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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 14/04/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 424/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.2.2025 da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. CALEGARI CRISTINA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Lacchiarella, Piazza Risorgimento n. 42;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Trezzano Sul Naviglio (MI), in data
09/05/2009, (atto n. 3, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2009); separati consensualmente con decreto di omologazione del 10.2.2021, R.G. 3780/2020, emesso dal Tribunale di Pavia;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1)
Entrambe le figlie minori e verranno affidate congiuntamente ad Per_1 Persona_2
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2)
pag. 1 di 5 I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta durante i rispettivi tempi di permanenza e congiuntamente per le questioni di straordinaria amministrazione o di particolare importanza;
3)
e manterranno la propria residenza e domicilio presso la casa familiare sito Per_1 Per_2
in Noviglio (MI), Via Valè n. 97 immobile di esclusiva proprietà della sig.ra ; Pt_1
4)
Il sig. verserà mensilmente a titolo di mantenimento per le figlie la somma CP_1 complessiva di euro 555,00, somma rivalutabile di anno in anno secondo l'indice Istat;
5)
Ognuno terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Pavia e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla pag. 2 di 5 scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) In aggiunta alle spese extra assegno, le parti concorreranno altresì nella misura del 50% ciascuno al pagamento di ogni ulteriore spesa inerente alle figlie, purché previamente tra loro concordate in ordine tanto alla sua assunzione, quanto alla sua quantificazione;
7)I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti, pertanto rinunciano a ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
8)Entrambi i genitori danno reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e documenti validi per l'espatrio per sé e per le figlie;
9)Per la regolazione delle visite infrasettimanali, fine settimanali e vacanze con il padre, si dà atto che i genitori hanno già regolato tutti i rapporti secondo il piano genitoriale che si allega al presente atto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
06.2.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
pag. 3 di 5 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (decreto del 10.2.2021, R.G. 3780/2020, emesso dal Tribunale di
Pavia con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si
è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta in modalità cartolare.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in Trezzano Sul Naviglio (MI), in data
[...] Controparte_1
09/05/2009, (atto n. 3, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2009);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
pag. 4 di 5 3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese del presente procedimento.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio dell'11.4.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 424/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.2.2025 da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. CALEGARI CRISTINA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Lacchiarella, Piazza Risorgimento n. 42;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Trezzano Sul Naviglio (MI), in data
09/05/2009, (atto n. 3, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2009); separati consensualmente con decreto di omologazione del 10.2.2021, R.G. 3780/2020, emesso dal Tribunale di Pavia;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1)
Entrambe le figlie minori e verranno affidate congiuntamente ad Per_1 Persona_2
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2)
pag. 1 di 5 I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta durante i rispettivi tempi di permanenza e congiuntamente per le questioni di straordinaria amministrazione o di particolare importanza;
3)
e manterranno la propria residenza e domicilio presso la casa familiare sito Per_1 Per_2
in Noviglio (MI), Via Valè n. 97 immobile di esclusiva proprietà della sig.ra ; Pt_1
4)
Il sig. verserà mensilmente a titolo di mantenimento per le figlie la somma CP_1 complessiva di euro 555,00, somma rivalutabile di anno in anno secondo l'indice Istat;
5)
Ognuno terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Pavia e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla pag. 2 di 5 scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) In aggiunta alle spese extra assegno, le parti concorreranno altresì nella misura del 50% ciascuno al pagamento di ogni ulteriore spesa inerente alle figlie, purché previamente tra loro concordate in ordine tanto alla sua assunzione, quanto alla sua quantificazione;
7)I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti, pertanto rinunciano a ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
8)Entrambi i genitori danno reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e documenti validi per l'espatrio per sé e per le figlie;
9)Per la regolazione delle visite infrasettimanali, fine settimanali e vacanze con il padre, si dà atto che i genitori hanno già regolato tutti i rapporti secondo il piano genitoriale che si allega al presente atto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
06.2.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
pag. 3 di 5 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (decreto del 10.2.2021, R.G. 3780/2020, emesso dal Tribunale di
Pavia con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si
è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta in modalità cartolare.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in Trezzano Sul Naviglio (MI), in data
[...] Controparte_1
09/05/2009, (atto n. 3, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2009);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
pag. 4 di 5 3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese del presente procedimento.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio dell'11.4.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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