Articolo 1 della Legge 29 settembre 1967, n. 954
Versione
12 novembre 1967
Art. 1.
Il debito dello Stato verso la Cassa depositi e prestiti, derivante dalla convenzione stipulata il 26 maggio 1949 tra la stessa, il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano quale gestore ex legge del FIM, e' regolato mediante compensazione in conto degli utili dello esercizio 1967. Art. 2.
L'incremento degli utili conseguente alla operazione di cui al precedente articolo e' devoluto dalla Cassa depositi e prestiti interamente allo Stato.

Entrata in vigore il 12 novembre 1967