: “Sentenza n. 264/2014 emessa dal Tribunale penale di Parma in data 22.05.2014 nei confronti di nonché Controparte_1 verbale di dichiarazioni spontanee rese da in data 23.12.2013”. Controparte_1
Il sig. , costituitosi in giudizio con memoria di cui era stato effettuato un primo Controparte_1 deposito in data 30.05.2025, rifiutato dalla Cancelleria Civile di questa Corte di Appello in data 03.06.2025 e, poi, successivamente ridepositata con successo sempre in data 03.06.2025, ha argomentato (v. pagg. da 2 a 14 della memoria di costituzione): “I. IN MERITO ALL'ASSENZA DI DANNO DA LUCRO CESSANTE PER LA SOTTRAZIONE DI TRAVERSINE DI FERRO”; “II. IN MERITO ALLA RESTITUZIONE DEL MATERIALE OGGETTO DI FURTO”; “III. IN MERITO ALLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO EMERGENTE DA SOTTRAZIONE DI 800 TRAVERSINE RICHIESTO DALL'APPELLANTE”; “IV.IN MERITO ALLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO”; “V. IN
3 MERITO AL COSTO DELLA MERCE”; “VI. IN MERITO ALLE SPESE DI RECINZIONE”; sostenendo, in estrema sintesi, che il Tribunale di Bologna, al di là di ogni considerazione sulla responsabilità del sig. in merito al furto subito dall'allora società ricorrente in CP_1 data 23-12-2013 – dovendosi attribuire a mero refuso il riferimento all'anno 2023 contenuto nel già depositato dispositivo - “avrebbe comunque respinto le richieste risarcitorie avanzate dal datore di lavoro in ragione dell'insussistenza di danno sia per la mancata prova sul quantum debeatur”. Nella propria memoria di costituzione, poi, l'odierno appellato, da un lato, ha diffusamente contestato la fondatezza degli avversi motivi di gravame e, dall'altro lato, si è strenuamente opposto all'acquisizione documentale invocata dalla società appellante ex art. 437 c.p.c. Sulla scorta di tali argomentazioni, l'odierno appellato ha chiesto, in particolare, che questa Corte voglia: “(…) -respingere l'istanza di acquisizione proposta ai sensi dell'art. 437 cpc. dalla parte appellante dei seguenti documenti: Sentenza n. 264/2014 emessa dal Tribunale penale di Parma in data 22.05.2014 nei confronti di nonché verbale di Controparte_1 dichiarazioni spontanee rese da in data 23.12.2013; Controparte_1
-nel merito del gravame rigettare i capi d'impugnazione proposti ex adverso, con conseguente integrale conferma della Sentenza appellata. Con vittoria di spese e competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. (…). Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, in via del tutto preliminare, va dichiarata la tempestività della costituzione in giudizio dell'odierno appellato, accogliendo sul punto l'istanza di remissione in terminis da lui proposta ex art. 153 c.p.c. in data 03/06/2025. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, laddove l'avvocato esegua un deposito telematico presso un registro di cancelleria diverso da quello pertinente, proprio come nel caso di specie, l'istanza di rimessione in termini formulata dal depositante deve essere accolta. Ed invero, secondo la Suprema Corte l'errore che affligge il deposito integra infatti una mera irregolarità, difettando una espressa comminatoria di nullità e potendo comunque dirsi raggiunto lo scopo dell'attività di deposito (consistente nella presa di contatto tra parte e ufficio giudiziario e nella conoscibilità dell'atto ad opera delle controparti e del giudice) una volta che l'atto depositato sia stato comunque inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario (Cass. 12 maggio 2022, n. 15243)” Peraltro l'inserimento a fascicolo in data 03.06.2025 della memoria di costituzione dell'odierno appellato non ha comunque arrecato alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa della parte appellante non essendo previsto dalla legge, uno spazio di replica della controparte avverso l'altrui comparsa. Sempre in via preliminare, va rilevato il passaggio in giudicato della sentenza gravata nei confronti del sig. (C.F. , già parte contumace del CP_3 C.F._2 giudizio di prime cure, non evocato in questa sede, rispetto al quale questa Corte ha ritenuto superfluo disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. non versandosi in ipotesi di “causa inscindibile” o di “cause tra loro dipendenti”. Quanto alla residua materia oggetto del contendere, è necessario vagliare, innanzitutto, la richiesta di integrazione documentale svolta in questa sede dalla società appellante ai sensi dell'art. 437 c.p.c.. Nell'interpretare tale disposizione codicistica, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che: “nel rito del lavoro, solo nel caso in cui il materiale istruttorio acquisito al processo indichi “piste probatorie” significative ai fini della ricerca della verità, ovvero allorché le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, è tenuto ad esercitare il potere-
4 dovere, previsto dall'art. 437 c.p.c., di provvedere anche d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, ferma restando sempre la necessità che i fatti stessi siano stati allegati nell'atto introduttivo” (così Cass. n. 18252 / 2011 e nel medesimo senso, del necessario presupposto di semiplena probatio dei fatti allegati, v. Cass. n. 19358/2015 e 15925 / 2020). Ebbene, nel caso di specie, ad avviso di questa Corte, le produzioni documentali tempestivamente svolte dall'allora società ricorrente nel corso del giudizio di primo grado, offrono una significativa “pista probatoria” che è doveroso approfondire in questa sede. Al riguardo, si osserva che nella sentenza di applicazione della pensa su richiesta dalle parti ex art. 444 c.p.p. n. 770/14 del Tribunale di Parma, Sezione Penale del 15.10.2014, pronunciata (fra gli altri) nei confronti dell'allora resistente tempestivamente CP_3 prodotta dall'odierna società appellante sub. doc. 3 fasc. di primo grado, si ha modo di leggere testualmente che il signor “ in concorso ideativo e materiale con , CP_3 Controparte_1
(....) al fine di profitto, dopo essersi introdotti nell'area deposito di proprietà/uso della società clf di Bologna, previa effrazione della rete metallica della recinzione perimetrale che veniva tagliata, si impossessavano di ingenti quantitativi di rotaie caricando il suddetto materiale su veicoli pesanti, in ciò avvalendosi di un caricatore ferroviario marca modello Pt_3
V804F n identificativo 17, in precedenza sottratto come i restanti beni alla medesima ditta clf che deteneva tale ultimo veicolo nel cantiere ferroviario di IT AR ”. Inoltre perché
“ in concorso con le persone indicate al fine di profitto, conoscendone l'illecita provenienza acquistavano o comunque ricevevano il caricatore ferroviario marca Vaia Cat Mod V804F numero identificativo 17, provento di furto consumato in epoca prossima al reato di cui al capo precedente in danno della società clf” . “Fatto accertato in Parma il 23 dicembre 2013”. Tali risultanze documentali, inoltre, erano suffragate anche dal verbale di perquisizione personale/locale in flagranza di reato ex art. 352 c.p.p., svoltasi (tra gli altri) anche nei confronti del sig. , prodotto dall'allora ricorrente sub. doc. 4 fasc. di primo Controparte_1 grado, in cui si dà atto dello “esito positivo” di tale attività investigativa. Tali risultanze istruttorie, quindi, legittimano ed anzi rendono doverosa l'acquisizione in questa sede ex art. 437 c.p.c. della sentenza n. 264/2014 di applicazione della pensa su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.c. emessa dal Tribunale penale di Parma in data 22.05.2014 nei confronti di in correlazione ai fatti per cui è causa, nonché del verbale di Controparte_1 dichiarazioni spontanee rese da in data 23.12.2013. Controparte_1
Tanto doverosamente chiarito in merito al compendio documentale su cui fondare le valutazioni di questa Corte, si osserva che l'appello proposto da Parte_2
- i cui motivi di gravame in ragione della loro stretta interconnessione logico-giuridica
[...] possono essere trattati congiuntamente - risulta fondato. Ed invero, alla luce delle produzioni documentali svolte per la prima volta in questa sede dalla società appellante, ad avviso di questa Corte, è indubitabile che l'odierno appellato debba essere chiamato a rispondere, per responsabilità contrattuale (stante la palese violazione dei doveri di buona fede e correttezza su di lui gravanti quale lavoratore subordinato), dei danni lamentati dall'allora società ricorrente. Se è vero, infatti, che “la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha vincolo di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo invece un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale
5 di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili, l'art. 444 c.p.p.” (Cass. civ. Sez. I, 25/05/2022, n. 16838), d'altra parte, le dichiarazioni confessorie rilasciate dal sig. alle Forze di Polizia in data 23.12.2013, CP_1 non oggetto di specifica contestazione in questa sede, non lasciano spazio a dubbi in merito alla colpevolezza dell'odierno appellato. Questo, infatti, risulta essere il tenore delle predette dichiarazioni, che non necessitano di alcun commento:
Ciò posto sotto il profilo dell'an debeatur, in merito al quantum si osserva che il Tribunale di Bologna nella sentenza qui gravata ha osservato sul punto: “Per quanto riguarda il quantum del danno, lo stesso è provato nella misura di 142.935,46 Euro, sulla base della fattura N°72 del 31-03-2014 depositata in atti, avente ad oggetto il ripristino della recinzione del deposito della società ricorrente, divelta dagli autori del furto, nonché sulla
6 base della restante documentazione prodotta, che ha provato il costo della merce rubata pari ad Euro 0,50 al Kg, e la quantità della stessa pari ad 800 pezzi del peso di 340 Kg ciascuno, per complessivi Euro 136.000,00 circa”. Questo autonomo capo della decisione appellata, risulta essere passato in giudicato ai sensi dell'art. 329, 2° co. c.p.c., non essendo stato oggetto di specifica impugnazione, con conseguente inammissibilità delle eccezioni svolte al riguardo dall'odierno appellato nella propria memoria di costituzione. Tali eccezioni, infatti, ad avviso di questa Corte, per poter essere oggetto di esame in questa sede avrebbero dovuto essere proposte nelle forme dell'appello incidentale condizionato, non formulato dal sig. Controparte_1
A conforto di questa conclusione, appare opportuno richiamare i principi dettati in materia da Cass., Sez. Un., 12 maggio 2017, n. 11799. In tale arresto, le Sezioni Unite della Sprema Corte hanno affermato che: “qualora un'eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado o attraverso un'enunciazione in modo espresso, o attraverso un'enunciazione indiretta, ma che sottenda in modo chiaro ed inequivoco la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione da parte sua dell'appello incidentale, che è regolato dall'art. 342 c.p.c., non essendo sufficiente la mera riproposizione di cui all'art. 346 c.p.c.”. Con la conseguenza che
“qualora l'eccezione sia a regime di rilevazione affidato anche al giudice, la mancanza dell'appello incidentale preclude, per il giudicato interno formatosi ex art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., anche il potere del giudice d'appello di rilevazione d'ufficio, di cui al secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ.”. Come seconda precisazione, invece, il massimo Consesso di legittimità ha chiarito che
“viceversa, l'art. 346 c.p.c., con l'espressione eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, nell'ammettere la mera riproposizione dell'eccezione di merito da parte del convenuto rimasto vittorioso con riguardo all'esito finale della lite, intende riferirsi all'ipotesi in cui l'eccezione non sia stata dal primo giudice ritenuta infondata nella motivazione né attraverso un'enunciazione in modo espresso, né attraverso un'enunciazione indiretta, ma chiara e inequivoca”. Pertanto, secondo i Supremi Giudici,
“quando la mera riproposizione (che dev'essere espressa) è possibile, la sua mancanza rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di rilevazione riguardo ad essa è riservato alla parte, mentre, se il potere di rilevazione compete anche al giudice, non impedisce – ferma la preclusione del potere del convenuto – che il giudice d'appello eserciti detto potere a norma dell'art. 345 c.p.c., comma 2”. In pratica, anche in caso di enunciazione indiretta, purché chiara ed esplicita, di rigetto di un'eccezione di merito, la parte risultata vittoriosa in primo grado deve comunque proporre appello incidentale onde evitare che si formi il giudicato interno ex art. 329, comma 2 c.p.c., tant'è che il giudice di appello non può svolgere rilievi d'ufficio sul punto, come consentirebbe l'art. 345, secondo comma della medesima fonte;
viceversa, l'eccezione di merito che non viene ritenuta infondata da parte del giudice di prime cure, può essere semplicemente riproposta (seppur espressamente), poiché tale mancanza rende irrilevante l'eccezione quando il potere di rilevazione è riservato alla parte, diversamente dal caso in cui è rilevabile dal giudice ex art. 345, secondo comma c.p.c. Mentre per quanto riguarda le eccezioni di rito (e cioè le eccezioni di natura processuale),
7 se l'eccezione è stata rigettata in modo espresso o indirettamente, è necessario interporre l'appello incidentale;
invece, ove l'eccezione non sia stata accolta, nel senso che non è stata nemmeno esaminata, è del pari necessario l'appello incidentale, posto che la condotta del giudice si concretizza in un error in procedendo, avendo questi violato l'art. 276 c.p.c., che impone di esaminare il merito solo dopo aver appurato l'infondatezza dell'eccezione di rito. In sostanza, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite, è sempre necessario proporre appello incidentale, salvo il caso delle eccezioni di merito “non accolte”, quindi nemmeno esaminate. Nel caso di specie, alla luce dei principi espressi da Cass., Sez. Un., 12 maggio 2017, n. 11799, è evidente che il sig. dovesse proporre appello incidentale per Controparte_1 contestare le considerazioni chiaramente svolte dal Tribunale di Bologna in merito alla raggiunta prova dei danni sofferti dall'allora società ricorrente;
considerazioni indubbiamente valevoli sia per la posizione del sig. che per la posizione CP_3 del sig. , chiamati a rispondere solidamente dei medesimi danni. Controparte_1
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto da va accolto, con statuizioni come da dispositivo. Parte_2
Le spese del doppio grado del giudizio (su cui è doveroso statuire in ragione della parziale riforma della sentenza di prime cure) seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri medi ex D.m. n. 55/2014 s.m.i., che appaiono congrui rispetto alla fattispecie in esame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento dell'appello, riformando parzialmente la sentenza gravata, condanna
, in solido con il già condannato , a risarcire a Controparte_1 CP_3 [...]
il danno conseguente al furto subito dalla stessa società appellante Parte_2 in data 23-12-2023, quantificato in Euro 142.935,46 con interessi legali dal 23-12-2013 al saldo.
- condanna il sig. al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, Controparte_1 che liquida, per il primo grado, in € 379,50 per spese esenti ed in € 13.400,00 per compensi di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA, se dovuta e CPA, come per legge e, per questo grado, in € 569,25 a titolo di spese esenti ed in € 10.000,00, a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA, se dovuta e CPA, come per legge. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 27.11.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
8
avente ad oggetto: risarcimento danni da inadempimento contrattuale;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 27/11/2025; promossa da:
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Parise Ettore e Tebano Anna Maria, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore sito in Bologna, via De' Griffoni, n. 9; appellante;
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
ST CE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in 19124 La Spezia, Via Dalmazia n. 32; appellato;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa è adeguatamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) Con ricorso depositato in data 24-02-2023,
, in persona del Legale Rappresentante, conveniva in Parte_2 giudizio e , dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione CP_2 CP_3 monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro. Affermava di avere assunto il signor in data 22-10-2009, con contratto a Controparte_1 tempo indeterminato e mansioni di Geometra, ed in data 21-11-2010 il signor CP_3 con contratto a tempo indeterminato e mansioni di Caricatore. Affermava poi che in data 23-12-2013, gli stessi e venivano arrestati in CP_1 CP_3
1 flagranza di reato, unitamente ad altri soggetti, dopo essersi introdotti nell'area di deposito della società ricorrente in Bologna, previa efferazione della rete metallica, ed avere asportato un ingente quantitativo di rotaie ferroviarie, in numero di 420 per un peso di 136 Tonnellate ed un valore commerciale di euro 68.000,00. Proseguiva affermando che era stato condannato per tale reato, con sentenza CP_3 del Tribunale di Parma N°770/2014, passata in giudicato, ed entrambi i convenuti erano stati licenziati, all'esito del relativo procedimento disciplinare, con lettera del 28 gennaio 2014. Affermava ancora che il danno complessivo per l'illecito penale commesso dai convenuti, ammontava a 142.935,46 Euro, come da documentazione depositata, e chiedeva che il Tribunale di Bologna in composizione monocratica in funzione di Giudice del Lavoro, accertato e dichiarato quanto in premessa, condannasse i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat e con vittoria di spese di giudizio.
rimaneva contumace. CP_3
si costituiva tardivamente in giudizio, affermando l'infondatezza delle CP_2 domande di parte ricorrente nei suoi confronti. In particolare affermava di non avere mai partecipato in alcun modo al furto ai danni della società convenuta del 23-12-2023, e di non avere mai subito alcuna condanna per tale episodio. Precisava che nel corso del furto in oggetto, lo stesso era intervenuto sul deposito dove si stava svolgendo il furto, in quanto allertato da un Responsabile della società ricorrente, al fine di verificare cosa stesse accadendo, ed in tale frangente era stato arrestato dalla Polizia di stato che lo aveva scambiato per uno dei malviventi, ed era stato poi prosciolto da ogni accusa e sospetto. Chiedeva pertanto la reiezione delle domande di parte ricorrente, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 12-07-2023, 08-11-2023, 30-11-2023, 20-12-2023, 17-05-2024. Veniva espletato interrogatorio formale dei convenuti e CP_1 CP_3
non compariva all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio, in assenza di CP_3 giustificato motivo.
compariva e rendeva interrogatorio formale, negando di avere partecipato Controparte_1 al furto e negando di essere stato condannato in sede penale per tale illecito, ed anzi affermava di essere stato prosciolto, dopo che gli l'autorità inquirente aveva accertato la sua estraneità ai fatti. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti. (…)”. Così istruita la causa, all'esito dell'udienza di discussione del 17/05/2024, il Tribunale di Bologna ha definito la vertenza con la sentenza n. 605/2024 R.S., così statuendo: “ (…) condanna a risarcire alla società ricorrente il danno conseguente al furto CP_3 subito dalla stessa società ricorrente in data 23-12-2023, quantificato in Euro 142.935,46 con interessi legali dal 23-12-2013 al saldo. Respinge le domande proposte da , contro . Parte_2 Controparte_1
AN alla rifusione delle spese processuali a favore di CP_3 Parte_2
, liquidate in Euro 8.500,00 per compensi professionali ed Euro 379,50 per
[...] spese vive, oltre spese generali, iva e cpa. AN , alla rifusione delle spese processuali a favore Parte_2
2 di , liquidate in Euro 8.500,00 per compensi professionali, oltre spese Controparte_1 generali, iva e cpa. Riserva nel termine di giorni 60, il deposito della motivazione. (…)”. Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, con la predetta sentenza ha ritenuto fondate, sia nll'an che nel quantum, le pretese risarcitorie avanzate da Parte_2 nei confronti del sig. mentre, quanto alla posizione del sig. , CP_3 Controparte_1 ha ritenuto che “la domanda risarcitoria svolta” dalla società allora ricorrente non abbia
“trovato riscontri probatori nell'istruttoria svolta”. Su questo specifico aspetto della vertenza, in particolare, Giudice a quo ha così motivato il suo convincimento: “(…) Infatti, , nel corso dell'interrogatorio formale, ha Controparte_1 riferito che nel corso del furto in oggetto, lo stesso era intervenuto sul deposito dove si stava svolgendo il furto, in quanto allertato da un Responsabile della società ricorrente, al fine di verificare cosa stesse accadendo, ed in tale frangente era stato arrestato dalla Polizia di Stato che lo aveva scambiato per uno dei malviventi, ed era stato poi prosciolto da ogni accusa e sospetto, una volta che gli inquirenti avevano accertato la sua estraneità ai fatti. Non vi sono poi agli atti, altri elementi probatori, che consentano di sostenere la responsabilità diretta o indiretta del signor per il furto subito dalla società CP_1 ricorrente, in data 23-12-2023. Secondo gli ordinari criteri in materia di ripartizione dell'onere della prova, era onere della società ricorrente provare la responsabilità del signor per il danno conseguente al CP_1 furto del Dicembre 2023, ma tale onere non è stato assolto”. Avverso quest'ultimo capo della sentenza n. 605/2024 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, ha proposto appello la con ricorso depositato Parte_2 telematicamente in data 26/11/2024, chiedendo che questa Corte, in parziale riforma della pronuncia gravata, voglia: “(…) dichiarare il sig. responsabile di Controparte_1 inadempimento contrattuale nei confronti della ricorrente e per l'effetto condannare CP_1 al risarcimento del danno conseguente, come quantificato dalla sentenza di primo
[...] grado in euro 142.935,46 in solido con Con rifusione di spese e compensi di CP_3 causa, oltre IVA e CPA, anche del primo grado”. Nello spiegato atto di gravame, la società appellante ha censurato la sentenza impugnata sulla scorta di tre distinti motivi di appello, rubricati rispettivamente: “ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE DOCUMENTALI”;
“ERRATA VALUTAZIONE DELLA PROVA PER INTERROGATORIO”; “ERRONEA COMPARAZIONE DELLE PROVE AI FINI DEL PRUDENTE APPREZZAMENTO”. La società appellante, inoltre, a sostegno delle proprie ragioni ha chiesto a questa Corte di acquisire ai sensi dell'art. 437 c.p.c. quali nuovi produzioni: “Sentenza n. 264/2014 emessa dal Tribunale penale di Parma in data 22.05.2014 nei confronti di nonché Controparte_1 verbale di dichiarazioni spontanee rese da in data 23.12.2013”. Controparte_1
Il sig. , costituitosi in giudizio con memoria di cui era stato effettuato un primo Controparte_1 deposito in data 30.05.2025, rifiutato dalla Cancelleria Civile di questa Corte di Appello in data 03.06.2025 e, poi, successivamente ridepositata con successo sempre in data 03.06.2025, ha argomentato (v. pagg. da 2 a 14 della memoria di costituzione): “I. IN MERITO ALL'ASSENZA DI DANNO DA LUCRO CESSANTE PER LA SOTTRAZIONE DI TRAVERSINE DI FERRO”; “II. IN MERITO ALLA RESTITUZIONE DEL MATERIALE OGGETTO DI FURTO”; “III. IN MERITO ALLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO EMERGENTE DA SOTTRAZIONE DI 800 TRAVERSINE RICHIESTO DALL'APPELLANTE”; “IV.IN MERITO ALLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO”; “V. IN
3 MERITO AL COSTO DELLA MERCE”; “VI. IN MERITO ALLE SPESE DI RECINZIONE”; sostenendo, in estrema sintesi, che il Tribunale di Bologna, al di là di ogni considerazione sulla responsabilità del sig. in merito al furto subito dall'allora società ricorrente in CP_1 data 23-12-2013 – dovendosi attribuire a mero refuso il riferimento all'anno 2023 contenuto nel già depositato dispositivo - “avrebbe comunque respinto le richieste risarcitorie avanzate dal datore di lavoro in ragione dell'insussistenza di danno sia per la mancata prova sul quantum debeatur”. Nella propria memoria di costituzione, poi, l'odierno appellato, da un lato, ha diffusamente contestato la fondatezza degli avversi motivi di gravame e, dall'altro lato, si è strenuamente opposto all'acquisizione documentale invocata dalla società appellante ex art. 437 c.p.c. Sulla scorta di tali argomentazioni, l'odierno appellato ha chiesto, in particolare, che questa Corte voglia: “(…) -respingere l'istanza di acquisizione proposta ai sensi dell'art. 437 cpc. dalla parte appellante dei seguenti documenti: Sentenza n. 264/2014 emessa dal Tribunale penale di Parma in data 22.05.2014 nei confronti di nonché verbale di Controparte_1 dichiarazioni spontanee rese da in data 23.12.2013; Controparte_1
-nel merito del gravame rigettare i capi d'impugnazione proposti ex adverso, con conseguente integrale conferma della Sentenza appellata. Con vittoria di spese e competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. (…). Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, in via del tutto preliminare, va dichiarata la tempestività della costituzione in giudizio dell'odierno appellato, accogliendo sul punto l'istanza di remissione in terminis da lui proposta ex art. 153 c.p.c. in data 03/06/2025. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, laddove l'avvocato esegua un deposito telematico presso un registro di cancelleria diverso da quello pertinente, proprio come nel caso di specie, l'istanza di rimessione in termini formulata dal depositante deve essere accolta. Ed invero, secondo la Suprema Corte l'errore che affligge il deposito integra infatti una mera irregolarità, difettando una espressa comminatoria di nullità e potendo comunque dirsi raggiunto lo scopo dell'attività di deposito (consistente nella presa di contatto tra parte e ufficio giudiziario e nella conoscibilità dell'atto ad opera delle controparti e del giudice) una volta che l'atto depositato sia stato comunque inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario (Cass. 12 maggio 2022, n. 15243)” Peraltro l'inserimento a fascicolo in data 03.06.2025 della memoria di costituzione dell'odierno appellato non ha comunque arrecato alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa della parte appellante non essendo previsto dalla legge, uno spazio di replica della controparte avverso l'altrui comparsa. Sempre in via preliminare, va rilevato il passaggio in giudicato della sentenza gravata nei confronti del sig. (C.F. , già parte contumace del CP_3 C.F._2 giudizio di prime cure, non evocato in questa sede, rispetto al quale questa Corte ha ritenuto superfluo disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. non versandosi in ipotesi di “causa inscindibile” o di “cause tra loro dipendenti”. Quanto alla residua materia oggetto del contendere, è necessario vagliare, innanzitutto, la richiesta di integrazione documentale svolta in questa sede dalla società appellante ai sensi dell'art. 437 c.p.c.. Nell'interpretare tale disposizione codicistica, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che: “nel rito del lavoro, solo nel caso in cui il materiale istruttorio acquisito al processo indichi “piste probatorie” significative ai fini della ricerca della verità, ovvero allorché le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, è tenuto ad esercitare il potere-
4 dovere, previsto dall'art. 437 c.p.c., di provvedere anche d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, ferma restando sempre la necessità che i fatti stessi siano stati allegati nell'atto introduttivo” (così Cass. n. 18252 / 2011 e nel medesimo senso, del necessario presupposto di semiplena probatio dei fatti allegati, v. Cass. n. 19358/2015 e 15925 / 2020). Ebbene, nel caso di specie, ad avviso di questa Corte, le produzioni documentali tempestivamente svolte dall'allora società ricorrente nel corso del giudizio di primo grado, offrono una significativa “pista probatoria” che è doveroso approfondire in questa sede. Al riguardo, si osserva che nella sentenza di applicazione della pensa su richiesta dalle parti ex art. 444 c.p.p. n. 770/14 del Tribunale di Parma, Sezione Penale del 15.10.2014, pronunciata (fra gli altri) nei confronti dell'allora resistente tempestivamente CP_3 prodotta dall'odierna società appellante sub. doc. 3 fasc. di primo grado, si ha modo di leggere testualmente che il signor “ in concorso ideativo e materiale con , CP_3 Controparte_1
(....) al fine di profitto, dopo essersi introdotti nell'area deposito di proprietà/uso della società clf di Bologna, previa effrazione della rete metallica della recinzione perimetrale che veniva tagliata, si impossessavano di ingenti quantitativi di rotaie caricando il suddetto materiale su veicoli pesanti, in ciò avvalendosi di un caricatore ferroviario marca modello Pt_3
V804F n identificativo 17, in precedenza sottratto come i restanti beni alla medesima ditta clf che deteneva tale ultimo veicolo nel cantiere ferroviario di IT AR ”. Inoltre perché
“ in concorso con le persone indicate al fine di profitto, conoscendone l'illecita provenienza acquistavano o comunque ricevevano il caricatore ferroviario marca Vaia Cat Mod V804F numero identificativo 17, provento di furto consumato in epoca prossima al reato di cui al capo precedente in danno della società clf” . “Fatto accertato in Parma il 23 dicembre 2013”. Tali risultanze documentali, inoltre, erano suffragate anche dal verbale di perquisizione personale/locale in flagranza di reato ex art. 352 c.p.p., svoltasi (tra gli altri) anche nei confronti del sig. , prodotto dall'allora ricorrente sub. doc. 4 fasc. di primo Controparte_1 grado, in cui si dà atto dello “esito positivo” di tale attività investigativa. Tali risultanze istruttorie, quindi, legittimano ed anzi rendono doverosa l'acquisizione in questa sede ex art. 437 c.p.c. della sentenza n. 264/2014 di applicazione della pensa su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.c. emessa dal Tribunale penale di Parma in data 22.05.2014 nei confronti di in correlazione ai fatti per cui è causa, nonché del verbale di Controparte_1 dichiarazioni spontanee rese da in data 23.12.2013. Controparte_1
Tanto doverosamente chiarito in merito al compendio documentale su cui fondare le valutazioni di questa Corte, si osserva che l'appello proposto da Parte_2
- i cui motivi di gravame in ragione della loro stretta interconnessione logico-giuridica
[...] possono essere trattati congiuntamente - risulta fondato. Ed invero, alla luce delle produzioni documentali svolte per la prima volta in questa sede dalla società appellante, ad avviso di questa Corte, è indubitabile che l'odierno appellato debba essere chiamato a rispondere, per responsabilità contrattuale (stante la palese violazione dei doveri di buona fede e correttezza su di lui gravanti quale lavoratore subordinato), dei danni lamentati dall'allora società ricorrente. Se è vero, infatti, che “la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha vincolo di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo invece un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale
5 di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili, l'art. 444 c.p.p.” (Cass. civ. Sez. I, 25/05/2022, n. 16838), d'altra parte, le dichiarazioni confessorie rilasciate dal sig. alle Forze di Polizia in data 23.12.2013, CP_1 non oggetto di specifica contestazione in questa sede, non lasciano spazio a dubbi in merito alla colpevolezza dell'odierno appellato. Questo, infatti, risulta essere il tenore delle predette dichiarazioni, che non necessitano di alcun commento:
Ciò posto sotto il profilo dell'an debeatur, in merito al quantum si osserva che il Tribunale di Bologna nella sentenza qui gravata ha osservato sul punto: “Per quanto riguarda il quantum del danno, lo stesso è provato nella misura di 142.935,46 Euro, sulla base della fattura N°72 del 31-03-2014 depositata in atti, avente ad oggetto il ripristino della recinzione del deposito della società ricorrente, divelta dagli autori del furto, nonché sulla
6 base della restante documentazione prodotta, che ha provato il costo della merce rubata pari ad Euro 0,50 al Kg, e la quantità della stessa pari ad 800 pezzi del peso di 340 Kg ciascuno, per complessivi Euro 136.000,00 circa”. Questo autonomo capo della decisione appellata, risulta essere passato in giudicato ai sensi dell'art. 329, 2° co. c.p.c., non essendo stato oggetto di specifica impugnazione, con conseguente inammissibilità delle eccezioni svolte al riguardo dall'odierno appellato nella propria memoria di costituzione. Tali eccezioni, infatti, ad avviso di questa Corte, per poter essere oggetto di esame in questa sede avrebbero dovuto essere proposte nelle forme dell'appello incidentale condizionato, non formulato dal sig. Controparte_1
A conforto di questa conclusione, appare opportuno richiamare i principi dettati in materia da Cass., Sez. Un., 12 maggio 2017, n. 11799. In tale arresto, le Sezioni Unite della Sprema Corte hanno affermato che: “qualora un'eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado o attraverso un'enunciazione in modo espresso, o attraverso un'enunciazione indiretta, ma che sottenda in modo chiaro ed inequivoco la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione da parte sua dell'appello incidentale, che è regolato dall'art. 342 c.p.c., non essendo sufficiente la mera riproposizione di cui all'art. 346 c.p.c.”. Con la conseguenza che
“qualora l'eccezione sia a regime di rilevazione affidato anche al giudice, la mancanza dell'appello incidentale preclude, per il giudicato interno formatosi ex art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., anche il potere del giudice d'appello di rilevazione d'ufficio, di cui al secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ.”. Come seconda precisazione, invece, il massimo Consesso di legittimità ha chiarito che
“viceversa, l'art. 346 c.p.c., con l'espressione eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, nell'ammettere la mera riproposizione dell'eccezione di merito da parte del convenuto rimasto vittorioso con riguardo all'esito finale della lite, intende riferirsi all'ipotesi in cui l'eccezione non sia stata dal primo giudice ritenuta infondata nella motivazione né attraverso un'enunciazione in modo espresso, né attraverso un'enunciazione indiretta, ma chiara e inequivoca”. Pertanto, secondo i Supremi Giudici,
“quando la mera riproposizione (che dev'essere espressa) è possibile, la sua mancanza rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di rilevazione riguardo ad essa è riservato alla parte, mentre, se il potere di rilevazione compete anche al giudice, non impedisce – ferma la preclusione del potere del convenuto – che il giudice d'appello eserciti detto potere a norma dell'art. 345 c.p.c., comma 2”. In pratica, anche in caso di enunciazione indiretta, purché chiara ed esplicita, di rigetto di un'eccezione di merito, la parte risultata vittoriosa in primo grado deve comunque proporre appello incidentale onde evitare che si formi il giudicato interno ex art. 329, comma 2 c.p.c., tant'è che il giudice di appello non può svolgere rilievi d'ufficio sul punto, come consentirebbe l'art. 345, secondo comma della medesima fonte;
viceversa, l'eccezione di merito che non viene ritenuta infondata da parte del giudice di prime cure, può essere semplicemente riproposta (seppur espressamente), poiché tale mancanza rende irrilevante l'eccezione quando il potere di rilevazione è riservato alla parte, diversamente dal caso in cui è rilevabile dal giudice ex art. 345, secondo comma c.p.c. Mentre per quanto riguarda le eccezioni di rito (e cioè le eccezioni di natura processuale),
7 se l'eccezione è stata rigettata in modo espresso o indirettamente, è necessario interporre l'appello incidentale;
invece, ove l'eccezione non sia stata accolta, nel senso che non è stata nemmeno esaminata, è del pari necessario l'appello incidentale, posto che la condotta del giudice si concretizza in un error in procedendo, avendo questi violato l'art. 276 c.p.c., che impone di esaminare il merito solo dopo aver appurato l'infondatezza dell'eccezione di rito. In sostanza, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite, è sempre necessario proporre appello incidentale, salvo il caso delle eccezioni di merito “non accolte”, quindi nemmeno esaminate. Nel caso di specie, alla luce dei principi espressi da Cass., Sez. Un., 12 maggio 2017, n. 11799, è evidente che il sig. dovesse proporre appello incidentale per Controparte_1 contestare le considerazioni chiaramente svolte dal Tribunale di Bologna in merito alla raggiunta prova dei danni sofferti dall'allora società ricorrente;
considerazioni indubbiamente valevoli sia per la posizione del sig. che per la posizione CP_3 del sig. , chiamati a rispondere solidamente dei medesimi danni. Controparte_1
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto da va accolto, con statuizioni come da dispositivo. Parte_2
Le spese del doppio grado del giudizio (su cui è doveroso statuire in ragione della parziale riforma della sentenza di prime cure) seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri medi ex D.m. n. 55/2014 s.m.i., che appaiono congrui rispetto alla fattispecie in esame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento dell'appello, riformando parzialmente la sentenza gravata, condanna
, in solido con il già condannato , a risarcire a Controparte_1 CP_3 [...]
il danno conseguente al furto subito dalla stessa società appellante Parte_2 in data 23-12-2023, quantificato in Euro 142.935,46 con interessi legali dal 23-12-2013 al saldo.
- condanna il sig. al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, Controparte_1 che liquida, per il primo grado, in € 379,50 per spese esenti ed in € 13.400,00 per compensi di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA, se dovuta e CPA, come per legge e, per questo grado, in € 569,25 a titolo di spese esenti ed in € 10.000,00, a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA, se dovuta e CPA, come per legge. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 27.11.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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