Sentenza 10 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 10/12/2021, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/12/2021
N. 01497/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00745/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 745 del 2017, proposto da
AR PE, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Liliana Monte, con domicilio eletto presso l’Agenzia Domiciliando in Venezia Mestre, via Don Tosatto 127;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. AR, 63;
Comando Forze di Difesa Interregionale Nord, Comando Usasetaf-Ufficio del Senior Italian Officer, non costituitisi in giudizio;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico per trasferimento d'autorità previsto dall'art. 1, primo comma, L. 29 marzo 2001, n. 86 dalla data di avvenuto trasferimento alla sede di Vicenza, oltre gli interessi legali e la rivalutazione
e per la condanna
dell'Amministrazione resistente al pagamento dell'indennità di trasferimento così come prevista dall'art. 1, primo comma, della legge 29 marzo 2001, n. 86, dalla data di avvenuto trasferimento alla sede di Vicenza, oltre gli interessi legali e la rivalutazione
e per la disapplicazione
delle note del 14 marzo e 4 maggio 2016, a firma del Capo Ufficio Amministrazione Colonnello Mauro Tagliaferro, con le quali è stata negata al ricorrente la corresponsione dell'indennità di trasferimento prevista dall'art. 1, primo comma, della legge 29 marzo 2001, n. 86.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, Capitano dell’Esercito in servizio permanente, espone di aver prestato servizio presso l’85° Reggimento dell’Esercito a Verona fino al mese di aprile dell’anno 2014 e di essere stato inviato in una missione internazionale a Gerusalemme quale osservatore militare per l’ONU il 6 aprile 2014 fino al 26 marzo 2015 quando, rientrato in Italia, è stato trasferito d’autorità con dispaccio n. 141/097/6.17.4 del 13 marzo 2015, dalla precedente sede di servizio di Verona, a Vicenza.
In data 1 settembre 2015 il ricorrente ha chiesto la corresponsione dell’indennità di cui all’art. 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, spettante al personale militare trasferito d’autorità ad altra sede di servizio in un Comune diverso da quello di provenienza.
Il Comando Forze di Difesa Interregionale Nord, con nota prot. n. M.DE 25283 14786 del 14 marzo 2016, ha respinto l’istanza in quanto l’art. 1, comma 4, della legge n. 86 del 2001, che prevedeva la corresponsione della medesima indennità anche al personale impiegato all'estero al momento del rientro in Italia, è stato abrogato dall'articolo 1, comma 363, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e tale norma nel prevedere il rientro in Patria non faceva riferimento ad una specifica sede di servizio, cosicché può essere considerata sede di servizio quella assegnata al momento del rientro, anche se diversa dall’originaria, senza che ciò integri un trasferimento di autorità a cui consegua l’obbligo per l’Amministrazione di corrispondere la relativa indennità.
Con il ricorso in epigrafe tale nota è impugnata con la richiesta di accertamento del diritto a percepire l’indennità sopra menzionata dalla data del trasferimento e la condanna al pagamento della stessa con interessi e rivalutazione.
In merito alla propria pretesa il ricorrente osserva che sussistono tutti i presupposti per affermare l’esistenza del suo diritto all’indennità di trasferimento, in quanto tale indennità spetta a tutti i militari che siano trasferiti d’autorità ad una sede diversa dalla precedente, e che tale regime normativo non può ritenersi venuto meno in forza dell’abrogazione di una norma speciale che prevedeva in modo automatico e generalizzato la corresponsione delle medesima indennità in favore del personale impiegato all'estero al momento del rientro in Italia indipendentemente dalla sede di servizio.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mera forma.
Alla pubblica udienza del 17 novembre 2021, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato una memoria per illustrare più compiutamente le proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisone.
Il ricorso deve essere accolto.
L’art. 1, comma 1, della legge n. 86 del 2001, prevede che “ al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi ”.
La giurisprudenza ha chiarito che tale trattamento economico di favore è riconosciuto in relazione ad un trasferimento del militare disposto d'ufficio in una sede diversa da quella di appartenenza al dichiarato scopo di alleviare i disagi propri di uno spostamento d'autorità (cfr. ex pluribus , Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 agosto 2017, n. 3898) al fine di sovvenire alle maggiori necessità derivanti da un trasferimento e di compensare forfettariamente le maggiori spese sostenute dal dipendente (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 21 giugno 2021, n. 4228).
L’art. 1, comma 4, delle medesima legge, con una normativa speciale di favore, ha previsto l’estensione di tale indennità a beneficio del personale impegnato all’estero al momento del rientro in Italia, indipendentemente dalla sede di servizio, e tale norma è stata abrogata dall’art. 1, comma 363, della legge 190 del 2014.
Per effetto dell’abrogazione è certo che al ricorrente non spetta l’indennità automatica per il solo fatto di aver compiuto una missione all’estero, ma trova tuttavia riespansione il regime ordinario per il trasferimento d’autorità previsto dal sopra citato art. 1, comma 1, della legge n. 86 del 2001.
Pertanto al momento del rientro dall’estero, è possibile che il militare riprenda servizio nella medesima sede assegnata in precedenza, ovvero in un’altra sede ma ubicata nello stesso Comune, ovvero ancora in una diversa sede distante meno di dieci chilometri dalla precedente.
In questi casi al militare rientrato dall’estero, per effetto dell’abrogazione, non spetta né l’indennità per il rientro in Patria, né, in base a principi elaborati in giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 14 dicembre 2011, n. 23) quella di trasferimento.
Diverso è il caso in cui dopo il rientro in Italia l’Amministrazione disponga un trasferimento d’autorità in una diversa sede ubicata in un altro Comune e distante più di dieci chilometri dalla precedente. In tale ipotesi si verificano tutti i presupposti che giustificano la corresponsione dell’indennità, che non vengono meno a causa della cesura alla continuità del servizio svolto in Italia determinata dal periodo di servizio svolto all’estero.
Sul punto giova osservare che, come statuito anche di recente dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 21 ottobre 2021, n. 7084), la ratio della norma è quella di alleviare i disagi di carattere organizzativo ed economico, determinati da uno spostamento d'autorità. Il Collegio ritiene che tali disagi si presentino in modo identico sia che il trasferimento d’autorità avvenga nei confronti di un militare presente in Italia senza soluzione di continuità, sia che il predetto trasferimento avvenga nei confronti di un militare che tra la sede precedente, e quella di nuova assegnazione, sia stato impegnato per un periodo all’estero.
L'indennità in argomento, dunque, spetta in virtù della predetta generale previsione di legge, che pone una norma di tutela economica per tutti i lavoratori pubblici di corpi gerarchici, con organizzazione territoriale diffusa, qualora ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico d'istituto vengano trasferiti d'ufficio ad una sede di lavoro situata in un comune diverso e distante più di 10 chilometri.
La norma ha portata generale (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, 26 marzo 2021, n. 651; Consiglio di Stato, Sez. III, 7 ottobre 2020, n. 5942), e la ratio perseguita non ammette interpretazioni che, rimettendo la concreta applicazione all’assenza di un periodo di lavoro trascorso all’estero, potrebbero comportare una ingiustificata ed indebita disparità di trattamento fra i lavoratori interessati.
In definitiva, poiché è indubbio che l’atto impugnato ha disposto un trasferimento d’autorità in una sede ubicata in un Comune diverso (da Verona a Vicenza), distante più di dieci chilometri dalla sede precedente, deve ritenersi accertato il diritto a percepire l’indennità secondo le modalità stabilite dalla legge, e l’Amministrazione deve essere condannata a corrispondere le relative somme.
Le somme così determinate, avendo natura indennitaria, integrano un debito di valuta e, pertanto, in relazione ad esse non spetta la rivalutazione. Sulle somme in questione devono essere, invece, calcolati gli interessi al saggio legale, dalla data di maturazione del credito, ossia dal momento in cui è divenuto efficace il trasferimento e sino all’effettivo pagamento (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 10 novembre 2021, n. 2489).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, liquidandole nella somma di € 1.500,00, a titolo di compensi e spese, oltre ad iva e cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO