Articolo 1 della Legge 10 agosto 1950, n. 858
Articolo 2
Versione
18 novembre 1950
Art. 1.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1948-49 la concessione di un contributo straordinario di lire 6.000.000 a favore della Societa' italiana per l'Organizzazione internazionale.
Entrata in vigore il 18 novembre 1950