Articolo 8 della Legge 24 maggio 1951, n. 392
Articolo 7Articolo 9
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1 luglio 1951
Art. 8. (Abolizione del ruolo dei pretori).

Il ruolo dei pretori e' abolito. I magistrati che ne fanno parte sono collocati nel ruolo dei magistrati di Tribunale e prendono posto, secondo l'anzianita', in relazione all'anno della nomina ai uditore di Pretura, dopo l'ultimo dei magistrati della carriera collegiale nominato uditore di Tribunale nel medesimo anno, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 258 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 .
Entrata in vigore il 1 luglio 1951
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