Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/03/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
In composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dr.ssa MARIAGRAZIA GALATI - Presidente
Dr.ssa VALENTINA ANDRIZZI - Giudice
Giudice rel.Dr.ssa ANTONELLA LUPIS
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.628 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 20 giugno 2024 e vertente
TRA
nata a [...] il [...] residente in [...]
C.F. 1 ;
2. Parte 2 XXIV Maggio 57, c.f. nata a
,
VO (RC) il 28.02.1955 residente in [...] cf:
C.F. 2 3. Controparte_1 nata in [...] il
, C.F. 323.08.1971 residente in [...] c.f.
,nato a [...] il [...] e residente in [...]. Controparte_2
C.F. 4 ;
5.Cortemilia, n. 7,c.f.
,nato a [...] il Parte 3 13.11.1967. residente in Kellyville NSW 2155, 5 Valenti CRS, c.f.
nata in [...] il [...]. C.F. 5 6. Controparte_3
, residente in 3 Matthew ST Beverly Park 2217 NSW Australia, cf.
C.F. 7 ;
8.residente in [...], c.f.
,nato a [...] il [...] residente in [...], Controparte_5
via Ferrano Casella, 67, c.f. C.F. 8 9. Controparte_6 nata a
,
SCHRAMBERG (Germania) il 27.09.1969 e residente in [...] alla Via
Massimo D'azeglio, 12, c.f.; C.F. 9 ; 10. Controparte_7
nata a [...], il [...] e residente in [...]
c.f.: C.F. 10 ; 11. Parte 4
,nato a [...] il [...] : 12. C.F. 11residente in [...].07.1960 residente in kellyville, 25 Controparte_8
Mansfield Way c.f. 13. Controparte_9 nata a [...]F. 12
Sydney il 05.05.1966 residente in [...], 25 Mansfield Way c.f.
C.F. 13 ; 14.
,nato a [...] il [...] CP 10
residente in [...] c.f.
C.F. 14 ; 15.
, nato a [...] il [...] Parte 5
residente in [...]; tutti rappresentati e difesi,
C.F. 16 fax 096405012) giusta procura in dall'avv. Jessica Tassone (c.f. atti, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima, in Marina di Caulonia,
Piazza Bottari n. 13;
ATTORI
E
,nata a [...] il [...] (C.F. C.F. 17 ), ivi CP 11 CP 12residente in [...];
, nata a [...] il residente in [...] 21/07/1956 (C.F.
n. 8; CP 13
,nato a [...] il [...] (C.F. C.F. 19 ), residente in [...]; tutti rappresentati e difesi dall'Avv.
Guido Maria Crea, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso e nello studio di lui in Stilo, Via G. Marconi n. 29; CONVENUTI
OGGETTO: impugnazione testamento pubblico.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: riportate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 26.04.2021 gli odierni attori convenivano in giudizio per sentire dichiarare la nullità delCP 14 CP 12 e CP 13
,
testamento pubblico redatto il 4.10.2019 con cui la sig.ra Persona 1 nata
a VO il 20 Febbraio 1931 e deceduta in data 18 febbraio 2020, nominava eredi universali gli odierni convenuti. Detto testamento revocava le disposizioni precedenti e veniva impugnato per incapacità a testare della de cuius. Gli attori infatti a sostegno della incapacità d'intendere e di volere della de cuius, richiamavano il provvedimento del Tribunale di Locri Sez. V.G. con cui nominava un amministratore di sostegno per la sig.ra Persona_1 in quanto ritenuta soggetto “con precarie condizioni psico-fisiche” ed “effettiva impossibilità per la stessa di provvedere autonomamente ai propri interessi personali e patrimoniali, dimostrandosi in sede di audizione condotta da questo ufficio, scarsamente lucida ed orientata”. Chiedevano pertanto dichiararsi la nullità del testamento del 4.10.2019 con conseguente validità del testamento redatto precedentemente con cui gli attori erano stati nominati eredi o in subordine, dichiarare aperta la successione ab intestato. Chiedevano
conseguentemente la restituzione dei beni ereditari di cui i convenuti si erano immessi nel possesso in virtù del testamento impugnato.
Si costituivano i convenuti che contestavano la domanda attorea perché del tutto infondata. Eccepivano preliminarmente la nullità della procura alle liti rilasciata da Parte 3 ; Controparte_3 Controparte_9 Controparte_8
, [...] Pt 5 perché priva di data e, pur volendo presuntivamente considerare coincidente alla data dell'atto di citazione, non appariva possibile il rilascio visto che i predetti attori risiedevano all'epoca in Australia e in periodo COVID non era possibile rientrare in Italia per il rilascio della procura alle liti in favore del procuratore costituito. Chiedevano all'uopo che fosse deferito sul punto l'interrogatorio formale.
Eccepivano anche il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di
CP_15 nata Pt 3 residente in 7/133 Meeks Road, Marrickville 2204, NSW -
Australia, nipote della de cuius, sorella di Parte_3 CP_16Parte 5
,
[...] nata Pt 3 Controparte_3 nata Pt 3 figli di Controparte 17 sorella
,
premorta della de cuius. A tal fine si specificava che la sig.ra CP 15 risultava tra gli eventuali eredi testamentari nel caso di dichiarata nullità del testamento impugnato dagli attori. Nel merito rilevavano che l'incapacità a testare della deceduta non poteva dimostrarsi dall'accoglimento dell'istanza per la nomina di AdS le cui finalità indicate dalla normativa non attengono alla incapacità d'intendere e volere. La testatrice all'epoca della redazione dell'ultimo testamento era capace di comprendere, ma le sue reazioni erano rallentate da una ipoacusia normale nelle persone in stato di età avanzata, e nel deficit visivo. Fino a giugno del 2019, al momento del suo rientro in Italia dal Regno Unito dove aveva vissuto per anni, si era sempre occupata direttamente o anche tramite legale di sua fiducia, alla gestione del suo patrimonio, una volta vedova. Neppure le certificazioni mediche se lette integralmente, deponevano per una incapacità della testatrice. Chiedevano pertanto il rigetto della domanda.
Il giudice designato, a seguito di trattazione della prima udienza, fissata durante il periodo COVID in modalità cartolare, con ordinanza accoglieva l'eccezione preliminare sollevata dai convenuti, disponendo l'interrogatorio formale degli attori
Controparte 3 Controparte_8 , [...] Parte 3 Controparte_9
nonché l'integrazione del contraddittorio nei confronti della chiamata Pt 5
all'eredità CP 15 a cura della parte attrice che curava l'adempimento disposto
,
a seguito del quale, il giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di CP 15 La parte attrice, produceva in data 30.11.2022 le nuove procure consolari per la costituzione in giudizio di Parte 3 ; Controparte_3
Controparte_9 Controparte_8 e Parte 5
Assegnati i termini ex art.183 VI comma cpc, il giudice ammetteva la prova testimoniale di parte convenuta, mentre rigettava la prova testimoniale dedotta da parte attrice perché generica. Assunta la prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che le parti rassegnavano all'udienza del
24.6.2024, richiamando quelle di cui ai rispettivi atti di costituzione e memorie istruttorie. Il giudice istruttore tratteneva la causa in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda formulata dagli attori non merita accoglimento.
Invero, parte attrice nulla ha provato in merito alla lamentata incapacità a testare in capo alla defunta La prova documentale consistente nel SO 1
certificato medico allegato alla domanda presentata due mesi dopo dalla redazione del testamento, per la nomina dell'Amministratore di sostegno, oltre al provvedimento con cui l'istanza è stata accolta solo in via provvisoria, non appaiono decisamente sufficienti per dimostrare l'incapacità della testatrice. L'art.591 n.3 c.c definisce incapaci a disporre per testamento coloro che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, nonché transitoria, incapaci d'intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento. In proposito, val la pena richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza sia di legittimità che di merito secondo cui lo stato d'incapacità di testare deve essere valutato con particolare rigore, non essendo sufficiente una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì occorrendo la prova che, a causa di una infermità transitoria o permanente ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. (cfr. Corte d'Appello di
Milano sent. n.1515 del 6.2.2022; Cass. 15.4.2010 n.9081; cass., 29.10.2008 n.26002).
Sotto il profilo probatorio, spetta a chi vuol far valere la validità del testamento, dare la prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo, quando l'infermità è acclarata;
diversamente la presunzione non opera nel caso di infermità intermittente o ricorrente e la prova della sussistenza dell'incapacità al momento della redazione del testamento deve essere data da chi lo impugna.
Orbene nel caso concreto, è bene puntualizzare che il testamento impugnato è pubblico quindi redatto da notaio alla presenza di due testimoni e già l'accertamento del notaio deve ritenersi un giustificato elemento di prova della capacità di testare
(conformemente, cfr. Trib. Savona 27.12.2012 R.G. 2912).
L'attività istruttoria ha confermato che la testatrice, seppur rallentata nei movimenti e nelle reazioni a causa dell'età, rispondeva correttamente alle domande che le venivano fatte. In particolare dai video e dalle fotografie allegate in atti, si evince che la stessa coltivava le relazioni con le persone vicino a lei, partecipava agli eventi, traduceva i vocaboli in lingua inglese che continuava a parlare correttamente. Era una persona vigile e presente a se stessa, con qualche difficoltà di deambulazione, del tutto comprensibile in relazione all'età e alle patologie di cui era affetta. Tali elementi non sono tuttavia significativi di una carenza d'incapacità d'intendere e di volere. Il deterioramento cognitivo specificato nel certificato medico allegato al procedimento per la nomina di AdS, è chiarito dallo stesso medico autore del certificato, che aveva in cura la sig.ra R_ e che sentito all'udienza del 15.6.2023 come teste dichiarava:
"Sono stato il medico di base della sig.ra Persona 1 da quando è rientrata dall'Inghilterra fino alla sua morte. ADR Confermo la circostanza di cui al capo 2) della memoria ex art.183 n.2 di parte convenuta che mi viene letta. ADR Confermo che la sig.ra R_ non aveva problemi di natura neurologica ma aveva solo una presbiacusia. ADR Confermo che tutte le volte che mi recavo dalla signora ER 1 per le visite domiciliari con cadenza quasi settimanale e nell'ultimo periodo della sua vita anche tre volte a settimana, la paziente mi riconosceva, era collaborativa esponendomi lei stessa i sintomi che avvertiva e voleva rendersi personalmente conto di ciò che le dicevo, anzi aspettava sempre che andassi a trovarla. ADR Confermo che la signora R_ non ha mai avuto problematiche del genere allucinazioni o stati confusionali. ADR Confermo che su richiesta della famiglia della paziente ho redatto il certificato del 19.9.2019 e ne confermo pienamente il contenuto, specificando che il lieve deficit cognitivo che si rifletteva in realtà con un lieve deficit di memoria era perfettamente compatibile con l'età della paziente e i normali processi d'invecchiamento, per cui la perdita di memoria di breve termine non era frequente e né severa."
Anche la nipote acquisita SO 2 anch'ella medico con
,
esperienza professionale di natura geriatrica per aver lavorato come sanitario in una
RSA, sentita come teste, confermava che: “ la zia una volta rientrata a SO 1
,
VO dall'Inghilterra nel 2019, nonostante i suoi problemi fisici (osteoartrosi) non deambulava bene ma comunque intellettivamente era lucida, presente a sé e agli altri. Da quando l'ho conosciuta soffriva di ipoacusia e però non ha mai tollerato l'uso di apparecchi acustici, tuttavia se ci si avvicinava specialmente all'orecchio destro, sentiva e rispondeva lucidamente a ciò che le si diceva. Vista l'età non vedeva molto bene a causa delle cataratte, era stata operata di mastectomia bilaterale e purtroppo nel 2019 in occasione del suo rientro in Italia per come ho detto, io stessa che a Malpensa dormi con lei mi accorsi che le era comparsa una nuova formazione in prossimità della clavicola che dagli esami successivi si scoprì essere una metastasi del precedente tumore che è stata poi la causa della sua morte.
ADR Confermo la circostanza di cui al capo 5) ma ciò rientrava nel normale invecchiamento nel senso che ricordava ad esempio i fatti remoti mentre dimenticava poche cose quando si riferivano alla memoria di breve termine. ADR Non ho mai assistito nella persona di Persona 1 ad episodi deliranti, stati confusionali o difficoltà nel linguaggio."
ERtanto, il provvedimento giudiziario di accoglimento reso solo in via provvisoria per consentire all'interessata di riscuotere in Italia la pensione, non confermato in sede definitiva per sopraggiunta morte dell'interessata, non può ritenersi sufficiente ai fini dell'accertamento delle condizioni psichiche della testatrice, in quanto, per come già osservato, è un istituto giuridico concepito per la tutela delle persone rese fragili a causa di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, che si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Dalla lettura del fascicolo della Volontaria Giurisdizione, depositato dagli attori si evince che le capacità cognitive erano rallentate a causa della ipoacusia, ma l'istanza è stata presentata dalla stessa testatrice perché qualcuno provvedesse a curare i suoi interessi sia patrimoniali che di salute, occupandosi degli aspetti amministrativi esterni nell'interesse dell'assistita. In ogni caso, l'accertamento sulla capacità d'intendere e volere della testatrice, non può prescindere dal contenuto della stessa disposizione testamentaria che, nello specifico, appare lucida e determinata e avulsa da espressioni eccentriche o contraddittorie. Dal contenuto si evince una volontà precisa e segnata da sentimenti di gratitudine verso gli eredi nominati, che l'hanno chiaramente ispirata a cambiare le ultime sue volontà. Invero, anche se la disposizione è incompatibile con quella precedente, sono indicati gli eventi che hanno indotto la de cuius a cambiare le proprie volontà testamentarie.
L'esito del giudizio depone, in punto di spese, per la condanna degli attori al pagamento delle stesse per il principio di soccombenza, con applicazione delle tariffe professionali vigenti secondo i parametri medi per le attività difensive espletate e con distrazione in favore del procuratore dei convenuti che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto da nei confronti diParte 6 CP 11
CP 13 e CP 12
a) Rigetta la domanda;
b) Condanna gli attori al pagamento delle spese e competenze del giudizio che liquida in €. 7.616,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dei convenuti che ne ha fatto richiesta
Così deciso nella camera di consiglio tenuta il 25 marzo 2025 utilizzando l'applicativo
Microsoft Teams.
Il Giudice rel.
Dott.ssa Antonella Lupis
Il Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Galati