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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/12/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3689/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice di Tribunale dott. Emilio Bernardi
lette le note in sostituzione dell'udienza del 2/07/2025, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
depositate :
- dall'Avv. Leone Di Giannantonio, difensore di parte ricorrente;
- dall'Avv. Lorena Petaccia, difensore di parte resistente,
emette la seguente sentenza:
EPUBBLICA ITALI
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 429 c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 3689 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA ,elettivamente domiciliata in Pescara, Via De Parte_1 (c.f. C.F. 1
Amicis n°74, presso lo studio dell'Avv. Leone Di Giannantonio, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo ricorrente
CONTRO
Controparte_1 (c.f. P.IVA_1 ), in persona del CP_2 p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Lorena Petaccia, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta resistente
OGGETTO: altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta del 2/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza Parte_1
[...] nella spiegata qualità di assegnataria dell'alloggio ERP, sito in Pescara, Via Aldo
Moro n°11, premesso di essere stata dichiarata decaduta da tale assegnazione, essendo state rilevate in capo al convivente due sentenze di condanna divenute Persona_1
irrevocabili, rispettivamente, il 10/10/2017 ed il 25/09/2019, deducendo la illegittimità del decreto dirigenziale di decadenza per inapplicabilità della normativa regionale al convivente di ella assegnataria, deducendo la questione di irretroattività della legge regionale introduttiva di nuove condizioni ostative all'assegnazione e al mantenimento della stessa, conveniva in giudizio il Controparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni :
"in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del Decreto Dirigenziale di Decadenza
n. 47 del 05.11.24, in tal modo evitando le dannose conseguenze derivanti in capo alla ricorrente dalla attivata esecuzione;
- nel merito, per i motivi esposti al n. 1 della parte in diritto del presente atto, accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto Dirigenziale di Decadenza da assegnazione di alloggio E.R.P. n. 47 del 05.11.2024, e per l'effetto dichiararne l'inefficacia. Con vittoria di spese e competenze di lite".
2) A seguito di deposito di relativa comparsa nell'ambito del procedimento aperto per la discussione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto dirigenziale impugnato (proc. n°3689 - 2024 sub 1), si costituiva in giudizio il Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni, deducendo la insussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare, deducendo di non opporsi alla concessione della sospensiva fino alla prima udienza di merito.
3) Con ordinanza emessa nell'ambito del sub procedimento n°3689/2024 sub 1), veniva confermato il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di decadenza, già adottato dal precedente Giudice con decreto del 12/12/2024.
4) Con ordinanza istruttoria resa nel giudizio di merito all'udienza del 19/05/2025, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per discussione orale, con termini per il deposito di note autorizzate.
5) Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta della causa in sostituzione dell'udienza del 2/07/2025.
6) Nelle more, con comparsa di costituzione depositata in data 20/03/2025, si costituiva nel giudizio di merito il Controparte_1 concludendo come da comparsa depositata nel sub procedimento dianzi richiamato.
7) Ciò posto, circa il primo motivo di impugnazione, la ricorrente ha dedotto che l'art. 2, comma 2, della L.R. 96/96, in cui viene definito il nucleo familiare (sic "fanno, altresì, parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.."), così come i commi 3 e 4 della stessa legge (secondo cui "..possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilita' e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, e che tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e formativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche ed idonea documentazione occorrente per l'attestazione della convivenza..") non sarebbero applicabili al caso in esame, atteso che ella
è residente nell'alloggio ERP dal 2017, epoca corrispondente all'assegnazione medesima,
Persona_1 come detto gravato da precedenti penali, oltre a non essere il mentre
,
proprio coniuge, risulta residente nell'alloggio ERP, non due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso, bensì solamente dal 2/02/2023.
8) Circa il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente ha dedotto, come dianzi anticipato, che la L.R. introduttiva di nuove condizioni ostative all'assegnazione e al mantenimento della stessa in vigore dal 09.11.2019 non sarebbe applicabile al caso in esame, atteso che le sentenze di condanna rilevate dall'Ente a carico di Persona_1 sono divenute irrevocabili rispettivamente il 10.10.17 ed il 25.09.19, in data antecedente quindi rispetto all'entrata in vigore della suddetta disciplina (oltre che in data antecedente rispetto alla concessione della residenza al medesimo nell'alloggio in questione).
9) I due motivi possono essere esaminati congiuntamente.
10) Re melius perpensa, va infatti rilevato che una condanna penale passata in giudicato costituisce una circostanza ostativa all'assegnazione ovvero alla permanenza dei requisiti di assegnazione dell'alloggio popolare, a mente dell'art. 2, comma 1°, lettera b - bis L.R. n.
96/1996 (lettera introdotta dall'art. 1, comma 1 L.R. 23 luglio 2018, n. 18, successivamente modificato dall'art. 1, comma 1 L.R. 31 ottobre 2019, n. 34, che così recita: “non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni". Tale disposizione va letta in combinato disposto con l'art. 2, comma 5, L.R. 96/1996 (modificato prima dall'art. 1, comma 1, L.R. 23 luglio 2018, n. 18, e poi dall'art. 1, comma 3, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34, ed infine dall'art. 5 L.R. 2 marzo 2020, n. 8), che così prescrive: "I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere b-bis), c), d), e), g), g-ter e g- quater) del primo comma, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto". Le disposizioni normative sopra richiamate testualmente si ricollegano, inoltre, all'art. 34, comma 1, lett. d), L.R. n. 96/1996 che a sua volta così prescrive: "La decadenza dall'assegnazione è pronunciata dal Sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario: omissis.... d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lettera e); ...."
11) Ne consegue che dall'insieme delle disposizioni sopra citate si evince che del tutto legittimamente l'amministrazione ha proceduto alla determinazione decadenziale in presenza dei presupposti ex lege previsti, risultando per tabulas i precedenti penali rilevanti ai fini della decadenza indicati nel relativo preavviso ascritti al convivente Per_1
[...] desumibili dal certificato casellario in atti allegato (il reato di cui all'art. 110,707 "
del C.P. come da sentenza del Tribunale di Teramo, irrevocabile del 17/10/2015; il reato di cui all'art.55,628 del C.P, come da sentenza irrevocabile della Corte di Appello di
L'Aquila il 10/10/2017; il reato di cui agli artt. 110, 624 BIS del C.P. come da sentenza irrevocabile della Corte d'Appello di Ancona del 25/09/2019). Da rilevarsi che due dei reati ascritti al Per_1 (furto rapina) sono inseriti alla lette-ter) dell'art. 34 per i quali è
-
previsto l'arresto in flagranza.
12) Alle medesime conclusioni occorre pervenire per quanto attiene la questione del tema dell'applicazione retroattiva delle norme oggetto di causa.
13) Sul punto, appare condivisibile la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di disciplina degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, una nuova legge regionale che preveda la decadenza dall'assegnazione nel caso di perdita da parte dell'assegnatario dei requisiti per l'assegnazione trova applicazione anche ai rapporti già in corso alla data di entrata in vigore della citata legge regionale, senza, perciò, potersi considerare disposizione retroattiva, e, come tale, in contrasto con il principio generale della irretroattività della legge;
essa, infatti, non incide sul fatto costitutivo del diritto all'assegnazione, limitandosi, invece, a regolare le situazioni effettuali inerenti ai rapporti in corso, che, in quanto rapporti di durata, non consentono di configurare un diritto degli assegnatari alla immodificabilità degli stessi (cfr. Cass. Civile 13314/1999 e 1304/1999). Appare applicabile tale principio anche alle modifiche normative sopraindicate, che hanno introdotto diversi requisiti non solo per l'assegnazione dell'alloggio residenziale, ma anche la persistenza del rapporto di locazione (art.2 comma 1 lett. b bis e comma 5 e 34 comma 1 lett. d) : i precedenti penali e la relativa commissione di reati, anche ove precedenti all'introduzione delle nuove norme, rappresentano fatti che, quali requisiti richiesti per mantenere l'assegnazione dell'alloggio, permangono nel tempo (come ad esempio la disponibilità di un alloggio diverso da quello assegnato) e sono ostativi alla permanenza del rapporto di locazione a tempo indeterminato secondo una nuova norma di legge regionale (avente, come tale, il carattere dell'astrattezza e della generalità), con cui il legislatore regionale ha inteso rendere più stringenti i requisiti sia per l'assegnazione di nuovi alloggi che per il mantenimento di quelli già assegnati, al fine di rendere concretamente disponibile l'assegnazione per soggetti più meritevoli.
14) Ne consegue che l'applicazione della citata legge non è stata retroattiva perché è stata dichiarata la decadenza in base alla legge attualmente vigente, che prevede nuovi requisiti per la permanenza del rapporto di locazione a tempo indeterminato. D'altronde, come ritenuto da giurisprudenza di merito di questo Tribunale (proc. n°2316/2023, estensore Di
Fulvio), diversamente ragionando si permetterebbe al soggetto meno meritevole di continuare ad occupare un alloggio che potrebbe essere assegnato a un soggetto più meritevole e ugualmente bisognoso.
15) Stante l'oggettiva controvertibilità della vicenda in esame, connessa anche alla difficoltà
interpretativa della relativa disciplina, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 15 Dicembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice di Tribunale dott. Emilio Bernardi
lette le note in sostituzione dell'udienza del 2/07/2025, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
depositate :
- dall'Avv. Leone Di Giannantonio, difensore di parte ricorrente;
- dall'Avv. Lorena Petaccia, difensore di parte resistente,
emette la seguente sentenza:
EPUBBLICA ITALI
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 429 c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 3689 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA ,elettivamente domiciliata in Pescara, Via De Parte_1 (c.f. C.F. 1
Amicis n°74, presso lo studio dell'Avv. Leone Di Giannantonio, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo ricorrente
CONTRO
Controparte_1 (c.f. P.IVA_1 ), in persona del CP_2 p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Lorena Petaccia, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta resistente
OGGETTO: altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta del 2/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza Parte_1
[...] nella spiegata qualità di assegnataria dell'alloggio ERP, sito in Pescara, Via Aldo
Moro n°11, premesso di essere stata dichiarata decaduta da tale assegnazione, essendo state rilevate in capo al convivente due sentenze di condanna divenute Persona_1
irrevocabili, rispettivamente, il 10/10/2017 ed il 25/09/2019, deducendo la illegittimità del decreto dirigenziale di decadenza per inapplicabilità della normativa regionale al convivente di ella assegnataria, deducendo la questione di irretroattività della legge regionale introduttiva di nuove condizioni ostative all'assegnazione e al mantenimento della stessa, conveniva in giudizio il Controparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni :
"in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del Decreto Dirigenziale di Decadenza
n. 47 del 05.11.24, in tal modo evitando le dannose conseguenze derivanti in capo alla ricorrente dalla attivata esecuzione;
- nel merito, per i motivi esposti al n. 1 della parte in diritto del presente atto, accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto Dirigenziale di Decadenza da assegnazione di alloggio E.R.P. n. 47 del 05.11.2024, e per l'effetto dichiararne l'inefficacia. Con vittoria di spese e competenze di lite".
2) A seguito di deposito di relativa comparsa nell'ambito del procedimento aperto per la discussione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto dirigenziale impugnato (proc. n°3689 - 2024 sub 1), si costituiva in giudizio il Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni, deducendo la insussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare, deducendo di non opporsi alla concessione della sospensiva fino alla prima udienza di merito.
3) Con ordinanza emessa nell'ambito del sub procedimento n°3689/2024 sub 1), veniva confermato il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di decadenza, già adottato dal precedente Giudice con decreto del 12/12/2024.
4) Con ordinanza istruttoria resa nel giudizio di merito all'udienza del 19/05/2025, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per discussione orale, con termini per il deposito di note autorizzate.
5) Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta della causa in sostituzione dell'udienza del 2/07/2025.
6) Nelle more, con comparsa di costituzione depositata in data 20/03/2025, si costituiva nel giudizio di merito il Controparte_1 concludendo come da comparsa depositata nel sub procedimento dianzi richiamato.
7) Ciò posto, circa il primo motivo di impugnazione, la ricorrente ha dedotto che l'art. 2, comma 2, della L.R. 96/96, in cui viene definito il nucleo familiare (sic "fanno, altresì, parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.."), così come i commi 3 e 4 della stessa legge (secondo cui "..possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilita' e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, e che tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e formativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche ed idonea documentazione occorrente per l'attestazione della convivenza..") non sarebbero applicabili al caso in esame, atteso che ella
è residente nell'alloggio ERP dal 2017, epoca corrispondente all'assegnazione medesima,
Persona_1 come detto gravato da precedenti penali, oltre a non essere il mentre
,
proprio coniuge, risulta residente nell'alloggio ERP, non due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso, bensì solamente dal 2/02/2023.
8) Circa il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente ha dedotto, come dianzi anticipato, che la L.R. introduttiva di nuove condizioni ostative all'assegnazione e al mantenimento della stessa in vigore dal 09.11.2019 non sarebbe applicabile al caso in esame, atteso che le sentenze di condanna rilevate dall'Ente a carico di Persona_1 sono divenute irrevocabili rispettivamente il 10.10.17 ed il 25.09.19, in data antecedente quindi rispetto all'entrata in vigore della suddetta disciplina (oltre che in data antecedente rispetto alla concessione della residenza al medesimo nell'alloggio in questione).
9) I due motivi possono essere esaminati congiuntamente.
10) Re melius perpensa, va infatti rilevato che una condanna penale passata in giudicato costituisce una circostanza ostativa all'assegnazione ovvero alla permanenza dei requisiti di assegnazione dell'alloggio popolare, a mente dell'art. 2, comma 1°, lettera b - bis L.R. n.
96/1996 (lettera introdotta dall'art. 1, comma 1 L.R. 23 luglio 2018, n. 18, successivamente modificato dall'art. 1, comma 1 L.R. 31 ottobre 2019, n. 34, che così recita: “non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni". Tale disposizione va letta in combinato disposto con l'art. 2, comma 5, L.R. 96/1996 (modificato prima dall'art. 1, comma 1, L.R. 23 luglio 2018, n. 18, e poi dall'art. 1, comma 3, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34, ed infine dall'art. 5 L.R. 2 marzo 2020, n. 8), che così prescrive: "I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere b-bis), c), d), e), g), g-ter e g- quater) del primo comma, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto". Le disposizioni normative sopra richiamate testualmente si ricollegano, inoltre, all'art. 34, comma 1, lett. d), L.R. n. 96/1996 che a sua volta così prescrive: "La decadenza dall'assegnazione è pronunciata dal Sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario: omissis.... d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lettera e); ...."
11) Ne consegue che dall'insieme delle disposizioni sopra citate si evince che del tutto legittimamente l'amministrazione ha proceduto alla determinazione decadenziale in presenza dei presupposti ex lege previsti, risultando per tabulas i precedenti penali rilevanti ai fini della decadenza indicati nel relativo preavviso ascritti al convivente Per_1
[...] desumibili dal certificato casellario in atti allegato (il reato di cui all'art. 110,707 "
del C.P. come da sentenza del Tribunale di Teramo, irrevocabile del 17/10/2015; il reato di cui all'art.55,628 del C.P, come da sentenza irrevocabile della Corte di Appello di
L'Aquila il 10/10/2017; il reato di cui agli artt. 110, 624 BIS del C.P. come da sentenza irrevocabile della Corte d'Appello di Ancona del 25/09/2019). Da rilevarsi che due dei reati ascritti al Per_1 (furto rapina) sono inseriti alla lette-ter) dell'art. 34 per i quali è
-
previsto l'arresto in flagranza.
12) Alle medesime conclusioni occorre pervenire per quanto attiene la questione del tema dell'applicazione retroattiva delle norme oggetto di causa.
13) Sul punto, appare condivisibile la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di disciplina degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, una nuova legge regionale che preveda la decadenza dall'assegnazione nel caso di perdita da parte dell'assegnatario dei requisiti per l'assegnazione trova applicazione anche ai rapporti già in corso alla data di entrata in vigore della citata legge regionale, senza, perciò, potersi considerare disposizione retroattiva, e, come tale, in contrasto con il principio generale della irretroattività della legge;
essa, infatti, non incide sul fatto costitutivo del diritto all'assegnazione, limitandosi, invece, a regolare le situazioni effettuali inerenti ai rapporti in corso, che, in quanto rapporti di durata, non consentono di configurare un diritto degli assegnatari alla immodificabilità degli stessi (cfr. Cass. Civile 13314/1999 e 1304/1999). Appare applicabile tale principio anche alle modifiche normative sopraindicate, che hanno introdotto diversi requisiti non solo per l'assegnazione dell'alloggio residenziale, ma anche la persistenza del rapporto di locazione (art.2 comma 1 lett. b bis e comma 5 e 34 comma 1 lett. d) : i precedenti penali e la relativa commissione di reati, anche ove precedenti all'introduzione delle nuove norme, rappresentano fatti che, quali requisiti richiesti per mantenere l'assegnazione dell'alloggio, permangono nel tempo (come ad esempio la disponibilità di un alloggio diverso da quello assegnato) e sono ostativi alla permanenza del rapporto di locazione a tempo indeterminato secondo una nuova norma di legge regionale (avente, come tale, il carattere dell'astrattezza e della generalità), con cui il legislatore regionale ha inteso rendere più stringenti i requisiti sia per l'assegnazione di nuovi alloggi che per il mantenimento di quelli già assegnati, al fine di rendere concretamente disponibile l'assegnazione per soggetti più meritevoli.
14) Ne consegue che l'applicazione della citata legge non è stata retroattiva perché è stata dichiarata la decadenza in base alla legge attualmente vigente, che prevede nuovi requisiti per la permanenza del rapporto di locazione a tempo indeterminato. D'altronde, come ritenuto da giurisprudenza di merito di questo Tribunale (proc. n°2316/2023, estensore Di
Fulvio), diversamente ragionando si permetterebbe al soggetto meno meritevole di continuare ad occupare un alloggio che potrebbe essere assegnato a un soggetto più meritevole e ugualmente bisognoso.
15) Stante l'oggettiva controvertibilità della vicenda in esame, connessa anche alla difficoltà
interpretativa della relativa disciplina, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 15 Dicembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi