Versione
1 luglio 1951
1 luglio 1951
Art. 8. (Abolizione del ruolo dei pretori).
Il ruolo dei pretori e' abolito. I magistrati che ne fanno parte sono collocati nel ruolo dei magistrati di Tribunale e prendono posto, secondo l'anzianita', in relazione all'anno della nomina ai uditore di Pretura, dopo l'ultimo dei magistrati della carriera collegiale nominato uditore di Tribunale nel medesimo anno, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 258 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 .
Il ruolo dei pretori e' abolito. I magistrati che ne fanno parte sono collocati nel ruolo dei magistrati di Tribunale e prendono posto, secondo l'anzianita', in relazione all'anno della nomina ai uditore di Pretura, dopo l'ultimo dei magistrati della carriera collegiale nominato uditore di Tribunale nel medesimo anno, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 258 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 .
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 10/05/1982, n. 86Provvedimento: […] Ciò che più conta, l'intera riforma concerne comunque la sola magistratura di merito, nell'ambito della quale una semplificazione delle categorie e dei ruoli dei magistrati era già stata operata, sia pure in altri termini, dagli artt. 1 ed 8 della legge n. 392 del 1951, mediante l'abolizione del ruolo dei pretori, collocati senz'altro nel ruolo dei magistrati di tribunale. […]Leggi di più...
- magistrati·
- stato giuridico·
- magistrati di cassazione·
- illegittimita' costituzionale in via conseguenziale (art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87).·
- interpretazione.·
- mancata previsione del contestuale conferimento del corrispondente ufficio·
- art. 107, terzo comma, cost.·
- applicabilita' del principio anche all'amministrazione della giustizia.·
- difetto di pregiudizialita'·
- inammissibilita' delle questioni.·
- sent. 86/82 d. ordinamento giudiziario·
- illegittimita' costituzionale in parte qua.·
- scissione della nomina dal concreto conferimento delle relative funzioni·
- nomina alle funzioni direttive superiori·
- sent. 86/82 e. ordinamento giudiziario