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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 18/03/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 923/2023 avente ad oggetto: contratti di finanziamento promossa da:
CF ), in persona del procuratore Dott.ssa , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Giovanni Trenti e Michela Boccardo, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 CodiceFiscale_3 CP_4
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._4 CP_5 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Controparte_6 C.F._6 CP_7
), elettivamente domiciliati presso l'Avv. Andrea Ruocco, che li rappresenta e C.F._7
difende per procure in atti;
APPELLATI
Udienza di rimessione della causa a decisione del 4.3.2025.
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino,
Ogni diversa domanda ed eccezione disattesa
In via pregiudiziale
Disporre il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia Europea per le ragioni esposte in narrativa;
In via principale
Riformare l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa dal Tribunale di Torino, G.U. Dott.ssa Silvia Vitrò, nel procedimento iscritto al RG n. 19440/2022, pubblicata il 7 giugno 2023, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, assolvere dalle domande contro di essa proposte dai Parte_1
signori , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
e ; Controparte_6 CP_7
In via subordinata
Accertare che costi up front e recurring non goduti per l'anticipata estinzione devono determinarsi secondo il criterio contrattuale della curva degli interessi ovvero del costo ammortizzato nelle misure indicate in narrativa.
In ogni caso,
Condannare i signori , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 [...]
, e a ripetere in tutto o in parte a CP_5 Controparte_6 CP_7 Parte_1 quanto dalla stessa corrisposto in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino,
[...] nonché dichiarare tenuto l'Avv. Andrea Ruocco a ripetere quanto dalla corrisposto direttamente CP_8
a suo favore in qualità di antistatario.
Con vittoria di spese e compensi, per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario (15%), nonché la maggiorazione dovuta ex D.M. 8.03.2018, n. 37 per essere gli atti redatti con modalità ipertestuali, IVA e CPA come per legge.
PER GLI APPELLATI:
Disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
pagina 2 di 16 3) In ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. i signori , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, e hanno instaurato il CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
giudizio avanti al Tribunale di Torino nei confronti di esponendo che: tra il 2011 Parte_1
e il 2016 avevano stipulato con la banca convenuta contratti di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio/pensione, tutti estinti anticipatamente (tra il 2013 e il 2020); a seguito dell'estinzione anticipata, i ricorrenti avevano diritto alla restituzione di tutte le spese e commissioni non godute/maturate, che fossero up front o recurring, compreso il premio assicurativo, alla luce della sentenza 11.9.2019 emessa dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-383/18 (c.d. “OR”); in forza di tale pronuncia, le clausole dei contratti di finanziamento che vietavano la restituzione di spese e commissioni sostenute dai ricorrenti al momento della stipula, dovevano essere dichiarate nulle per violazione dell'art. 125 sexies TUB;
ai fini della determinazione del quantum restitutorio il criterio di calcolo da applicare era quello “pro rata temporis”.
costituendosi, ha chiesto di respingere la domanda evidenziando che: i ricorrenti Parte_1
non avevano diritto al rimborso dei costi up front, ma solo dei costi recurring, già rimborsati;
la Corte di Giustizia UE con pronuncia del 9.2.2023 nella causa C-555/21 era tornata ad occuparsi dei rimborsi dei costi up front e recurring, giungendo a conclusioni diametralmente opposte a quelle della sentenza
OR; in subordine, il criterio di calcolo da seguire era quello della “curva degli interessi” in quanto espressamente pattuito e riportato nel nuovo testo dell'art. 125 sexies TUB.
Il Tribunale di Torino, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 7.6.2023, Repert. n. 5994/2023 del
7.6.2023, ha ritenuto fondata la domanda dei ricorrenti, rilevando che:
-sussiste il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata, al rimborso di tutti i costi legati al finanziamento in proporzione alla durata effettiva dello stesso, senza distinzione tra costi up front e costi recurring, a seguito della sentenza OR della CGUE del 11.9.2019 e della sentenza della Corte
Costituzionale 263/2022; è pertanto nulla, per violazione di norma imperativa, la clausola contenuta nell'art. 8 delle condizioni generali dei contratti di finanziamento prodotti in giudizio, che prevede la rimborsabilità dei soli costi recurring; il diritto alla ripetizione dei ricorrenti deve avere ad oggetto le spese istruttorie, le commissioni di rete distributiva e le spese assicurative ove presenti, escluse le sole imposte e tasse;
pagina 3 di 16 -la sentenza CGUE C-555/21, invocata dalla banca, non è rilevante nel presente giudizio perché verte sull'interpretazione dell'art. 25 par. 1 della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali;
tale sentenza fa espressamente salvi i principi precedentemente espressi dalla medesima CGUE nella sentenza OR ed evidenzia che i contratti di credito ai consumatori presentano considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili;
solo per questi tipi di contratto, dunque, non possono trovare applicazione i principi della sentenza OR e non è il caso che qui ci occupa;
-in ordine al criterio di calcolo, viene applicato il metodo pro rata temporis in quanto più adeguato a far fronte alle esigenze di semplificazione indicate dalla direttiva 2008/48, mentre il metodo della curva degli interessi non è altrettanto agevole da verificare per il consumatore, la cui tutela deve essere garantita;
inoltre nei contratti oggetto di causa vi è un riferimento al criterio pro rata temporis e, ove si ritenesse esistere contrasto o ambiguità nel testo contrattuale, dovrebbe applicarsi la regola dell'interpretazione contro il soggetto che l'ha predisposto ex artt. 1370 c.c. e 35 cod. consumo;
-anche le spese del premio assicurativo devono essere rimborsate secondo il criterio indicato (dedotti gli importi eventualmente già restituiti dalla compagnia assicurativa), condividendosi l'orientamento giurisprudenziale dominante circa la sussistenza della legittimazione passiva dell'istituto di credito in ordine al rimborso di tale voce di spesa;
-essendo il giudice tenuto, pur in assenza di specifica domanda, ad individuare la disciplina degli interessi concretamente applicabile alla fattispecie, in quanto compresi ex lege nel titolo restitutorio, nel caso di specie competono anche gli interessi in misura moratoria, ex art. 1284 comma 4 c.c., dal deposito del ricorso (21.10.2022); l'art. 1284 comma 4 c.c. ha infatti inteso estendere l'applicazione della disciplina speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002) ad ogni obbligazione pecuniaria a partire dal momento in cui sia stata proposta la relativa domanda giudiziale.
Il Tribunale ha pertanto accolto la domanda dei ricorrenti di rimborso dei costi del finanziamento per estinzione anticipata, condannando a pagare in favore di: la Parte_1 Controparte_1 somma complessiva di € 2.794,08, la somma complessiva di € 1.552,86, CP_4 CP_5 la somma complessiva di € 533,67, la somma complessiva di €
[...] Controparte_6
665,96, la somma complessiva di € 1.719,48, la somma complessiva di € Controparte_2 Controparte_3
608,53, la somma complessiva di € 542,75; per tutti, con gli interessi ex art. 1284 CP_7
comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
oltre alle spese di lite, da distrarsi a favore dell'Avv. Andrea
Ruocco.
pagina 4 di 16 Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha impugnato l'ordinanza Parte_1
del Tribunale, di cui ha chiesto la riforma per i motivi di seguito illustrati, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 [...]
e , costituendosi, hanno chiesto di dichiarare inammissibile ex art. Controparte_6 CP_7
348 bis c.p.c. o rigettare l'appello perché infondato e di confermare l'ordinanza impugnata, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
Questa Corte, con ordinanza 14.11.2023, ha ritenuto non sussistenti i presupposti dell'art. 348 bis c.p.c..
II. L'appello è articolato in due motivi di gravame.
Con il primo motivo - “sull'an debeatur” - l'appellante censura l'ordinanza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto sussistente il diritto dei consumatori al rimborso di tutti i costi legati al finanziamento, che siano recurring o up front; allega che: l'errata conclusione a cui è giunto il
Tribunale si basa su una non condivisibile interpretazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, offerta dalla sentenza OR 11.9.2019 della Corte di Giustizia UE;
la CGUE con sentenza 9.2.2023 causa C-555/21 (c.d. Unicredit Bank Austria), è tornata ad esprimersi in ordine alla ripetibilità dei costi di un contratto in caso di estinzione anticipata, nell'ambito della direttiva n. 2014/17/UE relativa al credito immobiliare ai consumatori, con riferimento all'art. 25 della medesima la cui formulazione è del tutto sovrapponibile a quella del richiamato art. 16, giungendo ad esiti opposti;
l'aspetto dirimente di tale pronuncia non risiede nella specificità dei contratti di credito relativi ai beni immobili residenziali, come ritenuto dal Tribunale, bensì nelle garanzie che i modelli contrattuali offrono a tutela del consumatore, ovvero nel contesto in cui si inseriscono;
la Corte, che non enuncia affatto le caratteristiche specifiche dei contratti di credito che giustificherebbero un approccio differenziato, precisa infatti che una dettagliata informativa precontrattuale è idonea ad evitare che l'ente creditizio indichi unilateralmente quali costi up front delle voci aventi invece natura recurring (“conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/17, il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato sono tenuti a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all'allegato II a tale direttiva. Tale prospetto prevede una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno. Orbene, una siffatta ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro
pagina 5 di 16 organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto”); la sola apparente differenza, che giustifica il diverso trattamento da parte della Corte, consiste nel fatto che mentre la direttiva
2014/17/UE prevede (all'allegato II) il modulo PIES, sufficiente ad assolvere alla finalità di tutela del consumatore affinché siano per quest'ultimo distinguibili i costi oggettivamente connessi alla durata del credito, l'allegato II della direttiva 2008/48/CE contempla un'informativa di carattere più generale;
in realtà nel nostro ordinamento esiste una normativa interna di derivazione europea (dalla direttiva
2008/48/CE) che assolve in toto alla funzione di garanzia e tutela, che con la direttiva 2014/17/UE è assicurata a monte, tenuto conto del modulo SECCI (del tutto paragonabile al modello PIES), dell'art. 125 sexies TUB, dell'art. 6 bis comma 3 DPR 180/1950 introdotto con il D.Lgs. 169/2012
(disposizione speciale operante solo per le cessioni del quinto dello stipendio o pensione, che prevede che la Banca d'Italia detti disposizioni che consentano al cliente di distinguere gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto), del provvedimento 15.7.2015 della
Banca d'Italia di approvazione della Sezione VII-bis delle disposizioni di trasparenza, che ha disposto che “le procedure interne dell'intermediario quantificano in maniera chiara, dettagliata e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, sono restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”, con assoggettamento a riduzione dei soli oneri recurring ed esclusione di quelli up front;
esistendo in Italia un apparato normativo chiaramente idoneo ad elidere il rischio di abuso nei confronti del consumatore, sulla base di un regime del tutto analogo a quello ritenuto appropriato dalla Corte UE nella sentenza Unicredit Bank Austria, con riferimento ai crediti immobiliari, la medesima soluzione deve essere applicata ai contratti di credito al consumo, quali quelli oggetto di causa in cui è palese la distinzione tra costi up front e recurring; è di conseguenza errata la declaratoria di nullità della clausola 8 nella parte in cui enuncia il diritto alla riduzione del costo totale del credito limitatamente ai soli costi che dipendono dalla durata residua del rapporto, con esclusione dei costi up front; ove si ritenga che il giudice nazionale non possa discostarsi dalla sentenza OR applicando i principi espressi nella sentenza Unicredit Bank Austria, se non per il tramite di nuova questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte UE, si chiede alla Corte d'Appello di valutare l'opportunità di disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE perché possa fornire ulteriori precisazioni interpretative in ordine all'art. 16 Direttiva 2008/48/CE tenendo conto della finalità di tutela del consumatore e del dovere di trasparenza e correttezza contrattuale dell'intermediario.
Il motivo è infondato.
pagina 6 di 16 Appare opportuno premettere le seguenti considerazioni sull'oggetto del contendere e sulla normativa di riferimento.
I contratti di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio/pensione per cui è causa sono stati stipulati tra il 2011 e il 2016 e sono stati estinti anticipatamente, su richiesta dei soggetti finanziati, tra il 2013 e il 2020.
La banca finanziatrice, in sede di conteggio estintivo, ha fatto applicazione della clausola contrattuale
(art. 8) che prevede la rimborsabilità, per quota parte, dei soli costi recurring e non dei costi up front.
I soggetti finanziati hanno contestato i conteggi e chiesto il rimborso per quota parte di tutti i costi, in applicazione dell'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB (nella versione vigente all'epoca) da seguire a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE del 11.9.2019 nella causa C-383/2018 (c.d. sentenza OR).
L'art. 16 par. 1 della direttiva 23/8/2008 n. 2008/48 sul credito al consumo, prevede che “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
La disposizione è stata fedelmente trasposta nell'ordinamento italiano dal D.Lgs. 13.8.2010 n. 141, introducendo l'art. 125 sexies TUB, secondo cui “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Prima della sentenza OR della CGUE, la corrente interpretazione dell'art. 125 sexies TUB era nel senso di distinguere, in caso di estinzione anticipata del finanziamento e ai fini del diritto al rimborso, tra costi up front e costi recurring; in particolare, in forza delle disposizioni della Banca d'Italia, oneri e costi – consistenti nel riaddebito al consumatore di una spesa fatta dal finanziatore – maturavano ed erano dovuti con il compimento della prestazione remunerata, fosse essa funzionale alla conclusione del contratto (istruttoria, mediazione, ecc.) o alla sua esecuzione (elaborazioni e comunicazioni in corso di contratto, prestazione della copertura assicurativa, ecc.); il diritto alla riduzione riguardava i soli oneri che dipendevano dall'esecuzione del contratto (recurring) e solo per la parte in cui la prestazione remunerata non aveva avuto luogo in conseguenza dell'estinzione anticipata, mentre nessun rimborso era dovuto per gli oneri di accesso al finanziamento che remuneravano un'attività già compiuta (up front).
pagina 7 di 16 La sentenza OR, la cui efficacia è vincolante anche per il giudice nazionale, ha invece affermato che “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del
Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
La CGUE ha rilevato che la disposizione deve essere interpretata non soltanto sulla base del suo tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte;
per quanto riguarda il contesto, la stessa “ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di
«equa riduzione»” prevista dalla direttiva 87/102, “quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi»”; quanto all'obiettivo della direttiva 2008/48, “questa mira a garantire un'elevata protezione del consumatore;
questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione;
al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti;
l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto;
inoltre limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto;
il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”.
Dopo la sentenza OR, l'art. 125 sexies TUB è stato quindi interpretato dalla giurisprudenza nel senso che il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, senza distinzione tra costi up front e recurring.
pagina 8 di 16 In data 25.7.2021 è entrata in vigore la legge n.106/2021, di conversione del D.L. n.73/2021, che ha introdotto (art. 11 octies comma 1) il nuovo testo dell'art. 125 sexies TUB in conformità alla sentenza
OR, e ha stabilito all'art. 11 octies comma 2, che lo stesso si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge, mentre “alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 sexies del TU di cui al d. lgs. n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n.263/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale art. 11 octies comma 2 limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia”.
La Corte Costituzionale ha chiarito che per i contratti anteriori al 25.7.2021 l'art. 125 sexies TUB “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza OR”, che “resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125 sexies comma 1”, che la sentenza OR prospetta un'interpretazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, che trova applicazione a tutti i contratti conclusi dopo l'attuazione della direttiva e che non limita la vincolatività della sua ricostruzione solo pro futuro, né la circoscrive alle mere estinzioni anticipate intervenute dopo la pubblicazione della medesima pronuncia;
e che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza OR sostenuta dalla giurisprudenza di merito era doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di Giustizia.
Da quanto sopra esposto consegue che, come correttamente ritenuto dal Tribunale, nel caso di specie deve trovare applicazione l'art. 125 sexies TUB (che ha trasposto fedelmente nel nostro ordinamento l'art. 16 della direttiva 2008/48/CE), da interpretarsi come stabilito nella sentenza OR della CGUE
“nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, l'interpretazione dell'art. 16 della direttiva
2008/48/CE fornita dalla sentenza OR è non solo condivisibile, ma deve essere applicata dal giudice nazionale, come confermato dalla Corte Costituzionale.
Sono infondati gli argomenti svolti nel motivo di appello per invocare l'applicabilità al caso in esame dei principi espressi dalla sentenza 9.2.2023 della Corte di Giustizia UE nella causa C-555/21 (c.d.
Unicredit Bank Austria).
pagina 9 di 16 Con tale sentenza la CGUE ha affermato che l'art. 25 par 1 della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, deve essere interpretato nel senso che “esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.
La Corte non si pronuncia sulla direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, applicabile al caso in esame, ma sulla (diversa) direttiva 2014/17/UE relativa ai (diversi) contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.
E ha chiaramente distinto la disciplina dei contratti di credito ai consumatori da quella dei contratti di credito garantiti da ipoteca o relativi ai beni immobili residenziali, disciplinati dalle due direttive, sebbene la formulazione delle due norme che sanciscono il diritto al rimborso proporzionale dei costi contrattuali nel caso di estinzione anticipata sia del tutto simile.
La CGUE giunge alla conclusione esposta dopo avere:
-rilevato che secondo il giudice del rinvio, se in considerazione della formulazione quasi identica delle due disposizioni e dell'obiettivo comune delle due direttive di assicurare una tutela elevata del consumatore, si potrebbe ritenere che l'art. 25 par. 1 della direttiva 2014/17 debba essere interpretato nel medesimo senso dell'art. 16 pag. 1 della direttiva 2008/48 come da sentenza OR, “Tuttavia, i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio….in particolare, le spese relative alla valutazione del bene immobile, all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale e alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una costituzione in garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca” e “per quanto riguarda le spese indipendenti dalla durata del contratto nell'ambito della direttiva 2014/17, il creditore non disporrebbe affatto di un margine di manovra contrattuale per riqualificare tali spese come costi che dipendono da tale durata”;
-richiamato il considerando 22 della direttiva 2014/17, secondo cui “allo stesso tempo, è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, che giustificano un approccio differenziato”,
-ribadito in motivazione la necessità di considerare tali specificità: “dal considerando 22 di tale direttiva si evince anche che è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato”.
pagina 10 di 16 Risulta quindi evidente che le conclusioni della sentenza 9.2.2023 sono dettate dalle particolari caratteristiche dei contratti di credito al consumo relativi a beni immobili residenziali, come illustrate dal giudice del rinvio, e non possono quindi essere estese ad altre tipologie di finanziamenti al consumo, per le quali continuano a valere i principi interpretativi stabiliti nella sentenza OR (v. sentenza Corte d'Appello di Torino n. 1058/2023; sentenza Corte d'Appello di Milano n.573/2023).
Sono conseguentemente irrilevanti le ulteriori osservazioni svolte nel motivo di appello in ordine alle garanzie offerte al consumatore dal modulo “SECCI”, dall'art. 6 bis comma 3 DPR 180/1950, dal provvedimento 15.7.2015 della Banca d'Italia di approvazione della Sezione VII-bis delle disposizioni di trasparenza;
dovendosi comunque ribadire che con la sentenza 263/22 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies comma 2 D.L. n. 73/2021, convertito nella L.
106/21, con riferimento alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia”, specificando che per i contratti anteriori al 25.7.2021 l'art. 125 sexies
TUB “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza OR” e che
“resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125 sexies comma 1”; poiché le disposizioni sulla trasparenza cui rinvia l'art. 6 bis, invocato dalla banca, sono le medesime richiamate dall'art. 11 octies, dichiarato incostituzionale, le stesse non possono continuare a trovare applicazione (come fonte sub primaria e in forza del richiamo normativo) in quanto incompatibili con la norma primaria (art. 125 sexies TUB), che può oggi accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza OR.
Alla luce delle considerazioni svolte, non vi sono ragioni per disporre il rinvio pregiudiziale alla CGUE richiesto dall'appellante “perché possa fornire ulteriori precisazioni interpretative in ordine all'art. 16
Direttiva 2008/48/CE tenendo conto della finalità di tutela del consumatore e del dovere di trasparenza e correttezza contrattuale dell'intermediario”.
Per completezza si aggiunge che successivamente alla sentenza di primo grado, in data 11.8.2023, è entrato in vigore il D.L. n.104/2023, convertito con L. n. 169/2023, che dispone: “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies pagina 11 di 16 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
La norma, che richiama il rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, non introduce modifiche per il consumatore/finanziato rispetto a quanto sopra evidenziato. L'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato in modo conforme al diritto europeo vigente, e quindi all'art. 16 della direttiva 2008/48/CE che recepisce, come interpretato dalla CGUE con la sentenza OR.
Si rileva poi che la Corte di Cassazione, ancora con la pronuncia 14836/2024, ha richiamato e applicato i principi della sentenza OR, estendendoli alle previgenti direttive 87/2012/CEE e 90/88/CEE sul credito al consumo e ai contratti stipulati/estinti quando erano in vigore le norme che hanno recepito dette direttive.
Con il secondo motivo – “Sul quantum debeatur” – l'appellante censura l'ordinanza nella parte in cui il Tribunale applica il criterio pro rata temporis, allegando che: il novellato art. 125 sexies TUB prevede il differente criterio della curva degli interessi in ipotesi di estinzione anticipata e, pur applicandosi ai contratti stipulati successivamente al 25.7.2021, ha natura ricognitiva anche per i contratti stipulati in epoca precedente;
inoltre in tutti i contratti oggetto di causa il “criterio contrattuale” previsto per il calcolo della riduzione (degli oneri recurring) è proprio quello della curva degli interessi, ovvero del costo ammortizzato, in conformità ai relativi articoli delle condizioni generali di contratto e dei relativi piani annuali di rimborso interessi e commissioni;
è errata l'interpretazione secondo cui la clausola 8 dei contratti costituirebbe un esplicito richiamo al criterio pro rata temporis, in quanto l'espressione “dovuti per la vita residua del contratto” sta semplicemente ad indicare che verranno restituiti i soli costi dovuti per l'esecuzione del contratto (recurring) e non anche quelli funzionali alla stipula del contratto (up front); appare invece evidente che il criterio contrattualmente previsto è quello del costo ammortizzato, ribadito nel piano annuale di rimborso interessi e commissioni allegato a ciascun contratto;
non vi è alcuna ambiguità interpretativa, né difficoltà per il consumatore di conoscere ex ante la quota di cui ha diritto di chiedere la restituzione, tenuto conto del piano annuale di rimborso interessi e commissioni allegato a ciascun contratto;
la ragione per cui si addiviene ad un criterio anziché ad un altro non può poi rintracciarsi in ciò che sarebbe maggiormente conveniente per il consumatore.
L'appellante censura altresì l'ordinanza con riferimento alla condanna al pagamento degli interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. sulle somme ritenute dovute;
allega che: la condanna è ultra petita,
pagina 12 di 16 non essendo stata richiesta da controparte alcuna condanna al pagamento degli interessi;
in ogni caso non sarebbero dovuti gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. perché il presupposto giuridico dell'applicazione di tale tasso di interesse legale moratorio è costituito dalla mancata determinazione, ad opera delle parti, della misura degli interessi (“se le parti non ne hanno determinato la misura”), dovendosi escludere i casi in cui le parti non abbiano avuto la materiale possibilità di fissare un tasso convenzionale di interesse, come accade per il fatto illecito o la ripetizione, e in genere per inadempimenti la cui misura risarcitoria è a posteriori liquidata in somma di denaro.
Il motivo è infondato.
In ordine al criterio da utilizzare per il calcolo della quota di costi da rimborsare, pro rata temporis
(come ritenuto dagli appellati) o della curva degli interessi/del costo ammortizzato (come preteso dall'appellante), si rileva quanto segue.
Il nuovo art. 125 sexies TUB - il cui comma 2 dispone che “Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato” - si applica solo ai contratti successivi al 25.7.2021 e non è quindi invocabile nel caso di contratti antecedenti, come nel caso di specie.
Questo Collegio richiama e conferma l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte d'Appello, secondo cui la quantificazione del rimborso sulla base del criterio pro rata temporis è di immediata comprensione poiché quantifica il rimborso dovuto applicando un semplice criterio proporzionale, in base alla minore durata del rapporto rispetto a quella inizialmente stabilita;
è quindi maggiormente intuitivo di quello secondo la curva degli interessi e come tale è più aderente alle indicazioni della direttiva 2008/48/CE, la quale stabilisce (considerando 39) che il calcolo dell'indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e in ogni caso durante l'esecuzione del contratto di credito (C. App. Torino sent. n.1058/2023; nello stesso senso C.App. Torino sent. n. 137/2023, secondo cui “il criterio secondo la curva degli interessi non è altrettanto agevole da verificare da parte del consumatore, atteso che implica l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile dal piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e quindi non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata”).
Così anche la Corte d'Appello di Milano con la sentenza 17.1.2024 nella causa r.g. n. 573/2023, ha statuito che “Ad avviso della Corte, l'adozione da parte del primo Giudice del criterio pro rata temporis non è censurabile. Difatti, tale metodologia di calcolo tutela maggiormente il consumatore ed pagina 13 di 16 è più aderente al canone interpretativo teleologico di favor per il consumatore, di cui alla sentenza
OR, perché consente di calcolare ed espungere proporzionalmente l'importo dei costi sostenuti dal consumatore per le rate non maturate in conseguenza dell'estinzione anticipata (cfr. Corte d'Appello di
Milano sentenza n. 1936/2022)”.
Contrariamente a quanto allegato dall'appellante, l'art. 8 comma 2 delle condizioni generali dei contratti di finanziamento non fa un chiaro e inequivoco riferimento al criterio della curva degli interessi o del costo ammortizzato;
la clausola prevede infatti che <ove eserciti la facolt di rimborso anticipato il cedente ha diritto ad una riduzione del costo totale credito pari all degli interessi e dei costi dovuti per vita residua contratto>> e tale pattuizione sembra fare riferimento al criterio pro rata temporis, piuttosto che al criterio della curva degli interessi o del costo ammortizzato, come correttamente ritenuto dal Tribunale;
la clausola poi prosegue prevedendo cheDE avrà inoltre diritto al rimborso, pro-quota ed in funzione del tempo di ammortamento trascorso, degli importi indicati alle lettere B-D del Prospetto Finanziario, con i criteri e nella misura prevista dall'Allegato al presente contratto “Piano annuale di rimborso interessi e commissioni”>>, risultando nel complesso la clausola ambigua con riferimento al criterio pro rata temporis o della curva degli interessi/del costo ammortizzato, con conseguente applicazione del criterio interpretativo di cui agli artt. 1370 c.c. e 35 cod. consumo, nel senso più favorevole al contraente consumatore che non l'ha predisposta (e quindi con applicazione del criterio pro rata temporis).
Sono conseguentemente infondate le deduzioni svolte nel motivo di appello.
Risultano infine correttamente riconosciuti d'ufficio, sulle somme dovute da in Parte_1
restituzione agli appellati, gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale.
Come statuito da Cass. civ. 61/2023 “il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione”; sicché tale saggio di interessi si applica
“a tutte le obbligazioni pecuniarie”, quali “le obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale” ex art. 2033 c.c., come nel caso di specie.
Non appare necessaria una domanda di riconoscimento degli interessi, né degli specifici interessi al tasso ex art. 1284 comma 4 c.c., dovendo gli stessi essere riconosciuti in presenza delle condizioni di legge e liquidati d'ufficio dal giudice;
la previsione di interessi maggiorati “dal momento in cui è pagina 14 di 16 proposta la domanda giudiziale”, è stata introdotta “al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità” (Cass. civ. 61/2023). Coerentemente con tale scopo, tali interessi vanno ritenuti ricompresi nella generica domanda di restituzione del pagamento indebito, trattandosi di un accessorio essenziale del credito pecuniario che consegue all'instaurarsi su di esso di una specifica controversia.
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 1.134,00 per fase di studio,
€ 921,00 per fase introduttiva, € 1.911,00 per fase decisionale, per totali € 3.966,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta. Disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c.
a favore dell' Avv. Andrea Ruocco, che si dichiara antistatario.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Parte_1
Tribunale di Torino datata 7.6.2023, Repert. n. 5994/2023 del 7.6.2023, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta. Ne dispone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv.
Andrea Ruocco.
pagina 15 di 16 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 7.3.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 923/2023 avente ad oggetto: contratti di finanziamento promossa da:
CF ), in persona del procuratore Dott.ssa , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Giovanni Trenti e Michela Boccardo, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 CodiceFiscale_3 CP_4
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._4 CP_5 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Controparte_6 C.F._6 CP_7
), elettivamente domiciliati presso l'Avv. Andrea Ruocco, che li rappresenta e C.F._7
difende per procure in atti;
APPELLATI
Udienza di rimessione della causa a decisione del 4.3.2025.
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino,
Ogni diversa domanda ed eccezione disattesa
In via pregiudiziale
Disporre il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia Europea per le ragioni esposte in narrativa;
In via principale
Riformare l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa dal Tribunale di Torino, G.U. Dott.ssa Silvia Vitrò, nel procedimento iscritto al RG n. 19440/2022, pubblicata il 7 giugno 2023, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, assolvere dalle domande contro di essa proposte dai Parte_1
signori , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
e ; Controparte_6 CP_7
In via subordinata
Accertare che costi up front e recurring non goduti per l'anticipata estinzione devono determinarsi secondo il criterio contrattuale della curva degli interessi ovvero del costo ammortizzato nelle misure indicate in narrativa.
In ogni caso,
Condannare i signori , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 [...]
, e a ripetere in tutto o in parte a CP_5 Controparte_6 CP_7 Parte_1 quanto dalla stessa corrisposto in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino,
[...] nonché dichiarare tenuto l'Avv. Andrea Ruocco a ripetere quanto dalla corrisposto direttamente CP_8
a suo favore in qualità di antistatario.
Con vittoria di spese e compensi, per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario (15%), nonché la maggiorazione dovuta ex D.M. 8.03.2018, n. 37 per essere gli atti redatti con modalità ipertestuali, IVA e CPA come per legge.
PER GLI APPELLATI:
Disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
pagina 2 di 16 3) In ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. i signori , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, e hanno instaurato il CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
giudizio avanti al Tribunale di Torino nei confronti di esponendo che: tra il 2011 Parte_1
e il 2016 avevano stipulato con la banca convenuta contratti di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio/pensione, tutti estinti anticipatamente (tra il 2013 e il 2020); a seguito dell'estinzione anticipata, i ricorrenti avevano diritto alla restituzione di tutte le spese e commissioni non godute/maturate, che fossero up front o recurring, compreso il premio assicurativo, alla luce della sentenza 11.9.2019 emessa dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-383/18 (c.d. “OR”); in forza di tale pronuncia, le clausole dei contratti di finanziamento che vietavano la restituzione di spese e commissioni sostenute dai ricorrenti al momento della stipula, dovevano essere dichiarate nulle per violazione dell'art. 125 sexies TUB;
ai fini della determinazione del quantum restitutorio il criterio di calcolo da applicare era quello “pro rata temporis”.
costituendosi, ha chiesto di respingere la domanda evidenziando che: i ricorrenti Parte_1
non avevano diritto al rimborso dei costi up front, ma solo dei costi recurring, già rimborsati;
la Corte di Giustizia UE con pronuncia del 9.2.2023 nella causa C-555/21 era tornata ad occuparsi dei rimborsi dei costi up front e recurring, giungendo a conclusioni diametralmente opposte a quelle della sentenza
OR; in subordine, il criterio di calcolo da seguire era quello della “curva degli interessi” in quanto espressamente pattuito e riportato nel nuovo testo dell'art. 125 sexies TUB.
Il Tribunale di Torino, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 7.6.2023, Repert. n. 5994/2023 del
7.6.2023, ha ritenuto fondata la domanda dei ricorrenti, rilevando che:
-sussiste il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata, al rimborso di tutti i costi legati al finanziamento in proporzione alla durata effettiva dello stesso, senza distinzione tra costi up front e costi recurring, a seguito della sentenza OR della CGUE del 11.9.2019 e della sentenza della Corte
Costituzionale 263/2022; è pertanto nulla, per violazione di norma imperativa, la clausola contenuta nell'art. 8 delle condizioni generali dei contratti di finanziamento prodotti in giudizio, che prevede la rimborsabilità dei soli costi recurring; il diritto alla ripetizione dei ricorrenti deve avere ad oggetto le spese istruttorie, le commissioni di rete distributiva e le spese assicurative ove presenti, escluse le sole imposte e tasse;
pagina 3 di 16 -la sentenza CGUE C-555/21, invocata dalla banca, non è rilevante nel presente giudizio perché verte sull'interpretazione dell'art. 25 par. 1 della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali;
tale sentenza fa espressamente salvi i principi precedentemente espressi dalla medesima CGUE nella sentenza OR ed evidenzia che i contratti di credito ai consumatori presentano considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili;
solo per questi tipi di contratto, dunque, non possono trovare applicazione i principi della sentenza OR e non è il caso che qui ci occupa;
-in ordine al criterio di calcolo, viene applicato il metodo pro rata temporis in quanto più adeguato a far fronte alle esigenze di semplificazione indicate dalla direttiva 2008/48, mentre il metodo della curva degli interessi non è altrettanto agevole da verificare per il consumatore, la cui tutela deve essere garantita;
inoltre nei contratti oggetto di causa vi è un riferimento al criterio pro rata temporis e, ove si ritenesse esistere contrasto o ambiguità nel testo contrattuale, dovrebbe applicarsi la regola dell'interpretazione contro il soggetto che l'ha predisposto ex artt. 1370 c.c. e 35 cod. consumo;
-anche le spese del premio assicurativo devono essere rimborsate secondo il criterio indicato (dedotti gli importi eventualmente già restituiti dalla compagnia assicurativa), condividendosi l'orientamento giurisprudenziale dominante circa la sussistenza della legittimazione passiva dell'istituto di credito in ordine al rimborso di tale voce di spesa;
-essendo il giudice tenuto, pur in assenza di specifica domanda, ad individuare la disciplina degli interessi concretamente applicabile alla fattispecie, in quanto compresi ex lege nel titolo restitutorio, nel caso di specie competono anche gli interessi in misura moratoria, ex art. 1284 comma 4 c.c., dal deposito del ricorso (21.10.2022); l'art. 1284 comma 4 c.c. ha infatti inteso estendere l'applicazione della disciplina speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002) ad ogni obbligazione pecuniaria a partire dal momento in cui sia stata proposta la relativa domanda giudiziale.
Il Tribunale ha pertanto accolto la domanda dei ricorrenti di rimborso dei costi del finanziamento per estinzione anticipata, condannando a pagare in favore di: la Parte_1 Controparte_1 somma complessiva di € 2.794,08, la somma complessiva di € 1.552,86, CP_4 CP_5 la somma complessiva di € 533,67, la somma complessiva di €
[...] Controparte_6
665,96, la somma complessiva di € 1.719,48, la somma complessiva di € Controparte_2 Controparte_3
608,53, la somma complessiva di € 542,75; per tutti, con gli interessi ex art. 1284 CP_7
comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
oltre alle spese di lite, da distrarsi a favore dell'Avv. Andrea
Ruocco.
pagina 4 di 16 Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha impugnato l'ordinanza Parte_1
del Tribunale, di cui ha chiesto la riforma per i motivi di seguito illustrati, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 [...]
e , costituendosi, hanno chiesto di dichiarare inammissibile ex art. Controparte_6 CP_7
348 bis c.p.c. o rigettare l'appello perché infondato e di confermare l'ordinanza impugnata, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
Questa Corte, con ordinanza 14.11.2023, ha ritenuto non sussistenti i presupposti dell'art. 348 bis c.p.c..
II. L'appello è articolato in due motivi di gravame.
Con il primo motivo - “sull'an debeatur” - l'appellante censura l'ordinanza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto sussistente il diritto dei consumatori al rimborso di tutti i costi legati al finanziamento, che siano recurring o up front; allega che: l'errata conclusione a cui è giunto il
Tribunale si basa su una non condivisibile interpretazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, offerta dalla sentenza OR 11.9.2019 della Corte di Giustizia UE;
la CGUE con sentenza 9.2.2023 causa C-555/21 (c.d. Unicredit Bank Austria), è tornata ad esprimersi in ordine alla ripetibilità dei costi di un contratto in caso di estinzione anticipata, nell'ambito della direttiva n. 2014/17/UE relativa al credito immobiliare ai consumatori, con riferimento all'art. 25 della medesima la cui formulazione è del tutto sovrapponibile a quella del richiamato art. 16, giungendo ad esiti opposti;
l'aspetto dirimente di tale pronuncia non risiede nella specificità dei contratti di credito relativi ai beni immobili residenziali, come ritenuto dal Tribunale, bensì nelle garanzie che i modelli contrattuali offrono a tutela del consumatore, ovvero nel contesto in cui si inseriscono;
la Corte, che non enuncia affatto le caratteristiche specifiche dei contratti di credito che giustificherebbero un approccio differenziato, precisa infatti che una dettagliata informativa precontrattuale è idonea ad evitare che l'ente creditizio indichi unilateralmente quali costi up front delle voci aventi invece natura recurring (“conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/17, il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato sono tenuti a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all'allegato II a tale direttiva. Tale prospetto prevede una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno. Orbene, una siffatta ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro
pagina 5 di 16 organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto”); la sola apparente differenza, che giustifica il diverso trattamento da parte della Corte, consiste nel fatto che mentre la direttiva
2014/17/UE prevede (all'allegato II) il modulo PIES, sufficiente ad assolvere alla finalità di tutela del consumatore affinché siano per quest'ultimo distinguibili i costi oggettivamente connessi alla durata del credito, l'allegato II della direttiva 2008/48/CE contempla un'informativa di carattere più generale;
in realtà nel nostro ordinamento esiste una normativa interna di derivazione europea (dalla direttiva
2008/48/CE) che assolve in toto alla funzione di garanzia e tutela, che con la direttiva 2014/17/UE è assicurata a monte, tenuto conto del modulo SECCI (del tutto paragonabile al modello PIES), dell'art. 125 sexies TUB, dell'art. 6 bis comma 3 DPR 180/1950 introdotto con il D.Lgs. 169/2012
(disposizione speciale operante solo per le cessioni del quinto dello stipendio o pensione, che prevede che la Banca d'Italia detti disposizioni che consentano al cliente di distinguere gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto), del provvedimento 15.7.2015 della
Banca d'Italia di approvazione della Sezione VII-bis delle disposizioni di trasparenza, che ha disposto che “le procedure interne dell'intermediario quantificano in maniera chiara, dettagliata e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, sono restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”, con assoggettamento a riduzione dei soli oneri recurring ed esclusione di quelli up front;
esistendo in Italia un apparato normativo chiaramente idoneo ad elidere il rischio di abuso nei confronti del consumatore, sulla base di un regime del tutto analogo a quello ritenuto appropriato dalla Corte UE nella sentenza Unicredit Bank Austria, con riferimento ai crediti immobiliari, la medesima soluzione deve essere applicata ai contratti di credito al consumo, quali quelli oggetto di causa in cui è palese la distinzione tra costi up front e recurring; è di conseguenza errata la declaratoria di nullità della clausola 8 nella parte in cui enuncia il diritto alla riduzione del costo totale del credito limitatamente ai soli costi che dipendono dalla durata residua del rapporto, con esclusione dei costi up front; ove si ritenga che il giudice nazionale non possa discostarsi dalla sentenza OR applicando i principi espressi nella sentenza Unicredit Bank Austria, se non per il tramite di nuova questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte UE, si chiede alla Corte d'Appello di valutare l'opportunità di disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE perché possa fornire ulteriori precisazioni interpretative in ordine all'art. 16 Direttiva 2008/48/CE tenendo conto della finalità di tutela del consumatore e del dovere di trasparenza e correttezza contrattuale dell'intermediario.
Il motivo è infondato.
pagina 6 di 16 Appare opportuno premettere le seguenti considerazioni sull'oggetto del contendere e sulla normativa di riferimento.
I contratti di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio/pensione per cui è causa sono stati stipulati tra il 2011 e il 2016 e sono stati estinti anticipatamente, su richiesta dei soggetti finanziati, tra il 2013 e il 2020.
La banca finanziatrice, in sede di conteggio estintivo, ha fatto applicazione della clausola contrattuale
(art. 8) che prevede la rimborsabilità, per quota parte, dei soli costi recurring e non dei costi up front.
I soggetti finanziati hanno contestato i conteggi e chiesto il rimborso per quota parte di tutti i costi, in applicazione dell'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB (nella versione vigente all'epoca) da seguire a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE del 11.9.2019 nella causa C-383/2018 (c.d. sentenza OR).
L'art. 16 par. 1 della direttiva 23/8/2008 n. 2008/48 sul credito al consumo, prevede che “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
La disposizione è stata fedelmente trasposta nell'ordinamento italiano dal D.Lgs. 13.8.2010 n. 141, introducendo l'art. 125 sexies TUB, secondo cui “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Prima della sentenza OR della CGUE, la corrente interpretazione dell'art. 125 sexies TUB era nel senso di distinguere, in caso di estinzione anticipata del finanziamento e ai fini del diritto al rimborso, tra costi up front e costi recurring; in particolare, in forza delle disposizioni della Banca d'Italia, oneri e costi – consistenti nel riaddebito al consumatore di una spesa fatta dal finanziatore – maturavano ed erano dovuti con il compimento della prestazione remunerata, fosse essa funzionale alla conclusione del contratto (istruttoria, mediazione, ecc.) o alla sua esecuzione (elaborazioni e comunicazioni in corso di contratto, prestazione della copertura assicurativa, ecc.); il diritto alla riduzione riguardava i soli oneri che dipendevano dall'esecuzione del contratto (recurring) e solo per la parte in cui la prestazione remunerata non aveva avuto luogo in conseguenza dell'estinzione anticipata, mentre nessun rimborso era dovuto per gli oneri di accesso al finanziamento che remuneravano un'attività già compiuta (up front).
pagina 7 di 16 La sentenza OR, la cui efficacia è vincolante anche per il giudice nazionale, ha invece affermato che “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del
Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
La CGUE ha rilevato che la disposizione deve essere interpretata non soltanto sulla base del suo tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte;
per quanto riguarda il contesto, la stessa “ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di
«equa riduzione»” prevista dalla direttiva 87/102, “quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi»”; quanto all'obiettivo della direttiva 2008/48, “questa mira a garantire un'elevata protezione del consumatore;
questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione;
al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti;
l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto;
inoltre limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto;
il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”.
Dopo la sentenza OR, l'art. 125 sexies TUB è stato quindi interpretato dalla giurisprudenza nel senso che il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, senza distinzione tra costi up front e recurring.
pagina 8 di 16 In data 25.7.2021 è entrata in vigore la legge n.106/2021, di conversione del D.L. n.73/2021, che ha introdotto (art. 11 octies comma 1) il nuovo testo dell'art. 125 sexies TUB in conformità alla sentenza
OR, e ha stabilito all'art. 11 octies comma 2, che lo stesso si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge, mentre “alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 sexies del TU di cui al d. lgs. n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n.263/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale art. 11 octies comma 2 limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia”.
La Corte Costituzionale ha chiarito che per i contratti anteriori al 25.7.2021 l'art. 125 sexies TUB “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza OR”, che “resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125 sexies comma 1”, che la sentenza OR prospetta un'interpretazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, che trova applicazione a tutti i contratti conclusi dopo l'attuazione della direttiva e che non limita la vincolatività della sua ricostruzione solo pro futuro, né la circoscrive alle mere estinzioni anticipate intervenute dopo la pubblicazione della medesima pronuncia;
e che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza OR sostenuta dalla giurisprudenza di merito era doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di Giustizia.
Da quanto sopra esposto consegue che, come correttamente ritenuto dal Tribunale, nel caso di specie deve trovare applicazione l'art. 125 sexies TUB (che ha trasposto fedelmente nel nostro ordinamento l'art. 16 della direttiva 2008/48/CE), da interpretarsi come stabilito nella sentenza OR della CGUE
“nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, l'interpretazione dell'art. 16 della direttiva
2008/48/CE fornita dalla sentenza OR è non solo condivisibile, ma deve essere applicata dal giudice nazionale, come confermato dalla Corte Costituzionale.
Sono infondati gli argomenti svolti nel motivo di appello per invocare l'applicabilità al caso in esame dei principi espressi dalla sentenza 9.2.2023 della Corte di Giustizia UE nella causa C-555/21 (c.d.
Unicredit Bank Austria).
pagina 9 di 16 Con tale sentenza la CGUE ha affermato che l'art. 25 par 1 della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, deve essere interpretato nel senso che “esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.
La Corte non si pronuncia sulla direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, applicabile al caso in esame, ma sulla (diversa) direttiva 2014/17/UE relativa ai (diversi) contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.
E ha chiaramente distinto la disciplina dei contratti di credito ai consumatori da quella dei contratti di credito garantiti da ipoteca o relativi ai beni immobili residenziali, disciplinati dalle due direttive, sebbene la formulazione delle due norme che sanciscono il diritto al rimborso proporzionale dei costi contrattuali nel caso di estinzione anticipata sia del tutto simile.
La CGUE giunge alla conclusione esposta dopo avere:
-rilevato che secondo il giudice del rinvio, se in considerazione della formulazione quasi identica delle due disposizioni e dell'obiettivo comune delle due direttive di assicurare una tutela elevata del consumatore, si potrebbe ritenere che l'art. 25 par. 1 della direttiva 2014/17 debba essere interpretato nel medesimo senso dell'art. 16 pag. 1 della direttiva 2008/48 come da sentenza OR, “Tuttavia, i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio….in particolare, le spese relative alla valutazione del bene immobile, all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale e alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una costituzione in garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca” e “per quanto riguarda le spese indipendenti dalla durata del contratto nell'ambito della direttiva 2014/17, il creditore non disporrebbe affatto di un margine di manovra contrattuale per riqualificare tali spese come costi che dipendono da tale durata”;
-richiamato il considerando 22 della direttiva 2014/17, secondo cui “allo stesso tempo, è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, che giustificano un approccio differenziato”,
-ribadito in motivazione la necessità di considerare tali specificità: “dal considerando 22 di tale direttiva si evince anche che è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato”.
pagina 10 di 16 Risulta quindi evidente che le conclusioni della sentenza 9.2.2023 sono dettate dalle particolari caratteristiche dei contratti di credito al consumo relativi a beni immobili residenziali, come illustrate dal giudice del rinvio, e non possono quindi essere estese ad altre tipologie di finanziamenti al consumo, per le quali continuano a valere i principi interpretativi stabiliti nella sentenza OR (v. sentenza Corte d'Appello di Torino n. 1058/2023; sentenza Corte d'Appello di Milano n.573/2023).
Sono conseguentemente irrilevanti le ulteriori osservazioni svolte nel motivo di appello in ordine alle garanzie offerte al consumatore dal modulo “SECCI”, dall'art. 6 bis comma 3 DPR 180/1950, dal provvedimento 15.7.2015 della Banca d'Italia di approvazione della Sezione VII-bis delle disposizioni di trasparenza;
dovendosi comunque ribadire che con la sentenza 263/22 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies comma 2 D.L. n. 73/2021, convertito nella L.
106/21, con riferimento alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia”, specificando che per i contratti anteriori al 25.7.2021 l'art. 125 sexies
TUB “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza OR” e che
“resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125 sexies comma 1”; poiché le disposizioni sulla trasparenza cui rinvia l'art. 6 bis, invocato dalla banca, sono le medesime richiamate dall'art. 11 octies, dichiarato incostituzionale, le stesse non possono continuare a trovare applicazione (come fonte sub primaria e in forza del richiamo normativo) in quanto incompatibili con la norma primaria (art. 125 sexies TUB), che può oggi accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza OR.
Alla luce delle considerazioni svolte, non vi sono ragioni per disporre il rinvio pregiudiziale alla CGUE richiesto dall'appellante “perché possa fornire ulteriori precisazioni interpretative in ordine all'art. 16
Direttiva 2008/48/CE tenendo conto della finalità di tutela del consumatore e del dovere di trasparenza e correttezza contrattuale dell'intermediario”.
Per completezza si aggiunge che successivamente alla sentenza di primo grado, in data 11.8.2023, è entrato in vigore il D.L. n.104/2023, convertito con L. n. 169/2023, che dispone: “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies pagina 11 di 16 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
La norma, che richiama il rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, non introduce modifiche per il consumatore/finanziato rispetto a quanto sopra evidenziato. L'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato in modo conforme al diritto europeo vigente, e quindi all'art. 16 della direttiva 2008/48/CE che recepisce, come interpretato dalla CGUE con la sentenza OR.
Si rileva poi che la Corte di Cassazione, ancora con la pronuncia 14836/2024, ha richiamato e applicato i principi della sentenza OR, estendendoli alle previgenti direttive 87/2012/CEE e 90/88/CEE sul credito al consumo e ai contratti stipulati/estinti quando erano in vigore le norme che hanno recepito dette direttive.
Con il secondo motivo – “Sul quantum debeatur” – l'appellante censura l'ordinanza nella parte in cui il Tribunale applica il criterio pro rata temporis, allegando che: il novellato art. 125 sexies TUB prevede il differente criterio della curva degli interessi in ipotesi di estinzione anticipata e, pur applicandosi ai contratti stipulati successivamente al 25.7.2021, ha natura ricognitiva anche per i contratti stipulati in epoca precedente;
inoltre in tutti i contratti oggetto di causa il “criterio contrattuale” previsto per il calcolo della riduzione (degli oneri recurring) è proprio quello della curva degli interessi, ovvero del costo ammortizzato, in conformità ai relativi articoli delle condizioni generali di contratto e dei relativi piani annuali di rimborso interessi e commissioni;
è errata l'interpretazione secondo cui la clausola 8 dei contratti costituirebbe un esplicito richiamo al criterio pro rata temporis, in quanto l'espressione “dovuti per la vita residua del contratto” sta semplicemente ad indicare che verranno restituiti i soli costi dovuti per l'esecuzione del contratto (recurring) e non anche quelli funzionali alla stipula del contratto (up front); appare invece evidente che il criterio contrattualmente previsto è quello del costo ammortizzato, ribadito nel piano annuale di rimborso interessi e commissioni allegato a ciascun contratto;
non vi è alcuna ambiguità interpretativa, né difficoltà per il consumatore di conoscere ex ante la quota di cui ha diritto di chiedere la restituzione, tenuto conto del piano annuale di rimborso interessi e commissioni allegato a ciascun contratto;
la ragione per cui si addiviene ad un criterio anziché ad un altro non può poi rintracciarsi in ciò che sarebbe maggiormente conveniente per il consumatore.
L'appellante censura altresì l'ordinanza con riferimento alla condanna al pagamento degli interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. sulle somme ritenute dovute;
allega che: la condanna è ultra petita,
pagina 12 di 16 non essendo stata richiesta da controparte alcuna condanna al pagamento degli interessi;
in ogni caso non sarebbero dovuti gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. perché il presupposto giuridico dell'applicazione di tale tasso di interesse legale moratorio è costituito dalla mancata determinazione, ad opera delle parti, della misura degli interessi (“se le parti non ne hanno determinato la misura”), dovendosi escludere i casi in cui le parti non abbiano avuto la materiale possibilità di fissare un tasso convenzionale di interesse, come accade per il fatto illecito o la ripetizione, e in genere per inadempimenti la cui misura risarcitoria è a posteriori liquidata in somma di denaro.
Il motivo è infondato.
In ordine al criterio da utilizzare per il calcolo della quota di costi da rimborsare, pro rata temporis
(come ritenuto dagli appellati) o della curva degli interessi/del costo ammortizzato (come preteso dall'appellante), si rileva quanto segue.
Il nuovo art. 125 sexies TUB - il cui comma 2 dispone che “Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato” - si applica solo ai contratti successivi al 25.7.2021 e non è quindi invocabile nel caso di contratti antecedenti, come nel caso di specie.
Questo Collegio richiama e conferma l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte d'Appello, secondo cui la quantificazione del rimborso sulla base del criterio pro rata temporis è di immediata comprensione poiché quantifica il rimborso dovuto applicando un semplice criterio proporzionale, in base alla minore durata del rapporto rispetto a quella inizialmente stabilita;
è quindi maggiormente intuitivo di quello secondo la curva degli interessi e come tale è più aderente alle indicazioni della direttiva 2008/48/CE, la quale stabilisce (considerando 39) che il calcolo dell'indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e in ogni caso durante l'esecuzione del contratto di credito (C. App. Torino sent. n.1058/2023; nello stesso senso C.App. Torino sent. n. 137/2023, secondo cui “il criterio secondo la curva degli interessi non è altrettanto agevole da verificare da parte del consumatore, atteso che implica l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile dal piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e quindi non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata”).
Così anche la Corte d'Appello di Milano con la sentenza 17.1.2024 nella causa r.g. n. 573/2023, ha statuito che “Ad avviso della Corte, l'adozione da parte del primo Giudice del criterio pro rata temporis non è censurabile. Difatti, tale metodologia di calcolo tutela maggiormente il consumatore ed pagina 13 di 16 è più aderente al canone interpretativo teleologico di favor per il consumatore, di cui alla sentenza
OR, perché consente di calcolare ed espungere proporzionalmente l'importo dei costi sostenuti dal consumatore per le rate non maturate in conseguenza dell'estinzione anticipata (cfr. Corte d'Appello di
Milano sentenza n. 1936/2022)”.
Contrariamente a quanto allegato dall'appellante, l'art. 8 comma 2 delle condizioni generali dei contratti di finanziamento non fa un chiaro e inequivoco riferimento al criterio della curva degli interessi o del costo ammortizzato;
la clausola prevede infatti che <ove eserciti la facolt di rimborso anticipato il cedente ha diritto ad una riduzione del costo totale credito pari all degli interessi e dei costi dovuti per vita residua contratto>> e tale pattuizione sembra fare riferimento al criterio pro rata temporis, piuttosto che al criterio della curva degli interessi o del costo ammortizzato, come correttamente ritenuto dal Tribunale;
la clausola poi prosegue prevedendo che
Sono conseguentemente infondate le deduzioni svolte nel motivo di appello.
Risultano infine correttamente riconosciuti d'ufficio, sulle somme dovute da in Parte_1
restituzione agli appellati, gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale.
Come statuito da Cass. civ. 61/2023 “il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione”; sicché tale saggio di interessi si applica
“a tutte le obbligazioni pecuniarie”, quali “le obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale” ex art. 2033 c.c., come nel caso di specie.
Non appare necessaria una domanda di riconoscimento degli interessi, né degli specifici interessi al tasso ex art. 1284 comma 4 c.c., dovendo gli stessi essere riconosciuti in presenza delle condizioni di legge e liquidati d'ufficio dal giudice;
la previsione di interessi maggiorati “dal momento in cui è pagina 14 di 16 proposta la domanda giudiziale”, è stata introdotta “al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità” (Cass. civ. 61/2023). Coerentemente con tale scopo, tali interessi vanno ritenuti ricompresi nella generica domanda di restituzione del pagamento indebito, trattandosi di un accessorio essenziale del credito pecuniario che consegue all'instaurarsi su di esso di una specifica controversia.
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 1.134,00 per fase di studio,
€ 921,00 per fase introduttiva, € 1.911,00 per fase decisionale, per totali € 3.966,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta. Disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c.
a favore dell' Avv. Andrea Ruocco, che si dichiara antistatario.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Parte_1
Tribunale di Torino datata 7.6.2023, Repert. n. 5994/2023 del 7.6.2023, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta. Ne dispone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv.
Andrea Ruocco.
pagina 15 di 16 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 7.3.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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