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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/11/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1492/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1492/2025 R.G., avente ad oggetto “divorzio – scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv. Debora Guli e Antonio
Penserino, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Ravenna, Viale Filippo
Brunelleschi n. 119, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente a [...], rappresentata e difesa C.F._2 dall'avv. Danilo Manfredi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, via Castel San
Pietro n. 13, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano congiuntamente in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del 12/11/2025 e di seguito riportata: “affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento degli stessi presso la residenza Per_1 Per_2 del padre per e della madre a cui viene assegnata la casa coniugale per diritto del padre Per_1 Per_2 di vedere e tenere con sé la figlia secondo il regime concordato dalle parti in sede di Per_2 separazione e diritto della madre di vedere liberamente quando crede il figlio revoca del Per_1
Per_ contributo al mantenimento della figlia e del figlio previsto in favore della resistente e Per_1 mantenimento ordinario degli stessi a carico del ricorrente con suddivisione al 50% delle spese straordinarie per gli stessi necessarie secondo quanto previsto dal Protocollo in essere presso questo Per_ Tribunale (ad eccezione dell'appartamento locato da per il quale la resistente verserà €
100,00); contributo al mantenimento in capo al ricorrente della figlia mediante versamento in Per_2 favore della resistente di assegno mensile di € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo vigente presso questo Tribunale;
integrale mantenimento del figlio a carico del Per_4 padre;
assegni unici per i figli al 50% in favore delle parti;
spese di lite compensate con remissione di querela sporta dalla resistente per 388 cp del 3 ottobre 2025”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/07/2025 chiedeva pronunciarsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con celebrato Controparte_1 in Giordania in data 23.12.2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Ravenna dell'anno 2019 al n. 247, parte II, serie C, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione dei coniugi fossero nati quattro figli: in data 13.10.2004, Persona_5 Per_4 in data 16.10.2006, entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, in data Per_2
29.05.2009 e in data 10.02.2011, questi ultimi minorenni. Per_1
Con decreto emesso in data 11/07/2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
12/11/2025 per la comparizione personale delle parti, e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero presso la Procura di Ravenna. In data 14/07/2025 il P.M. interveniva nel procedimento.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13/10/2025 si costituiva
[...] che, contestate le allegazioni del ricorrente, non si è opposta alla Controparte_1 domanda sullo status proposta dal ricorrente, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie diverse da quelle indicate dallo stesso.
All'udienza di comparizione del 12/11/2025 il Giudice relatore delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione, formulava alle parti la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 bis c.p.c., alla quale le parti hanno aderito congiuntamente, e rimetteva pertanto la causa in decisione al Collegio.
1. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta. Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con decreto di omologa del 24.07.2023
(R.G. 655/2023), fu pronunciata la separazione personale tra le parti. Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di sei mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione consensuale.
2. Quanto alle conclusioni congiunte formulate dalle parti in adesione alla proposta conciliativa del
Giudice relatore delegato, relative alle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, le stesse non si pongono in contrasto con gli interessi tutelati dei figli, né con norme imperative o di ordine pubblico e pertanto possono essere integralmente recepite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1492/2025 R.G., così provvede:
A] pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nato a [...] Parte_1
(Giordania) il 26.01.1977, C.F. , e C.F._1 Controparte_1 nata a [...] il [...], C.F. , avendo i coniugi
[...] C.F._2 contratto matrimonio in Giordania in data 23.12.2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna dell'anno 2019 al n. 247, parte II, serie C;
B] provvede, quanto alle condizioni accessorie del divorzio, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, in adesione alla proposta conciliativa del Giudice relatore delegato, sopra riportate e qui da intendersi integralmente richiamate e recepite;
C] dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ravenna ai fini dell'annotazione di legge, all'esito del passaggio in giudicato;
D] spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 18/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1492/2025 R.G., avente ad oggetto “divorzio – scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv. Debora Guli e Antonio
Penserino, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Ravenna, Viale Filippo
Brunelleschi n. 119, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente a [...], rappresentata e difesa C.F._2 dall'avv. Danilo Manfredi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, via Castel San
Pietro n. 13, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano congiuntamente in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del 12/11/2025 e di seguito riportata: “affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento degli stessi presso la residenza Per_1 Per_2 del padre per e della madre a cui viene assegnata la casa coniugale per diritto del padre Per_1 Per_2 di vedere e tenere con sé la figlia secondo il regime concordato dalle parti in sede di Per_2 separazione e diritto della madre di vedere liberamente quando crede il figlio revoca del Per_1
Per_ contributo al mantenimento della figlia e del figlio previsto in favore della resistente e Per_1 mantenimento ordinario degli stessi a carico del ricorrente con suddivisione al 50% delle spese straordinarie per gli stessi necessarie secondo quanto previsto dal Protocollo in essere presso questo Per_ Tribunale (ad eccezione dell'appartamento locato da per il quale la resistente verserà €
100,00); contributo al mantenimento in capo al ricorrente della figlia mediante versamento in Per_2 favore della resistente di assegno mensile di € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo vigente presso questo Tribunale;
integrale mantenimento del figlio a carico del Per_4 padre;
assegni unici per i figli al 50% in favore delle parti;
spese di lite compensate con remissione di querela sporta dalla resistente per 388 cp del 3 ottobre 2025”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/07/2025 chiedeva pronunciarsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con celebrato Controparte_1 in Giordania in data 23.12.2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Ravenna dell'anno 2019 al n. 247, parte II, serie C, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione dei coniugi fossero nati quattro figli: in data 13.10.2004, Persona_5 Per_4 in data 16.10.2006, entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, in data Per_2
29.05.2009 e in data 10.02.2011, questi ultimi minorenni. Per_1
Con decreto emesso in data 11/07/2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
12/11/2025 per la comparizione personale delle parti, e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero presso la Procura di Ravenna. In data 14/07/2025 il P.M. interveniva nel procedimento.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13/10/2025 si costituiva
[...] che, contestate le allegazioni del ricorrente, non si è opposta alla Controparte_1 domanda sullo status proposta dal ricorrente, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie diverse da quelle indicate dallo stesso.
All'udienza di comparizione del 12/11/2025 il Giudice relatore delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione, formulava alle parti la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 bis c.p.c., alla quale le parti hanno aderito congiuntamente, e rimetteva pertanto la causa in decisione al Collegio.
1. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta. Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con decreto di omologa del 24.07.2023
(R.G. 655/2023), fu pronunciata la separazione personale tra le parti. Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di sei mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione consensuale.
2. Quanto alle conclusioni congiunte formulate dalle parti in adesione alla proposta conciliativa del
Giudice relatore delegato, relative alle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, le stesse non si pongono in contrasto con gli interessi tutelati dei figli, né con norme imperative o di ordine pubblico e pertanto possono essere integralmente recepite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1492/2025 R.G., così provvede:
A] pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nato a [...] Parte_1
(Giordania) il 26.01.1977, C.F. , e C.F._1 Controparte_1 nata a [...] il [...], C.F. , avendo i coniugi
[...] C.F._2 contratto matrimonio in Giordania in data 23.12.2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna dell'anno 2019 al n. 247, parte II, serie C;
B] provvede, quanto alle condizioni accessorie del divorzio, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, in adesione alla proposta conciliativa del Giudice relatore delegato, sopra riportate e qui da intendersi integralmente richiamate e recepite;
C] dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ravenna ai fini dell'annotazione di legge, all'esito del passaggio in giudicato;
D] spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 18/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè