Art. 7. (Decorrenza dell'assegno)
L'assegno mensile di assistenza per i sordomuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non fruiscono delle provvidenze previste dalla legge 18 marzo 1968, n. 388 , e' corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
In caso di decesso dell'interessato l'assegno non puo' essere corrisposto agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote gia' maturate. ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 13 dicembre 1986, n.912 ha dipsosto (con l'art. 1 comma 2) che "L'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 , deve intendersi nel senso che gli eredi del mutilato o invalido civile, deceduto successivamente al riconoscimento della inabilita', hanno diritto a percepire le quote di pensione gia' maturate dall'interessato alla data del decesso, anche se il decesso stesso sia intervenuto prima della deliberazione concessiva del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, ferma restando la necessita' della deliberazione stessa.
Nello stesso senso deve intendersi l'articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381 , relativamente ai soggetti affetti da sordomutismo."
L'assegno mensile di assistenza per i sordomuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non fruiscono delle provvidenze previste dalla legge 18 marzo 1968, n. 388 , e' corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
In caso di decesso dell'interessato l'assegno non puo' essere corrisposto agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote gia' maturate. ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 13 dicembre 1986, n.912 ha dipsosto (con l'art. 1 comma 2) che "L'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 , deve intendersi nel senso che gli eredi del mutilato o invalido civile, deceduto successivamente al riconoscimento della inabilita', hanno diritto a percepire le quote di pensione gia' maturate dall'interessato alla data del decesso, anche se il decesso stesso sia intervenuto prima della deliberazione concessiva del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, ferma restando la necessita' della deliberazione stessa.
Nello stesso senso deve intendersi l'articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381 , relativamente ai soggetti affetti da sordomutismo."