TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/06/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 193 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 193 /2025 promossa da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
La Spezia, via Valdellora n. 19, rappresentata e difesa dall'Avv. PILIEGO DANIELA (c.f.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], e CP_1 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. SIMEONE MARIA
CRISTINA (c.f. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._4
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio. pag. 1 di 4 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le conclusioni come formulate congiuntamente all'udienza del 5.6.2025, a spese compensate.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 06/02/2025 e regolarmente notificato, ha dedotto: Parte_1
- di aver instaurato una relazione more uxorio con e che da tale unione è nata, CP_1
a Massa in data 19.4.2023, la figlia;
Per_1
- che la relazione è ora terminata;
- di voler regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia
. Per_1
Si è costituito il quale ha depositato memoria di costituzione e contestato le CP_1
avverse deduzioni, formulando differenti domande in punto di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia . Per_1
All'udienza del 5.6.2025, le parti - anche a seguito di discussione in udienza - hanno dato atto dell'avvenuto raggiungimento di un accordo come da seguenti conclusioni congiunte di cui hanno chiesto l'accoglimento e che di seguito si riportano:
“1) affidamento congiunto di a entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
Per_1
2) regime di frequentazione padre/figlia come segue, salvo migliori accordi tra i genitori:
- il martedì pomeriggio, dall'uscita dall'asilo fino alle ore 20.00 allorquando il papà riaccompagnerà dalla madre;
Per_1
- il giovedì pomeriggio, sempre dall'uscita dall'asilo fino alle ore 20.00 allorquando il papà riaccompagnerà dalla madre, salvo che la minore il giovedì sera pernotti dal padre su Per_1
accordo tra i genitori;
- a domeniche alterne, da dopo pranzo fino alle ore 20.00 allorquando il papà riaccompagnerà
dalla madre;
Per_1
- le festività laiche e religiose seguiranno il principio dell'alternanza, previo accordo tra i genitori;
- nel periodo estivo, la minore potrà stare con ciascun genitore per un periodo di 10 giorni anche non consecutivi;
3) il padre corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento in via indiretta di la somma Per_1 mensile di € 275,00, con rivalutazione Istat come per legge;
le spese straordinarie sostenute per la minore saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e seguiranno le linee guida in
pag. 2 di 4 vigore presso questo Tribunale;
4) assegno unico eventualmente spettante per la minore integralmente a favore della madre;
5)individuazione di comune accordo tra i genitori della figura della baby sitter e relativi orari;
6)spese di lite compensate”.
Vista l'assenza di ulteriori attività e istanze istruttorie, le parti hanno chiesto di poter precisare le conclusioni e discutere la causa.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fatto precisare alle parti le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Segnatamente, queste possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Le condizioni stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della figlia minorenne , poiché garantiscono alla stessa un rapporto Per_1
equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono in suo favore un adeguato contributo di mantenimento da parte del padre.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo anche tenuto conto della tenera età di . Per_1
Spese di lite compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minorenne
(nata il [...] a [...]), così provvede: Per_1
“1) affidamento congiunto di a entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
Per_1
2) regime di frequentazione padre/figlia come segue, salvo migliori accordi tra i genitori:
- il martedì pomeriggio, dall'uscita dall'asilo fino alle ore 20.00 allorquando il papà pag. 3 di 4 riaccompagnerà dalla madre;
Per_1
- il giovedì pomeriggio, sempre dall'uscita dall'asilo fino alle ore 20.00 allorquando il papà riaccompagnerà dalla madre, salvo che la minore il giovedì sera pernotti dal padre su Per_1
accordo tra i genitori;
- a domeniche alterne, da dopo pranzo fino alle ore 20.00 allorquando il papà riaccompagnerà
dalla madre;
Per_1
- le festività laiche e religiose seguiranno il principio dell'alternanza, previo accordo tra i genitori;
- nel periodo estivo, la minore potrà stare con ciascun genitore per un periodo di 10 giorni anche non consecutivi;
3) il padre corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento in via indiretta di la somma Per_1 mensile di € 275,00, con rivalutazione Istat come per legge;
le spese straordinarie sostenute per la minore saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e seguiranno le linee guida in vigore presso questo Tribunale;
4) assegno unico eventualmente spettante per la minore integralmente a favore della madre;
5)individuazione di comune accordo tra i genitori della figura della baby sitter e relativi orari;
6)spese di lite compensate”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 5.6.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 193 /2025 promossa da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
La Spezia, via Valdellora n. 19, rappresentata e difesa dall'Avv. PILIEGO DANIELA (c.f.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], e CP_1 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. SIMEONE MARIA
CRISTINA (c.f. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._4
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio. pag. 1 di 4 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le conclusioni come formulate congiuntamente all'udienza del 5.6.2025, a spese compensate.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 06/02/2025 e regolarmente notificato, ha dedotto: Parte_1
- di aver instaurato una relazione more uxorio con e che da tale unione è nata, CP_1
a Massa in data 19.4.2023, la figlia;
Per_1
- che la relazione è ora terminata;
- di voler regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia
. Per_1
Si è costituito il quale ha depositato memoria di costituzione e contestato le CP_1
avverse deduzioni, formulando differenti domande in punto di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia . Per_1
All'udienza del 5.6.2025, le parti - anche a seguito di discussione in udienza - hanno dato atto dell'avvenuto raggiungimento di un accordo come da seguenti conclusioni congiunte di cui hanno chiesto l'accoglimento e che di seguito si riportano:
“1) affidamento congiunto di a entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
Per_1
2) regime di frequentazione padre/figlia come segue, salvo migliori accordi tra i genitori:
- il martedì pomeriggio, dall'uscita dall'asilo fino alle ore 20.00 allorquando il papà riaccompagnerà dalla madre;
Per_1
- il giovedì pomeriggio, sempre dall'uscita dall'asilo fino alle ore 20.00 allorquando il papà riaccompagnerà dalla madre, salvo che la minore il giovedì sera pernotti dal padre su Per_1
accordo tra i genitori;
- a domeniche alterne, da dopo pranzo fino alle ore 20.00 allorquando il papà riaccompagnerà
dalla madre;
Per_1
- le festività laiche e religiose seguiranno il principio dell'alternanza, previo accordo tra i genitori;
- nel periodo estivo, la minore potrà stare con ciascun genitore per un periodo di 10 giorni anche non consecutivi;
3) il padre corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento in via indiretta di la somma Per_1 mensile di € 275,00, con rivalutazione Istat come per legge;
le spese straordinarie sostenute per la minore saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e seguiranno le linee guida in
pag. 2 di 4 vigore presso questo Tribunale;
4) assegno unico eventualmente spettante per la minore integralmente a favore della madre;
5)individuazione di comune accordo tra i genitori della figura della baby sitter e relativi orari;
6)spese di lite compensate”.
Vista l'assenza di ulteriori attività e istanze istruttorie, le parti hanno chiesto di poter precisare le conclusioni e discutere la causa.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fatto precisare alle parti le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c. 4, c.p.c. senza adottare provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Segnatamente, queste possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Le condizioni stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della figlia minorenne , poiché garantiscono alla stessa un rapporto Per_1
equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono in suo favore un adeguato contributo di mantenimento da parte del padre.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo anche tenuto conto della tenera età di . Per_1
Spese di lite compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minorenne
(nata il [...] a [...]), così provvede: Per_1
“1) affidamento congiunto di a entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
Per_1
2) regime di frequentazione padre/figlia come segue, salvo migliori accordi tra i genitori:
- il martedì pomeriggio, dall'uscita dall'asilo fino alle ore 20.00 allorquando il papà pag. 3 di 4 riaccompagnerà dalla madre;
Per_1
- il giovedì pomeriggio, sempre dall'uscita dall'asilo fino alle ore 20.00 allorquando il papà riaccompagnerà dalla madre, salvo che la minore il giovedì sera pernotti dal padre su Per_1
accordo tra i genitori;
- a domeniche alterne, da dopo pranzo fino alle ore 20.00 allorquando il papà riaccompagnerà
dalla madre;
Per_1
- le festività laiche e religiose seguiranno il principio dell'alternanza, previo accordo tra i genitori;
- nel periodo estivo, la minore potrà stare con ciascun genitore per un periodo di 10 giorni anche non consecutivi;
3) il padre corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento in via indiretta di la somma Per_1 mensile di € 275,00, con rivalutazione Istat come per legge;
le spese straordinarie sostenute per la minore saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e seguiranno le linee guida in vigore presso questo Tribunale;
4) assegno unico eventualmente spettante per la minore integralmente a favore della madre;
5)individuazione di comune accordo tra i genitori della figura della baby sitter e relativi orari;
6)spese di lite compensate”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 5.6.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4