Sentenza 29 maggio 1999
Massime • 1
Alla dichiarazione di fallimento consegue una perdita della capacità processuale relativa, che può essere eccepita solo dal curatore nell'interesse della massa dei creditori; ne deriva che se il fallito, nell'inerzia del curatore, agisce in giudizio o propone impugnazione avverso una sentenza pronunciata nei suoi confronti, non può essere rilevato ne' d'ufficio ne' su eccezione di controparte un difetto di capacità processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/1999, n. 5238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5238 |
| Data del deposito : | 29 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI GI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell'avvocato F.AMICI, difeso dall'avvocato LUIGI NATALI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MA EL, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE G.CESARE 2, presso lo studio dell'avvocato DE ANGELIS NICOLA MARIA, che la difende unitamente all'avvocato LUIGI GIRARDI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.312/96 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 21/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/99 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato GIRARDI LUIGI, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Fatto
Con atto di citazione del 16/1/1986 IN LS conveniva in giudizio IN SE per ottenere la risoluzione del contratto di compravendita di un appartamento sito in Ascoli Piceno stipulato nel giugno 1984, addebitando al IN di non aver rispettato, i termini e le condizioni per procedere all'acquisto e, in particolare, di non aver pacato il prezzo secondo le modalità concordate. L'attrice chiedeva inoltre il risarcimento dei danni ed il rilascio dell'appartamento.
Il convenuto, costituitosi, resisteva alla domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva il trasferimento a suo nome dell'intestazione dell'immobile dichiarando di voler pagare il residuo prezzo.
Con sentenza del 18/5/1989 l'adito tribunale di Ascoli Piceno dichiarava risolto il contratto in questione per colpa del convenuto e condannava quest'ultimo al rilascio dell'appartamento ed al risarcimento dei danni liquidati in 18 milioni, ordinando alla IN di restituire al IN la somma di L 13.500.000.
Avverso la detta sentenza il soccombente proponeva gravame al quale resisteva l'appellata.
La corte di appello di Ancona, con sentenza depositata il 21/6/1996, rigettava il gravame osservando: che la IN, come emergeva dal suo comportamento, aveva accettato il differimento del pagamento del primo rateo del prezzo di 20 milioni, ricevendo poi la somma di L. 21 milioni, comprensivi di interessi per il ritardo, con piccoli versamenti protrattasi fino al 2/10/1985; che il rapporto contrattuale si era quindi modificato, con il consenso della venditrice, con effetti sulle date del pagamento del secondo rateo del prezzo e di stipula del contratto definitivo;
che, sulla base delle risultanze processuali, la data per la stipula del definitivo poteva essere fissata al 15/12/1985 sussistendo inequivoche presunzioni al riguardo;
che, pertanto, andava riformata la sentenza di primo grado in relazione al punto concernente la data del pagamento del secondo rateo da fissare al 15/12/1985 e non al 15/3/1984; che, come emergeva da specifica clausola delle due scritture di compravendita, il IN poteva rilasciare in pagamento del residuo prezzo due cambiali di L 17.500.000 ciascuna nel caso di mancato conseguimento del mutuo fondiario;
che dal contenuto delle dette due scritture non emergeva alcun obbligo dell'alienante di stipulare il rogito notarile prima dell'adempimento dell'acquirente onde consentire a quest'ultimo di ottenere il richiesto mutuo;
che non era ravvisabile alcuna inadempienza della IN tale da legittimare il grave inadempimento del IN, ossia l'omesso pagamento di oltre la metà del prezzo.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Ancona è stata chiesta da IN SE con ricorso, affidato a due motivi, al quale IN LS ha resistito con controricorso illustrato di memoria.
Diritto
In via preliminare va rilevata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla resistente IN con la memoria depositata ex articolo 379 c.p.c. relativa all'asserita inammissibilità del ricorso per incapacità processuale del IN in quanto dichiarato fallito con sentenza del 26/6/1986 pronunciata nel corso del giudizio di primo grado. La IN ha anche precisato che la relativa procedura fallimentare era ancora in corso al momento della proposizione del ricorso per cassazione da parte del IN. In proposito occorre osservare che, come ripetutamente chiarito da questa Corte, alla dichiarazione di fallimento consegue per il fallito una perdita della capacità processuale che ha carattere non assoluto ma relativo e può essere eccepita solo dal curatore nell'interesse della massa dei creditori: ne deriva che se (come appunto nella specie) fallito, nell'inerzia del curatore, agisce in giudizio (o propone impugnazione avverso una sentenza pronunciata nei suoi confronti) non può essere rilevato, ne' su eccezione della controparte ne' di ufficio, un difetto di capacità processuale (sentenze 14/2/1998 n. 4865; 21/4/1997 n. 3400; 23/7/1994 n. 6873). Con il primo motivo del ricorso si denuncia violazione degli articoli 1362 e 1460 c.c., vizio "logico ragionativo", contraddittorietà e carenza di motivazione. Il ricorrente deduce che la corte di appello non ha ben interpretato i diritti e gli obblighi nascenti per le parti dalle esibite scritture private con riferimento, in particolare, alle modalità ed ai tempi relativi al pagamento del prezzo previsto nel contratto di compravendita. La corte territoriale, inoltre, non, ha fatto discendere gli effetti di cui all'articolo 1460 c.c. dall'inadempimento della IN concretatosi nel pretendere la stipula dell'atto prima della concessione del richiesto mutuo - che aveva determinato l'impossibilità per esso IN di ottenere dalla Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno il mutuo necessario per pagare il residuo prezzo: il giudice di secondo grado avrebbe dovuto ritenere giustificato il mancato pagamento integrale del prezzo come conseguenza del comportamento inadempiente della IN.
Il motivo è infondato.
L'impugnata sentenza non è inficiata, in relazione all'interpretazione data al contratto di compravendita stipulato dalle parti in lite ed alle clausole ivi contenute, dal vizio di violazione delle norme codicistiche sull'interpretazione dei contratti quale genericamente denunciato in ricorso. Come è noto e come è pacifico in giurisprudenza, in tema di interpretazione dei contratti l'accertamento della volontà dei contraenti si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per il caso di insufficienza o di contraddittorietà della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero, per il caso di violazione delle norme ermeneutiche. Pertanto in sede di legittimità la censura circa l'interpretazione data dai giudici di merito al contratto in generale ed alle clausole che lo compongono può essere formulata sotto due distinte angolazioni: denunciando l'errore di diritto sostanziale per non essere state rispettate le regole di ermeneutica dettate dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile;
ovvero investendo la coerenza formale del ragionamento attraverso il quale la sentenza impugnata è pervenuta a ricostruire la comune intenzione delle parti.
La giurisprudenza di questa Corte ha anche più volte rilevato che non è sindacabile in sede di legittimità la scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione delle parti, qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo, secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti e collegamento logico tra le varie clausole) siano insufficienti all'identificazione della comune intenzione essa (tra le tante:
sentenza n. 5893 del 26/6/1996). Nella specie la corte di appello ha analiticamente e dettagliatamente esaminato il contratto in questione ed in particolare le clausole riportate nell'impugnata sentenza) relative alle modalità ed ai tempi concordati dai contraenti per il pagamento da parte del IN del residuo prezzo della vendita, pari a più della metà dell'ammontare complessivo.
Il giudice del merito è poi pervenuto alla conclusione che l'interpretazione delle clausole contrattuali complessivamente valutate - interpretazione effettuata nel pieno rispetto delle regole ermeneutiche dettate dagli articoli 1362 e seguenti c.c., tenendo conto del comportamento delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto consentiva di affermare: a) che il pagamento del secondo rateo del prezzo doveva essere effettuato entro il 15/12/1985 anche a mezzo di due effetti cambiari (dell'importo di 17. 500.000 ciascuno) nel caso di mancato ottenimento del mutuo fondiario chiesto dal IN;
b) che la IN non aveva assunto alcun obbligo di stipulare il rogito notarile che non erra un mero "strumento tecnico" per acquisire il mutuo) prima ed in funzione della concessione del prestito bancario chiesto dal IN;
c) che quest'ultimo non aveva pagato residuo prezzo entro il termine concordato e non aveva rilasciato le dette cambiali.
Il procedimento logico-giuridico della corte di merito è ineccepibile ed il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato di tale interpretazione è sorretto da motivazione congrua, adeguata e coerente.
Pertanto, anche se il ricorrente lamenta genericamente la violazione delle norme codicistiche sull'interpretazione dei contratti, la rilevata coerente applicazione dei canoni interpretativi da parte del giudice di appello, rende manifesto che è stato investito essenzialmente il "risultato" interpretativo raggiunto, il che è ammissibile in questa sede.
Alle dette valutazioni della corte distrettuale il ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale deliberato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.
Del tutto insussistente è poi l'asserita violazione dell'articolo 1460 c.c., in tema di eccezione di inadempimento, per non aver la corte di merito ritenuto giustificato l'inadempimento del IN come conseguenza dell'inadempimento della IN la quale, con il suo comportamento e con la sua pretesa di stipulare l'atto pubblico solo dopo l'integrale pagamento del prezzo, avrebbe impedito all'acquirente di ottenere il prestito per la cui concessione l'istituto mutuatario pretendeva la preventiva in capo al IN dell'immobile oggetto del contratto di compravendita. In proposito è appena il caso di osservare che la corte d'appello - dopo aver individuato e precisato i diritti e gli obblighi nascenti per le parti dal contratto di compravendita in questione - ha, come rilevato, escluso l'asserito comportamento inadempiente della venditrice IN la quale non aveva contrattualmente assunto l'obbligo di stipulare l'atto pubblico prima dell'intero pagamento del prezzo al fine di far ottenere all'acquirente IN il richiesto mutuo fondiario.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'articolo 360 c.p.c. in relazione alle prove richieste, carenza di esame, totale mancanza di motivazione. Il ricorrente deduce che nell'impugnata sentenza non vi è traccia delle richieste, anche istruttorie, formulate da esso IN.
Anche questo motivo non è fondato.
È evidente la genericità della censura non risultando precisate in ricordo "le richieste, anche istruttorie, formulate dal IN" che la corte di appello non avrebbe esaminato senza fornire al riguardo alcuna motivazione. Il ricorrente non ha indicato in quale atto sarebbero state formulate le dette richieste e non ne ha specificato il relativo oggetto. Ciò determina l'impossibilità di controllare - sulla base delle sole indicazioni contenute in ricorso e senza le necessità di indagini integrative - l'incidenza causale delle circostanze di fatto non esaminate e la decisività del mezzo istruttorio non ammesso. Infatti, per poter configurare il vizio di motivazione in ordine all'omesso esame di un'istanza formulata in sede di merito, è necessario un rapporto di causalità logico tra la richiesta che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella istanza, se fosse stata esaminata ed accolta, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. In particolare nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omesso ( od erroneo ) esame di un'istanza, ha l'onere ( in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ) di specificare il contenuto della richiesta pretermessa o ritenuta infondata, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo della stessa.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di cassazione che liquida in complessive lire 169.200, oltre lire 2.000.000 a titolo onorari.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 1999