Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 13/05/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01638/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00033/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 33 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- Italgas Reti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in relazione alla procedura C.I.G. B4923F72D3, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Todarello e Andrea Conforto ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Piazza Velasca n. 4;
contro
- il Comune di Sondrio, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Sebastiano Capotorto e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
nei confronti
- Comune di Campodolcino, Comune di Castione Andevenno, Comune di San Giacomo Filippo, in persona dei rispettivi Sindaci pro-tempore, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del Bando di gara adottato dal Comune di Sondrio «per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito territoriale di “Como 3 - Impianto di Cernobbio e Nord - Sondrio” - CIG B4923F72D3» (e dei relativi allegati), pubblicato in G.U.U.E. il 4 dicembre 2024;
- di tutta la documentazione di gara richiamata all’art. 7 del Bando di gara, e in particolare dell’Allegato B (Dati Significativi degli Impianti), dell’Allegato I e dell’Allegato E (Disciplinare di gara);
- della determinazione Servizio Patrimonio, Programmazione e Controllo del Comune di Sondrio n. 1469 del 5 dicembre 2024 recante «Indizione gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito territoriale di “Como 3 - impianto di Cernobbio e nord - Sondrio” - mediante procedura aperta. Impegno di spesa: € 880,00 per ANAC. CIG B4923F72D3»;
- della determinazione del Servizio Segreteria del Comune di Sondrio n. 1471 del 6 dicembre 2024, avente a oggetto «Gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito territoriale di “Como 3 - impianto di Cernobbio e nord - Sondrio” - mediante procedura aperta. CIG B4923F72D3. Modificazioni alla determinazione reg. gen. n. 1469 del 05.12.2024»;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso;
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:
- della determinazione del Servizio Patrimonio, Programmazione e Controllo del Comune di Sondrio n. 1678 del 30 dicembre 2024 avente a oggetto «Gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito territoriale di “Como 3 - impianto di Cernobbio e nord - Sondrio” - mediante procedura aperta. CIG B4923F72D3. Rettifica alla documentazione di gara»;
- del «bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito territoriale di “Como 3 - Impianto di Cernobbio e Nord - Sondrio” - CIG B4923F72D3. Testo fornito a supporto del concorrente. Bando di gara coordinato con le modifiche»;
- dell’Allegato E, ovvero del «Disciplinare di gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito territoriale di “Como 3 - impianto di Cernobbio e nord - Sondrio”. CIG B4923F72D3 - CPV 65210000-8. Testo fornito a supporto del concorrente a seguito di rettifiche»;
- dell’Allegato B - Dati significativi degli impianti rev_01;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
- della determinazione Servizio Patrimonio, Programmazione e Controllo del Comune di Sondrio n. 107 del 30 gennaio 2025 avente a oggetto «Gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito territoriale di “Como 3 - impianto di Cernobbio e nord - Sondrio” - mediante procedura aperta. CIG B4923F72D3. Integrazione ai documenti di gara»;
- del “Bando di gara nella versione coordinata con le rettifiche apportate”;
- dell’Allegato B - Dati significativi degli impianti rev_02;
- dell’Allegato “E” al Bando di gara - Disciplinare di gara nella sua revisione 02;
- dell’Allegato “Q” al Bando di gara - Tabella Delta VIR/RAB;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sondrio;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 7 maggio 2025, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso introduttivo notificato in data 3 gennaio 2025 e depositato l’8 gennaio successivo, la società ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti collegati e presupposti, il Bando di gara adottato dal Comune di Sondrio «per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito territoriale di “Como 3 - Impianto di Cernobbio e Nord - Sondrio” - CIG B4923F72D3» (e i relativi allegati), pubblicato in G.U.U.E. il 4 dicembre 2024.
La società ricorrente è un operatore nel servizio di distribuzione del gas naturale e gestisce il predetto servizio in numerosi Comuni italiani. Il Comune di Sondrio, nella sua qualità di Stazione appaltante delegata, ha avviato una procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito territoriale minimo - A.T.E.M. COMO 3, riferibile a un bacino territoriale di molti Comuni (quasi 90 solo quelli già metanizzati). La ricorrente essendo interessata a prendere parte alla predetta procedura ha tuttavia rilevato la sussistenza, a suo giudizio, di diversi elementi di illegittimità della medesima, ovvero la presenza di disposizioni che renderebbero impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della presentazione dell’offerta, la grave carenza nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta e la presenza di disposizioni che presupporrebbero l’assunzione di obblighi/oneri che inciderebbero in negativo sulla possibilità di presentare l’offerta in modo consapevole.
Pertanto, la ricorrente ha proposto ricorso, contestando la legittimità della procedura per violazione di svariate disposizioni di legge e per eccesso di potere sotto differenti profili.
Si è costituito in giudizio il Comune di Sondrio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
2. Con un primo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 29 gennaio 2025 e depositato il 31 gennaio successivo, la società ricorrente ha altresì impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, la determinazione del Servizio Patrimonio, Programmazione e Controllo del Comune di Sondrio n. 1678 del 30 dicembre 2024 avente a oggetto «Gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito territoriale di “Como 3 - impianto di Cernobbio e nord - Sondrio” - mediante procedura aperta. CIG B4923F72D3. Rettifica alla documentazione di gara».
A seguito della proposizione del ricorso introduttivo, la ricorrente ha appreso che il Comune di Sondrio ha apportato delle rettifiche ai documenti di gara, giustificate dall’esigenza di correzione di errori materiali al Bando, al Disciplinare e all’Allegato B - Dati significativi degli impianti. Tuttavia, a giudizio della ricorrente, l’intervenuta rettifica non avrebbe apportato alcuna modifica alle disposizioni di gara già censurate con il ricorso introduttivo, con la conseguenza le citate disposizioni sconterebbero i medesimi profili di illegittimità già sollevati nel gravame originario.
A sostegno del ricorso per motivi aggiunti sono state dedotte censure di illegittimità derivata rispetto agli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, oltre che la violazione di svariate disposizioni di legge e l’eccesso di potere sotto differenti profili.
3. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 3 marzo 2025 e depositato l’11 marzo successivo, la società ricorrente ha altresì impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, la determinazione del Servizio Patrimonio, Programmazione e Controllo del Comune di Sondrio n. 107 del 30 gennaio 2025 avente a oggetto «Gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito territoriale di “Como 3 - impianto di Cernobbio e nord - Sondrio” - mediante procedura aperta. CIG B4923F72D3. Integrazione ai documenti di gara».
Attraverso gli atti impugnati, il Comune di Sondrio, tenuto conto delle censure rivolte alla procedura dalla ricorrente con i ricorsi già incardinati, ha integrato la lex specialis, modificando l’Allegato B e il Disciplinare di gara, in particolare il criterio “A1 - entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe fissate dall’Autorità”, e ha pubblicato il nuovo Allegato Q recante “Tabella Delta VIR/RAB”, integrando sul punto il Bando di gara. Nondimeno, secondo la prospettazione della ricorrente, le richiamate modifiche non sarebbero in alcun modo idonee a superare l’illegittimità degli atti di gara, già censurati con i gravami introduttivo e per motivi aggiunti.
Pertanto, anche avverso gli atti da ultimo adottati dal Comune di Sondrio sono state dedotte censure di violazione di svariate disposizioni di legge e di eccesso di potere sotto differenti profili.
4. In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, la difesa della società ricorrente, preso atto che il Comune resistente ha depositato in giudizio la determinazione dirigenziale comunale n. 439 del 15 aprile 2025, le deliberazioni di A.R.E.R.A. (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n. 142/2025/R/gas del 1° aprile 2025 e n. 172/2025/R/gas del 15 aprile 2025 e la determinazione di A.R.E.R.A. 14 aprile 2025 DSME 02/2025, ha evidenziato l’intervenuto superamento delle censure formulate nei ricorsi oggetto di scrutinio, con la conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio nel merito.
All’udienza pubblica del 7 maggio 2025, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. In seguito alla segnalazione della difesa della società ricorrente in ordine all’intervenuta improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei ricorsi incardinati nella presente sede processuale – in ragione della circostanza che sia il Comune di Sondrio che A.R.E.R.A. hanno adottato nel corso del mese di aprile 2025 degli atti che hanno determinato il superamento delle criticità della procedura di gara (cfr. all. 5, 10 e 11 del Comune), come censurata con i ricorsi oggetto di scrutinio –, nessuna ulteriore ragione residua per una decisione del giudizio nel merito; pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei ricorsi indicati in epigrafe.
2. Avuto riguardo al complessivo andamento della controversia e alle sue peculiarità, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i ricorsi indicati in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere, Estensore
Silvia Torraca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio De Vita | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO