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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/07/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. 27441/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Serafina Aceto Presidente dott. Isabella Messina Giudice Relatore dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 27441/2024 vg promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MARINONE FEDERICO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 PINEROLO il 08/09/2002.
Dal matrimonio sono nati i figli: nata il [...] e nato il [...]. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 21/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i ricorrenti si impegneranno ad assumere un atteggiamento di reciproco e mutuo rispetto, in modo che l'operato di ciascuno non abbia a costituire ragione di reciproca offesa anche nell'interesse dei figli, garantendo la conservazione dei rapporti di questi ultimi con ciascun ramo genitoriale.
ASSEGNA l'abitazione coniugale sita in Pinerolo (To), Strada di Costagrande n° 67/A, di proprietà esclusiva della SI.ra , alla stessa unitamente alla mobilia ivi sita. Parte_1
DA' ATTO che il SI. ha acquistato altro immobile sito in Pinerolo (TO), Corso Bosio n° 27, Parte_2 presso cui ha già trasferito la sua residenza.
AFFIDA i figli minori della coppia in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che li riguarderanno relativamente alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei loro effettivi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali;
ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente quando avrà con sé i figli, nelle decisioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE per quel che concerne il collocamento dei minori, ritenendosi tale scelta rispettosa della loro volontà oltre che pienamente attuativa del principio di bigenitorialità, che la residenza sia mantenuta presso la madre. I genitori vedranno e terranno con loro i figli, liberamente, sulla base di accordi da raggiungere fra di loro tenendo conto delle eSIenze dei minori e lavorative proprie dei genitori e, vista l'età, tenuto conto dei desideri dei figli medesimi. In difetto di accordo, i figli staranno con il padre dal martedì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina quando saranno riaccompagnati a scuola.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati prelevandoli dall'uscita di scuola il venerdì e riaccompagnandoli a casa della madre la domenica entro le ore 21.00.
DISPONE che durante le festività natalizie, salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con gli eventuali impegni lavorativi di ciascuno di essi, i figli minori trascorrano, ad anni alterni, la settimana compresa tra il 24 e il 30 dicembre con un genitore, e con l'altro quella compresa tra il 31 dicembre e il 6 gennaio (Natale 2024 con la madre). Durante le festività pasquali, sempre ad anni alterni, i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro (Pasqua 2025 con il padre, Lunedì dell'Angelo con la madre). Alternativamente le altre festività infrannuali ed i relativi ponti. Parimenti alternativa-mente in occasione del compleanno di ciascun figlio. Durante le vacanze estive, ad anni alterni, i minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo pari a due settimane anche non consecutive, che sarà dai genitori medesimi previamente concordato entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo tra i geni-tori quanto al periodo estivo, la madre potrà vedere e tenere con sé i figli pagina 2 di 4 i primi quindici giorni del mese di luglio negli anni pari e gli ultimi sedici giorni del mese di agosto negli anni dispari. Con sospensione durante tale periodo del diritto di frequentazione dell'altro genitore. I genitori potranno godere di un periodo di 2 settimane, anche non consecutive, in cui potranno assentarsi. In detto periodo i figli saranno tenuti continuativamente dall'altro coniuge. Detti periodi dovranno essere comunicati all'altro coniuge con un preavviso di almeno un mese.
DISPONE che, tenuto conto del collocamento dei figli minori degli odierni ricorrenti, gli stessi provvedano ciascuno al relativo mantenimento in via diretta. Ne consegue, pertanto, che sino a che permarranno le condizioni per mantenere tale regime, nessun coniuge verserà all'altro l'assegno per il mantenimento dei minori, provvedendo egli stesso alle spese di carattere ordinario atte al soddisfacimento delle sue primarie eSIenze di vita, come vitto, spese per la casa ed utenze, abbigliamento ordinario ecc.
DISPONE che, per quel che concerne le spese di straordinaria amministrazione necessarie alla miglior cura dei figli, queste siano sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, attingendo dal un conto corrente intestato ad entrambi acceso presso Fideuram filiale di Pinerolo, conto corrente IBAN [...] che sarà alimentato in pari misura dai coniugi a seconda delle necessità dei figli, rispettando il seguente schema: - Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) esami clinici e visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta o dal medico di base;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal me- dico di base / specialista ed erogato dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal S.S.N. - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previ-sti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) cure omeopatiche;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) buoni mensa;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus / treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie e assicurazioni per la frequentazione di istituti privati o di università pubbliche dopo il primo anno fuori corso;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione e master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria e relative utenze;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione/musica) all'anno e relativi accessori;
c) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, estate ragazzi, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territo-riali); d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dei mezzi di locomozione acqui-stati in accordo tra genitori;
e) spese per il conseguimento della patente;
-Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, corsi di musica e strumenti musicali, attività sportive e pertinente abbiglia-mento e attrezzature oltre uno all'anno (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro e boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
h) acquisto del mezzo di trasporto dei figli. -l'assegno unico universale per i figli a carico erogato dall' ai sensi del D.lgs 231/2021, e/o misure di sostegno equipollenti, verranno, ove a favore degli CP_1 stessi riconosciuti, suddivisi tra i coniugi in egual misura. I genitori si concedono il reciproco assenso pagina 3 di 4 per il rilascio/rinnovo della carta di identità dei figli, anche valida per l'espatrio, del passaporto nonché di ogni altra documentazione necessaria.
DA' ATTO che i coniugi, in quanto ciascuno dotati di proprio reddito lavorativo, rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento e riconoscono e dichiarano di aver già risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale, non avendo null'altro a pretendere. Fermo restando che viene fatto salvo ogni diritto proveniente dalla legge o dalla presente scrittura, le parti, in conseguenza di tutto quanto sopra esposto e stabilito, dichiarano di non avere altri rapporti patrimoniali pregressi, debiti o crediti reciproci da regolarizzare.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott.ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Serafina Aceto Presidente dott. Isabella Messina Giudice Relatore dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 27441/2024 vg promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MARINONE FEDERICO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 PINEROLO il 08/09/2002.
Dal matrimonio sono nati i figli: nata il [...] e nato il [...]. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 21/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i ricorrenti si impegneranno ad assumere un atteggiamento di reciproco e mutuo rispetto, in modo che l'operato di ciascuno non abbia a costituire ragione di reciproca offesa anche nell'interesse dei figli, garantendo la conservazione dei rapporti di questi ultimi con ciascun ramo genitoriale.
ASSEGNA l'abitazione coniugale sita in Pinerolo (To), Strada di Costagrande n° 67/A, di proprietà esclusiva della SI.ra , alla stessa unitamente alla mobilia ivi sita. Parte_1
DA' ATTO che il SI. ha acquistato altro immobile sito in Pinerolo (TO), Corso Bosio n° 27, Parte_2 presso cui ha già trasferito la sua residenza.
AFFIDA i figli minori della coppia in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che li riguarderanno relativamente alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei loro effettivi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali;
ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente quando avrà con sé i figli, nelle decisioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE per quel che concerne il collocamento dei minori, ritenendosi tale scelta rispettosa della loro volontà oltre che pienamente attuativa del principio di bigenitorialità, che la residenza sia mantenuta presso la madre. I genitori vedranno e terranno con loro i figli, liberamente, sulla base di accordi da raggiungere fra di loro tenendo conto delle eSIenze dei minori e lavorative proprie dei genitori e, vista l'età, tenuto conto dei desideri dei figli medesimi. In difetto di accordo, i figli staranno con il padre dal martedì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina quando saranno riaccompagnati a scuola.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati prelevandoli dall'uscita di scuola il venerdì e riaccompagnandoli a casa della madre la domenica entro le ore 21.00.
DISPONE che durante le festività natalizie, salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con gli eventuali impegni lavorativi di ciascuno di essi, i figli minori trascorrano, ad anni alterni, la settimana compresa tra il 24 e il 30 dicembre con un genitore, e con l'altro quella compresa tra il 31 dicembre e il 6 gennaio (Natale 2024 con la madre). Durante le festività pasquali, sempre ad anni alterni, i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro (Pasqua 2025 con il padre, Lunedì dell'Angelo con la madre). Alternativamente le altre festività infrannuali ed i relativi ponti. Parimenti alternativa-mente in occasione del compleanno di ciascun figlio. Durante le vacanze estive, ad anni alterni, i minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo pari a due settimane anche non consecutive, che sarà dai genitori medesimi previamente concordato entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo tra i geni-tori quanto al periodo estivo, la madre potrà vedere e tenere con sé i figli pagina 2 di 4 i primi quindici giorni del mese di luglio negli anni pari e gli ultimi sedici giorni del mese di agosto negli anni dispari. Con sospensione durante tale periodo del diritto di frequentazione dell'altro genitore. I genitori potranno godere di un periodo di 2 settimane, anche non consecutive, in cui potranno assentarsi. In detto periodo i figli saranno tenuti continuativamente dall'altro coniuge. Detti periodi dovranno essere comunicati all'altro coniuge con un preavviso di almeno un mese.
DISPONE che, tenuto conto del collocamento dei figli minori degli odierni ricorrenti, gli stessi provvedano ciascuno al relativo mantenimento in via diretta. Ne consegue, pertanto, che sino a che permarranno le condizioni per mantenere tale regime, nessun coniuge verserà all'altro l'assegno per il mantenimento dei minori, provvedendo egli stesso alle spese di carattere ordinario atte al soddisfacimento delle sue primarie eSIenze di vita, come vitto, spese per la casa ed utenze, abbigliamento ordinario ecc.
DISPONE che, per quel che concerne le spese di straordinaria amministrazione necessarie alla miglior cura dei figli, queste siano sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, attingendo dal un conto corrente intestato ad entrambi acceso presso Fideuram filiale di Pinerolo, conto corrente IBAN [...] che sarà alimentato in pari misura dai coniugi a seconda delle necessità dei figli, rispettando il seguente schema: - Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) esami clinici e visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta o dal medico di base;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal me- dico di base / specialista ed erogato dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal S.S.N. - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previ-sti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) cure omeopatiche;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) buoni mensa;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus / treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie e assicurazioni per la frequentazione di istituti privati o di università pubbliche dopo il primo anno fuori corso;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione e master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria e relative utenze;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione/musica) all'anno e relativi accessori;
c) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, estate ragazzi, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territo-riali); d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dei mezzi di locomozione acqui-stati in accordo tra genitori;
e) spese per il conseguimento della patente;
-Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, corsi di musica e strumenti musicali, attività sportive e pertinente abbiglia-mento e attrezzature oltre uno all'anno (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro e boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
h) acquisto del mezzo di trasporto dei figli. -l'assegno unico universale per i figli a carico erogato dall' ai sensi del D.lgs 231/2021, e/o misure di sostegno equipollenti, verranno, ove a favore degli CP_1 stessi riconosciuti, suddivisi tra i coniugi in egual misura. I genitori si concedono il reciproco assenso pagina 3 di 4 per il rilascio/rinnovo della carta di identità dei figli, anche valida per l'espatrio, del passaporto nonché di ogni altra documentazione necessaria.
DA' ATTO che i coniugi, in quanto ciascuno dotati di proprio reddito lavorativo, rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento e riconoscono e dichiarano di aver già risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale, non avendo null'altro a pretendere. Fermo restando che viene fatto salvo ogni diritto proveniente dalla legge o dalla presente scrittura, le parti, in conseguenza di tutto quanto sopra esposto e stabilito, dichiarano di non avere altri rapporti patrimoniali pregressi, debiti o crediti reciproci da regolarizzare.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott.ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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