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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2024, n. 3212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3212 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7499/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7499/2024 avente ad oggetto: separazione personale e divorzio
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SCANNAVINI ILARIA e dell'avv. LEGNANI ANNICHINI FILIPPO ( ) VIA C.F._2
G. MAZZINI N. 18 40138 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA REMORSELLA 4 40100
BOLOGNApresso il difensore avv. SCANNAVINI ILARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO CP_1 C.F._3 BARBARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORTE ISOLANI N. 5 40125 BOLOGNApresso il difensore avv. D'ANGELO BARBARA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
COME da atti introduttivi e da intervento del PM
pagina 1 di 2
IL TRIBUNALE Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
MOTIVAZIONE La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti. Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si rimanda all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del
Giudice Relatore, in pari data.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
Pronunzia la separazione personale fra i coniugi
, nato/a il 18/08/1967 a TORINO (TO) Parte_1
e nato/a il 09/08/1991 a BOLOGNA (BO) CP_1 unitisi in matrimonio il 18 settembre 2023, con rito civile, in cornice di Capri;
atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 50 Parte 2 Serie C anno 2023, Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Fa rinvio alla separata ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore per tutte le altre questioni.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 20-11-2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7499/2024 avente ad oggetto: separazione personale e divorzio
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SCANNAVINI ILARIA e dell'avv. LEGNANI ANNICHINI FILIPPO ( ) VIA C.F._2
G. MAZZINI N. 18 40138 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA REMORSELLA 4 40100
BOLOGNApresso il difensore avv. SCANNAVINI ILARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO CP_1 C.F._3 BARBARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORTE ISOLANI N. 5 40125 BOLOGNApresso il difensore avv. D'ANGELO BARBARA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
COME da atti introduttivi e da intervento del PM
pagina 1 di 2
IL TRIBUNALE Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
MOTIVAZIONE La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti. Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si rimanda all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del
Giudice Relatore, in pari data.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
Pronunzia la separazione personale fra i coniugi
, nato/a il 18/08/1967 a TORINO (TO) Parte_1
e nato/a il 09/08/1991 a BOLOGNA (BO) CP_1 unitisi in matrimonio il 18 settembre 2023, con rito civile, in cornice di Capri;
atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 50 Parte 2 Serie C anno 2023, Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Fa rinvio alla separata ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore per tutte le altre questioni.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 20-11-2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
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