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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Palermo
Seconda Sezione Civile
Il Presidente, all'uopo delegato dal Presidente della Corte di Appello, alla scadenza del termine del 15.9.2025, fissato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutivo d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 726/2025 R.G., promossa ai sensi degli artt. 84 e
170 del D.P.R. 115/2002, degli artt. 3 e 15 del d.lgs. 150/2011, e degli artt. 281- undecies ss. del c.p.c.,
DA
nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. EP Piazza;
attrice
CONTRO
Controparte_1 non costituito in giudizio;
convenuto
In fatto e in diritto 2
1. L'Avv. ha proposto opposizione al decreto della Corte di Parte_1 appello di Palermo, Seconda Sezione Penale, dei giorni 5-7/3/2025 con cui è stata disposta d'ufficio la correzione del precedente decreto in data 20.4.2023, di liquidazione del compenso spettante all'Avv. per la prestazione di Parte_1 difensore resa in favore dell'imputato , ammesso al beneficio del Controparte_2 patrocinio a spese dello Stato, atto viziato, secondo la Corte, da errore materiale nella parte in cui aveva attribuito alla istante l'onorario relativo a una fase del procedimento, quella di studio, per la quale non era stata avanzata domanda.
Sostiene l'opponente che il decreto di “correzione” sia illegittimo perché pronunciato in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 130 c.p.p. e a modifica di un provvedimento giurisdizionale ormai definitivo.
Il , ritualmente evocato, non si è costituito nel giudizio. Controparte_1
2. L'opposizione è fondata.
L'art. 130 c.p.p. consente la correzione, anche d'ufficio, dei provvedimenti del giudice inficiati da errori od omissioni “la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto”. Tale, evidentemente, non è il provvedimento impugnato, che ha ridotto da 900,00 a 750,00 euro il compenso liquidato in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Né, per la verità, in via di principio, la liquidazione di un compenso parzialmente non richiesto perché inerente a un'attività non prestata sarebbe ascrivibile alla categoria concettuale dell'”errore materiale”, ristretta alla sola ipotesi di disarmonia tra il contenuto decisorio del provvedimento e la sua formale manifestazione. Senza dire che, nella fisiologia del processo, il compimento di taluna delle attività ricomprese nella “fase introduttiva” (“esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie”) è difficilmente immaginabile senza il previo compimento di taluna attività della “fase di studio”
(“esame e studio degli atti, ispezioni dei luoghi, iniziale ricerca di documenti, consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti”), sicché è ben plausibile che 3
la parte nel chiedere la liquidazione del compenso per la fase introduttiva abbia – ragionevolmente – inteso includere in essa attività che con maggiore proprietà e aderenza al tenore della legge avrebbe dovuto considerare “di studio”, e che il giudice, senza eccedere la misura dell'importo richiesto, abbia potuto dare una siffatta interpretazione dell'istanza.
Esclusa la configurabilità del decreto del 5 marzo 2025 come vera e propria correzione di errore materiale, non resta che rammentare come il decreto di liquidazione del compenso al difensore per patrocinio a spese dello Stato non sia revocabile né modificabile d'ufficio, dal momento che l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa (da ultimo, Cass. civ.
4595/2023).
3. Il provvedimento impugnato dev'essere, pertanto, dichiarato nullo, con la conseguente condanna del a rifondere all'opponente le Controparte_1 spese del procedimento, che si liquidano in complessivi euro 337,00, oltre al rimborso delle spese vive nella misura di euro 125,00, e di quelle generali ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 55/2014, al c.p.a. e all'i.v.a., con distrazione in favore dell'Avv. EP Piazza, difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Presidente della Seconda Sezione Civile della Corte, all'uopo delegato dal Capo dell'Ufficio, definitivamente pronunciando, nella contumacia del Controparte_1
, che dichiara;
[...] dichiara la nullità del decreto della Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione
Penale, dei giorni 5-7/3/2025 (proc. n. 2538/2022 R.G.), impugnato dall'Avv.
Parte_1 condanna il a rifondere all'opponente le spese del Controparte_1 procedimento, che liquida in complessivi euro 337,00, oltre al rimborso delle spese vive nella misura di euro 125,00, e di quelle generali ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 4
55/2014, al c.p.a. e all'i.v.a., con distrazione in favore dell'Avv. EP Piazza, difensore antistatario.
Così deciso in Palermo il giorno 1 ottobre 2025
Il Presidente
EP UP
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Palermo
Seconda Sezione Civile
Il Presidente, all'uopo delegato dal Presidente della Corte di Appello, alla scadenza del termine del 15.9.2025, fissato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutivo d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 726/2025 R.G., promossa ai sensi degli artt. 84 e
170 del D.P.R. 115/2002, degli artt. 3 e 15 del d.lgs. 150/2011, e degli artt. 281- undecies ss. del c.p.c.,
DA
nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. EP Piazza;
attrice
CONTRO
Controparte_1 non costituito in giudizio;
convenuto
In fatto e in diritto 2
1. L'Avv. ha proposto opposizione al decreto della Corte di Parte_1 appello di Palermo, Seconda Sezione Penale, dei giorni 5-7/3/2025 con cui è stata disposta d'ufficio la correzione del precedente decreto in data 20.4.2023, di liquidazione del compenso spettante all'Avv. per la prestazione di Parte_1 difensore resa in favore dell'imputato , ammesso al beneficio del Controparte_2 patrocinio a spese dello Stato, atto viziato, secondo la Corte, da errore materiale nella parte in cui aveva attribuito alla istante l'onorario relativo a una fase del procedimento, quella di studio, per la quale non era stata avanzata domanda.
Sostiene l'opponente che il decreto di “correzione” sia illegittimo perché pronunciato in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 130 c.p.p. e a modifica di un provvedimento giurisdizionale ormai definitivo.
Il , ritualmente evocato, non si è costituito nel giudizio. Controparte_1
2. L'opposizione è fondata.
L'art. 130 c.p.p. consente la correzione, anche d'ufficio, dei provvedimenti del giudice inficiati da errori od omissioni “la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto”. Tale, evidentemente, non è il provvedimento impugnato, che ha ridotto da 900,00 a 750,00 euro il compenso liquidato in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Né, per la verità, in via di principio, la liquidazione di un compenso parzialmente non richiesto perché inerente a un'attività non prestata sarebbe ascrivibile alla categoria concettuale dell'”errore materiale”, ristretta alla sola ipotesi di disarmonia tra il contenuto decisorio del provvedimento e la sua formale manifestazione. Senza dire che, nella fisiologia del processo, il compimento di taluna delle attività ricomprese nella “fase introduttiva” (“esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie”) è difficilmente immaginabile senza il previo compimento di taluna attività della “fase di studio”
(“esame e studio degli atti, ispezioni dei luoghi, iniziale ricerca di documenti, consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti”), sicché è ben plausibile che 3
la parte nel chiedere la liquidazione del compenso per la fase introduttiva abbia – ragionevolmente – inteso includere in essa attività che con maggiore proprietà e aderenza al tenore della legge avrebbe dovuto considerare “di studio”, e che il giudice, senza eccedere la misura dell'importo richiesto, abbia potuto dare una siffatta interpretazione dell'istanza.
Esclusa la configurabilità del decreto del 5 marzo 2025 come vera e propria correzione di errore materiale, non resta che rammentare come il decreto di liquidazione del compenso al difensore per patrocinio a spese dello Stato non sia revocabile né modificabile d'ufficio, dal momento che l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa (da ultimo, Cass. civ.
4595/2023).
3. Il provvedimento impugnato dev'essere, pertanto, dichiarato nullo, con la conseguente condanna del a rifondere all'opponente le Controparte_1 spese del procedimento, che si liquidano in complessivi euro 337,00, oltre al rimborso delle spese vive nella misura di euro 125,00, e di quelle generali ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 55/2014, al c.p.a. e all'i.v.a., con distrazione in favore dell'Avv. EP Piazza, difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Presidente della Seconda Sezione Civile della Corte, all'uopo delegato dal Capo dell'Ufficio, definitivamente pronunciando, nella contumacia del Controparte_1
, che dichiara;
[...] dichiara la nullità del decreto della Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione
Penale, dei giorni 5-7/3/2025 (proc. n. 2538/2022 R.G.), impugnato dall'Avv.
Parte_1 condanna il a rifondere all'opponente le spese del Controparte_1 procedimento, che liquida in complessivi euro 337,00, oltre al rimborso delle spese vive nella misura di euro 125,00, e di quelle generali ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 4
55/2014, al c.p.a. e all'i.v.a., con distrazione in favore dell'Avv. EP Piazza, difensore antistatario.
Così deciso in Palermo il giorno 1 ottobre 2025
Il Presidente
EP UP