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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2751/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2751/2023 promossa da:
), assistito e difeso dall'Avv. BOSCHETTO Parte_1 C.F._1
LUANA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio tra le parti, con rinuncia alle ulteriori domande formulate in ricorso e ai termini per il deposito di ulteriori memorie. Con compensazione delle spese di lite”
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente in Ghana in Parte_1 data 03/03/1999, con atto trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (atto n. 98, p. 2, s. C, anno 2017) ha formulato domanda cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio, avendo dichiarato di rinunciare alle ulteriori domande formulate negli atti introduttivi, relative alla divisione e vendita della casa coniugale, e non avendo formulato ulteriori domande di contenuto economico, posto che dal matrimonio risulta nata una sola figlia, Persona_1 attualmente maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi, parte resistente non si è costituita ed è stata dunque dichiarata contumace.
La separazione personale tra le parti è stata pronunciata con sentenza parziale e definitiva n.
336/2024 pubblicata in data 25.03.2024, a seguito della quale la causa è stata rimessa in istruttoria per la pronuncia sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
***
La domanda volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento è fondata e va accolta.
La sentenza di separazione risulta passata in giudicato.
In assenza di contestazione della circostanza che lo stato di separazione legale tra gli stessi si protrae da un tempo superiore rispetto a quello previsto dalla legge, senza che sia intervenuta tra le parti alcuna riconciliazione, come accertato dai documenti di causa, oltre che dalla mancata costituzione della convenuta e dal disinteresse della medesima per il giudizio, deve ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
Essendo state rinunciate le altre domande formulate dal ricorrente in sede di ricorso introduttivo, non vi sono ulteriori statuizioni in merito alle quali il Collegio sia chiamato a pronunciarsi.
Stante la domanda in tal senso formulata da parte ricorrente, può disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contumacia del convenuto:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 03/03/1999 in
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) tra e Parte_1 CP_1
, iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune (atto n. 98, p. 2, s. C,
[...] anno 2017;
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000; pagina 2 di 3
3. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova in data 10/04/2025
La Giudice Relatrice
Il Presidente
Elisabetta Pagliarini
Giorgio Bertola
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2751/2023 promossa da:
), assistito e difeso dall'Avv. BOSCHETTO Parte_1 C.F._1
LUANA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio tra le parti, con rinuncia alle ulteriori domande formulate in ricorso e ai termini per il deposito di ulteriori memorie. Con compensazione delle spese di lite”
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente in Ghana in Parte_1 data 03/03/1999, con atto trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (atto n. 98, p. 2, s. C, anno 2017) ha formulato domanda cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio, avendo dichiarato di rinunciare alle ulteriori domande formulate negli atti introduttivi, relative alla divisione e vendita della casa coniugale, e non avendo formulato ulteriori domande di contenuto economico, posto che dal matrimonio risulta nata una sola figlia, Persona_1 attualmente maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi, parte resistente non si è costituita ed è stata dunque dichiarata contumace.
La separazione personale tra le parti è stata pronunciata con sentenza parziale e definitiva n.
336/2024 pubblicata in data 25.03.2024, a seguito della quale la causa è stata rimessa in istruttoria per la pronuncia sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
***
La domanda volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento è fondata e va accolta.
La sentenza di separazione risulta passata in giudicato.
In assenza di contestazione della circostanza che lo stato di separazione legale tra gli stessi si protrae da un tempo superiore rispetto a quello previsto dalla legge, senza che sia intervenuta tra le parti alcuna riconciliazione, come accertato dai documenti di causa, oltre che dalla mancata costituzione della convenuta e dal disinteresse della medesima per il giudizio, deve ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
Essendo state rinunciate le altre domande formulate dal ricorrente in sede di ricorso introduttivo, non vi sono ulteriori statuizioni in merito alle quali il Collegio sia chiamato a pronunciarsi.
Stante la domanda in tal senso formulata da parte ricorrente, può disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contumacia del convenuto:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 03/03/1999 in
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) tra e Parte_1 CP_1
, iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune (atto n. 98, p. 2, s. C,
[...] anno 2017;
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000; pagina 2 di 3
3. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova in data 10/04/2025
La Giudice Relatrice
Il Presidente
Elisabetta Pagliarini
Giorgio Bertola
pagina 3 di 3