Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/1999, n. 5238
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Sentenza 29 maggio 1999

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Alla dichiarazione di fallimento consegue una perdita della capacità processuale relativa, che può essere eccepita solo dal curatore nell'interesse della massa dei creditori; ne deriva che se il fallito, nell'inerzia del curatore, agisce in giudizio o propone impugnazione avverso una sentenza pronunciata nei suoi confronti, non può essere rilevato ne' d'ufficio ne' su eccezione di controparte un difetto di capacità processuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/1999, n. 5238
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5238
    Data del deposito : 29 maggio 1999

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