Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 354/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 06/06/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 12/02/2025 da rappresentata e difesa Parte_1 dall'avvocato stabilito AMATO ANGELA, e da , rappresentato e Parte_2 difeso dall'avv. GRILLO CARLO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Alife (Ce) in data 22/06/1975; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati tre figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e che contraevano Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario in data 22.06.1975, nel Comune di Alife (CE), con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Alife al n. 14, anno 1975, registro degli atti di matrimonio, parte II, serie A.
3. Assegnare la casa familiare, di proprietà di entrambi, sita in Piedimonte Matese (CE) al Viale della Libertà
32 alla sig.ra con ogni arredo e pertinenza. Parte_1
4. Porre a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della sig.ra Parte_2 Parte_1
dell'importo di Euro 300,00 mensili (per 12 mensilità), da corrispondersi in via anticipata entro il
[...] giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso, da versarsi utilizzando il seguente codice iban [...]. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale.
5. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica dell'emanando provvedimento all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alife e Piedimonte Matese perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 06/06/2025; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 Parte_2
nato il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alife (Ce) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 14, parte II, serie A, anno 1975);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 06/06/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese