Decreto cautelare 23 luglio 2024
Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 03/03/2025, n. 4550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4550 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04550/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07979/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7979 del 2024, proposto da
KH SS di SH KH Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Castellana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Dante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale Rep. n. CA/1323/2024, prot. n. CA/92314/2024 emessa dal Direttore del Municipio Roma I in data 30/5/2024, con cui è stata disposta la “decadenza dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, settore alimentare, non alimentare e somministrazione di alimenti e bevande e revoca della correlata concessione di occupazione di suolo pubblico del banco mobile di mq. 4,48 (mt. 2,99x1,50) più tenda/pensilina di ml. 3,00 nel posteggio isolato fisso fuori mercato sito in Piazza Sidney Sonnino lato marciapiede edicola” intestate alla società ricorrente, in uno agli atti presupposti, connessi e conseguenziali e, segnatamente, l’art. 45 della D.A.C. n. 101/2023 recante l’approvazione del Regolamento Commercio su Aree Pubbliche.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2025 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La KH SS di SH KH s.a.s. ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, la determinazione dirigenziale del 30 maggio 2024, con la quale Roma Capitale ha disposto, in danno di essa ricorrente, la “ decadenza dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, settore alimentare, non alimentare e somministrazione di alimenti e bevande e revoca della correlata concessione di occupazione di suolo pubblico del banco mobile di mq. 4,48 (mt. 2,99x1,50) più tenda/pensilina di ml. 3,00 nel posteggio isolato fisso fuori mercato sito in Piazza Sidney Sonnino lato marciapiede edicola ”.
L’impugnativa è estesa agli atti presupposti, con particolare riferimento all’art. 45 della D.A.C. n. 101/2023, recante l’approvazione del Regolamento Commercio su Aree Pubbliche.
La ricorrente espone di essere titolare sia di autorizzazione amministrativa di commercio su aree pubbliche (giusta Det. Dir. Rep. n. CA/450/2022 emessa dal Municipio Roma I in data 23 febbraio 2022) sia della connessa concessione di OSP, valida per esercitare con banco mobile di mq. 4,48 (mt. 2,99x1,50) più tenda/pensilina di ml. 3,00 nel posteggio isolato fisso fuori mercato sito in Piazza Sidney Sonnino lato marciapiede edicola.
Rappresenta poi come, all’atto della costituzione della società, il notaio rogante aveva aperto e assegnato ad essa ricorrente la PEC societaria khanassociatesas@legalmail.it, con modalità che prevedeva il rinnovo annuale della stessa con pagamento diretto dalla carta di credito del sig. KH.
Riferisce poi che, per ragioni connesse al funzionamento della carta di credito da essa non conoscibili ex ante, il rinnovo automatico non aveva luogo.
La ricorrente rappresenta ancora come, accortasi della criticità, essa attivava una nuova PEC presso altro provider (che le assegnava l’indirizzo khanassociatesas@pec.it) e comunicava il nuovo indirizzo PEC alla CCIAA di Roma in data 13 giugno 2024.
Da ultimo, la KH SS evidenzia come, in data 17 luglio 2024, i Vigili del I Gruppo U.O. di Polizia Locale di Roma Capitale, le notificavano il VAV (verbale di avvenuta violazione) n. 81240021557, di comminazione della sanzione di € 5.000,00, motivata con riferimento al fatto che essa ricorrente avrebbe continuato ad esercitare l’attività nonostante fosse stata emessa la determina dirigenziale Rep. CA/1323/2024 del 30 maggio 2024 di decadenza sia dell’autorizzazione che della concessione per il posteggio di Piazza Sidney Sonnino.
Solo in tale sede, rappresenta la società, essa veniva a conoscenza del provvedimento di decadenza, del quale essa non aveva avuto notizia in quanto notificato da Roma Capitale a una PEC assegnatale d’ufficio il 14 maggio 2024 (15396101006@impresa.italia.it.) – in ragione del malfunzionamento di quella originariamente assegnata (khanassociatesas@legalmail.it) – indirizzo al quale era stata pure inviata la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza (nota n. CA/2024/0084267 del 17 maggio 2024).
Premesso di aver immediatamente provveduto al pagamento dei verbali di avvenuta violazione ad essa contestati, la ricorrente impugna il provvedimento di decadenza articolando i seguenti motivi di doglianza:
– I – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE E/O REGOLAMENTO (art. 1 della Legge 689/1981; Art. 55 della Legge Regionale Lazio n. 22/2019; Art. 45 D.A.C. n. 101/2023) - ECCESSO DI POTERE per difetto di istruttoria e motivazione, difetto dei presupposti, erroneità, travisamento di fatto.
Premesso che l’impugnato provvedimento di decadenza risulta emesso in ragione della rilevata esistenza di più verbali di violazioni amministrative e del mancato pagamento delle sanzioni con le stesse irrogate – condotte che integrerebbero, a giudizio di Roma Capitale, la fattispecie di cui all’art. 45, comma 1, del Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche (approvato con D.A.C. n. 101/2023), che individua le ipotesi di decadenza dall’autorizzazione – la ricorrente rappresenta come la disposizione applicata – che alla lettera i) prevede la decadenza “in presenza di sanzioni non pagate entro un anno solare dalla data di invio della notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata o raccomandata A/R ” – sarebbe in contrasto con la Legge Regionale Lazio n. 22/2019, la quale, all’art. 55, individuerebbe, in maniera tassative, le ipotesi in cui le amministrazioni comunali possono adottare un provvedimento di decadenza dell’autorizzazione e della concessione.
La previsione, in sede di regolamento comunale, di una ipotesi di decadenza non prevista dalla sovraordinata legge regionale importerebbe pure violazione dall’art. 1 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, contenente i principi generali applicabili in materia di sanzioni amministrative.
La disposizione prevede, infatti, che “ Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione ”, così ponendo una riserva di legge in materia di sanzioni amministrative, tra le quali andrebbero annoverate anche le sanzioni accessorie, quali la decadenza.
II – ECCESSO DI POTERE per difetto di istruttoria e motivazione, difetto del presupposto, travisamento di fatto, illogicità.
A giudizio della ricorrente, pur ammettendo che la normativa regolamentare asseritamente violata secondo il provvedimento gravato (art. 45, comma 1, lett. i) D.A.C. 101/2023) sia legittima, non ricorrerebbero, in concreto, i presupposti indicati dalla previsione applicata per l’irrogazione della decadenza.
Osserva in proposito come la citata lettera i), nel comminare la decadenza “ in presenza di sanzioni non pagate entro un anno solare dalla data di invio della notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata o raccomandata A/R ”, richiederebbe non solo l’esistenza dei verbali di accertamento con irrogazione delle sanzioni, ma anche la notifica degli stessi via PEC o raccomandata A/R, a ciò quindi non valendo la notifica a mani.
La previsione, in sostanza, nel richiedere una specifica modalità di notifica, affiderebbe alla stessa una funzione di diffida, portando, in tal modo, il destinatario a conoscenza del fatto che il mancato pagamento importerà la sanzione accessoria della decadenza.
III – ECCESSO DI POTERE per difetto di istruttoria e di motivazione, contrarietà ai principi di buona fede e correttezza della P.A.
I tempi troppo brevi intercorsi tra comunicazione di avvio del procedimento e adozione del provvedimento non avrebbero consentito alla parte di conoscere la pendenza del procedimento e di attivarsi per porre rimedio.
IV – VIOLAZIONE DI LEGGE (Art. 16 D.L. n. 185/2008, convertito in L. 2/2009, modificato dall’art. 37 del D.L. n. 76/2000) – ECCESSO DI POTERE per difetto di istruttoria e di motivazione
La ricorrente rappresenta come il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese, in violazione dell’art. 16 del d.l. n. 185/2008 (così come modificato dall’art. 37 del D.L. n. 76/2000, al comma 6-ter), abbia omesso, a seguito di rilevata inattività del domicilio digitale originariamente assegnato alla ricorrente, di chiedere alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni, potendo poi provvedere alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese e alla contestuale apertura della procedura di cui al comma 6-bis, solo dopo il decorso di trenta giorni da detta richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società.
Tanto avrebbe comportato, oltre alla mancata conoscenza della ricorrente del provvedimento di attribuzione d’ufficio dell’indirizzo digitale, anche la non conoscibilità, da parte della stessa, della comunicazione di avvio del procedimento e del definitivo provvedimento di decadenza-
Roma Capitale, costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, rappresentando che i verbali di accertamento nei confronti della ricorrente per violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 15, primo e secondo comma, 23, primo comma, e 24 della D.A.C. 21/2021 (per avere occupato il suolo pubblico in eccedenza rispetto a quanto concesso) risalgono, rispettivamente, al 18 maggio 2022, al 6 settembre 2022, al 31 marzo 2023 e al 22 novembre 2023.
La resistente ha pure rilevato come, risultando in atti l’esistenza di quattro pagamenti insoluti, essa abbia avviato il procedimento di decadenza dell’autorizzazione amministrativa e della concessione di occupazione di suolo pubblico, ai sensi degli artt. 15 e 17, primo comma, della D.A.C. n. 21/2021 e dell’art. 45 della D.A.C. 101/2023, preavviso al quale non avrebbe fatto seguito la presentazione di memorie o osservazioni.
Le previsioni applicate, poi, sarebbero conformi alla normativa sovraordinata, atteso che l’art. 85 della legge regionale n. 22/2019, rubricato “ Vigilanza e sanzioni amministrative ”, prevede testualmente: a) che “ I comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande, provvedono all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e ne introitano i relativi proventi”, b) che il titolare del titolo abilitativo, che occupi abusivamente uno spazio pubblico è soggetto a una sanzione pecuniaria e che c) in caso di reiterazione della violazione “sono disposte altresì la chiusura dell’esercizio, la decadenza del titolo abilitativo e la revoca del provvedimento concessorio …”.
Roma Capitale ha pure osservato come, nella fattispecie, le notifiche dei verbali siano comunque giunte nella sfera di conoscibilità del destinatario, rappresentando altresì che la notifica della comunicazione di avvio e quella del provvedimento di decadenza sono avvenute all’indirizzo che risultava in quel momento attivo e che essa non può essere tenuta a rispondere di eventuali errori del Conservatore della CCIA.
Con ordinanza, n. 3952, in data 5 settembre 2024, non appellata da parte di Roma Capitale, l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento è stata accolta con la seguente motivazione: “ Ritenuto che l’esame delle questioni poste con il primo motivo di ricorso (relativo alla compatibilità della previsione regolamentare applicata con la normativa regionale) meritano l’approfondimento tipico della sede di merito; Ritenuto, nelle more, di sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato, in considerazione del pregiudizio economico allegato dal ricorrente, che ha comunque provveduto, ancorché tardivamente, al pagamento delle sanzioni economiche a suo tempo irrogate da Roma Capitale; Ritenuto, in ragione della complessità e della novità della questione, di compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare .”
Con memoria depositata in data 10 dicembre 2024, la ricorrente ha contestato le argomentazioni articolate da Roma Capitale con riferimento alle censure da essa articolate con il primo motivo di ricorso, evidenziando come l’art. 85 della L.R. Lazio n. 22/2019 si applichi solo agli esercizi di vicinato che esercitano la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e che hanno un “ dehors ” con separata concessione.
A tale fine ha evidenziato come la norma invocata da Roma Capitale è collocata nel Capo VI del testo normativo – relativo alle attività di “ Somministrazioni di alimenti e bevande ” – mentre l’attività svolta da essa ricorrente è disciplinata dal Capo III della medesima legge regionale – dedicata alla “ Disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche ” – il cui articolo 55 individua, con enumerazione tassativa, le ipotesi di decadenza, tra le quali non rientra quella disciplinata dall’art. 45 del regolamento capitolino.
Tanto sarebbe pure confermato dal fatto che l’art. 56 della medesima legge regionale, sempre collocato nel capo III, che, rubricato, al pari dell’art. 85, richiamato da Roma Capitale, “ Vigilanza e sanzioni amministrative ”, prevede, per le specifiche attività a cui si riferisce il capo, differenti tipi di sanzioni, tra le quali non rientra, appunto, la decadenza della concessione, neppure nell’eventualità di reiterazione delle violazioni.
Con memoria depositata in data 20 gennaio 2025 Roma Capitale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso va accolto per assorbente fondatezza del secondo e del terzo motivo di doglianza, con i quali la ricorrente ha rappresentato come, pur a voler ritenere legittima la normativa regolamentare della quale l’amministrazione capitolina ha inteso fare applicazione, (art. 45, comma 1, lett. i) della D.A.C. 101/2023), risulta, in concreto violata la previsione secondo cui la decadenza può essere irrogata “ in presenza di sanzioni non pagate entro un anno solare dalla data di invio della notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata o raccomandata A/R ”.
Appare evidente che la notifica di cui parla la norma (invero di non piana lettura) non è, come sostenuto da Roma Capitale, la notifica dei singoli verbali (i quali, nella fattispecie, si limitano a richiamare una pluralità di disposizioni violate, senza indicare in maniera espressa le conseguenze del mancato pagamento in ordine alla possibile decadenza), ma a un vero e proprio atto di diffida che consenta al destinatario di conoscere le conseguenze dell’omesso pagamento entro un anno solare dalla diffida stessa, la necessità della quale appare coerente con le conseguenze estremamente rilevanti connesse all’omesso pagamento.
Osserva il Collegio come, anche a voler considerato assolto l’onere di previa diffida a mezzo della comunicazione di avvio del procedimento – e prescindendo dall’esame della imputabilità o meno alla parte ricorrente della mancata ricezione, all’indirizzo PEC asseritamente assegnato d’ufficio in violazione delle previsioni in materia, della detta comunicazione – appare evidente come la tempistica procedimentale, definita in soli 13 giorni, non ha consentito alla ricorrente di provvedere al pagamento nei termini di regolamento, così da evitare l’adozione del provvedimento di decadenza, pagamento all’esecuzione del quale essa ha comunque provveduto entro l’anno dalla diffida, come da documentazione di parte non contestata da Roma Capitale.
Il ricorso va pertanto accolto con assorbimento di ogni altra censura e l’atto impugnato va annullato.
La peculiarità della fattispecie e la novità della questione giustificano, a giudizio del Collegio, la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Cicchese | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO