Articolo 7 della Legge 30 giugno 1956, n. 775
Articolo 6Articolo 8
Versione
2 agosto 1956
Art. 7.
Il Ministro per gli affari esteri e' autorizzato a bandire non prima di dodici e non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un concorso per esami, riservato ai personale inquadrato nel gruppo degli assistenti, per l'accesso ai gradi iniziali delle carriere per l'emigrazione, commerciale e per l'Oriente.
Il Ministro per gli affari esteri e' altresi' autorizzato a bandire, anche dopo il termine massimo previsto dal precedente comma, analogo concorso riservato per l'accesso al grado iniziale della carriera per la stampa allorche' detto grado sara' istituito in applicazione dell' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18 .
Tali concorsi, da bandire distintamente per ciascuna delle predette carriere, saranno espletati con l'osservanza delle norme stabilite per i concorsi ordinari. Le prove di esame verteranno sulle stesse materie previste per detti concorsi ordinari ed i relativi programmi saranno stabiliti nei singoli bandi di concorso.
Ai concorsi di cui sopra possono partecipare gli assistenti in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per l'ammissione alle singole carriere indicate nel primo e nel secondo comma, anche se hanno superato i limiti di eta' stabiliti dall' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18 .
Il personale che consegue l'idoneita' nelle prove di esame dei concorsi banditi in applicazione dei precedenti commi e' immesso nei gradi iniziali delle rispettive carriere, occorrendo anche in soprannumero, da riassorbire con le prime vacanze.
Entrata in vigore il 2 agosto 1956