Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 24/04/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3397 /2020
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Filippo Fontani
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(Cod. Fisc. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Chiara Mazzeo (Cod. Fisc. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata nel suo studio a PI in Piazzetta Romana n.9 con indirizzo PEC
come da procura in atti;
Email_1
-attore -
CONTRO
(Cod. Fisc.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._3
Tamara Corazza Shirley (Cod. Fisc. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliato nel suo studio in PI (PT), Via Marino IN n. 15/A, indirizzo PEC
come da procura in atti Email_2
-convenuto -
E
- già - Controparte_2 Controparte_3
(P.I. ) con sede legale e direzione in Milano, via della Chiusa n. 2, P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avvocati Claudio Paolo Cambieri (C.F. C.F._5
; pec: e Furio De Palma
[...] Email_3
( ; pec: del Foro di Milano C.F._6 Email_4 ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Andrea Poli in via Luigi Alamanni n. 2, loc. La Fontina – Ghezzano (PI), indirizzo pec:
Email_3 Email_4 come da procura in atti
-terza chiamata-
Conclusioni: precisate all'udienza del 29.1.2025 nel seguente modo:
“…L'avv. Mazzeo (parte attrice) insiste nelle conclusioni della memoria numero 1 ex art. 183 cpc;
l'avv. Corazza Shirley (parte convenuta) insiste nelle conclusioni di cui alla memoria n. 1 ex art. 183 cpc e rispetto alle conclusioni del terzo chiamato rispetto alla
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conclude in via istruttoria per l'ammissione delle prove non ammesse di cui alle memoria ex art. 183 cpc n. 2 e 3; l'avv. Vannozzi (terza chiamata) si riporta alle conclusioni di cui alla memoria depositata in data 28.1.2025…”.
1. Sui fatti di causa.
ha citato in giudizio (Dottore Commercialista) allegando Parte_1 CP_1 di essere stata sua cliente a far data dall'anno 2003 fino a marzo 2019, per l'assistenza e consulenza fiscale e tributaria;
per le registrazioni delle fatture e tenute dei registri;
la conservazione dei documenti fiscali;
l'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi e l'invio all'Agenzia delle Entrate. Con riferimento all'anno 2019, posta l'interruzione del rapporto professionale, l'attrice ha allegato l'impegno del convenuto a portare a termine la contabilità relativa all'anno d'imposta 2018 e ad assisterla nei procedimenti subiti di accertamento tributario, per gli anni d'imposta 2014 e 2015, rispetto ai quali era emerso che alcune voci di spesa, nelle corrispondenti dichiarazioni dei redditi, non erano state correttamente inserite.
In particolare erano emersi per l'anno d'imposta 2014 (dichiarazione 2015): costi non documentati accertati per euro 46.800,00 e costi non inerenti accertati per euro 2.694,43; per l'anno d'imposta 2015 (dichiarazione 2016): costi non documentati per euro 41.410,00 e costi non inerenti per euro 31.228,74. L'attività di accertamento aveva fatto emergere maggiori redditi non dichiarati dall'attrice per complessivi euro 49.494,43 per l'anno 2014 e per euro 72.638,74 per l'anno 2015.A ciò seguiva la maggior imposizione fiscale, l'applicazione degli interessi e delle sanzioni collegate.
Nello specifico per l'anno d'imposta 2014 la maggior imposta accertata come dovuta era pari a complessivi euro 22.351,00 con sanzioni di euro 20.115,90; per l'anno d'imposta
2015 la maggior imposta accertata come dovuta era pari ad euro 31.151,00 con sanzioni di euro 21.475,80.
L'attrice chiudeva l'accertamento fiscale per il 2015 mediante atto di adesione con conseguente riduzione della maggior imposta accertata ad euro 23.862,00 a fronte di euro
31.151,00 richiesti e delle sanzioni ad euro 7.158,60 a fronte di euro 21.475,80 richieste;
oltre interessi per euro 2091,00. L'attrice pagò l'importo complessivo di euro 33.195,12 chiudendo la posizione con il Fisco per l'anno 2015 (cfr. doc. 9 parte attrice).
L'accertamento fiscale relativo all'annualità 2014 non trovava la stessa sorte giacché si concludeva con l'iscrizione a “ruolo esattoriale” delle somme accertate per maggior imposta, sanzioni ed interessi;
il tutto per complessivi euro 48.857,97. I benefici dell'accertamento con adesione non erano stati sfruttati, secondo la prospettazione dell'attrice, giacché il convenuto, nonostante avesse ottenuto l'avviso di accertamento notificato all'attrice, aveva omesso di informarla dei termini e delle condizioni a cui il beneficio era assoggettato. La decorrenza infruttuosa del termine era da imputare al convenuto. La negligenza, l' imprudenza e l' imperizia della condotta del convenuto si sostanzierebbero nei seguenti fatti:
Pag. 2 a 14 - l'aver redatto e inviato le dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2014 e
2015 inserendo e portando in detrazione costi non supportati da documentazione. Così facendo, il professionista, che ebbe ad elaborare ed inviare le dichiarazioni dei redditi, avrebbe causato il danno coincidente con le sanzioni ed interessi sulla maggior imposta, comminate dall'Agenzia delle Entrate a seguito degli accertamenti eseguiti;
- l'aver il professionista omesso di comunicare alla cliente la scadenza dei termini per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni e interessi relativo all'anno di imposta 2014, nonostante la avesse consegnato lui, con congruo anticipo, la documentazione Pt_1 relativa all'avviso di accertamento, impedendo così la possibilità di beneficiare delle dilazioni di pagamento previste ex lege e della riduzione delle sanzioni ad 1/3.
Sulla base di tali premesse l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni, precisate ex art. 183/6 n.1 cpc:
“ rigettare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione accertare la responsabilità del convenuto dott. rag. per aver adempiuto la prestazione relativa all'incarico CP_1 conferito dall'attrice con negligenza, imprudenza e/o imperizia e accertare il danno dalla stessa subito per effetto dell'inesatto adempimento del professionista nella misura di € 38.739,26, ovvero in quella maggiore o minore che sarà considerata di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- per l'effetto, condannare il convenuto dott. rag. al pagamento, in favore CP_1 della sig.ra della somma di € 38.739,26, ovvero quella maggiore o Parte_1 minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- sulla domanda riconvenzionale, dichiarare come non dovute le somme domandate dal convenuto in via riconvenzionale nell'ammontare richiesto, per i motivi di cui in parte narrativa. In subordine, nel caso di accoglimento della domanda riconvenzionale nella misura richiesta dal convenuto o in quella diversa che risulterà di giustizia, dichiarare la compensazione di quanto eventualmente riconosciuto come dovuto dalla sig.ra
l dott. con quanto dichiarato dovuto dal convenuto in favore della sig.ra Pt_1 CP_1
a titolo di risarcimento del danno all'esito del presente giudizio. Pt_1
- con vittoria di compensi e spese di lite.”.
Si è costituito in giudizio il convenuto respingendo gli assunti attorei in particolare evidenziando ed eccependo:
la nullità parziale della citazione per assenza e/o mancanza della vocatio in ius verso
Imprese & Servizi di RO CI e C. S.a.s.; l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione;
nel merito l'infondatezza della domanda posto che alcun conferimento di incarico professionale di assistenza e/o rappresentanza tributaria in relazione agli avvisi per gli anni 2014 e 2015 venne conferito dall'attrice; che i costi non documentati e/o non inerenti inseriti nelle dichiarazioni dei redditi oggetto di accertamento sono stati indicati dall'attrice e dalla stessa giustificati anche di fronte all'Agenzia delle Entrate;
gli accertamenti non sono scaturiti dall'operato
Pag. 3 a 14 del convenuto “bensì dal risultato degli Studi di Settore riguardanti l'anno di imposta 2015”; alcuna omissione sarebbe al medesimo imputabile;
la quantificazione del danno operata dall'attrice comprenderebbe sanzioni e interessi, che sono unicamente addebitabili al comportamento della stessa: nello specifico le sanzioni conseguenti all'adesione sull'accertamento per l'anno 2015 sarebbero riconducibili, in un rapporto di diretta consequenzialità, alle dichiarazioni rese da costei durante la sua audizione del
12/10/2018; le sanzioni irrogate a seguito dell'accertamento sull'anno 2014 sarebbero derivanti dalla sola sua inerzia, così pure come gli interessi e gli altri oneri vario titolo richiesti.. Niente potrebbe quindi addebitarsi al convenuto a titolo di negligenza e/o imperizia per il suo operato..
Pur ritenendo assorbente tutto quanto sopra dedotto, il Dr. ha chiesto di essere CP_1 autorizzato a chiamare in causa la Controparte_2 affinché, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, potesse essere garantito per effetto della polizza per la responsabilità civile e professionale stipulata. In via riconvenzionale ha, anche, chiesto il pagamento delle seguenti somme: - € 823,47 (al netto della r.a.) in virtù dell'avviso di notula n. 35 del 5/11/2018, per l'attività di assistenza tributaria presso l'Agenzia delle Entrate di PI relativamente al controllo della posizione fiscale sull'anno di imposta 2015; - € 470,27 (al netto della r.a.) in virtù di avviso di notula n. 25 del 30/10/2019, per l'attività di redazione e invio telematico mod.
770/2019 (anno di imposta 2018); ed elaborazione e invio telematico della Certificazione unica lavoratori autonomi 2019; - € 1.437,47 (al netto della r.a.) in virtù di avviso di notula n. 9 del 4/03/2020, per l'attività di assistenza tributaria presso l'Agenzia delle Entrate di
PI relativamente al controllo della posizione fiscale sull'anno di imposta 2014; per complessivi € 2.767,21 al netto della ritenuta d'acconto.
Sulla base di tali premesse il convenuto ha rassegnato, ex art. 183/6 n.1 cpc, previa declaratoria dell'operatività della polizza assicurativa, le seguenti conclusioni:
“ nel merito, in via principale: respingere in quanto infondata in fatto e in diritto entrambe le domande attoree;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, p.iva
[...]
, REA Milano n. 2530954, corrente in Milano (MI), Via della Chiusa n. 2, P.IVA_2 tenuta a manlevare il Dr. da ogni pretesa attorea, per l'effetto condannandola a CP_1 pagare alla parte attrice tutto quanto risulterà alla stessa eventualmente dovuto;
in via riconvenzionale: condannare la SI.ra al pagamento a favore del Dr. Parte_1 della somma di € 2.767,21 (Euro duemilasettecentosessantasette/21), al CP_1 netto della ritenta d'acconto, ovvero di quella diversa maggiore o minore di Giustizia determinata, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese ed onorari di lite..”
Si costituiva in giudizio, a seguito di chiamata, la terza NI di assicurazione, resistendo sia alla domanda attorea che a quella di garanzia del convenuto.
Nello specifico eccependo quanto segue:
Pag. 4 a 14 - Insussistenza della responsabilità del convenuto aderendo alle sue difese contro l'attrice;
- inoperatività della polizza assicurativa n. IPC0001960 stipulata per l'annualità 10.06.2019-10.06.2020, rinnovata per l'annualità 10.06.2020-10.06.2021 trattandosi di un contratto assicurativo “claims made” che copre le sole richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'assicurato e notificate agli Assicuratori nel periodo di assicurazione, nei limiti e subordinatamente a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione: in particolare dagli artt. 9.2 ;4; e 4.9. Il convenuto, all'atto del rinnovo della polizza in data 25.05.2020, aveva già ricevuto espressa contestazione dei fatti oggetto del presente giudizio e ciò nonostante aveva omesso di comunicarlo alla NI incorrendo così nella “inoperatività della polizza”.
- La presenza di una franchigia di euro 750,00 per sinistro che dovrà essere debitamente applicata nella denegata ipotesi in cui si condanni la NI a manlevare il convenuto.
Su tali premesse la terza chiamata in causa ha così concluso:
“ NEL MERITO In via principale rigettare le domande formulate dall'attrice nei confronti del Dr. poiché infondate in fatto e in diritto, nell' an e nel quantum CP_1 debeatur , per tutti i motivi esposti in narrativa d'atti e, per l'effetto mandare assolta
[...]
dalla domanda di manleva e garanzia svolta dal Dr. nei suoi CP_2 CP_1 confronti. IN VIA SUBORDINATA In via gradata, e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna del Dr. - accertare e dichiarare l'inoperatività CP_1 della Polizza n. IPC0001960 tra il Dr. ed per tutti i motivi CP_1 CP_2 esposti in narrativa d atti , e conseguentemente, rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dal Dr. nei confronti della scrivente. Limitare CP_1
l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dal Dr. nei CP_1 confronti della scrivente NI secondo quanto emerso in istruttoria , tenuto conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, dell'attrice, detratto in ogni caso, l'importo di euro 750,00 a titolo di franchigia e nei limiti del massimale, e con esclusione delle spese legali sostenute dal Dr Con il favore delle spese processuali…” CP_1
All'udienza del 29.6.2021 l'attrice rinunciava alla domanda verso la società convenuta Imprese & Servizi di RO CI e C. S.a.s., a cui l'atto di citazione non era stato notificato.
Per tal via e a seguito di memoria ex art. 183/6 n.1 cpc, ritiene lo scrivente magistrato che abbia trovato sintesi la questione della nullità dell'atto di citazione eccepita dal convenuto: la domanda dell'attrice deve ritenersi sufficientemente precisata e determinata;
mentre, a seguito di rinuncia agli atti del giudizio e alla domanda, la società
Imprese & Servizi di RO CI e C sas deve definitivamente ritenersi esclusa dal giudizio.
Con ordinanza del 23/2/2022 il giudice formulava proposta conciliativa, proponendo il pagamento, da parte di alla di € 15.000,00 a titolo di risarcimento CP_2 Pt_1 del danno oltre ad € 2.000,00 a titolo di rimborso spese legali. Parte attrice accettava la
Pag. 5 a 14 proposta del giudice;
parte convenuta restava remissiva stante il rifiuto della terza chiamata in causa.
Con ordinanza del 22/3/2022, il giudice inviava le parti in mediazione ai sensi dell'art. 5
d.lgs. 28/2010; mediazione che dava esito negativo. Superando così anche l'eccezione di improcedibilità sollevata.
La causa veniva quindi istruita mediante deposito di documenti, escussione di testimoni e consulenza tecnica d'ufficio. All'udienza del 29.1.2025 erano precisate le conclusioni e la causa trattenuta in decisione, con termine per conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
2. Sulla domanda principale dell'attrice.
Il dott. ha svolto attività professionale in favore della sig.ra dall'anno 2003; tale CP_1 Pt_1 rapporto professionale è stato formalizzato nel 2015, mediante sottoscrizione di lettera di incarico. Tali fatti non risultano contestati e possono ritenersi parte del corredo decisorio del processo. Allo stesso modo deve ritenersi pacifico il fatto che l'attrice, per gli anni d'imposta 2014 e 2015, abbia subito, negli anni 2018 e 2019, i procedimenti fiscali di accertamento (docc. 1,2,5 parte attrice), da cui emerse che erano stati portati in detrazione, in sede di dichiarazione dei redditi, costi non coerenti con l'attività professionale svolta o non documentati. Precisamente per l'anno di imposta 2014 (dichiarazione 2015), i costi non documentati accertati erano pari a complessivi € 46.800,00 e i costi non inerenti accertati erano pari a complessivi € 2.694,43; per l'anno di imposta 2015 (dichiarazione 2016), i costi non documentati erano pari a complessivi € 41.410,00 e i costi non inerenti pari a complessivi € 31.228,74. Le due dichiarazioni dei redditi vennero elaborate ed inoltrate all'Agenzia delle Entrate dal convenuto: anche questo è un fatto che deve ritenersi acclarato nel corso del processo e comunque non contestato.
Rimane, quindi da comprendere se il convenuto abbia una qualche forma di responsabilità in ordine ai fatti contestati dall'organo accertatore all'attrice ed in caso affermativo se e come tale responsabilità abbia causato i danni lamentati dall'attrice.
Per comprendere ciò occorre iniziare dall'istruttoria orale di causa che ha permesso di porre luce su alcuni aspetti, nel rapporto professionale intercorso tra l'attrice ed il convenuto, rimasti opachi nella vicenda.
La teste sentita all'udienza del 31.1.23, essendo all'epoca dei fatti segretaria Testimone_1 dell'attrice, ha confermato che il rapporto professionale con il convenuto era iniziato nel 2003 e di avere continuato a consegnare la documentazione contabile e fiscale, con cadenza mensile, presso lo “studio almeno fino a settembre 2019; anno di interruzione del rapporto CP_1 professionale.
Interrogata sul capitolo 3 della memoria n. 2 ex art. 183/6 cpc con riferimento alle attività svolte dal convenuto nell'interesse dell'attrice ovvero: tenuta contabilità, elaborazione, redazione ed invio delle dichiarazioni dei redditi, consulenza fiscale e tributaria, la teste ha riferito: “ vero. Preciso che tutte le attività elencatemi sono state svolte per l'intero periodo dal 2003 e al 2019. Preciso che sono a conoscenza di queste circostanze in quanto ero io che di solito raccoglievo la documentazione che veniva inserita in una busta e poi consegnata allo studio sempre dalla CP_1 sottoscritta. Talvolta ho anche predisposto una “prima nota”, ovverosia un'elencazione della fatture e scontrini fiscali che veniva inserita nella busta consegnata al Preciso che tale CP_1 prima nota non conteneva un elenco di dettaglio di tutti i documenti inseriti nella busta.
Pag. 6 a 14 Solitamente la documentazione che veniva inserita nella busta erano scontrini, fatture varie, spese mediche, ovverosia documenti relativi alla tenuta della contabilità. Non ricordo di aver inserito nelle buste che consegnavo allo studio ulteriore documentazione rispetto a quella CP_1 prima menzionata…”
La stessa testimone ha poi chiarito come si fosse occupata personalmente di inserire nelle buste che mensilmente portava allo studio del convenuto, sia l'avviso di accertamento inerente all'anno 2015 che quello inerente all'anno 2014:
“..Appoggiavo la busta sulla scrivania della segretaria e andavo via. Poi loro la guardavano. Preciso che la mia referente dello studio trinci era una segretaria di nome . Quando nella Per_1 busta veniva inserito un atto di accertamento io informavo di tale circostanza la segretaria dello per mail o per telefono perché so che ci sono dei tempi da rispettare. Anche nel caso Parte_2 di specie mi sarò sicuramente comportata secondo tale prassi, anche se nello specifico non ricordo se ho telefonato o mandato una mail…”
La teste ha anche riferito come lo avesse inviato, per l'accertamento redditi 2015, Parte_2 comunicazioni via mail alla casella di posta della relative ad appuntamenti presso Pt_1
l'Agenzia delle Entrate alle quali costei doveva partecipare;
tra le stesse comunicazioni erano presenti anche i modelli F24 con le scadenze per pagare il dovuto per il primo atto di accertamento (anno di imposta 2015); mentre nulla arrivò con riferimento all'atto di accertamento per l'anno di imposta 2014.
La teste ha riferito che : “In tal caso è arrivata direttamente la cartella di pagamento dall'Agenzia delle Entrate. Ricordo che dopo aver ricevuto tale cartella di pagamento, la sig.ra ha Pt_1 telefonato allo studio anche se non ricordo con chi ha parlato, chiedendo spiegazioni. CP_1
Ricordo che io ero in un'altra stanza al momento della telefonata. Saranno senz'altro seguite delle mail ma non ho ricordi precisi sul punto..”.
La IN ha poi precisato come tra le sue mansioni di segretaria rientrava quella di aprire e leggere i messaggi di posta elettronica e di posta elettronica certificata indirizzati alla sig.ra e di inviare messaggi di posta elettronica e posta elettronica certificata dalle caselle di Pt_1 posta elettronica e pec riferibili a costei;
che era lei che consegnava le fatture attive e passive d allo studio per la tenuta della contabilità; che i documenti rimanevano depositati presso il CP_1 convenuto che procedeva alla elaborazione, redazione ed invio delle dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle Entrate.
Particolarmente illuminante è stata la deposizione della teste , funzionaria Testimone_2 dell'Agenzia delle Entrate, che curò i due accertamenti. La stessa sentita all'udienza del 31.1.2023 ha precisato quanto segue:
“preciso che io mi sono occupata in qualità di funzionario istruttore delle procedure di accertamento avviate nei confronti della sig.ra negli anni 2018 e 2019 Parte_1 relativamente agli anni di imposta 2015 e 2014. Ricordo che il dott. ha volto attività per CP_1 conto della sig.ra in relazione ad entrambi i procedimenti, consegnando Parte_1 documentazione e presenziando insieme alla sig.ra ai colloqui svolti con l'Ufficio… . Pt_1
Consultati i verbali degli incontri tenutisi presso l'Ufficio, relativi al solo accertamento per l'anno di imposta 2014, posso affermare che il dott. ha partecipato alle riunioni del CP_1
13.2.2019 e del 10.12.2018 che si sono svolte presso la sede di PI dell'Agenzia delle Entrate in via Galvani n. 13, relativamente all'accertamento per l'anno di imposta 2014. Non ricordo se alle riunioni oltre al era presente anche la sig.ra in quanto i verbali risultano CP_1 Pt_1
Pag. 7 a 14 sottoscritti dal solo trinci. Vi è stata anche una riunione il giorno 12.6.2019 alla quale risulta aver partecipato la sola ”. CP_4
“ ..Per la procedura di accertamento relativa all'anno di imposta 2015, che si è svolta precedentemente, ricordo che sicuramente ci sono stati degli incontri con la sig.ra Non Pt_1 ricordo se agli stessi era presente anche il dott. Ricordo però che lo stesso sicuramente ha CP_1 inviato via mail documentazione relativa all'accertamento per tale anno di imposta. Preciso che solitamente sono io che ricevo telefonate e rispondo alle mail relative alle procedure di accertamento… Di sicuro successivamente a tali incontri avrò richiesto ulteriore documentazione via mail. Ad esempio, in data 5.2.2019, ho richiesto via mail documentazione relativa all'anno di imposta 2014. Non ricordo se la mail l'ho indirizzata al o alla sig.ra Preciso che CP_1 Pt_1 ieri ho riguardato nella mia casella di posta elettronica e ho trovato scambi di mail , riguardanti gli accertamenti 2014 e 2015, sia con il che con la sig.ra ” CP_1 CP_4
“..In base alla mia esperienza, posso riferire che il dott. in occasione delle riunioni di cui CP_1 ho già riferito ha svolto un minimo di attività di assistenza, faceva le parti della sig.ra Pt_1
e aiutava la stessa a trovare la documentazione per soddisfare le richieste dell'Ufficio..”.
Dall'esame testimoniale del teste (dott. Commercialista): di rilevante ai fini della Tes_3 decisione è emerso come costui abbia assunto l'incarico, in luogo del convenuto, per la contabilità dell'attrice, a decorrere dalla “…primavera del 2019..”.
La teste dipendente del convenuto, ha confermato che con riferimento all'atto di Testimone_4 accertamento per l'anno di imposta 2015, precedente a quello per l'anno di imposta 2014, vennero preparati e inviati alla gli F24 del “piano di rientro”; che la segretaria dell'attrice Pt_1 consegnava in buste chiuse la documentazione fiscale. La stessa ha riferito di ricordare che nel 2019 erano state consegnate due buste dalla segretaria: poiché per il 2019 lo studio non CP_1 teneva più la contabilità la seconda busta fu conservata chiusa per essere consegnata al nuovo consulente della attrice. La prima busta invece fu aperta in quanto la segretaria dell'attrice aveva anticipato, via mail, che essa conteneva degli F24 pagati relativi alla procedura di accertamento per l'anno di imposta 2015 che, riguardando un periodo in costanza di rapporto professionale, curava ancora il convenuto.
Tes_ Relativamente alla seconda busta la ha anche riferito che il convenuto ebbe a riferirle che l'attività di tenuta della contabilità dell'attrice da parte del medesimo si era conclusa il 31.12.2018 e per questo la seconda busta non venne aperta e fu trattenuta per poi consegnarla al nuovo consulente che l'attrice ci avrebbe indicato.
La stessa teste ha riferito anche di non ricordare di aver informato l'attrice del fatto che la busta in questione non era stata aperta e che l'atto di accertamento per l'anno di imposta 2014, in effetti, venne trovato nella seconda busta che era ancora chiusa: “Al riguardo preciso che, nel mese di maggio 2019 circa, la dott.ssa ha telefonato allo studio, chiedendo se la Tes_2 Pt_1 aveva deciso qualcosa per il pagamento dell'avviso di accertamento per l'anno 2014. Allora ho contattato la per informarla della telefonata della precisando che lo studio Pt_1 Tes_2 non aveva ricevuto tale atto di accertamento. La mi rispose via mail, allegandomi la Pt_1 copia dell'originale e dicendomi che l'originale era nella busta in nostro possesso. A quel punto ho aperto la busta e vi ho trovato all'interno l'atto di accertamento per l'anno di imposta 2014…”
Altro passaggio significativo della deposizione è il seguente:
“..Preciso che prima della trasmissione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni dal 2015 al 2018 la si è recata presso il nostro studio per verificare i bilanci definitivi. In tali Pt_1
Pag. 8 a 14 occasioni chiedevamo alla chiarimenti o informazioni a supporto di alcuni dati. Le Pt_1 dichiarazioni sono elaborate in automatico sulla base dei bilanci. Non ricordo se la dichiarazione dei redditi degli anni di cui al capitolo sia stata inviata dallo studio del Dr. alla CP_1 Pt_1 prima della sua trasmissione all'Agenzia delle Entrate. Una volta, anche se non ricordo l'anno, è successo che sia stato chiesto alla se voleva inoltrare la dichiarazione dei redditi Pt_1 tramite Poste e quindi in tale occasione la dichiarazione era stata anticipata alla contribuente.
Le voci di costo venivano registrate nella contabilità se erano presenti i documenti di supporto. Laddove detti documenti erano mancanti questi venivano richiesti alla Laddove i Pt_1 giustificativi non venivano forniti, nonostante i solleciti, il costo veniva comunque registrato nella contabilità.
L'attrice non effettuava rettifiche sulle dichiarazioni. I chiarimenti o le richieste di documenti venivano richiesti dallo Studio all'attrice prima della redazione del bilancio finale… Preciso che nell'anno 2016 per l'attività dell'anno 2015, non so dire se l'attrice è venuta presso lo studio per verificare la correttezza dei bilanci, sulla cui base sono state effettuate le dichiarazioni, in quanto in quell'anno ero assente per maternità. Posso però riferire che la prassi dello studio è quella sopra detta. Per l'anno 2015 relativo all'anno di imposta 2014, non ricordo esattamente ma penserei che l'attrice è venuta presso lo studio per la verifica del bilancio, in quanto quella è la prassi…”.
Al termine della disamina delle deposizioni testimoniali è possibile ritenere per avvenuti i seguenti fatti: sia per l'accertamento fiscale relativo all'anno 2014 che per quello relativo all'anno 2015 il convenuto ha svolto un'attività professionale di assistenza dell'attrice; anche se la stessa non venne “sacralizzata” in un incarico scritto e dettagliato. Il convenuto, per quanto attiene al primo procedimento di accertamento fiscale, quello dell'annualità 2015, ebbe a svolgere un ruolo professionale anche nella predisposizione dei piani dei pagamenti conseguenti alla sua definizione agevolata e nella raccolta degli F 24 pagati;
per quanto attiene invece l'annualità del 2014, quest'ultima attività, non venne svolta, né fu fatta attività di consulenza per orientare l'attrice verso soluzioni “conciliative” e di risparmio con il Fisco.
L'attrice, tramite la propria segretaria, ebbe a recapitare presso lo studio come di consueto, CP_1 la busta contenente la documentazione fiscale e l'avviso di accertamento;
avendo tuttavia, interrotto il rapporto professionale, il convenuto non si sentì in dovere di aprire la busta recapitata;
né allo stesso poteva essere chiesto una sorta di “potere divinatorio” sul contenuto della busta.
Ritiene lo scrivente magistrato che fosse preciso onere dell'attrice curare la gestione dell'accertamento fiscale e di sincerarsi dell'avvenuta conoscenza da parte del consulente: ottenere il risparmio sulla maggiore imposta accertata;
sugli interessi e sulle sanzioni applicati o comunque delineare le modalità tramite cui uscire dall'accertamento, era, in primis, interesse dell'attrice e non del convenuto.
Dall'esame testimoniale e dalla documentazione versata in atti non emerge, in alcun modo certo, la preventiva conoscenza (il rispetto a termini decadenziali riferiti) del convenuto del contenuto della busta e dell'avviso di accertamento in questione.
Altro aspetto di interesse ai fini del decidere è quello concernente le modalità di estrinsecazione negli anni del rapporto professionale: l'attrice selezionava i documenti necessari per la tenuta della contabilità; li trasmetteva in busta chiusa, tramite la segretaria, allo studio del convenuto il quale li utilizzava per la tenuta della contabilità; per la redazione dei “bilanci” e per la elaborazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi.
Pag. 9 a 14 Per prassi dello studio è stato anche riferito che i bilanci predisposti venivano fatti consultare dalla clientela..
Nel caso di specie le voci di costo venivano registrate nella contabilità se erano presenti i documenti di supporto;
laddove detti documenti erano mancanti venivano richiesti alla Pt_1 ove i giustificativi non venivano forniti, nonostante i solleciti, il costo veniva comunque registrato nella contabilità.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio, Dott. con la relazione depositata in data 4.9.2023, Persona_2 da ritenersi scevra da vizi logici, deduttivi e condivisibile in ordine all'iter metodologico seguito e alle conclusioni proposte, ha permesso di approfondire, in particolare per le annualità 2014 e 2015, come si sia arrivati all'elaborazione e alla trasmissione delle due dichiarazioni dei redditi, che hanno indotto gli accertamenti fiscali. Tali aspetti sono dirimenti sulla materia del contendere, ritenendo, lo scrivente magistrato, che debba assumere rilevanza non tanto l'assistenza ricevuta/prestata in occasione dei due procedimenti di accertamento fiscale, quanto come si sia arrivati a predisporre dichiarazioni dei redditi, non supportate da documentazione fiscale adeguata o comunque non inerente alla tipologia di attività svolta dall'attrice.
Infatti è principio di legittimità e ritenuto condivisibile dallo scrivente magistrato, quello secondo cui vi è un preciso obbligo di diligenza del commercialista incaricato della compilazione della dichiarazione dei redditi del cliente, di verificare la presenza di idonea documentazione a supporto dei suddetti costi nonché l'inerenza degli stessi al reddito dichiarato;
con obbligo di escluderli in caso di mancanza. La Corte di Cassazione con la sentenza, anche richiamata dal CTU, n. 9916 del 26.4.2010, in un caso del tutto assimilabile a quello in esame, ha avuto modo di precisare, avvallando il ragionamento dei giudici di merito, come debbano far carico per metà al professionista le sanzioni comminate dall'Ufficio al contribuente che abbia dedotto costi privi di documentazione o non inerenti nella dichiarazione dei redditi. “..È infatti preciso obbligo di diligenza del commercialista incaricato della compilazione della dichiarazione dei redditi del cliente, verificare la presenza di idonea documentazione a supporto dei suddetti costi nonché l'inerenza degli stessi al reddito dichiarato..”.
In assenza di tali requisiti il professionista “avrebbe dovuto escludere tali costi dalla dichiarazione dei redditi qualora il cliente non avesse provveduto a fornire la relativa documentazione”. In sostanza, secondo la Corte, il professionista non può non effettuare un giudizio di merito sui documenti forniti dal cliente in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi.
“…Fra i compiti specifici del commercialista vi è, infatti, anche quello di verificare che i costi deducibili siano correttamente documentati e che gli stessi siano inerenti rispetto al reddito dichiarato”. Se mancano tali requisiti ed il professionista decide di dedurre comunque tali costi, non potrà poi sfuggire alla responsabilità per concorso di colpa con il cliente per le sanzioni fiscali che per tale comportamento potranno essere comminate dall'Ufficio.
Alle pagine 25/26 della CTU il perito ha indicato quale sarebbe stata la condotta corretta da tenere in un'ipotesi come quella oggetto di processo.
“..le modalità di registrazione della documentazione contabile della ditta relativa agli Pt_1 anni di imposta 2014-2015 e di ripresa a tassazione di alcune voci di costo in sede di dichiarazione dei redditi:… il comportamento corretto può essere delineato, sulla base della comune esperienza professionale, come segue:
a fronte di un documento che attesta una spesa riconducibile all'imprenditore si contabilizza il relativo costo e, nel caso in cui sia dubbia la sua inerenza all'attività svolta, si chiedono
Pag. 10 a 14 chiarimenti o altro supporto giustificativo, in mancanza dei quali il costo deve essere ritenuto fiscalmente non deducibile fin dall'origine o ripreso a tassazione in sede di dichiarazione dei redditi (variazione fiscale in aumento dell'utile civilistico);
•i prelevamenti dal conto corrente dedicato all'attività privi di una giustificazione contabile si gestiscono esclusivamente sotto il profilo patrimoniale (senza rilevare costi), come operazioni dell'imprenditore effettuate a titolo personale (utilizzando, ad esempio, i conti “titolare c/prelevamenti” o “tit. c/prelevamenti e versamenti”);
• in nessun caso si registrano nelle scritture contabili costi o operazioni in genere prive di documentazione giustificativa..”.
Nel caso di specie, continua la CTU, “ possiamo ragionevolmente concludere che gli accertamenti fiscali relativi agli anni di imposta 2014 e 2015 non sono dovuti a ignoranza di disposizioni di legge, negligenza, meri errori di registrazione, omissioni o tardività di adempimenti, né ad altre fattispecie i cui riflessi a livello sanzionatorio siano imputabili, senza alcun dubbio, esclusivamente allo studio commerciale (rif. Cassazione, ordinanza n. 22855 del 20 ottobre 2020). In altre parole, non si tratta, ad esempio, di errata compilazione di un quadro del modello UNICO
o di non corretta tenuta della contabilità che abbiano condotto al ricalcolo delle imposte da parte dell'Ufficio, maggiori imposte che, se gli adempimenti fossero stati corretti, il contribuente non avrebbe dovuto corrispondere.
Al contrario, dagli atti di causa e dalle verifiche contabili effettuate, risulta chiaramente che i costi ripresi a tassazione dall' per gli anni di imposta 2014 e 2015 sono frutto di registrazioni CP_5 nelle scritture contabili di parte attrice di spese o costi evidentemente non inerenti, poiché sostenuti a titolo personale ed estranei all'attività svolta o, peggio, non documentati in alcun modo.
D'altra parte in tema di dichiarazione dei redditi, il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento (così ex pluribus Cass. Civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11832 del 09/06/2016).
Di fatto da una parte l'attrice ha indotto il convenuto ad inserire nelle dichiarazioni dei redditi costi non inerenti all'attività svolta o /e non supportati da giustificativi di spesa, con l'effetto di abbattere il reddito imponibile;
dall'altra il convenuto che, senza alcun filtro, ha elaborato e trasmesso le due dichiarazioni dei redditi, senza verificare se i costi ivi dedotti fossero realmente deducibili o comunque supportati da adeguata documentazione di spesa.
Gli importi accertati come ingiustificati o non inerenti per ciascuna annualità sono rilevanti e numerosi;
alcuni anche inseriti in modo macroscopicamente non pertinente quali ad esempio le spese per le vacanze;
le spese per attività ludiche in giorni festivi ecc.
L'elencazione fatta dal CTU è esaustiva ed eloquente: alla stessa in questa sede, per motivi di sintesi, occorre rinviare.
Dando seguito al richiamato orientamento di legittimità, in mancanza di una prova circa un accordo fraudolento tra l'attrice ed il convenuto diretto all'evasione delle imposte, si deve ritenere concorrente paritaria la condotta colposa di entrambi nella causazione del danno lamentato dall'attrice.
Pag. 11 a 14 3) Sulla quantificazione del danno.
Il danno è stato accertato dal CTU facendo riferimento ai singoli atti di accertamento (annualità del 2014 e annualità del 2015) e alle differenti modalità tramite cui i due procedimenti amministrativi tributari sono stati definiti. Quello dell'anno 2015 mediante accertamento per adesione;
quello del 2014 mediante notifica di cartella di pagamento -rateizzazione del credito complessivo – domanda di definizione agevolata dei ruoli (c.d. “rottamazione quater”).
Ora per l'anno 2014 il CTU ha individuato il danno complessivamente subito dall'attrice in euro 9.249,96 di cui euro 7.158,60 per sanzione ridotta a seguito di adesione ed euro 2.091,96 per interessi calcolati sulla maggiorazione delle imposte. Di tale importo complessivo il convenuto dovrà essere chiamato a rispondere per la metà, pari ad euro 4.624,98.
Per l'anno 2015 la questione risulta più articolata per due motivi: il primo collegato al fatto che l'attrice avrebbe potuto chiudere in modo agevolato con l'adesione così come era avvenuto per il primo accertamento ricevuto e relativo all'anno fiscale 2014. Ciò non è avvenuto giacché la stessa non lo ha attivato tempestivamente. Alcun elemento di prova è stato raggiunto circa l'impegno preso dal convenuto ad attivarlo per suo nome e conto. La mancata adesione emerge dall'istruttoria come fatto esclusivamente imputabile all'attrice; il secondo è che a fronte del pagamento rateale concordato con l'Erario, la convenuta ha sospeso l'esecuzione dello stesso optando per la c.d. “rottamazione quater”, riducendo per tal via, evidentemente, gli importi da pagare ed il danno concretamente dubito.
La corresponsabilità del convenuto deve, tuttavia, limitarsi al danno che l'attrice avrebbe subito ove la stessa avesse optato per la definizione ex art. 15/1 Dlgs n. 218/1997 (accertamento con adesione). In base alla ricostruzione contabile contenuta nella CTU tale danno si sarebbe concretizzato nell'importo di euro 6.705,30 per sanzioni ed euro 3.043,41 per interessi (calcolati al 6.5.2019 sulla maggiore imposta) ed euro 765,00 per contributi previdenziali omessi (cfr. tabella pagina 18 CTU). Con un totale complessivo che sarebbe stato dovuto dall'attrice di euro 10.513,71. Importo da imputare al convenuto nella misura del 50% ovvero per euro 5.256,85.
Ricapitolando la voce di danno risarcibile dal convenuto sarà quella del 50% degli importi dovuti dall'attrice, al netto della maggior imposta che sarebbe stata comunque dovuta, a seguito dei due procedimenti accertamento tributario subiti per le annualità fiscali 2014 e 2015. Cioè gli importi dovuti per le maggiorazioni conseguenti all'aver stornato dai redditi spese non inerenti all'attività professionale e/o spese prive di giustificativi;
importi ridotti del 50% a causa della condotta concorrente.
Il totale complessivamente imputabile al convenuto è pari quindi ad euro 9.881,83 .
3. Sulla domanda riconvenzionale.
Il convenuto ha svolto domanda riconvenzionale di pagamento degli importi dovuti per prestazioni professionali nei confronti dell'attrice e rimaste non pagate. Gli importi richiesti sono quelli indicati nella fattura numero 4/49 del 12.10.2020 per complessivi euro 2.767,21.
Il CTU ha accertato sia la debenza degli importi a seguito di regolare esecuzione delle prestazioni professionali;
sia la loro congruità. I passaggi motivazionali dell'elaborato peritale sono riportati alle pagine 23,24 e 25 a cui si rinvia.
Il totale, a lordo della ritenuta d'acconto (euro 517,82), è stato, quindi determinato in euro 3.285,02 . Per effetto dell'eccezione di compensazione, mossa in via subordinata dall'attrice, tale importo complessivo dovrà essere compensato con il suo maggiore credito a titolo di risarcimento
Pag. 12 a 14 dei danni, ottenendo così l'importo netto del danno risarcibile: euro 6.596,81 (euro 9.881,83 – euro 3.285,02= euro 6.596,81).
4) Sulla richiesta di garanzia del convenuto verso Controparte_2
La domanda di garanzia non può essere accolta per effetto dell'eccezione di inoperatività della polizza tempestivamente sollevata dalla terza chiamata in causa.
Risulta, infatti, documentato che il convenuto, all'atto del rinnovo della polizza, in data
25.05.2020, avesse già ricevuto espressa contestazione dei fatti oggetto del presente giudizio. In particolare, il documento n. 3 prodotto dalla terza chiamata, trasmesso dall'attrice al convenuto in data 16.10.2019, contiene la analitica contestazione dei fatti di lite e la richiesta risarcitoria.
Si legge nella comunicazione trasmessa via email: “… Anche in relazione a tale anno (2014) le irregolarità riscontrate dall'Agenzia delle Entrate sono dipese dal Tuo operato per cui non ritengo giusto che Tu (il convenuto) pretenda di andare esente da responsabilità..”
Il non risulta aver comunicato la circostanza alla NI, limitandosi, invece, a CP_1 denunciare il sinistro, soltanto dopo il ricevimento della citazione, con comunicazione del19/3/2021 (cfr doc. 4 comparsa terzo chiamato); dopo avere ottenuto il rinnovo della polizza per l'annualità successiva ovvero quella del 2020/2021.
La polizza assicurativa professionale n. IPC0001960 stipulata per l'annualità 10.06.2019-
10.06.2020 (doc. 1 comparsa terzo chiamato), rinnovata per l'annualità 10.06.2020-10.06.2021
(doc. n. 2 comparsa terzo chiamato) nell'articolo 4– rubricato “Esclusioni: Quello che NON copriamo” prevede che “ L'Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per le Perdite pecuniarie connesse a qualsiasi Richiesta di risarcimento (sottoparagrafo 4.9
Richieste di risarcimento/circostanze pregresse): (i) presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data;
oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una
Richiesta di risarcimento”.
Di fatto al momento del rinnovo contrattuale il convenuto era consapevole della contesa insorta con l'attrice ma ebbe a sottacere la circostanza, creando, così, i presupposti per l'eccepita inoperatività della polizza, per effetto della violazione del regolamento contrattuale di polizza.
5. Sulle spese processuali.
Le spese processuali sono compensate tra l'attore e la convenuta posta la parziale reciproca soccombenza;
sono poste a carico del convenuto, invece, quelle sostenute dalla della terza chiamata in causa vittoriosa;
le stesse sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta. Le spese di CTU sono poste a carico definitivo solidale della parte attrice e della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di PI , definitivamente pronunciando nel procedimento, rubricato con numero
3397/2020 RG, introdotto da contro il con la chiamata Parte_1 CP_1 in garanza da parte di costui spiegata verso RAPPRESENTANZA Controparte_2
GENERALE PER L' , nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione CP_2 respinta e/o assorbita, così provvede:
Pag. 13 a 14 1) accerta i danni risarcibili complessivamente subiti dall'attrice per i fatti di causa nella misura di euro 19.763,66;
2) accerta il concorso paritario nella causazione dei danni sub 1) del convenuto e per l'effetto determina, in euro 9.881,83, la somma dovuta da costui a titolo di risarcimento dei danni all'attrice, pari al 50% del complessivo accertato;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto e dell'eccezione di compensazione opposta dall'attrice, condanna quest'ultima al pagamento al convenuto dell'importo di euro 3.285,02 a titolo di compensi professionali così come determinati nella parte motiva, compensando tale importo con il maggior credito dell'attrice di euro 9.881,83; con un residuo in suo favore di euro 6.596,81;
4) condanna a pagare a la somma di euro 6.596,81 CP_1 Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
5) respinge la richiesta di garanzia svolta da verso CP_1 [...] ; Controparte_2
6) compensa integralmente le spese legali del giudizio tra e CP_1 Parte_1
; condanna a rifondere delle spese legali
[...] CP_1 [...]
che liquida a titolo di compensi in euro Controparte_2
919,00 per la di studio della controversia;
in euro 777,00 per la fase introduttiva;
in euro 1.680,00 per la fase di trattazione;
in euro 1.701,00 per la fase decisionale oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
7) pone a definitivo carico solidale di e le spese di CTU CP_1 Parte_1 nella misura già liquidata.
Così deciso in PI lì 24/04/2025
Il Giudice
Dott. Filippo Fontani
Pag. 14 a 14