Articolo 767 del Codice civile
Articolo 766Articolo 715
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19 aprile 1942
Art. 767.

(Facolta' del coerede di dare il supplemento).

Il coerede contro il quale e' promossa l'azione di rescissione puo' troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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