TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/05/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7726/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Malagoli, visti gli artt. 429 e 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7726/2023 promossa da:
(c.f. ), in proprio in qualità di presidente Parte_1 C.F._1 dell'associazione e “ ”, con sede in Settimo San Pietro, via Corelli n. Controparte_1
14, elettivamente domiciliata in Cagliari, al numero 29 del Viale Armando Diaz, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
e
Controparte_2
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappr.ta e difeso
[...] P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, con sede in via Dante n. 23, giusta procura allegata alla memoria di costituzione
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
L'Ill.mo Giudice adito voglia, previa fissazione dell'udienza di discussione della causa:
1) ordinare all'autorità amministrativa di depositare in cancelleria, al più tardi dieci giorni prima dell'udienza, copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;
2) sospendere in via interinale, con decreto da confermare, ovvero con ordinanza sentite le parti, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
3) in via principale, annullare l'Ordinanza di ingiunzione prot. n. 870/2023 del 26.10.2023 emessa dalla
[...]
dei rendiconti dei partiti politici a carico Controparte_2
della Dott.ssa non essendo la medesima, quale legale rappresentante Parte_1 pagina 1 di 7 dell' ”, soggetta all'obbligo di trasmissione del Controparte_3 rendiconto (relativo all'annualità 2019) previsto dall'art. 9 comma 4 della L. n. 96/2012; 4) in ogni caso, annullare l'Ordinanza di ingiunzione prot. n. 870/2023 del 26.10.2023 emessa dalla dei partiti Controparte_2
a carico della ricorrente, con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore CP_2
del difensore antistatario.
Nell'interesse della resistente:
Si conclude affinché il Tribunale adito:
- In via preliminare dichiari la propria incompetenza territoriale, stante la competenza del Tribunale di Roma;
nel merito respinga l'opposizione, in quanto infondata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 23.11.2023, ha proposto opposizione all'ordinanza Parte_1
ingiunzione prot. N. 870/2023 del 26.10.2023, emessa Controparte_2
e il controllo dei rendiconti dei partiti politici nei confronti della ricorrente – in qualità di
[...] rappresentante legale del partito con – ingiungendole il pagamento Controparte_1 CP_1
della somma di euro 12.000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione di cui dall'art. 9, comma 4 della L. n. 96/2012 e dall'art. 1 comma 16 della L. n. 3/2019, con rifermento al rendiconto concernente l'esercizio 2019.
La ricorrente ha evidenziato che con è un'associazione politica Controparte_1 CP_1
senza scopo di lucro, che, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale del 2019, ha presentato una propria lista, eleggendo come rappresentanti e;
questi Per_1 Persona_2 ultimi, a seguito dell'insediamento del Consiglio (4.04.2019), sono confluiti nel
[...]
in data 11.4.2019, così privando l'associazione dei propri rappresentanti e precludendole CP_4 lo svolgimento dell'attività statutaria;
tant'è che, in data 20.7.2020, l'associazione si è sciolta, senza peraltro mai trasformarsi in partito politico.
Prima di tale data, il 16.07.2020, la Commissione aveva notificato alla ricorrente l'atto di contestazione prot. n. 929/2020 del 9.7.2020, con il quale erano state evidenziate alcune carenze documentali relative all'esercizio 2019; all'esito di tali rilievi, la ricorrente aveva provveduto a talune integrazioni in data
12.8.2020.
Ciò nonostante, in data 26.10.2023, era stata emessa l'ordinanza ingiunzione opposta.
La ricorrente ne ha domandato l'annullamento, deducendo: 1) la violazione dell'art. 9 co. 4 L. 96/2012, per inesistenza dei presupposti per l'applicazione della norma e per eccesso di potere;
2) la violazione pagina 2 di 7 dell'art. 8 d.l. 149/2013 e dell'art. 18 co. 2 L. 689/1981, in ragione dell'illogicità e dell'insufficienza della motivazione, nonché della carenza di adeguata istruttoria.
Quanto al primo profilo, parte ricorrente ha spiegato che l'associazione, nonostante avesse redatto ed approvato il rendiconto relativo all'esercizio 2019, non lo aveva trasmesso alla poiché CP_2 non sussistevano i presupposti di cui all'art. 9, comma 4 L. n. 96/2012; ha sottolineato altresì che l' non è mai stata rappresentata nel Consiglio Regionale a causa del trasferimento dei CP_3
propri rappresentanti al gruppo dei Progressisti.
Sotto il secondo aspetto, la ricorrente ha evidenziato l'errore procedurale in cui sarebbe incorsa la per non aver invitato l'associazione, a seguito della notifica dell'atto di contestazione, a CP_2 sanare le carenze documentali e le irregolarità entro il termine del 31.10.2020 ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.L. 149/2013; ha dedotto, inoltre, l'omessa emanazione da parte della Commissione di un provvedimento motivato all'esito del procedimento volto all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, così come previsto dall'art. 18, comma 2 L. n. 689/1981.
2. Si è costituita la eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice CP_2 adito, posto che, ex art. 6 co. 2 d.lgs. 150/2011, per l'opposizione ad ordinanza ingiunzione sarebbe competente il giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione (nel caso di specie, Roma); nel merito, ha contestato analiticamente ogni avversa pretesa, concludendo per il rigetto del ricorso.
3. Il ricorso è infondato.
3.1 Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente, che deve essere superata alla luce delle considerazioni che seguono.
Invero, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 150/2011, l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione va proposta davanti al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, ovverosia del luogo di consumazione dell'illecito che, nel caso di specie, si è sostanziato nell'omessa trasmissione del rendiconto d'esercizio dell'anno 2019 e dei relativi allegati da parte dell'odierna ricorrente.
Nella suddetta prospettiva deve essere affermata la competenza dell'intestato tribunale, non potendosi condividere l'argomentazione spesa dalla resistente con riferimento all'asserita competenza territoriale del tribunale di Roma.
In particolare, la resistente ha sul punto dedotto che: “Nel caso di specie, l'illecito contestato consiste nell'omesso deposito, nei termini di legge, del rendiconto e degli atti correlati, omissione che si è consumata nel luogo in cui l' avrebbe dovuto perfezionare l'azione doverosa, vale a dire CP_3 il deposito degli atti prescritti dall'art. 9, comma 4, l. 96/12. Deposito da compiersi presso la sede legale della in Roma, che deve dunque individuarsi quale locus commissi delicti. Non CP_2 rileva, invece, la sede legale del partito o del movimento politico, in quanto l'illecito non consiste nella
pagina 3 di 7 omessa predisposizione, ma nell'omesso deposito dei rendiconti.
La competenza territoriale, funzionale ed inderogabile, a conoscere della presente controversia è, perciò, del Tribunale di Roma”.
In proposito deve osservarsi che, in una prospettiva sostanzialistica, non può essere condivisa la pretesa di scindere il momento della omessa trasmissione del rendiconto con quello dell'omesso deposito: ciò che viene punito dalla norma in questione è l'omessa trasmissione degli atti, che non può che essere avvenuta nel luogo dove il rendiconto è stato formato, nella circoscrizione territoriale del tribunale di
Cagliari, ovvero nel luogo dove ha sede l'associazione.
3.2 Nel merito, non può trovare accoglimento la domanda di annullamento dell'ordinanza ingiunzione prot. n. 870/2023 proposta dalla per le ragioni che seguono. Pt_1
Preme anzitutto evidenziare l'applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina di cui all'art. 9 co. 4
L. 96/2012.
Cont L'associazione con , in occasione delle elezioni per il rinnovo del CP_1 CP_1
Consiglio regionale svoltesi nel febbraio 2019, si è comportata alla stregua di un partito o movimento politico, in quanto ha presentato una propria lista con due rappresentanti ( e ), Per_1 Persona_2
poi peraltro risultati vincitori ed eletti.
Ebbene, la presentazione della lista, a dispetto della veste formale di associazione politica senza scopo di lucro, ne ha in concreto determinato l'assunzione della qualità sostanziale di partito/movimento politico, con conseguente applicabilità della disciplina di cui al d.l. 149/2013 sulla trasparenza dei partiti politici e, in particolare, del citato art. 9 L. 96/2012.
Si noti che la Suprema Corte di Cassazione, seppur in altro contesto normativo (ed in particolare ai fini dell'individuazione dei soggetti effettivamente obbligati alla presentazione del rendiconto di cui all'art.12 della legge 515/1993), ha operato una equiparazione tra (vero e proprio) partito politico e liste/gruppi di candidati, evidenziando che: “in tema di spese elettorali sostenute dai partiti politici,
l'art.12, comma primo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 - sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica -, nel prevedere
l'obbligo di presentazione del consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento da parte dei rappresentanti di "partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati”, considera non soltanto partiti e movimenti, vale a dire entità generalmente dotate di struttura ed organizzazione e presenti sul territorio, ma anche liste e gruppi di candidati, entità politiche prive di stabile organizzazione e di specifica struttura, costituiti in vista e per l'occasione dell'elezione di cui si tratta, tra le quali rientra anche – come nella specie, il caso della presentazione di un unico candidato
(...)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20120 del 18/09/2006).
pagina 4 di 7 Ciò conferma che il dato rilevante ai fini delle normative che hanno ad oggetto la trasparenza delle competizioni elettorali, con particolare riguardo al capitolo delle spese, è costituito dalla effettiva e sostanziale partecipazione del che abbia preso parte alle Controparte_5
suddette competizioni, a prescindere dalle ulteriori circostanze (relative al numero dei rappresentanti della associazione stessa, nonché della particolare precarietà della formazione).
La ratio di tale disciplina si rinviene in esigenze di trasparenza, allo scopo di evitare forme di inquinamento della campagna elettorale. La normativa in analisi trova dunque applicazione per tutte le organizzazioni politiche che concorrono alle elezioni, indipendentemente dai loro requisiti dimensionali, dall'organizzazione più o meno stabile e dal numero di candidati presenti (più in generale, sul punto v. Cass. n. 20120/2006, cit.), nonché – come avvenuto nel caso di specie – dalla circostanza che, successivamente alle elezioni regionali e all'insediamento del Consiglio, i rappresentanti di una lista migrino verso un diverso gruppo politico ovvero che l'associazione politica in seguito si sciolga. A rilevare è il solo fatto che, in occasione delle elezioni, un determinato partito o movimento politico – da valutarsi in concreto, in base a un criterio sostanziale – vi partecipi mediante un proprio rappresentante.
Stante quanto sopra evidenziato, restano assorbite tutte le doglianze relative alle ulteriori circostanze fattuali dedotte dalla ricorrente – in merito alla mancata dotazione di un'idonea struttura organizzativa, in relazione sia all'assenza di locali, personale, attrezzature, sia alla mancata percezione di contributi e finanziamenti, oltre che al difetto di titolarità di un proprio codice fiscale e di un conto corrente bancario e/o postale – volte ad affermare la non applicabilità della disciplina posta a fondamento dell'ordinanza opposta.
Acclarato ciò, il dato temporale risulta dirimente.
Le elezioni del Consiglio regionale si sono tenute in data 24.2.2019 e in tale occasione i due rappresentati della lista ( e ) sono stati eletti e, successivamente, proclamati Per_1 Persona_2
consiglieri in data 20.3.2019, prendendo peraltro parte alla prima seduta del Consiglio regionale del
4.4.2019. Soltanto a seguito di tali eventi, in data 11.04.2019, e hanno Per_1 Persona_2
abbandonato la lista di originaria appartenenza (con la la quale hanno preso parte alle elezioni e sono stati eletti), per confluire nel c.d. gruppo dei progressisti.
Al momento delle elezioni regionali, l'associazione con ha pertanto Controparte_1 CP_1
concorso nella competizione elettorale mediante i propri rappresentanti, risultati poi vincitori.
Conseguentemente, risulta integrato il presupposto di applicabilità dall'art. 9 co. 4 L. 96/2012 che, ai fini di trasparenza e correttezza nella gestione contabile e finanziaria, impone ai partiti e ai movimenti politici, nonché alle liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi – e “che abbiano
pagina 5 di 7 conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima, al Senato della
Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano” – la trasmissione alla Commissione del rendiconto di esercizio e dei relativi allegati entro il 15 giugno di ciascun anno.
Ciò posto, pacifica in fatto la mancata trasmissione del rendiconto da parte della associazione ricorrente, la sanzione irrogata con l'ordinanza opposta appare corretta.
3.2 Risulta infondato anche il secondo motivo di ricorso, secondo il quale la non avrebbe CP_2 consentito all'odierna ricorrente di sanare le irregolarità riscontrate con l'atto di contestazione prot. n.
929/2020, in violazione dell'art. 8 d.l. 149/2013.
Tale disposizione stabilisce che: “L'art. 8 del D.lgs. n. 149/2013 rubricato “controllo dei rendiconti dei partiti” prevede che “Nell'ambito del controllo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze, con le modalità e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.
In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente decreto o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione dispone, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito politico ((dal)) registro di cui all'articolo 4.”
Come evidenziato dalla Avvocatura dello Stato, il meccanismo sanante previsto dal citato art. 8 non riguarda, infatti, l'estinzione dell'illecito sanzionato con l'ordinanza ingiunzione, ma concerne la cancellazione del partito politico, laddove quest'ultimo non integri la documentazione carente
(rendiconto e relativi allegati) entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento.
Dunque, in estrema sintesi, i partiti politici sono onerati di trasmettere entro il 15 giugno di ciascun anno il rendiconto e i relativi allegati ai sensi dell'art. 9 co. 4 L. 96/2012; alla violazione di tale onere segue l'emissione dell'ordinanza ingiunzione da parte della Tuttavia, fermo restando CP_2
tale provvedimento sanzionatorio, i partiti politici possono integrare – e perciò sanare – le proprie irregolarità e inottemperanze entro il termine del 31 ottobre, al fine di evitare l'ulteriore sanzione della cancellazione del partito politico.
Per tali ragioni è altresì infondata la doglianza relativa alla mancata emissione di un provvedimento di archiviazione.
L'ulteriore doglianza inerente l'asserita assenza di adeguata motivazione del provvedimento impugnato deve qui essere superata, essendo a tal fine sufficiente rammentare che la cognizione del presente pagina 6 di 7 giudizio investe il rapporto sotteso all'atto impugnato, ovvero l'accertamento dei suoi presupposti sostanziali (con la conseguenza che anche a voler ritenere, per mera ipotesi, fondata la doglianza sulla motivazione, ciò di per sé non potrebbe comportare un accoglimento della opposizione). In conseguenza di ciò, resta assorbente al fine di decidere quanto ritenuto al punto 3.1 della presente motivazione.
***
Il ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in base al d.m. 55/2014 – tenuto conto della natura documentale della causa, della mera reiterazione degli argomenti difensivi nella fase decisionale (ciò che giustifica l'applicazione dei parametri minimi per le fasi istruttoria e decisionale), nonché dell'assenza di questioni in fatto e in diritto (ciò che giustifica l'applicazione dell'art. 4 co. 4 del d.m. richiamato) – in Euro 2.370,90 oltre spese generali ed accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta il ricorso e condanna in qualità di presidente dell'Associazione Parte_1 [...] con alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Commissione di CP_1 CP_1
Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza ed il controllo dei Rendiconti dei Partiti Politici, che liquida in Euro 2.370,90 oltre spese generali ed accessori.
Cagliari, 26/05/2025
Il Giudice
dott. Bruno Malagoli
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Roberta Guainella,
MOT in tirocinio presso questo Ufficio dal 23.5.2025 al 19.7.2025
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Malagoli, visti gli artt. 429 e 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7726/2023 promossa da:
(c.f. ), in proprio in qualità di presidente Parte_1 C.F._1 dell'associazione e “ ”, con sede in Settimo San Pietro, via Corelli n. Controparte_1
14, elettivamente domiciliata in Cagliari, al numero 29 del Viale Armando Diaz, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
e
Controparte_2
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappr.ta e difeso
[...] P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, con sede in via Dante n. 23, giusta procura allegata alla memoria di costituzione
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
L'Ill.mo Giudice adito voglia, previa fissazione dell'udienza di discussione della causa:
1) ordinare all'autorità amministrativa di depositare in cancelleria, al più tardi dieci giorni prima dell'udienza, copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;
2) sospendere in via interinale, con decreto da confermare, ovvero con ordinanza sentite le parti, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
3) in via principale, annullare l'Ordinanza di ingiunzione prot. n. 870/2023 del 26.10.2023 emessa dalla
[...]
dei rendiconti dei partiti politici a carico Controparte_2
della Dott.ssa non essendo la medesima, quale legale rappresentante Parte_1 pagina 1 di 7 dell' ”, soggetta all'obbligo di trasmissione del Controparte_3 rendiconto (relativo all'annualità 2019) previsto dall'art. 9 comma 4 della L. n. 96/2012; 4) in ogni caso, annullare l'Ordinanza di ingiunzione prot. n. 870/2023 del 26.10.2023 emessa dalla dei partiti Controparte_2
a carico della ricorrente, con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore CP_2
del difensore antistatario.
Nell'interesse della resistente:
Si conclude affinché il Tribunale adito:
- In via preliminare dichiari la propria incompetenza territoriale, stante la competenza del Tribunale di Roma;
nel merito respinga l'opposizione, in quanto infondata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 23.11.2023, ha proposto opposizione all'ordinanza Parte_1
ingiunzione prot. N. 870/2023 del 26.10.2023, emessa Controparte_2
e il controllo dei rendiconti dei partiti politici nei confronti della ricorrente – in qualità di
[...] rappresentante legale del partito con – ingiungendole il pagamento Controparte_1 CP_1
della somma di euro 12.000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione di cui dall'art. 9, comma 4 della L. n. 96/2012 e dall'art. 1 comma 16 della L. n. 3/2019, con rifermento al rendiconto concernente l'esercizio 2019.
La ricorrente ha evidenziato che con è un'associazione politica Controparte_1 CP_1
senza scopo di lucro, che, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale del 2019, ha presentato una propria lista, eleggendo come rappresentanti e;
questi Per_1 Persona_2 ultimi, a seguito dell'insediamento del Consiglio (4.04.2019), sono confluiti nel
[...]
in data 11.4.2019, così privando l'associazione dei propri rappresentanti e precludendole CP_4 lo svolgimento dell'attività statutaria;
tant'è che, in data 20.7.2020, l'associazione si è sciolta, senza peraltro mai trasformarsi in partito politico.
Prima di tale data, il 16.07.2020, la Commissione aveva notificato alla ricorrente l'atto di contestazione prot. n. 929/2020 del 9.7.2020, con il quale erano state evidenziate alcune carenze documentali relative all'esercizio 2019; all'esito di tali rilievi, la ricorrente aveva provveduto a talune integrazioni in data
12.8.2020.
Ciò nonostante, in data 26.10.2023, era stata emessa l'ordinanza ingiunzione opposta.
La ricorrente ne ha domandato l'annullamento, deducendo: 1) la violazione dell'art. 9 co. 4 L. 96/2012, per inesistenza dei presupposti per l'applicazione della norma e per eccesso di potere;
2) la violazione pagina 2 di 7 dell'art. 8 d.l. 149/2013 e dell'art. 18 co. 2 L. 689/1981, in ragione dell'illogicità e dell'insufficienza della motivazione, nonché della carenza di adeguata istruttoria.
Quanto al primo profilo, parte ricorrente ha spiegato che l'associazione, nonostante avesse redatto ed approvato il rendiconto relativo all'esercizio 2019, non lo aveva trasmesso alla poiché CP_2 non sussistevano i presupposti di cui all'art. 9, comma 4 L. n. 96/2012; ha sottolineato altresì che l' non è mai stata rappresentata nel Consiglio Regionale a causa del trasferimento dei CP_3
propri rappresentanti al gruppo dei Progressisti.
Sotto il secondo aspetto, la ricorrente ha evidenziato l'errore procedurale in cui sarebbe incorsa la per non aver invitato l'associazione, a seguito della notifica dell'atto di contestazione, a CP_2 sanare le carenze documentali e le irregolarità entro il termine del 31.10.2020 ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.L. 149/2013; ha dedotto, inoltre, l'omessa emanazione da parte della Commissione di un provvedimento motivato all'esito del procedimento volto all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, così come previsto dall'art. 18, comma 2 L. n. 689/1981.
2. Si è costituita la eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice CP_2 adito, posto che, ex art. 6 co. 2 d.lgs. 150/2011, per l'opposizione ad ordinanza ingiunzione sarebbe competente il giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione (nel caso di specie, Roma); nel merito, ha contestato analiticamente ogni avversa pretesa, concludendo per il rigetto del ricorso.
3. Il ricorso è infondato.
3.1 Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente, che deve essere superata alla luce delle considerazioni che seguono.
Invero, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 150/2011, l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione va proposta davanti al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, ovverosia del luogo di consumazione dell'illecito che, nel caso di specie, si è sostanziato nell'omessa trasmissione del rendiconto d'esercizio dell'anno 2019 e dei relativi allegati da parte dell'odierna ricorrente.
Nella suddetta prospettiva deve essere affermata la competenza dell'intestato tribunale, non potendosi condividere l'argomentazione spesa dalla resistente con riferimento all'asserita competenza territoriale del tribunale di Roma.
In particolare, la resistente ha sul punto dedotto che: “Nel caso di specie, l'illecito contestato consiste nell'omesso deposito, nei termini di legge, del rendiconto e degli atti correlati, omissione che si è consumata nel luogo in cui l' avrebbe dovuto perfezionare l'azione doverosa, vale a dire CP_3 il deposito degli atti prescritti dall'art. 9, comma 4, l. 96/12. Deposito da compiersi presso la sede legale della in Roma, che deve dunque individuarsi quale locus commissi delicti. Non CP_2 rileva, invece, la sede legale del partito o del movimento politico, in quanto l'illecito non consiste nella
pagina 3 di 7 omessa predisposizione, ma nell'omesso deposito dei rendiconti.
La competenza territoriale, funzionale ed inderogabile, a conoscere della presente controversia è, perciò, del Tribunale di Roma”.
In proposito deve osservarsi che, in una prospettiva sostanzialistica, non può essere condivisa la pretesa di scindere il momento della omessa trasmissione del rendiconto con quello dell'omesso deposito: ciò che viene punito dalla norma in questione è l'omessa trasmissione degli atti, che non può che essere avvenuta nel luogo dove il rendiconto è stato formato, nella circoscrizione territoriale del tribunale di
Cagliari, ovvero nel luogo dove ha sede l'associazione.
3.2 Nel merito, non può trovare accoglimento la domanda di annullamento dell'ordinanza ingiunzione prot. n. 870/2023 proposta dalla per le ragioni che seguono. Pt_1
Preme anzitutto evidenziare l'applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina di cui all'art. 9 co. 4
L. 96/2012.
Cont L'associazione con , in occasione delle elezioni per il rinnovo del CP_1 CP_1
Consiglio regionale svoltesi nel febbraio 2019, si è comportata alla stregua di un partito o movimento politico, in quanto ha presentato una propria lista con due rappresentanti ( e ), Per_1 Persona_2
poi peraltro risultati vincitori ed eletti.
Ebbene, la presentazione della lista, a dispetto della veste formale di associazione politica senza scopo di lucro, ne ha in concreto determinato l'assunzione della qualità sostanziale di partito/movimento politico, con conseguente applicabilità della disciplina di cui al d.l. 149/2013 sulla trasparenza dei partiti politici e, in particolare, del citato art. 9 L. 96/2012.
Si noti che la Suprema Corte di Cassazione, seppur in altro contesto normativo (ed in particolare ai fini dell'individuazione dei soggetti effettivamente obbligati alla presentazione del rendiconto di cui all'art.12 della legge 515/1993), ha operato una equiparazione tra (vero e proprio) partito politico e liste/gruppi di candidati, evidenziando che: “in tema di spese elettorali sostenute dai partiti politici,
l'art.12, comma primo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 - sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica -, nel prevedere
l'obbligo di presentazione del consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento da parte dei rappresentanti di "partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati”, considera non soltanto partiti e movimenti, vale a dire entità generalmente dotate di struttura ed organizzazione e presenti sul territorio, ma anche liste e gruppi di candidati, entità politiche prive di stabile organizzazione e di specifica struttura, costituiti in vista e per l'occasione dell'elezione di cui si tratta, tra le quali rientra anche – come nella specie, il caso della presentazione di un unico candidato
(...)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20120 del 18/09/2006).
pagina 4 di 7 Ciò conferma che il dato rilevante ai fini delle normative che hanno ad oggetto la trasparenza delle competizioni elettorali, con particolare riguardo al capitolo delle spese, è costituito dalla effettiva e sostanziale partecipazione del che abbia preso parte alle Controparte_5
suddette competizioni, a prescindere dalle ulteriori circostanze (relative al numero dei rappresentanti della associazione stessa, nonché della particolare precarietà della formazione).
La ratio di tale disciplina si rinviene in esigenze di trasparenza, allo scopo di evitare forme di inquinamento della campagna elettorale. La normativa in analisi trova dunque applicazione per tutte le organizzazioni politiche che concorrono alle elezioni, indipendentemente dai loro requisiti dimensionali, dall'organizzazione più o meno stabile e dal numero di candidati presenti (più in generale, sul punto v. Cass. n. 20120/2006, cit.), nonché – come avvenuto nel caso di specie – dalla circostanza che, successivamente alle elezioni regionali e all'insediamento del Consiglio, i rappresentanti di una lista migrino verso un diverso gruppo politico ovvero che l'associazione politica in seguito si sciolga. A rilevare è il solo fatto che, in occasione delle elezioni, un determinato partito o movimento politico – da valutarsi in concreto, in base a un criterio sostanziale – vi partecipi mediante un proprio rappresentante.
Stante quanto sopra evidenziato, restano assorbite tutte le doglianze relative alle ulteriori circostanze fattuali dedotte dalla ricorrente – in merito alla mancata dotazione di un'idonea struttura organizzativa, in relazione sia all'assenza di locali, personale, attrezzature, sia alla mancata percezione di contributi e finanziamenti, oltre che al difetto di titolarità di un proprio codice fiscale e di un conto corrente bancario e/o postale – volte ad affermare la non applicabilità della disciplina posta a fondamento dell'ordinanza opposta.
Acclarato ciò, il dato temporale risulta dirimente.
Le elezioni del Consiglio regionale si sono tenute in data 24.2.2019 e in tale occasione i due rappresentati della lista ( e ) sono stati eletti e, successivamente, proclamati Per_1 Persona_2
consiglieri in data 20.3.2019, prendendo peraltro parte alla prima seduta del Consiglio regionale del
4.4.2019. Soltanto a seguito di tali eventi, in data 11.04.2019, e hanno Per_1 Persona_2
abbandonato la lista di originaria appartenenza (con la la quale hanno preso parte alle elezioni e sono stati eletti), per confluire nel c.d. gruppo dei progressisti.
Al momento delle elezioni regionali, l'associazione con ha pertanto Controparte_1 CP_1
concorso nella competizione elettorale mediante i propri rappresentanti, risultati poi vincitori.
Conseguentemente, risulta integrato il presupposto di applicabilità dall'art. 9 co. 4 L. 96/2012 che, ai fini di trasparenza e correttezza nella gestione contabile e finanziaria, impone ai partiti e ai movimenti politici, nonché alle liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi – e “che abbiano
pagina 5 di 7 conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima, al Senato della
Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano” – la trasmissione alla Commissione del rendiconto di esercizio e dei relativi allegati entro il 15 giugno di ciascun anno.
Ciò posto, pacifica in fatto la mancata trasmissione del rendiconto da parte della associazione ricorrente, la sanzione irrogata con l'ordinanza opposta appare corretta.
3.2 Risulta infondato anche il secondo motivo di ricorso, secondo il quale la non avrebbe CP_2 consentito all'odierna ricorrente di sanare le irregolarità riscontrate con l'atto di contestazione prot. n.
929/2020, in violazione dell'art. 8 d.l. 149/2013.
Tale disposizione stabilisce che: “L'art. 8 del D.lgs. n. 149/2013 rubricato “controllo dei rendiconti dei partiti” prevede che “Nell'ambito del controllo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze, con le modalità e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.
In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente decreto o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione dispone, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito politico ((dal)) registro di cui all'articolo 4.”
Come evidenziato dalla Avvocatura dello Stato, il meccanismo sanante previsto dal citato art. 8 non riguarda, infatti, l'estinzione dell'illecito sanzionato con l'ordinanza ingiunzione, ma concerne la cancellazione del partito politico, laddove quest'ultimo non integri la documentazione carente
(rendiconto e relativi allegati) entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento.
Dunque, in estrema sintesi, i partiti politici sono onerati di trasmettere entro il 15 giugno di ciascun anno il rendiconto e i relativi allegati ai sensi dell'art. 9 co. 4 L. 96/2012; alla violazione di tale onere segue l'emissione dell'ordinanza ingiunzione da parte della Tuttavia, fermo restando CP_2
tale provvedimento sanzionatorio, i partiti politici possono integrare – e perciò sanare – le proprie irregolarità e inottemperanze entro il termine del 31 ottobre, al fine di evitare l'ulteriore sanzione della cancellazione del partito politico.
Per tali ragioni è altresì infondata la doglianza relativa alla mancata emissione di un provvedimento di archiviazione.
L'ulteriore doglianza inerente l'asserita assenza di adeguata motivazione del provvedimento impugnato deve qui essere superata, essendo a tal fine sufficiente rammentare che la cognizione del presente pagina 6 di 7 giudizio investe il rapporto sotteso all'atto impugnato, ovvero l'accertamento dei suoi presupposti sostanziali (con la conseguenza che anche a voler ritenere, per mera ipotesi, fondata la doglianza sulla motivazione, ciò di per sé non potrebbe comportare un accoglimento della opposizione). In conseguenza di ciò, resta assorbente al fine di decidere quanto ritenuto al punto 3.1 della presente motivazione.
***
Il ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in base al d.m. 55/2014 – tenuto conto della natura documentale della causa, della mera reiterazione degli argomenti difensivi nella fase decisionale (ciò che giustifica l'applicazione dei parametri minimi per le fasi istruttoria e decisionale), nonché dell'assenza di questioni in fatto e in diritto (ciò che giustifica l'applicazione dell'art. 4 co. 4 del d.m. richiamato) – in Euro 2.370,90 oltre spese generali ed accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta il ricorso e condanna in qualità di presidente dell'Associazione Parte_1 [...] con alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Commissione di CP_1 CP_1
Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza ed il controllo dei Rendiconti dei Partiti Politici, che liquida in Euro 2.370,90 oltre spese generali ed accessori.
Cagliari, 26/05/2025
Il Giudice
dott. Bruno Malagoli
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Roberta Guainella,
MOT in tirocinio presso questo Ufficio dal 23.5.2025 al 19.7.2025
pagina 7 di 7