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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/11/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Marina Massi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2877/2019 R.G. promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
LL RE ed elettivamente domiciliata in Grosseto, alla Via Arno presso lo studio del difensore;
ATTRICE
contro
:
, (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. CECIARINI Controparte_1 C.F._1
MASSIMO ed elettivamente domiciliata in Grosseto, in Viale Ombrone n. 4 presso lo studio del difensore;
CONVENUTO
OGGETTO: Regolamento di confini
CONCLUSIONI: come da verbale di precisazione delle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1 il signor , al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
Contr 1) “accertare i confini tra le proprietà inerenti i terreni del signor la strada ubicata in loc. Cernaia
e definire gli stessi ai sensi dell'art. 950 c.c. e restituire all'attore il possesso della superficie indebitamente utilizzata dalla convenuta;
2) condannare parte convenuta al pagamento di tutte le spese Contr diritti ed onorari del presente giudizio;
3) far ripristinare a cura e spese del signor l fondo stradale pagina 1 di 7 e le relative fosse di scolo al fine di rendere di nuovo percorribile la strada”.
A sostegno della domanda, l'attrice deduceva: di essere proprietaria per la quota di 2/18 della strada ubicata in Grosseto, in Loc. Cernaia, distinta in C.T. al foglio 78, particelle 55, 73, 84 e 90; di avere constatato che la strada presenta una larghezza ridotta ed una conformazione difforme rispetto a quella Contr risultante dai dati catastali, a causa dello sconfinamento da parte del signor proprietario di terreni che si attestano direttamente sulla strada e della presenza di manufatti illegittimamente apposti lungo il percorso stradale, manufatti che hanno determinato la scomparsa delle fosse di scolo e rendono difficoltosa la percorribilità della strada da parte dei mezzi della società attrice, titolare di un impianto a biogas in Loc. Cernaia;
di aver inutilmente esperito il tentativo di mediazione e di essere stata costretta ad adìre l'autorità giudiziaria.
Sulla scorta di tali deduzioni, l'attrice concludeva come sopra.
Si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo in via preliminare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri comproprietari della strada e contestando nel merito tutti gli assunti di parte attrice;
in particolare, il convenuto deduceva che le condizioni attuali della strada corrispondono ad uno stato ultradecennale dei luoghi e che è stata al contrario la società attrice a snaturare la qualità della strada, utilizzata dai frontisti per il passaggio dei mezzi agricoli per le lavorazioni stagionali, trasformandola in una strada di transito per migliaia di autoveicoli impiegati nell'impianto a biomassa della Società attrice e trasformando anche il fondo naturale di terra con breccia e residui di demolizione;
ha inoltre contestato che sul percorso della strada vi siano manufatti e che siano state eliminate le fosse di scolo, in realtà mai state presenti. In conseguenza di quanto dedotto, ha chiesto il rigetto della domanda attrice.
Con ordinanza resa in data 02/02/2021, il giudice precedentemente assegnatario del giudizio, rilevando che oltre alla domanda di accertamento del confine, parte attrice ha formulato richiesta di condanna della convenuta al ripristino del fondo stradale asseritamente occupato in violazione dei limiti connessi all'estensione oggettiva del proprio diritto di proprietà e richiamando la giurisprudenza sul punto, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari della strada oggetto del giudizio, assegnando all'attrice per tale incombente il termine perentorio di giorni 60.
Con atto depositato in data 11/02/2021, parte attrice chiedeva la revoca dell'ordinanza sopra descritta, dichiarando di rinunciare alla domanda di ripristino dello stato dei luoghi;
il giudice fissava l'udienza del 23/02/2021 per la discussione della richiesta in contraddittorio delle parti e, all'esito dell'udienza fissata, confermava il suddetto provvedimento.
Successivamente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/09/2021, il giudice revocava pagina 2 di 7 l'ordinanza di conferma dell'ordine di integrazione del contraddittorio ed il giudizio proseguiva, con l'ammissione delle richieste di prova orale come da ordinanza del 23/06/2022; all'esito delle prove orali, è stata disposta una CTU diretta ad accertare l'esatta determinazione dei confini tra i terreni di proprietà convenuta e la porzione di strada oggetto di giudizio nella titolarità di parte attrice.
A seguito del deposito della Ctu, le parti rassegnavano le proprie conclusioni;
parte attrice depositava atto di precisazione delle conclusioni, formulando in particolare le seguenti domande: “ accertare i Contr confini tra le proprietà inerenti i terreni del sig. e la strada ubicata in località Cernaia restituendo all'attore il possesso della superficie indebitamente utilizzata dalla convenuta;
accertare e dichiarare Contro che il convenuto ha sconfinato nella strada comune collocando abusivamente alberi che ostacolano il pieno utilizzo della stessa;
conseguentemente, condannare il convenuto alla rimozione degli alberi collocati abusivamente all'interno della strada comune;
accertare e dichiarare la violazione delle distanze legali previste dall'art. 892 c.c. per gli alberi posti al confine con la strada comune e condannare il convenuto a rispettare le distanze prescritte, provvedendo alla rimozione o alla ripiantumazione degli alberi in violazione;
accertare e dichiarare la riduzione della larghezza effettiva della carreggiata rispetto alle dimensioni legittime e, conseguentemente, condannare il convenuto al ripristino delle dimensioni originarie della strada comune, così come evidenziato dalla relazione del
CTU”; in ordine alle nuove domande formulate da parte attrice, il convenuto dichiarava di non accettare il contraddittorio.
Il giudice tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente affrontare la richiesta, formulata da parte convenuta e reiterata nelle conclusioni, di declaratoria di estinzione del giudizio per inadempimento di parte attrice all'ordine di integrazione del contraddittorio.
Si evidenzia che la rinuncia di parte attrice al capo della domanda con il quale chiedeva la condanna del convenuto al ripristino dello stato dei luoghi, rinuncia effettuata con atto depositato in data 11/02/2021
e dunque vigente il termine di 60 giorni per l'integrazione del contraddittorio, ha comportato il venire meno del presupposto per l'integrazione. Pertanto, alla data in cui l'ordinanza di integrazione veniva confermata, non sussistevano litisconsorti necessari nei confronti dei quali il contraddittorio doveva integrarsi.
Vale inoltre osservare che la rinuncia a uno dei capi della domanda originariamente proposta può intervenire anche in comparsa conclusionale o di replica, ed essendo espressione della facoltà della pagina 3 di 7 parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, non richiede, a differenza della rinunzia agli atti del giudizio, l'osservanza di forme rigorose.
Deve, pertanto, rigettarsi la richiesta di dichiarare l'estinzione del giudizio, essendo l'oggetto del presente giudizio, a seguito della rinuncia alla domanda di ripristino dello stato dei luoghi, limitato all'accertamento dell'esatta linea di confine tra la quota della strada di proprietà di parte attrice ed i terreni di proprietà del convenuto.
2. Ciò detto con riguardo al perimetro del giudizio, vanno ricordati i principi giurisprudenziali in ordine all'azione di regolamento di confini.
La giurisprudenza ha pacificamente aderito alla tesi dottrinale secondo cui l'azione in oggetto mirerebbe a risolvere un conflitto di fondi, teso ad individuare l'esatto tracciato della linea di confine, quando sussista una situazione di incertezza, sia oggettiva (possesso promiscuo), sia soggettiva, come accade quando il confine è ben delineato, ma un proprietario confinante ritiene che non sia quello effettivo (così Cass. n. 22775/2004; Cass. n. 15386/2000; Cass. n. 3663/1994; Cass. n. 6594/1986).
L'azione di regolamento di confini di cui all'art. 950 c.c., più in particolare, ha natura petitoria, essendo posta a tutela del diritto di proprietà, ed è volta ad eliminare una incertezza sulla demarcazione di fondi finitimi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, distinguendosi dall'azione di rivendicazione
- parimenti avente natura petitoria - che presuppone invece una contestazione sul titolo di proprietario.
L'azione di regolamento di confini è volta ad individuare la demarcazione tra fondi per rimuovere la relativa incertezza, irrilevante chi la abbia cagionata, che deve cadere su1 confine fra i fondi e non sul diritto di proprietà degli stessi anche quando oggetto di controversia sia la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà; essa, pur avendo natura ricognitiva adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, ha anche un effetto recuperatorio che non altera detta natura e comporta l'obbligo del rilascio di quanto indebitamente detenuto (vedi Tribunale Roma, sez. V, 22/10/2019, n. 20258).
Se i fondi appartengono a più proprietari non è necessario il litisconsorzio, né dal lato attivo, né dal lato passivo, salvo che vi sia una richiesta di rilascio o ripristino della zona che si ritiene usurpata, ne1 qual caso il contraddittorio deve essere esteso, dal lato passivo, a tutti i titolari di diritti reali (Cass. n.
27041/2013; Cass. n. 8689/2000; Cass. n. 9510/1997; Cass. n. 1462/1995).
Quanto all'onere della prova, l'esito a cui deve giungere il giudice, quello di accertare la linea confinaria, sarà basato sulle prove fornite da entrambi le parti, ciascuna delle quali ha l'onere di provare quello che ritengono sia l'esatto confine, (Cass. n. 12891/2006; Cass. n. 6189/2001; Cass. n.
5899/2001; Cass. n. 3663/1994; Cass. n. 5115/1993; Cass. n. 3110/1993; Cass. n. 7873/1990; Cass. n.
5183/1989). pagina 4 di 7 Solo in via residuale, come disposto dalla norma di chiusura ex art. 950, III co. c.c., il giudice è tenuto ad attenersi al confine delineato dalle mappe catastali, in difetto di altri elementi tra i quali, in primis, i titoli di acquisto: "In tema di azione di regolamento di confini, per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi la base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà; solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali", (Cass. n.
21686/2006).
In ogni caso, l'espressione usata nella norma ex art. 950 c.c., secondo la quale “ogni mezzo di prova è ammesso”, viene interpretata nel senso che il giudice “può scegliere gli elementi probatori ritenuti decisivi o avvalersi di più elementi concordanti senza altro vincolo di pregiudiziali criteri di graduatoria tra gli stessi che quello derivante dalla funzione sussidiaria attribuita alle mappe catastali. In particolare, ne11'azione di regolamento di confini non esiste una gerarchia di mezzi di prova ed il giudice può avvalersi di ogni mezzo istruttorio tecnico e presuntivo" (Cass. n. 3723/2011). Ciò significa che il giudice non è vincolato, nell'accertare il confine tra i fondi, neppure a quanto risulta rappresentato negli atti di acquisto delle proprietà, posto che a creare i presupposti di esperibilità dell'azione in parola è la sola situazione obiettiva dei luoghi, ovverosia l'incertezza in ordine alla linea di demarcazione tra i fondi.
3. Dai titoli di acquisto versati in atti da entrambi le parti, risulta che parte attrice è divenuta proprietaria in data 04/07/2012, con atto per Notaio rep. 42763, della quota di 1/9 della strada Per_1 poderale in oggetto, mentre parte convenuta ne è divenuta proprietaria, per la stessa quota di 1/9, in data 21/03/2008, con atto per Notaio del 21/03/2008, rep. 34380. Per_1
Dai suddetti titoli, non possono ricavarsi elementi utili ai fini della decisione, non essendo corredati dalle planimetrie e mappe catastali di quanto oggetto di compravendita, quanto meno non sono state versate in atti.
Le risultanze delle prove orali parimenti non risultano utili a provare quale fosse la linea di demarcazione tra il terreno del convenuto e la strada di proprietà dell'attrice; i testi escussi hanno Contr riferito che la strada, nella parte che costeggia i terreni fosse stata sempre nelle medesime condizioni, che precedentemente all'acquisto da parte della il fondo stradale era in Parte_2 terra battuta, che non vi fossero mai stati paletti o recinzioni, salvo che per alcuni paletti in legno apposti dal alcuni anni fa per “far capire ai mezzi della i limiti della sua CP_1 Parte_1 proprietà” e rimasti in loco per alcuni giorni, come riferito dal teste . Testimone_1
pagina 5 di 7 Occorre, pertanto, valorizzare le risultanze della Ctu del Geom. questi, in assenza di dati Persona_2 ricavabili da frazionamenti o dai titoli d'acquisto, ha determinato il confine tramite rilievi celerimetrici, facendo riferimento a punti trigonometrici e punti di coordinate note;
ha preso inoltre come punto di riferimento le risultanze dell'Ufficio del territorio rilasciate al Ctp Geom. nell'anno 2016, Per_3 relative alla determinazione delle coordinate dei punti di confine, che ha verificato essere corrispondenti alla cartografia presso l'Ufficio del territorio del foglio 78. Quindi, all'esito delle operazioni tecniche illustrate alla pagina 4 della consulenza, ha determinato il confine, apponendo picchetti e un paletto in legno con nastro bianco e rosso, restituendo l'elaborazione grafica del confine con l'allegato n. 7 della consulenza.
La Ctu espletata appare congruamente argomentata sotto il profilo tecnico, anche in relazione alle osservazioni del Ctp di parte convenuta ed alla completezza e condivisibilità della valutazione compiuta in ordine agli elementi acquisiti.
Stante la rinuncia di parte attrice al capo della domanda contenente la richiesta di condanna del convenuto al ripristino dello stato dei luoghi, cui si deve assimilare la richiesta di rilascio, la espressa restrizione della domanda all'accertamento del confine, la inammissibilità delle domande tardivamente
(ri)formulate, la domanda viene accolta nei conseguenti limiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto, dovendosi a tal fine considerare che “nel giudizio di regolamento di confini, deve considerarsi soccombente, al fine dell'attribuzione dell'onere delle spese, la parte le cui pretese o inutili resistenze siano state disattese” e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, in base ai parametri ex DM 55/2014.
Le spese della consulenza tecnica, come già liquidate, devono essere poste a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone: accerta che il confine tra la strada poderale di proprietà della Società attrice, ubicata in Grosseto, in
Loc. Cernaia, distinta in C.T. al foglio 78, particelle 55, 73, 84, 88 e 90 e il terreno di proprietà del convenuto, ubicato in Grosseto Loc. Cernaia, distinto in C.T. al foglio 78 particelle 72 e 80, è quello indicato nella consulenza tecnica e relativi allegati redatta dal Geom. e depositata Persona_4 in atti, visivamente realizzata dal Ctu con i picchetti apposti in loco.
Ordina alle parti l'apposizione, a spese comuni, di segni idonei ad individuare il confine come sopra pagina 6 di 7 accertato.
Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in Controparte_1
Euro 1.500 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cap come dovuti ed oltre ad Euro 518 per spese.
Così deciso in Grosseto, in data 31 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Marina Massi
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Marina Massi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2877/2019 R.G. promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
LL RE ed elettivamente domiciliata in Grosseto, alla Via Arno presso lo studio del difensore;
ATTRICE
contro
:
, (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. CECIARINI Controparte_1 C.F._1
MASSIMO ed elettivamente domiciliata in Grosseto, in Viale Ombrone n. 4 presso lo studio del difensore;
CONVENUTO
OGGETTO: Regolamento di confini
CONCLUSIONI: come da verbale di precisazione delle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1 il signor , al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
Contr 1) “accertare i confini tra le proprietà inerenti i terreni del signor la strada ubicata in loc. Cernaia
e definire gli stessi ai sensi dell'art. 950 c.c. e restituire all'attore il possesso della superficie indebitamente utilizzata dalla convenuta;
2) condannare parte convenuta al pagamento di tutte le spese Contr diritti ed onorari del presente giudizio;
3) far ripristinare a cura e spese del signor l fondo stradale pagina 1 di 7 e le relative fosse di scolo al fine di rendere di nuovo percorribile la strada”.
A sostegno della domanda, l'attrice deduceva: di essere proprietaria per la quota di 2/18 della strada ubicata in Grosseto, in Loc. Cernaia, distinta in C.T. al foglio 78, particelle 55, 73, 84 e 90; di avere constatato che la strada presenta una larghezza ridotta ed una conformazione difforme rispetto a quella Contr risultante dai dati catastali, a causa dello sconfinamento da parte del signor proprietario di terreni che si attestano direttamente sulla strada e della presenza di manufatti illegittimamente apposti lungo il percorso stradale, manufatti che hanno determinato la scomparsa delle fosse di scolo e rendono difficoltosa la percorribilità della strada da parte dei mezzi della società attrice, titolare di un impianto a biogas in Loc. Cernaia;
di aver inutilmente esperito il tentativo di mediazione e di essere stata costretta ad adìre l'autorità giudiziaria.
Sulla scorta di tali deduzioni, l'attrice concludeva come sopra.
Si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo in via preliminare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri comproprietari della strada e contestando nel merito tutti gli assunti di parte attrice;
in particolare, il convenuto deduceva che le condizioni attuali della strada corrispondono ad uno stato ultradecennale dei luoghi e che è stata al contrario la società attrice a snaturare la qualità della strada, utilizzata dai frontisti per il passaggio dei mezzi agricoli per le lavorazioni stagionali, trasformandola in una strada di transito per migliaia di autoveicoli impiegati nell'impianto a biomassa della Società attrice e trasformando anche il fondo naturale di terra con breccia e residui di demolizione;
ha inoltre contestato che sul percorso della strada vi siano manufatti e che siano state eliminate le fosse di scolo, in realtà mai state presenti. In conseguenza di quanto dedotto, ha chiesto il rigetto della domanda attrice.
Con ordinanza resa in data 02/02/2021, il giudice precedentemente assegnatario del giudizio, rilevando che oltre alla domanda di accertamento del confine, parte attrice ha formulato richiesta di condanna della convenuta al ripristino del fondo stradale asseritamente occupato in violazione dei limiti connessi all'estensione oggettiva del proprio diritto di proprietà e richiamando la giurisprudenza sul punto, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari della strada oggetto del giudizio, assegnando all'attrice per tale incombente il termine perentorio di giorni 60.
Con atto depositato in data 11/02/2021, parte attrice chiedeva la revoca dell'ordinanza sopra descritta, dichiarando di rinunciare alla domanda di ripristino dello stato dei luoghi;
il giudice fissava l'udienza del 23/02/2021 per la discussione della richiesta in contraddittorio delle parti e, all'esito dell'udienza fissata, confermava il suddetto provvedimento.
Successivamente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/09/2021, il giudice revocava pagina 2 di 7 l'ordinanza di conferma dell'ordine di integrazione del contraddittorio ed il giudizio proseguiva, con l'ammissione delle richieste di prova orale come da ordinanza del 23/06/2022; all'esito delle prove orali, è stata disposta una CTU diretta ad accertare l'esatta determinazione dei confini tra i terreni di proprietà convenuta e la porzione di strada oggetto di giudizio nella titolarità di parte attrice.
A seguito del deposito della Ctu, le parti rassegnavano le proprie conclusioni;
parte attrice depositava atto di precisazione delle conclusioni, formulando in particolare le seguenti domande: “ accertare i Contr confini tra le proprietà inerenti i terreni del sig. e la strada ubicata in località Cernaia restituendo all'attore il possesso della superficie indebitamente utilizzata dalla convenuta;
accertare e dichiarare Contro che il convenuto ha sconfinato nella strada comune collocando abusivamente alberi che ostacolano il pieno utilizzo della stessa;
conseguentemente, condannare il convenuto alla rimozione degli alberi collocati abusivamente all'interno della strada comune;
accertare e dichiarare la violazione delle distanze legali previste dall'art. 892 c.c. per gli alberi posti al confine con la strada comune e condannare il convenuto a rispettare le distanze prescritte, provvedendo alla rimozione o alla ripiantumazione degli alberi in violazione;
accertare e dichiarare la riduzione della larghezza effettiva della carreggiata rispetto alle dimensioni legittime e, conseguentemente, condannare il convenuto al ripristino delle dimensioni originarie della strada comune, così come evidenziato dalla relazione del
CTU”; in ordine alle nuove domande formulate da parte attrice, il convenuto dichiarava di non accettare il contraddittorio.
Il giudice tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente affrontare la richiesta, formulata da parte convenuta e reiterata nelle conclusioni, di declaratoria di estinzione del giudizio per inadempimento di parte attrice all'ordine di integrazione del contraddittorio.
Si evidenzia che la rinuncia di parte attrice al capo della domanda con il quale chiedeva la condanna del convenuto al ripristino dello stato dei luoghi, rinuncia effettuata con atto depositato in data 11/02/2021
e dunque vigente il termine di 60 giorni per l'integrazione del contraddittorio, ha comportato il venire meno del presupposto per l'integrazione. Pertanto, alla data in cui l'ordinanza di integrazione veniva confermata, non sussistevano litisconsorti necessari nei confronti dei quali il contraddittorio doveva integrarsi.
Vale inoltre osservare che la rinuncia a uno dei capi della domanda originariamente proposta può intervenire anche in comparsa conclusionale o di replica, ed essendo espressione della facoltà della pagina 3 di 7 parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, non richiede, a differenza della rinunzia agli atti del giudizio, l'osservanza di forme rigorose.
Deve, pertanto, rigettarsi la richiesta di dichiarare l'estinzione del giudizio, essendo l'oggetto del presente giudizio, a seguito della rinuncia alla domanda di ripristino dello stato dei luoghi, limitato all'accertamento dell'esatta linea di confine tra la quota della strada di proprietà di parte attrice ed i terreni di proprietà del convenuto.
2. Ciò detto con riguardo al perimetro del giudizio, vanno ricordati i principi giurisprudenziali in ordine all'azione di regolamento di confini.
La giurisprudenza ha pacificamente aderito alla tesi dottrinale secondo cui l'azione in oggetto mirerebbe a risolvere un conflitto di fondi, teso ad individuare l'esatto tracciato della linea di confine, quando sussista una situazione di incertezza, sia oggettiva (possesso promiscuo), sia soggettiva, come accade quando il confine è ben delineato, ma un proprietario confinante ritiene che non sia quello effettivo (così Cass. n. 22775/2004; Cass. n. 15386/2000; Cass. n. 3663/1994; Cass. n. 6594/1986).
L'azione di regolamento di confini di cui all'art. 950 c.c., più in particolare, ha natura petitoria, essendo posta a tutela del diritto di proprietà, ed è volta ad eliminare una incertezza sulla demarcazione di fondi finitimi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, distinguendosi dall'azione di rivendicazione
- parimenti avente natura petitoria - che presuppone invece una contestazione sul titolo di proprietario.
L'azione di regolamento di confini è volta ad individuare la demarcazione tra fondi per rimuovere la relativa incertezza, irrilevante chi la abbia cagionata, che deve cadere su1 confine fra i fondi e non sul diritto di proprietà degli stessi anche quando oggetto di controversia sia la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà; essa, pur avendo natura ricognitiva adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, ha anche un effetto recuperatorio che non altera detta natura e comporta l'obbligo del rilascio di quanto indebitamente detenuto (vedi Tribunale Roma, sez. V, 22/10/2019, n. 20258).
Se i fondi appartengono a più proprietari non è necessario il litisconsorzio, né dal lato attivo, né dal lato passivo, salvo che vi sia una richiesta di rilascio o ripristino della zona che si ritiene usurpata, ne1 qual caso il contraddittorio deve essere esteso, dal lato passivo, a tutti i titolari di diritti reali (Cass. n.
27041/2013; Cass. n. 8689/2000; Cass. n. 9510/1997; Cass. n. 1462/1995).
Quanto all'onere della prova, l'esito a cui deve giungere il giudice, quello di accertare la linea confinaria, sarà basato sulle prove fornite da entrambi le parti, ciascuna delle quali ha l'onere di provare quello che ritengono sia l'esatto confine, (Cass. n. 12891/2006; Cass. n. 6189/2001; Cass. n.
5899/2001; Cass. n. 3663/1994; Cass. n. 5115/1993; Cass. n. 3110/1993; Cass. n. 7873/1990; Cass. n.
5183/1989). pagina 4 di 7 Solo in via residuale, come disposto dalla norma di chiusura ex art. 950, III co. c.c., il giudice è tenuto ad attenersi al confine delineato dalle mappe catastali, in difetto di altri elementi tra i quali, in primis, i titoli di acquisto: "In tema di azione di regolamento di confini, per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi la base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà; solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali", (Cass. n.
21686/2006).
In ogni caso, l'espressione usata nella norma ex art. 950 c.c., secondo la quale “ogni mezzo di prova è ammesso”, viene interpretata nel senso che il giudice “può scegliere gli elementi probatori ritenuti decisivi o avvalersi di più elementi concordanti senza altro vincolo di pregiudiziali criteri di graduatoria tra gli stessi che quello derivante dalla funzione sussidiaria attribuita alle mappe catastali. In particolare, ne11'azione di regolamento di confini non esiste una gerarchia di mezzi di prova ed il giudice può avvalersi di ogni mezzo istruttorio tecnico e presuntivo" (Cass. n. 3723/2011). Ciò significa che il giudice non è vincolato, nell'accertare il confine tra i fondi, neppure a quanto risulta rappresentato negli atti di acquisto delle proprietà, posto che a creare i presupposti di esperibilità dell'azione in parola è la sola situazione obiettiva dei luoghi, ovverosia l'incertezza in ordine alla linea di demarcazione tra i fondi.
3. Dai titoli di acquisto versati in atti da entrambi le parti, risulta che parte attrice è divenuta proprietaria in data 04/07/2012, con atto per Notaio rep. 42763, della quota di 1/9 della strada Per_1 poderale in oggetto, mentre parte convenuta ne è divenuta proprietaria, per la stessa quota di 1/9, in data 21/03/2008, con atto per Notaio del 21/03/2008, rep. 34380. Per_1
Dai suddetti titoli, non possono ricavarsi elementi utili ai fini della decisione, non essendo corredati dalle planimetrie e mappe catastali di quanto oggetto di compravendita, quanto meno non sono state versate in atti.
Le risultanze delle prove orali parimenti non risultano utili a provare quale fosse la linea di demarcazione tra il terreno del convenuto e la strada di proprietà dell'attrice; i testi escussi hanno Contr riferito che la strada, nella parte che costeggia i terreni fosse stata sempre nelle medesime condizioni, che precedentemente all'acquisto da parte della il fondo stradale era in Parte_2 terra battuta, che non vi fossero mai stati paletti o recinzioni, salvo che per alcuni paletti in legno apposti dal alcuni anni fa per “far capire ai mezzi della i limiti della sua CP_1 Parte_1 proprietà” e rimasti in loco per alcuni giorni, come riferito dal teste . Testimone_1
pagina 5 di 7 Occorre, pertanto, valorizzare le risultanze della Ctu del Geom. questi, in assenza di dati Persona_2 ricavabili da frazionamenti o dai titoli d'acquisto, ha determinato il confine tramite rilievi celerimetrici, facendo riferimento a punti trigonometrici e punti di coordinate note;
ha preso inoltre come punto di riferimento le risultanze dell'Ufficio del territorio rilasciate al Ctp Geom. nell'anno 2016, Per_3 relative alla determinazione delle coordinate dei punti di confine, che ha verificato essere corrispondenti alla cartografia presso l'Ufficio del territorio del foglio 78. Quindi, all'esito delle operazioni tecniche illustrate alla pagina 4 della consulenza, ha determinato il confine, apponendo picchetti e un paletto in legno con nastro bianco e rosso, restituendo l'elaborazione grafica del confine con l'allegato n. 7 della consulenza.
La Ctu espletata appare congruamente argomentata sotto il profilo tecnico, anche in relazione alle osservazioni del Ctp di parte convenuta ed alla completezza e condivisibilità della valutazione compiuta in ordine agli elementi acquisiti.
Stante la rinuncia di parte attrice al capo della domanda contenente la richiesta di condanna del convenuto al ripristino dello stato dei luoghi, cui si deve assimilare la richiesta di rilascio, la espressa restrizione della domanda all'accertamento del confine, la inammissibilità delle domande tardivamente
(ri)formulate, la domanda viene accolta nei conseguenti limiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto, dovendosi a tal fine considerare che “nel giudizio di regolamento di confini, deve considerarsi soccombente, al fine dell'attribuzione dell'onere delle spese, la parte le cui pretese o inutili resistenze siano state disattese” e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, in base ai parametri ex DM 55/2014.
Le spese della consulenza tecnica, come già liquidate, devono essere poste a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone: accerta che il confine tra la strada poderale di proprietà della Società attrice, ubicata in Grosseto, in
Loc. Cernaia, distinta in C.T. al foglio 78, particelle 55, 73, 84, 88 e 90 e il terreno di proprietà del convenuto, ubicato in Grosseto Loc. Cernaia, distinto in C.T. al foglio 78 particelle 72 e 80, è quello indicato nella consulenza tecnica e relativi allegati redatta dal Geom. e depositata Persona_4 in atti, visivamente realizzata dal Ctu con i picchetti apposti in loco.
Ordina alle parti l'apposizione, a spese comuni, di segni idonei ad individuare il confine come sopra pagina 6 di 7 accertato.
Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in Controparte_1
Euro 1.500 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cap come dovuti ed oltre ad Euro 518 per spese.
Così deciso in Grosseto, in data 31 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Marina Massi
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