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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 2585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2585 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5362/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR EN Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI MO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Incelli, giusta delega in atti e
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 CodiceFiscale_2
IO IS, giusta delega in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 473-bis 49 e 51 c.p.c. depositato in data 22.4.2025, le parti hanno chiesto di separarsi e di divorziare alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita in sito in Roma, via Furnari n. 29, distinta in catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 1021, particelle 4486, sub 503 e sub 504 di proprietà esclusiva della sig.ra verrà assegnata e resterà nella disponibilità di Parte_2
quest'ultima. 3) Per il figlio minore della coppia i ricorrenti scelgono e chiedono Parte_3 disporsi l'affido condiviso con la collocazione del minore presso la residenza della madre in Roma,
via Furnari n. 29. 4) Disporre che il padre oltre a confermare il consenso affinché la Parte_1
sig.ra percepisca l'intero importo previsto per l'assegno unico universale Parte_2
contribuisca al mantenimento del minore con l'importo di € 300,00 mensili, Parte_3
rivalutabili annualmente, da corrispondere entro il giorno 25 di ogni mese, oltre le spese straordinarie obbligatorie ed urgenti per le quali la ricorrente chiede che venga applicato quanto previsto dal “Protocollo d'intesa con il foro” sottoscritto dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati
di Roma e dal Presidente della 1^ sezione Tribunale di Roma in data 17.12.2014 chiedendo, sin d'ora, che esse saranno a carico dei genitori in ragione del 50%. Anche per le spese straordinarie subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori le parti chiedono disporsi che esse saranno a carico di entrambi nella misura del 50% salvo diversa pattuizione. Il tutto sino al raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica del figlio. 5) Disporre che il padre, anche in ragione del fatto che il figlio diverrà maggiorenne nell'Agosto di quest'anno, potrà vedere e Pt_3
stare con il figlio previo accordo preso di volta in volta con quest'ultimo. 6) I coniugi hanno raggiunto i seguenti accordi patrimoniali quale elemento funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale;
7) Il sig. che ha acquistato il veicolo Fiat Panda, tg. Parte_1
GK 206 WE accendendo un finanziamento per l'estinzione del quale paga una rata mensile dell'importo di € 282,00 continuerà a pagare detto finanziamento fino all'estinzione obbligandosi a trasferire la proprietà del veicolo al figlio sostenendo i relativi costi entro giorni 60 dalla Pt_3
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio oppure immediatamente dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio, fermo restando che l'autovettura rimarrà, come attualmente, nella piena disponibilità ed in uso della Sig.ra e della figlia . 8) Il sig. Pt_2 Per_1
corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2
mantenimento per la separazione ed a titolo di assegno divorzile “Una Tantum” l'importo totale di
€ 10.000,00 che verrà corrisposto quanto ad € 4.000,00 nel momento della sottoscrizione e deposito del presente ricorso per quanto attiene il contributo al mantenimento per la separazione;
quanto al restante importo di € 6.000,00 entro gg. 15 dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 9) Il sig. inoltre, già con la sottoscrizione del presente Parte_4
atto ed in forza degli accordi intercorsi tra le parti dichiara che non avrà più nulla a pretendere riguardo l'importo versato alla sig.ra per l'acquisto della casa coniugale Parte_2
rinunciando, altresì, ad ogni diritto e/o pretesa sulla stessa. 10) L'unico conto corrente cointestato acceso presso filiale di Viale Alessandrino in Roma verrà chiuso entro gg. 30 dalla CP_1
data in cui le disposizioni permanenti relative al pagamento delle utenze della casa coniugale verranno trasferite su altro conto.
Il Giudice relatore, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa acquisizione del parere favorevole del P.M.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti e della prole.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
La causa va rimessa in istruttoria sulla domanda di divorzio, allo stato non procedibile.
P.Q.M.
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Roma il 19.9.1998 (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.01104, P II, Serie A01, dell'anno 1998);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
SPESE alla pronuncia definitiva;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7.11.2025
Il Giudice La Presidente
NI MO AR EN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR EN Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI MO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Incelli, giusta delega in atti e
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 CodiceFiscale_2
IO IS, giusta delega in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 473-bis 49 e 51 c.p.c. depositato in data 22.4.2025, le parti hanno chiesto di separarsi e di divorziare alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita in sito in Roma, via Furnari n. 29, distinta in catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 1021, particelle 4486, sub 503 e sub 504 di proprietà esclusiva della sig.ra verrà assegnata e resterà nella disponibilità di Parte_2
quest'ultima. 3) Per il figlio minore della coppia i ricorrenti scelgono e chiedono Parte_3 disporsi l'affido condiviso con la collocazione del minore presso la residenza della madre in Roma,
via Furnari n. 29. 4) Disporre che il padre oltre a confermare il consenso affinché la Parte_1
sig.ra percepisca l'intero importo previsto per l'assegno unico universale Parte_2
contribuisca al mantenimento del minore con l'importo di € 300,00 mensili, Parte_3
rivalutabili annualmente, da corrispondere entro il giorno 25 di ogni mese, oltre le spese straordinarie obbligatorie ed urgenti per le quali la ricorrente chiede che venga applicato quanto previsto dal “Protocollo d'intesa con il foro” sottoscritto dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati
di Roma e dal Presidente della 1^ sezione Tribunale di Roma in data 17.12.2014 chiedendo, sin d'ora, che esse saranno a carico dei genitori in ragione del 50%. Anche per le spese straordinarie subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori le parti chiedono disporsi che esse saranno a carico di entrambi nella misura del 50% salvo diversa pattuizione. Il tutto sino al raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica del figlio. 5) Disporre che il padre, anche in ragione del fatto che il figlio diverrà maggiorenne nell'Agosto di quest'anno, potrà vedere e Pt_3
stare con il figlio previo accordo preso di volta in volta con quest'ultimo. 6) I coniugi hanno raggiunto i seguenti accordi patrimoniali quale elemento funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale;
7) Il sig. che ha acquistato il veicolo Fiat Panda, tg. Parte_1
GK 206 WE accendendo un finanziamento per l'estinzione del quale paga una rata mensile dell'importo di € 282,00 continuerà a pagare detto finanziamento fino all'estinzione obbligandosi a trasferire la proprietà del veicolo al figlio sostenendo i relativi costi entro giorni 60 dalla Pt_3
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio oppure immediatamente dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio, fermo restando che l'autovettura rimarrà, come attualmente, nella piena disponibilità ed in uso della Sig.ra e della figlia . 8) Il sig. Pt_2 Per_1
corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2
mantenimento per la separazione ed a titolo di assegno divorzile “Una Tantum” l'importo totale di
€ 10.000,00 che verrà corrisposto quanto ad € 4.000,00 nel momento della sottoscrizione e deposito del presente ricorso per quanto attiene il contributo al mantenimento per la separazione;
quanto al restante importo di € 6.000,00 entro gg. 15 dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 9) Il sig. inoltre, già con la sottoscrizione del presente Parte_4
atto ed in forza degli accordi intercorsi tra le parti dichiara che non avrà più nulla a pretendere riguardo l'importo versato alla sig.ra per l'acquisto della casa coniugale Parte_2
rinunciando, altresì, ad ogni diritto e/o pretesa sulla stessa. 10) L'unico conto corrente cointestato acceso presso filiale di Viale Alessandrino in Roma verrà chiuso entro gg. 30 dalla CP_1
data in cui le disposizioni permanenti relative al pagamento delle utenze della casa coniugale verranno trasferite su altro conto.
Il Giudice relatore, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa acquisizione del parere favorevole del P.M.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti e della prole.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
La causa va rimessa in istruttoria sulla domanda di divorzio, allo stato non procedibile.
P.Q.M.
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Roma il 19.9.1998 (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.01104, P II, Serie A01, dell'anno 1998);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
SPESE alla pronuncia definitiva;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7.11.2025
Il Giudice La Presidente
NI MO AR EN