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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/09/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Paola Di SC Presidente dott. Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 390/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. GUGLIELMI LETIZIA, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE–
E
C.F. , nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BERTAGGIA TANIA, elettivamente domiciliato come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 7.3.2024, ha allegato che dalla Parte_1 relazione more uxorio con è nato il figlio , il 21.9.2021. Controparte_1 Persona_1
Secondo la ricostruzione della , a luglio del 2023 quest'ultima ha deciso di interrompere la Pt_1 relazione dopo avere avuto conoscenza del coinvolgimento del resistente in un procedimento giudiziale, in ragione dell'uso di sostanze stupefacenti.
La ricorrente ha evidenziato che, cessata la convivenza, si è trasferita con il figlio presso l'abitazione della di lei madre, e che, quando ha chiesto al di formalizzare l'accordo già P_
1 raggiunto in ordine al mantenimento del figlio, il resistente ha cominciato a perpetrare condotte persecutorie, probabilmente avendo preso atto dell'impossibilità di una riconciliazione.
Segnatamente, la ha dedotto che il resistente tra il 7 ed il 19 febbraio 2024 le ha inviato un Pt_1 numero spropositato di messaggi, dapprima mediante l'applicazione Whatsapp e poi tramite sms, nei quali lasciava intendere che avrebbe tentato il suicidio, per poi accusarla di avergli rovinato la vita e di intrattenere una relazione con un'altra persona, fino a formulare insistenti richieste di chiarimenti o di perdono.
Inoltre, la ricorrente ha dedotto che, in data 10.2.2024, il ha pedinato lei e la di lei madre, P_ che si erano recate dai Carabinieri, per poi raggiungerle nel cortile di casa, ove ha insultato la ricorrente e ha accusato madre della di non averlo aiutato. Ha allegato di avere comunque Pt_1 accompagnato il 13.2.2024 ha comunque accompagnato il figlio SC dal padre, pur tuttavia da quel momento il persistendo nella pratica di inviarle numerosi messaggi, ha cominciato P_ ad accusarla di frequentare un altro uomo, il quale – a dire del – si sarebbe anche recato P_ presso casa della stessa e avrebbe conosciuto il piccolo . Persona_1
La ha precisato che, a quel punto, in data 19.2.2024, si è determinata a sporgere querela, Pt_1 temendo per la incolumità propria e dei propri cari.
Nei giorni successivi, secondo la prospettazione della ricorrente, la situazione è rapidamente peggiorata, in quanto il ha cominciato a seguirla anche durante il giorno, fin quando, il P_
24.2.2024, la ha minacciata di presentarsi presso il posto di lavoro della stessa e di distruggere tutto.
Nonostante l'intervento dei Carabinieri, il resistente avrebbe continuato a minacciare la Pt_1 mediante sms e dandole un ultimatum, con l'indicazione del giorno entro il quale i due avrebbero dovuto incontrarsi e lei avrebbe dovuto rivelare il nome del suo compagno.
La ricorrente ha poi allegato di essere stata destinataria di insulti da parte del il 26.2.2024 P_ anche in presenza del figlio, proprio in occasione della visita del resistente al minore.
E ancora, nei giorni successivi il le ha inviato un messaggio di posta elettronica, nel quale ha P_ indicato i nomi di persone che, a suo dire, intratterrebbero una relazione con la , Pt_1 minacciando di recarsi nei pressi della abitazione di una di queste persone. Ha infine precisato di avere presentato integrazioni della querela e che è attualmente pendente un procedimento penale a carico del P_
Con decreto del 14.3.2024 è stato emesso inaudita altera parte un ordine di protezione del seguente tenore: ““ORDINA a la cessazione delle condotte pregiudizievoli nei Controparte_1 confronti di e ne dispone l'allontanamento dalla casa familiare della ricorrente, Parte_1 sita in Porto Tolle (RO), via L. Manara 22;PRESCRIVE a di non avvicinarsi Controparte_1 ai luoghi abitualmente frequentati da ed in particolare alla abitazione della Parte_1
2 ricorrente, al luogo ove ella lavora, al domicilio della famiglia di origine della ricorrente, nonché di non comunicare telefonicamente e con qualsiasi altro mezzo informatico o telematico con la
; PRESCRIVE ad entrambe le parti, per le comunicazioni telefoniche reciproche che si Pt_1 dovessero rendere necessarie, di avvalersi ciascuno del tramite di una persona che riscuota la comune fiducia;
DISPONE che il presente provvedimento abbia efficacia per sei mesi a decorrere dall'avvenuta esecuzione dello stesso”.
All'esito dell'udienza del 3.4.2024, sentite le parti con riferimento alle questioni attinenti alla richiesta ex art. 473-bis.69 c.p.c., il decreto è stato confermato con ordinanza del 17.6.2024, preso atto anche della misura cautelare che ha attinto il P_
1.1 Costituitosi in giudizio, il resistente ha evidenziato che la relazione non si è interrotta per le ragioni prospettate dalla ricorrente, dal momento che il 13.12.2021, dunque circa due anni prima della cessazione della convivenza, a seguito di controllo eseguito dalla Compagnia Carabinieri
NOR di Adria, egli è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente e da ciò è conseguita dapprima la segnalazione alla Prefettura e successivamente la sospensione della patente di guida.
Il ha peraltro precisato che la Prefettura di Rovigo, considerata l'adesione dello stesso al P_ programma terapeutico del SERD iniziato nel mese di agosto 2023 con esito positivo, ha poi emesso un provvedimento di parziale revoca del provvedimento sanzionatorio con restituzione della patente di guida;
ha inoltre evidenziato che il programma terapeutico, temporaneamente sospeso per esigenze lavorative, è ancora in corso. Ha infine allegato di avere un'altra figlia, ora quattordicenne, nata da un precedente matrimonio, e che, in ogni caso, non vi sarebbero ragioni per derogare al regime dell'affidamento condiviso.
Dunque, il resistente ha chiesto adottarsi i provvedimenti provvisori in conformità alle conclusioni rassegnate.
Le parti hanno poi svolto rispettivamente le difese ex art. 473-bis.17.
All'udienza del 3.7.2024 il giudice delegato alla trattazione del procedimento ha sentito le parti.
1.2 Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c.:
- è stato disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con Persona_1 collocazione prevalente presso la stessa;
- è stata assegnata a la casa familiare, sita in Porto Tolle (RO) via L. Manara, 22; Parte_1
- è stato disciplinato il diritto di visita del compatibilmente con l'attuazione della misura P_ cautelare disposta dal giudice penale e/o con l'ordine di protezione;
- è stato posto in capo a l'obbligo di corrispondere, con decorrenza dalla data della Controparte_1 domanda, a , a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile Parte_1
3 di euro 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie;
- è stata disposta l'attribuzione dell'intero importo dell'assegno universale unico alla ricorrente, anche in assenza del consenso del padre.
Inoltre, è stata disposta l'acquisizione di una relazione di aggiornamento attinente al percorso CP_ seguito dal convenuto presso il .
All'udienza del 3.12.2024 il difensore del resistente, in considerazione dell'assenza di elementi critici nel comportamento del e dell'ampliamento dei tempi di permanenza del minore P_ presso il padre intervenuto in forza di un accordo tra le parti, ha chiesto la modifica dei provvedimenti provvisori, in relazione alla regolamentazione del diritto di visita paterno.
In accoglimento di detta istanza, il giudice ha stabilito che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio in presenza di una persona maggiorenne convivente con il (ossia la di lui madre), o di P_ una persona riferibile alla famiglia paterna (ossia il di lui fratello).
2. Conclusioni delle parti
La ricorrente ha così precisato le conclusioni: “
1. In via principale. Disporre l'affido esclusivo del minore alla madre sig.ra , disponendo la collocazione del Persona_2 Parte_1 minore presso la residenza della madre in Porto Tolle (RO) via L. Manara, 22, con possibilità per il padre di vederlo e tenerlo con sé con modalità di visita competenti anche in spazio neutro e protetto, nei tempi e modi che il Tribunale stabilirà. In ogni caso si chiede che l'eventuale pernotto del minore presso la residenza del padre possa avvenire solo a decorrere dal 4 anno di età.
2. In subordine: Disporre l'affido condiviso del minore alla madre sig.ra Persona_2
, disponendo la collocazione prevalente del minore presso la residenza della madre in Parte_1
Porto Tolle (RO) via L. Manara, 22, con possibilità per il padre di vederlo e tenerlo con sé con modalità di visita anche in spazio neutro e protetto, nei tempi e modi che il Tribunale stabilirà. In ogni caso si chiede che l'eventuale pernotto del minore presso la residenza del padre possa avvenire solo a decorrere dal 4 anno di età.
3. In ogni caso intervento dei Servizi Sociali competenti.
4. In ogni caso assegnazione della casa familiare alla ricorrente .
5. Parte_1
Sull'assegno di mantenimento: Disporre che il sig. provveda al mantenimento del Controparte_1 minore in via indiretta, mediante versamento alla signora della somma di € 365,00 entro il Pt_1 giorno 15 del mese. La predetta somma verrà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT
FOI; disporre altresì che l'intero importo dell'assegno unico venga attribuito e percepito dalla sig.ra ; Le spese ricreative, scolastiche e mediche saranno a carico di entrambi i Parte_1 genitori al 50%, e dovranno essere rimborsate da ciascun genitore all'altro previa esibizione dei documenti di spesa secondo il seguente schema: A. spese mediche (da documentare) che non
4 richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche e presso strutture private con una spesa inferiore ad €
1.000,00; c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
B. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, per importo superiore ad € 1.000,00; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
C spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa scolastica;
f) centro estivo/doposcuola d. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
E. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
F. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter); c) vacanze e campi estivi;
Con vittoria di compensi e spese per entrambe le fasi del presente giudizio”.
Il resistente, invece, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la residenza Persona_1 della madre. Per effetto di quanto sopra, le decisioni importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute, allo sport da praticare, ecc. saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio stesso;
sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio;
2) Diritto di visita del padre: Disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore in ogni momento previo avviso telefonico alla madre (quando sarà cessata la misura cautelare) e comunque nel rispetto del seguente calendario minimo: -martedì e giovedì dalle ore
13.30 alle ore 18.30 o 20.30; quando SC frequenterà la scuola dell'infanzia potrà essere prelevato dal padre o da soggetto delegato all'uscita di scuola e rimarrà dal padre fino alle 20.30;
-a week and alternati dal sabato alle 16.00 alla domenica alle ore 20.30; Il padre potrà vedere e tenere con il figlio tre giorni, anche non continuativi per le festività pasquali alternando Pasqua e
Lunedì dell'Angelo; sette giorni, anche non continuativi a Natale, alternando Natale e Capodanno;
precisamente starà con un genitore dalle ore 18.00 della vigilia di Natale fino Persona_1 alle ore 18 del 31 dicembre e con l'altro genitore dalle ore 18 del 31dicembre fino alle ore 19.00
5 del 06 gennaio;
15 giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno in relazione al piano ferie. Durante le vacanze, il genitore che non si trova con il figlio potrà contattarlo telefonicamente tutti giorni dalle ore 18.30 alle 20.00o altro orario concordato tra le parti;
3) Contributo nel mantenimento del figlio minore: disporre che il SI. è tenuto a versare in favore della GN , a mezzo Controparte_1 Parte_1 bonifico bancario alle coordinate che verranno comunicate, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di €.150,00 a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate nella delibera linee guida del CNF del 2017 di seguito riportate. A) SPESE COMPRESE
NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione
(comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (es parrucchiere), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali). B) SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE (a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno), per le quali NON è richiesta la previa concertazione: retta di frequenza della scuola e mensa;
libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con
l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. C) SPESE EXTRA ASSEGNO (a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno), subordinate al consenso di entrambi i genitori. suddivise nelle seguenti categorie: c-1-Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba
6 coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
c-2 Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. c-3 Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
c-4 Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. c-5 organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO: In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (sms, messaggio whatsapp, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta salvo diverso accordo intervenuto fra i genitori.
Disporre inoltre che:-la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sia operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse;
-l'Assegno Unico sia percepito interamente dalla SI.ra ; -gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Parte_1
Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vadano a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. 4) Con vittoria di spese e consenso di lite, oltre 15 % spese generali e accessori di legge”.
3. L'affidamento dei figli minori
Con riferimento alla richiesta di affidamento esclusivo della ricorrente, il collegio osserva che è possibile derogare all'applicazione dell'istituto dell'affido condiviso solo se esso risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
L'art. 337 quater c.c. stabilisce infatti che l'affidamento esclusivo può essere disposto due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo
7 della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Giova premettere che in alcune pronunce, la Suprema Corte ha chiarito che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deva essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord. n. 24526 del 2.12.2010).
E ancora, i giudici di legittimità hanno affermato che la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude - in via di principio - il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5604;
Cassazione civile sez. I, 06/03/2019, n.6535).
Alla luce di tali orientamenti consolidati, per quanto si va ad esporre, il Collegio reputa che il regime ordinario dell'affidamento condiviso sarebbe pregiudizievole per il minore.
3.1 Non può infatti trascurarsi, nel caso di specie, come risulti per tabulas, oltre che non contestato, che il non solo nell'anno 2021, ma anche più di recente, abbia fatto uso di sostanze P_ stupefacenti.
Dalla relazione del Serd depositata dallo stesso in data 2.7.2024 si evince che egli ha P_ intrapreso un percorso terapeutico, temporaneamente sospeso dal novembre 2023 al marzo 2024, e che nell'aprile 2024 il resistente ha avuto due “episodi di ricaduta”, giustificati dalla disattenzione in momenti di convivialità.
E ancora, nella relazione del Serd acquisita in data 22.11.2024 è stato ribadito quanto sopra indicato e si precisa che, di fatto, l'ultimo accesso del risale al 21.6.2024, dato che con email P_ del 26.6.2024 questo ha comunicato la propria impossibilità di presentarsi agli incontri fissati, dapprima per motivi di salute e poi per ragioni lavorative, tanto che “non è stato possibile concludere un programma completo di valutazione e monitoraggio rispetto all'uso di sostanze”
(cfr. relazione acquisita in data 22.11.2024).
8 Per completezza, va anche dato atto che effettivamente il ha stabilmente ripreso a svolgere P_ un'attività lavorativa e ha prodotto gli esiti di esami tossicologici cui si è di recente sottoposto, dai quali risulta l'assenza di riscontro di sostanze stupefacenti (cfr. doc. depositato il 2.5.2025).
Peraltro, non può tralasciarsi la considerazione delle condotte tenute dal che hanno P_ giustificato l'emissione di ordine di protezione ex art. 473-bis.70 c.p.c. e di una misura cautelare.
Vero è che non sono emerse gravi condotte direttamente poste in essere dal nei confronti del P_ figlio, ma è parimenti innegabile che esse disvelano una discreta difficoltà di controllo del resistente nella gestione della relazione con la madre del minore, interlocutrice necessaria del nel P_ rapporto con il bambino, data la tenera età di . Persona_1
Alla luce di tali elementi, non può che giungersi ad un giudizio prognostico negativo sull'agire del resistente, cui consegue il potenziale pregiudizio che la assunzione di qualsiasi ruolo decisionale nella vita della minore potrebbe determinare nei confronti dello stesso.
Unitamente a tali elementi di giudizio, depongono a favore dell'affido esclusivo anche le esigenze di ordine pratico correlate alla vita del minore, dovendo essere neutralizzato il rischio della di Pt_1 patire pregiudizi di sorta nelle scelte quotidiane di vita del figlio, connessi alla sostanziale inaffidabilità del resistente.
Allo stato, dunque, la previsione dell'affidamento esclusivo alla madre appare conforme agli interessi del minore, anche per il fatto che la ricorrente ha sino ad ora provveduto a prendersi cura del figlio e rispetto alla stessa non sono emersi aspetti critici idonei ad incidere sulla capacità genitoriale.
Il minore va pertanto affidato in via esclusiva alla madre, con collocazione prevalente presso la stessa.
3.2 Da ciò consegue l'assegnazione della casa familiare, sita in Porto Tolle (RO) via L. Manara, 22, alla , quale genitore convivente con il minore, in conformità alla disciplina prevista dall'art. Pt_1
337 sexies c.c.
3.3 Tanto premesso, non è superfluo rammentare che la bigenitorialità si realizza con la presenza di entrambi i genitori nella vita dei figli e nella cooperazione dei medesimi, nell'osservanza dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, ma ciò non implica necessariamente che il tempo da trascorrere con il minore debba essere paritetico, essendo sufficiente una frequentazione tale da garantire un saldo rapporto affettivo con il genitore.
Ne deriva che la regolamentazione dei tempi di incontro e di permanenza del figlio con il genitore non convivente deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice e non può “avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori”. Occorre infatti garantire al minore la situazione che risulti più idonea a soddisfare le sue
9 necessità, considerando il suo diritto a una relazione piena con entrambi i genitori e il diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con la prole (Cass. ord. n. 17222 del
2021).
Tuttavia, pur dovendosi riconoscere all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, è comunque necessario un rigoroso controllo sulle
"restrizioni supplementari", ossia quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (Corte EDU 9.2.2017, Solarino c. Italia). Nell'interesse superiore del minore, infatti, deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9764 del 08/04/2019).
Alla luce di tali principi, il collegio reputa che l'eventuale vigenza di una misura cautelare, comunque volta alla tutela della odierna ricorrente, non sia elemento di per sé idoneo a giustificare una totale compressione del diritto di visita paterno.
In tal senso, vale evidenziare come il prima della pronuncia dei provvedimenti sopra P_ indicati ha esercitato con continuità il diritto di visita, come confermato dalla stessa ricorrente, la quale ha riferito: “Lo vedeva due o tre volte alla settimana. Di solito dal pomeriggio fino a dopo cena, quindi dalle 16 fino alle 21. Lo teneva presso casa sua, cioè dove vive ora, a Polesine
Camerini. Vive con la madre, con la nonna e non so se anche il fratello viva lì. Quando stavamo insieme, vivevamo nell'abitazione di mia madre, in cui vivo tuttora con SC. So che quando
SC era a casa del padre solitamente erano presenti anche sua madre, sua nonna e sua figlia
, nata da un precedente matrimonio. Non sono sicura di poter dire che il resistente sia in Per_3 grado di badare al figlio da solo. Mi preoccupa il fatto che non sia molto lucido. […] In questo momento, non mi sentirei molto tranquilla a lasciare SC dal padre, anche se dovessero essere presenti la madre e la nonna del resistente. Sono due persone anziane e se il resistente dovesse avere dei comportamenti poco consoni o degli scatti di ira, che non saprei dire se possano capitare, non sarebbero in grado di contenerli” (Cfr. verbale dell'udienza del 3.4.2024).
Va poi posto in rilievo il fatto che, dopo la pronuncia dei provvedimenti provvisori, i rapporti tra padre e figlio si sono positivamente riattivati e non sono emersi elementi evidenti di pregiudizio derivanti dalla frequentazione della casa paterna da parte di . Persona_1
10 A ciò si aggiunga che la situazione abitativa del resistente consente agevolmente la presenza, allorquando il minore trascorre ivi del tempo, di un componente della famiglia del in tal P_ senso, si reputa sufficiente, a tutela del minore, la presenza di altra persona di maggiore età convivente con il resistente, ossia la di lui madre, ovvero una persona riferibile al nucleo familiare paterno, come il di lui fratello.
Dunque, tenuto conto dell'età di , della necessità di preservare i rapporti tra padre Persona_1
e figlio, anche nella prospettiva teleologica di un consolidamento della relazione del minore con la figura genitoriale paterna e di una graduale diminuzione delle restrizioni delle modalità di esercizio del diritto visita, appare opportuno disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio:
- due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, per almeno due ore, in presenza di una persona maggiorenne convivente (ossia la di lui madre) ovvero di persona riferibile alla famiglia paterna
(ossia il di lui fratello);
- a fine settimana alternati, nella giornata di sabato o nella giornata di domenica, dalle ore 10 alle ore 15 oppure dalle ore 16 alle ore 21, in presenza di una persona di fiducia indicata dalla ricorrente;
- fino a quando sarà efficace la misura cautelare, la ricorrente si avvarrà dell'ausilio del proprio difensore ovvero di altra persona di fiducia per ricevere dal comunicazione della persona P_ designata, del giorno e degli orari nei fine settimana secondo lo schema indicato.
A partire dal compimento dei quattro anni di età di , il padre potrà vedere e Persona_1 tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di seguito indicati:
- nelle settimane in cui il minore trascorrerà il fine settimana con la madre, due pomeriggi durante la settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel martedì e nel giovedì dalle ore 16 alle ore 21
(nel periodo scolastico, dal termine dell'orario di frequenza alle ore 20);
- nelle settimane in cui il figlio trascorrerà il fine settimana con il padre, un pomeriggio durante la settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel martedì dalle ore 16 alle ore 21 (in periodo scolastico, dal termine dell'orario di frequenza alle ore 20);
- a fine settimana alternati, dalle ore 9 (in periodo scolastico, dal termine dell'orario di frequenza) del sabato alle ore 20:30 della domenica;
- per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza, tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
- per due settimane non consecutive nel periodo estivo, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
11 Fino a quando sarà efficace la misura cautelare disposta nei confronti del la ricorrente si P_ avvarrà dell'ausilio del proprio difensore ovvero di altra persona di fiducia per coordinarsi con il resistente in relazione alla gestione dei periodi di permanenza del minore presso il padre.
4. Le condizioni economiche delle parti
Quanto alle condizioni reddituali della , si osserva che questa ha dichiarato: di lavorare come Pt_1 cameriera e di percepire una retribuzione netta mensile di circa 1.000,00 euro, compresa la tredicesima;
di percepire per intero l'assegno universale unico, per un totale di 145,00 euro mensili;
di vivere in una abitazione di proprietà della di lei madre, ragione per cui non è onerata del pagamento di un canone di locazione;
di pagare una rata per un finanziamento pari a 185,00 euro al mese;
di non percepire attualmente somme a titolo di contributo al mantenimento del minore da parte del resistente.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate, risulta che la è stata titolare di un reddito netto Pt_1 annuo, pari a circa: 4.291,00 euro nell'anno di imposta 2020; 1.269,00 nell'anno di imposta 2021;
5.162,00 nell'anno di imposta 2022; 10.795,00 nell'anno di imposta 2023.
La IV ha precisato che il contratto di lavoro, scaduto a gennaio 2025, non è stato rinnovato, tanto da avere percepito per alcuni mesi la NASPI, pari a circa 550,00 euro al mese, e di aver poi reperito una nuova attività lavorativa, avendo sottoscritto in data 10.4.2025 un contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo parziale per 28 ore settimanali, come operatrice CAF.
La ricorrente ha anche evidenziato di aver ricevuto il 17.4.2025 un sollecito di pagamento da parte di Prestipay S.p.A. in relazione ad un contratto di finanziamento sottoscritto dal e dalla P_ stessa , quest'ultima in qualità di coobbligata. Pt_1
Rispetto alle proprie condizioni reddituali il ha dichiarato: di essere disoccupato e di P_ percepire un'indennità di disoccupazione di circa 900-1.000,00 euro al mese;
di avere lavorato dal
22 aprile al 29 maggio 2024 e di avere percepito una retribuzione di circa 1.500,00 euro;
di non avere risparmi;
di vivere nell'abitazione di cui è comproprietario ed in cui vive anche la di lui madre;
di essere onerato del pagamento di una rata di 369,00 al mese di un'altra rata di 125,00 euro per due finanziamenti;
di corrispondere un assegno di mantenimento per la figlia di 300,00 Per_3 euro al mese, oltre alle spese straordinarie;
di non corrispondere alcun assegno per il figlio
SC; di essere supportato dalla di lui madre, che percepisce una pensione di circa 1.000 euro al mese, e dalla di lui nonna, titolare della pensione minima.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate si ricava che il resistente ha percepito di un reddito netto pari a circa: euro 16.510,00 nell'anno di imposta 2020; euro 21.500,00 nell'anno di imposta 2021; euro 22.002,00 circa nell'anno di imposta 2022; euro 10.473,00 circa nell'anno di imposta 2023.
12 Il ha affermato di avere reperito una attività lavorativa come escavatorista, di avere stipulato P_ un contratto a tempo determinato, con scadenza al 31.12.2024 ma prorogato sino al 14.7.2025, e di percepire una retribuzione mensile tra i 1.700,00 ed i 2.000,00 euro.
Dalle buste paga depositate, si ricava che nel periodo da luglio 2024 a gennaio 2025 il ha P_ percepito una retribuzione media mensile pari a circa 1.735,00 euro.
Ora, per quanto i dati emergenti dalle dichiarazioni dei redditi non siano vincolanti, in assenza di elementi univocamente contrastanti con le stesse questo Collegio reputa comunque necessario utilizzare gli stessi quale parametro di riferimento per valutare le potenzialità reddituali del ricorrente.
Quanto alle altre voci negative incidenti sul reddito (rata mutuo, prestiti e cessioni del quinto) deve ritenersi conto esclusivamente dei debiti contratti per esigenze dei figli o del nucleo familiare, che hanno una necessaria prevalenza assiologica rispetto alle altre spese anche personali (cfr. Cass. Civ. sez. I n. 10380 del 2012).
5. Il mantenimento in favore dei figli
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Tutto quanto premesso, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, dell'età del minore, nonché del tempo verosimilmente trascorso da ciascuno con il figlio, il Tribunale ritiene equo, allo stato, porre a carico del resistente un assegno per il mantenimento per il figlio, da corrispondersi alla entro il giorno 5 di ogni mese, pari a euro 280,00, da rivalutarsi secondo Pt_1
l'indice ISTAT-FOI, con decorrenza dalla data della domanda (7.3.2024).
Inoltre, va posto a carico del resistente anche l'onere delle spese straordinarie, nella misura del
50%, secondo le modalità meglio indicate in dispositivo.
In ordine alla corresponsione dell'assegno unico universale, introdotto con D.Lgs. n. 230 del 2021 e che ha sostituito ogni precedente misura di supporto al reddito dei nuclei familiari con i figli, in quanto assorbe al suo interno tutte le stesse (assegno per il nucleo familiare, detrazioni per figli a carico in busta paga, bonus nascita, bonus bebè), si osserva che - come ha di recente affermato la
Suprema Corte - deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale
13 dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore
(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025).
Nel caso di specie, l'assegno unico universale deve essere attribuito integralmente alla ricorrente, tenuto conto della convivenza con il figlio e dei tempi di permanenza dello stesso con ciascun genitore.
6. Il regime delle spese
Con riferimento alle determinazioni da assumersi ex art. 91 e ss. c.p.c., si osserva che il è P_ risultato soccombente rispetto alla domanda relativa all'affidamento e nell'ambito del sub- procedimento ex artt. 473-bis.69 e ss. c.p.c..
Le spese del giudizio si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55;
b) che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione di valore indeterminabile, di complessità bassa;
c) del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
e) dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
AFFIDA il figlio minore in via esclusiva alla madre, con collocazione Persona_1 prevalente presso la stessa;
ASSEGNA a la casa familiare, sita in Porto Tolle (RO) via L. Manara, 22; Parte_1
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio:
- due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, per almeno due ore, in presenza di una persona maggiorenne convivente (ossia la di lui madre) ovvero di persona riferibile alla famiglia paterna
(ossia il di lui fratello);
- a fine settimana alternati, nella giornata di sabato o nella giornata di domenica, dalle ore 10 alle ore 15 oppure dalle ore 16 alle ore 21, in presenza di una persona di fiducia indicata dalla ricorrente;
- fino a quando sarà efficace la misura cautelare, la ricorrente si avvarrà dell'ausilio del proprio difensore ovvero di altra persona di fiducia per ricevere dal comunicazione della persona P_ designata, del giorno e degli orari nei fine settimana secondo lo schema indicato.
14 A partire dal compimento dei quattro anni di età di , il padre potrà vedere e Persona_1 tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di seguito indicati:
- nelle settimane in cui il minore trascorrerà il fine settimana con la madre, due pomeriggi durante la settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel martedì e nel giovedì dalle ore 16 alle ore 21
(nel periodo scolastico, dal termine dell'orario di frequenza alle ore 20);
- nelle settimane in cui il figlio trascorrerà il fine settimana con il padre, un pomeriggio durante la settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel martedì dalle ore 16 alle ore 21 (in periodo scolastico, dal termine dell'orario di frequenza alle ore 20);
- a fine settimana alternati, dalle ore 9 (in periodo scolastico, dal termine dell'orario di frequenza) del sabato alle ore 20:30 della domenica;
- per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza, tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
- per due settimane non consecutive nel periodo estivo, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- fino a quando sarà efficace la misura cautelare, la ricorrente si avvarrà dell'ausilio del proprio difensore ovvero di altra persona di fiducia per coordinarsi con il in relazione alla gestione P_ dei periodi di permanenza del minore presso il padre;
DICHIARA tenuto a corrispondere, con decorrenza dalla data della domanda, a Controparte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, Parte_1 la somma di euro 280,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat Foi, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, come di seguito specificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa
15 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby- sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi;
DISPONE che l'assegno universale unico, relativo al minore e corrisposto Persona_1 dall'INPS, venga percepito per intero da , anche in assenza del consenso del padre;
Parte_1
CONDANNA al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate Controparte_1 in euro 4.659,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.a. se dovute, come per legge.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 8.9.2025
Il Presidente dott. Paola Di SC
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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