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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/05/2024, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 12 del 2013 - Pag. 1 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 12 del 2013 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “opposizione al decreto ingiuntivo n. 430/2012 pronunziato da questo Tribunale in data 9.11.23 ” e vertente TRA
P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. STAFFICI ALBERTO e PASSARELLI LIO LYDIA, giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, elettivamente domiciliati come in atti
- OPPONENTE –
E
, P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. GAGLIARDI ANNA FRANCESCA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- OPPOSTO – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_2 e difesa dall'avv. MARCO MAMMOLITI e dall'avv. GIANCARLO POMPILIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- TERZO CHIAMATO -
P.I. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. VINCENZO BONAFINE e dall'avv.
ANGELA RIZZO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- TERZO CHIAMATO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. ha chiesto ed ottenuto contro Controparte_1 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 430 del 2012 per la somma di € 1.300.367,36, oltre interessi ex
[...]
d.lgs. 231 del 2002 e spese del procedimento, liquidate in complessivi € 2.741,00, oltre CAP ed
IVA, in solido con la Controparte_4 ha ottenuto il provvedimento monitorio allegando in copia la lettera CP_1
19.4.11 indirizzata dalla opponente alla competente sede territoriale due fatture (n. 3/12 e CP_2
5/12) emesse da a favore della società per un totale pari all'importo CP_1 CP_4 R.G. n. 12 del 2013 - Pag. 2 di 12
ingiunto; estratto autentico delle scritture contabili contenenti le due predette fatture autenticate dal Notaio lettera raccomandata spedita dall'avv. Cortese all'opponente in data 11.09.12. Persona_1
Con atto di citazione spedito in data 28.12.12 ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo suindicato ed ha convenuto in giudizio la
[...] allegando che: Controparte_1
- diversamente da quanto indicato nel ricorso, mai il ha stipulato con Parte_1
il contratto di appalto n. 8400012789, rispetto al quale alcuna eccezione e/o Controparte_2 deduzione è possibile prospettare in questa sede;
- per quanto concerne l'appalto identificato con il n. 8400013255, effettivamente il ha ricevuto la lettera raccomandata in data 11.09.12, inviata dall'avv. Cortese per conto Parte_1 di e prodotta come da doc. 6 nel giudizio monitorio. Ciò che è stato sottaciuto è che CP_1 tale lettera è stata subito riscontrata con quella datata 01.10.12, di cui si produce copia, con la quale è stata contestata l'esistenza di qualsivoglia obbligazione in capo al;
Parte_1
- al ricevimento del decreto ingiuntivo il Presidente del si è pertanto subito Parte_1 attivato per conoscere gli esatti termini della vicenda dai diretti interessati e, cioè, dalla società nonché dalla società citati nel ricorso. Dal tenore delle informazioni ricevute CP_4 CP_3 dalle associate può desumersi che nessun lavoro è stato eseguito dalla opposta per conto della consociata società nessun acconto è stato mai versato ad dalla società CP_4 CP_1 [...]
per conto della società nessun credito può essere vantato da nei CP_3 CP_4 CP_1 confronti di quest'ultima società né nei confronti della opponente;
- la pretesa responsabilità del con la consociata società che Parte_1 CP_4 avrebbe commissionato i lavori poi non pagati, deriverebbe dalla previsione di cui all'art. 2615 c.c., secondo cui la responsabilità del singolo consociato si deve sommare a quella del , che ha Parte_1 agito per suo conto.
Invero, diversamente da quanto sostenuto dalla opposta, il secondo comma dell'art. 2615
c.c. per alcun verso individua una responsabilità solidale del , bensì solo quella del fondo Parte_1 consortile. Per patto statutario l'opponente si relaziona ed acquisisce appalti da soggetti committenti, per poi far eseguire da una società consorziata i relativi lavori. Nel caso di specie, con atto del 5.8.10 il ha assegnato la esecuzione dei lavori ricevuti in appalto da alla Parte_1 CP_2 consorziata società da eseguirsi con piena autonomia ed operando con propria CP_4 organizzazione. Il medesimo articolo prevedeva tra l'altro che qualsiasi ipotesi di subappalto sarebbe stata possibile solo dopo l'approvazione dell'Ente appaltante con richiesta da inoltrarsi CP_2 esclusivamente tramite il e, comunque, con completa assunzione di ogni responsabilità in Parte_1 capo alla assegnataria. Il rapporto contrattuale in esame si è, pertanto, instaurato tra l'appaltante ( e CP_2 l'appaltatore ( ) che non ha contratto le obbligazioni nascenti dal contratto per conto del Parte_1 singolo consorziato (società , bensì in proprio: solo in un momento successivo, scegliendo CP_4 di far eseguire i lavori ad una consorziata anziché eseguirli in proprio, ha affidato gli stessi alla società totalmente estranea a qualsiasi precedente pattuizione;
CP_4
- non essendo state contratte “per conto dei singoli consorziati” le obbligazioni assunte con il sopraindicato contratto di appalto non ingenerano alcuna solidarietà passiva tra il e la Parte_1 società CP_4
- ciò che stupisce, in ogni caso, è l'uso disinvolto quale prova scritta del preteso credito di almeno un documento (la fattura n. 3 del 2012) che, secondo le informazioni a disposizione del
, deve ritenersi falsa. Parte_1
Invero, la società naturale destinataria delle fatture non le ha mai ricevute né CP_4 contabilizzate;
la società , che ha avuto in effetti altri rapporti di lavoro con la CP_3 [...]
ha ricevuto da quest'ultima una diversa fattura con la stessa numerazione progressiva CP_1
(3/12), ma con diversa data (2.4.12, di ben tre mesi successiva a quella intestata dalla società
e di importo pari a poco più di un decimo di quest'ultima; la progressione numerica delle CP_4 R.G. n. 12 del 2013 - Pag. 3 di 12
fatture intestate alla società , come evidenziato nella lettera 9.12.12 se mbra confermare la CP_3 circostanza che, nella prima parte del 2011, la opposta ha intrattenuto rapporti di lavoro solo con quest'ultima; dal relativo bilancio di esercizio 2011 depositato da emerge che il CP_1 preteso credito di euro 1.300.367,36 – che sarebbe maturato nei confronti della società al CP_4
28.1.12 – dovrebbe essere stato prodotto con un costo di manodopera pari ad euro 18.713,00 nell'intero anno 2011, oltre a quello sostenuto nei primi 28 giorni del 2012;
- con lettera del 20.6.12 a firma anche del l.r.p.t. della di sei mesi successiva CP_1 alla emissione delle due fatture su cui è basato il decreto ingiuntivo, quest'ultimo aveva richiesto, allo stesso titolo, il pagamento del più modesto importo di euro 800.000,00;
- in via residuale, attesa la totale estraneità formale e sostanziale del opponente Parte_1 rispetto alla vicenda in esame, qualsiasi onere della stessa in ipotesi derivato dovrà essere sopportato dalla società Il , pertanto, domanda di essere da quest'ultima CP_4 Parte_1 garantito e manlevato per qualsiasi somma dovesse essere condannato a corrispondere alla società opposta in relazione al decreto ingiuntivo per cui è causa. Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 di:
a) Rigettare l'istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.; b) Revocare il decreto ingiuntivo opposto in accoglimento dell'opposizione, accertando che nulla è dovuto da in favore di;
Parte_1 CP_1
c) Accertare e dichiarare che non ha eseguito i lavori di cui al decreto ingiuntivo CP_1 opposto e che, pertanto, alcun credito può essere vantato dalla stessa nei confronti del;
Parte_1
d) In via subordinata, dichiarare che, in ogni caso, alcuna responsabilità solidale sussiste tra il opponente e la Parte_1 Parte_2
e) Nella ritenuta ipotesi di fondatezza anche parziale della domanda, condannare la
[...]
a tenere indenne e manlevare da tutte Controparte_5 Parte_1 le somme che quest'ultimo fosse condannato a pagare in favore della società opposta;
f) Con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.3.13, si è costituita la
[...] ed ha dedotto che: Controparte_1 Co
- giusta contratti di appalto identificati con i numeri Controparte_2
8400013255 e 8400012789 affidava al i lavori meglio specificati Parte_1 in sede monitoria;
- Il opponente affidava le predette lavorazioni ad una delle sue aziende Parte_1 consorziate, la che, a sua volta, discostandosi dal dato Controparte_4 formale dei contratti di appalto sopra individuati, affidava e subappaltava la esecuzione materiale delle lavorazioni alla la quale eseguiva le lavorazioni Controparte_1 avvalendosi di mezzi e personale sostanzialmente rientranti nella sua organizzazione e nel suo quadro aziendale, anche se formalmente riconducibili alla Parte_3
ciò affinché il e la sua consorziata potessero rispettare il dato
[...] Parte_1 formale dei contratti di appalto menzionati, eludendo la norma che prevede il divieto di subappalto.
- Nessun dubbio può sussistere sulla riconducibilità del personale e dei mezzi impiegati nello svolgimento delle mansioni subappaltate in capo alla odierna concludente. Infatti: a. La comunicava costantemente alla i nominativi CP_7 Controparte_4 dei dipendenti da assumere, in maniera tale che la consorziata potesse presentare debito elenco delle maestranze;
b. coloro che venivano formalmente assunti dalla consorziata in realtà ricevevano direttive sulle mansioni da svolgere da effettivo datore di lavoro;
CP_1
c. la si occupava di tutto l'iter burocratico volto, per la maestranza Controparte_1 straniera, alla assunzione, ivi compresa la attribuzione del codice fiscale: era sempre R.G. n. 12 del 2013 - Pag. 4 di 12
il l.r.p.t. della a recarsi presso i competenti uffici, ove i dipendenti CP_1 dichiaravano la verità sostanziale, ovvero che erano assunti dalla opposta;
d. la provvedeva a corrispondere ai lavoratori lo stipendio dovuto: Controparte_1 ciò dapprima avveniva in contanti, poi mediante rilascio di assegni, bonifico bancario/postale ovvero aperture di credito prepagate intestate ai lavoratori su cui confluivano tali pagamenti;
e. i dipendenti utilizzavano nello svolgimento delle mansioni SIM aziendali intestate alla Controparte_1 f. confrontando l'elenco delle maestranze formalmente alle dipendenze della
[...] con l'elenco tenuto da circa le giornate lavorative CP_4 Controparte_1 svolte e gli stipendi pagati, emergono coincidenze di nominativi;
g. i contributi previdenziali venivano pagati formalmente dalla Controparte_4
che poi trasmetteva debito prospetto alla che di fatto ne
[...] Controparte_1 sopportava il versamento, mediante compensazione su quanto accreditava per le lavorazioni svolte;
h. tutto il materiale fornito ai dipendenti veniva acquistato dalla : ci Controparte_1 si riferisce all'acquisto di vestiario antinfortunistico, nonché all'acquisto di attrezzatura per lo svolgimento delle lavorazioni subappaltate.
- Quanto emerge sulla situazione dei lavoratori si rinviene anche circa l'utilizzo dei mezzi per lo svolgimento delle lavorazioni subappaltate, atteso che dall'elenco ufficiale a firma emergono dei veicoli riconducibili alla opposta. Ci si Controparte_4 riferisce ai mezzi di proprietà di concessi al fine di eludere la normativa CP_1 che vieta il subappalto, formalmente in nolo, anche se di fatto posseduti dalla opposta, come emerge dai buoni carburanti nonché dalle fatture di riparazione e manutenzione: del resto controparte dovrebbe spiegare perché per tali fittizi contratti di nolo né il né la consorziata hanno mai corrisposto alcunché. Parte_1
- Ma anche alcuni mezzi formalmente di proprietà altrui di fatto risultano riconducibili alla deducente, che ne ha sopportato i costi anche assicurativi e di manutenzione/riparazione;
- Nessun dubbio può, quindi, sussistere in ordine alla riconducibilità di personale e mezzi spiegati per lo svolgimento delle lavorazioni de quibus in capo alla opposta.
- Orbene il narrato schema di subappalto risultava già utilizzato e posto in essere tra la e la ancor prima che quest'ultima entrasse a Controparte_1 Parte_4 far parte del Consorzio opponente nell'anno 2010. Una volta divenuta impresa consorziata nell'anno 2010, la propose tale CP_3 espediente di lavorazioni appaltate alle altre società consociate: sia la Controparte_4 sia le altre compagini sociali accettarono tale soluzione nella vantaggiosa
[...] ottica di ridurre sensibilmente i costi di manodopera. Numerose sono state le lavorazioni appaltate e, poi, di fatto eseguite nell'interesse del e delle sue consociate, ivi comprese quelle oggetto del decidere dalla Parte_1 [...]
sempre per il tramite della Si badi che il pagamento di Controparte_1 Controparte_3 quanto dovuto dalla deducente è sempre avvenuto per il tramite della . CP_3
Se così non fosse, mal si spiegherebbe la ripetuta emissione di assegni in copia fotostatica prodotti, che la ha nel tempo rilasciato in favore della Controparte_3 concludente per altri lavori sempre appaltati dal e poi eseguiti in regime di Parte_1 subappalto dalla deducente.
- La prova che le lavorazioni di cui si controverte siano state eseguite dalla CP_1 si evince dai rapporti di lavoro giornalieri di cui la medesima è l'unica ad esserne in
[...] possesso: ovviamente ci si riferisce ai rapporti con le indicazioni del personale di maestranze impiegato. A suffragare l'assunto, si soffermi l'accento anche sul dato R.G. n. 12 del 2013 - Pag. 5 di 12
fattuale comprovante la titolarità della delle carte carburanti nonché Controparte_1 di tutta la documentazione prodotta.
- Si ribadisce, poi, l'operatività dell'art. 2615 c. 2 c.c. e, quindi, della invocata responsabilità solidale tra il singolo consorziato e quella del che ha agito per Parte_1 suo conto. Peraltro, la opposta stigmatizza le generiche avverse contestazioni, dal momento che ha inoltrato a tempo debito le fatture poste a base del monitorio alla disconosce, poi, la fattura che controparte allega con il Parte_3 documento I, poiché dalla stessa mai emessa, riservandosi azione in sede penale. L'opposto ha quindi concluso chiedendo al Tribunale adito: a. Preliminarmente, autorizzare la chiamata in causa dei terzi e Parte_4 [...]
Controparte_2 b. Nel merito, rigettare l'opposizione proposta, confermando il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannando l'opponente in favore dell'opposta della somma indicata, dichiarando il decreto ingiuntivo definitivo;
c. In estremo subordine, condannare l'opponente in favore dell'opposta di quella somma che risulterà in corso di causa dovuta;
d. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Disposta la chiamata in causa dei terzi chiamati, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.2.16 si è costituita La sua difesa ha dedotto Controparte_2 che:
- In primo luogo, si rileva che nei confronti di non sono state spiegate domande, per CP_2 cui l'atto con cui è stata operata la chiamata in giudizio è nullo;
- in secondo luogo, non sembra che la presenza in giudizio della deducente società possa essere giustificata in virtù di un litisconsorzio necessario o facoltativo;
nel caso di specie non ricorre alcuna di queste ipotesi;
- la chiamata in giudizio pare operata esclusivamente per ragioni istruttorie;
tali motivazioni non sembra possano giustificare la presenza di un terzo del tutto estraneo alla lite;
- da ultimo, la deducente sottolinea che ha stipulato con il il Parte_1 contratto di appalto di servizi n. 8400013255, avente ad oggetto il taglio e/o deramificazione delle piante per realizzazione o ripristino della cessa in prossimità di linee elettriche di distribuzione dell'energia elettrica a media e/o bassa tensione del committente nonché apertura o ripristino dei sentieri di accesso alle cabine, decespugliamento e pulizia pertinenze delle cabine secondarie del committente. Per l'ambito territoriale in questione, la deducente ha sempre avuto solo rapporti con la membro del . In tale ambito ha autorizzato il Controparte_4 Parte_1 distaccamento di personale dalla alla impresa negando invece Parte_5 CP_4 autorizzazione alla di poter svolgere i lavori oggetto del contratto, in quanto la stessa CP_3 aveva partecipato alla gara in proprio. non ha avuto alcun rapporto con Controparte_2 altre ditte per lo svolgimento dei lavori dell'appalto indicato.
- identica controversia è pendente dinanzi a codesto Tribunale ed iscritta al n. 1786 del 2012. Per l'effetto, la parte terza chiamata ha concluso chiedendo al Tribunale adito: a. Previa riunione con il suindicato giudizio di più antica iscrizione a ruolo, dichiarare nulla/inammissibile/illegittima la chiamata in causa di Controparte_2
b. Ordinare la immediata estromissione della stessa dal presente giudizio;
c. Con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.10.16 si è costituita la
[...]
La sua difesa ha dedotto che: Controparte_3
- La società istante impugna integralmente l'atto di chiamata in causa, eccependo, innanzitutto, di non aver mai intrattenuto i rapporti dedotti da e, in specie, di Controparte_1 non aver mai utilizzato il preteso schema di subappalto, ovvero di aver proposto tale espediente di svolgimento delle lavorazioni;
R.G. n. 12 del 2013 - Pag. 6 di 12
- non risponde al vero che per il tramite della abbia di fatto CP_1 CP_3 eseguito numerose lavorazioni appaltate all' . Parte_1
- come già evidenziato nel giudizio connesso, il signor legale Parte_6 rappresentante della ha svolto attività lavorativa in favore della dal CP_1 Parte_4
7.1.10 al 10.09.10, data in cui il rapporto è stato bruscamente interrotto per le sue condotte estremamente gravi, suscettibili di assumere rilevanza penale;
in tale qualità ha amministrato fondi, ha assunto e diretto personale, gestito beni ed organizzato cantieri, ma ciò sempre e solo a titolo individuale ed in nome e nell'interesse della e nell'espletamento Parte_4 dell'incarico lavorativo. In forza del rapporto fiduciario che lo legava al legale rappresentate della egli ha svolto funzioni di direttore tecnico, che legittimavano pienamente tali atti CP_3 gestionali;
- nessun rapporto di subappalto è stato mai intrattenuto in tale periodo con la CP_1 ignorandosi finanche che egli ne fosse amministratore;
- quanto alle fatture che dovrebbero giustificare il credito (fattura n. 3 del 2.1.12 per euro 303.149,77 e n. 5 del 28.1.12 per euro 997.217,59) valga considerare che, già alla stregua del mero esame della documentazione depositata a sostegno del procedimento monitorio, emergono palesi e gravi incongruenze;
- in particolare, con il n. 3 è stata contraddistinta non solo la fattura per euro 303.149,77 emessa alla ma altresì la fattura emessa in data 20.04.12 a favore della Controparte_4 [...] per euro 37.800,00, iva inclusa;
Parte_4
- ne consegue, oltretutto, che non è possibile che la fattura n. 5, emessa alla Parte_7
per euro 997.217,59 possa essere del 28.1.12, ossia di data antecedente a quella
[...] contrassegnata dal numero 3; tanto più che in data 28.5.12 è stata emessa, sempre a favore della
[...] la fattura n. 4, relativa a prestazioni di servizio effettuate su cantieri vari per euro Parte_4
5.000,00 (Iva inclusa);
- l'importo del relativo credito è, poi, contraddetto dai dati esposti nel bilancio. Si consideri, a tal fine, che nel conto economico (pagina 5) il valore totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni relativi all'anno 2011 è nettamente inferiore al dato parziale delle due fatture poste a fondamento del ricorso. Non solo: nella nota integrativa al bilancio chiuso in data 31.12.11, nell'indicare le rimanenze (pag. 8) il totale degli importi delle fatture da emettere è pari ad euro 83.000,00.
Non vi è chi non veda come tale dato contraddica quello del reclamato credito, né può ipotizzarsi che esso (pari a ben 1.300.367,36, ossia quasi al doppio dei ricavi dell'anno 2011) possa essere maturato nel breve periodo intercorrente tra l'1.1.12 ed il 27.1.12.
In ogni caso, riesce davvero difficile comprendere, quanto alla fattura n. 3 di euro 303.149,77 del 2.1.12 come un tale credito possa essere maturato nella sola giornata di capodanno. Per l'effetto la terza chiamata ha concluso chiedendo al Tribunale adito: a. Il rigetto della domanda proposta contro la Parte_4
b. Con condanna al pagamento delle spese di giudizio. Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, la causa è stata istruita – anche alla luce della ordinanza resa alla udienza del 6.12.22 - attraverso i richiesti interrogatori formali, l'escussione dell'unico teste di parte opposta, nonché per mezzo della produzione documentale depositata in atti. All'udienza del giorno 14.11.23, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
2. Premessa sull'onere della prova nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo 2.1.Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. R.G. n. 12 del 2013 - Pag. 7 di 12
Nel sistema delineato dal codice di procedura civile, esso si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. tra le tante Cass. civ. n. 17371 del 2003 e Cass. Civ. n. 5186 del 2003). Per l'effetto, il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla (v. anche Cass. civ. n. 14486 del 2019).
2.2.Quanto alla fattura essa è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (v. Cass. civ. n. 5915 del 2011). Giova poi ricordare che secondo concorde giurisprudenza di legittimità l'emissione di fattura relativa alla fornitura di merce o alla prestazione di servizi o di lavori, in quanto atto unilaterale attinente a fatti di esecuzione di un rapporto già costituito, non è idonea a dare la prova del rapporto stesso laddove il contratto sia contestato senza che il principio possa trovar deroga nei rapporti tra imprenditori (cfr. Cass. Civ. n. 771 del 1982; vedi in senso conforme Cass. Civ. n. 8664 del 2001;
Cass. Civ. n. 8126 del 2004). Diverso discorso è a farsi laddove il rapporto contrattuale non sia contestato;
solo in tal caso la fattura, che fa prova dei rapporti tra le parti, ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni oggetto del titolo eseguite ed al relativo ammontare anche nel giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione (v. Cass. Civ. n. 23499 del 2004). 2.3. Vale, poi, premettere che – tenuto conto del petitum e della causa petendi chiaramente evincibili dal ricorso monitorio e dalla comparsa di costituzione e risposta in sede di opposizione – la parte opposta ha agito in giudizio rappresentando che la ha affidato al Controparte_2
i lavori relativi all'ambito territoriale – Zona Cosenza – e a Parte_1 Org_1 quello – Zona Taranto. Quest'ultimo provvedeva ad affidare la esecuzione dei lavori Org_2 alla consorziata la quale, secondo la prospettazione della ricorrente in Controparte_4 monitorio, affidava la esecuzione materiale delle lavorazioni alla Controparte_1
Pertanto, alla luce del dedotto rapporto contrattuale instauratosi con la Controparte_4
la ha agito in giudizio per il pagamento delle proprie spettanze e,
[...] CP_1 quindi, esperendo una azione volta all'adempimento delle obbligazioni nascenti dal negozio suindicato.
Per l'effetto, trova applicazione il consolidato orientamento per cui in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (v.
Cass. civ. Sez. Un. n. 13533 del 2001).
3. In rito.
3.1.Come indicato precedentemente, la ha azionato la propria pretesa CP_1 monitoria e ha ottenuto il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione con cui il Tribunale di
Castrovillari ha ingiunto il pagamento della somma di euro 1.300.367,36, oltre interessi ex art. R.G. n. 12 del 2013 - Pag. 8 di 12
231/02, in favore della ricorrente in monitorio e a carico della e del Controparte_4
in solido tra loro. Parte_1
Avverso tale decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione in via autonoma sia la
[...] sia il . Per l'effetto sono stati instaurati due diversi giudizi Controparte_4 Parte_1 di opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo, che non sono stati riuniti. Con sentenza n. 191 del 2019 il Tribunale di Castrovillari ha definito l'opposizione spiegata dalla revocando il decreto ingiuntivo emesso e rigettando le domande Controparte_4 formulate dalla parte ricorrente in monitorio. La sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro con sentenza del 30.11.22 depositata alla udienza del 6.12.22, la quale ha precisato l'assenza di qualsiasi prova idonea a documentare il titolo posto a fondamento della pretesa azionata.
3.2. Come correttamente evidenziato sia dalla parte opponente all'interno di questo giudizio sia dalla terza chiamata , si tratta di sentenza che spiega indubbiamente un effetto riflesso CP_3 anche all'interno di tale giudizio. Infatti l'esistenza del credito della nei confronti della CP_1 Parte_3 rappresenta il presupposto tecnico-giuridico indispensabile per poter configurare una responsabilità solidale del . L'accertata inesistenza del credito – in seguito alla domanda di Parte_1 adempimento e condanna azionata – importa l'assenza di qualsiasi responsabilità solidale del
, odierno opponente, con conseguente rigetto della domanda anche nei suoi confronti. Parte_1 Del resto l'art. 1306 c.c. è inequivoco nell'estendere gli effetti della sentenza favorevole (resa tra creditore ed uno dei debitori) nei confronti del condebitore solidale che non abbia partecipato al giudizio. Ne consegue che correttamente il – evocato in monitorio quale Parte_1 condebitore solidale – può avvalersi degli effetti favorevoli della sentenza suindicata resa tra la
[...]
e la tenuto conto che la statuizione del giudice di prime cure, CP_1 Parte_3 confermata dalla Corte di Appello, ha escluso l'esistenza del titolo e, quindi, del credito azionato dalla ricorrente in monitorio. L'opposizione di tale sentenza alla che nulla ha CP_1 dedotto sul punto, vale a paralizzare la sua pretesa nei confronti del odierno opponente. Parte_1
3.3. Peraltro, come correttamente eccepito dalla parte opponente sin dall'atto introduttivo del presente giudizio, la fonda la responsabilità solidale del evocando CP_1 Parte_1 l'art. 2615 c. 2 c.c., secondo cui “Per le obbligazioni assunte in nome del dalle persone Parte_1 che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. Per le obbligazioni assunte dagli organi del per conto dei singoli consorziati Parte_1 rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo consortile”.
Come agevolmente evincibile dal tenore letterale della disposizione, senza che sia neppure necessario il riferimento agli approfondimenti di dottrina e giurisprudenza, la norma fa riferimento alle obbligazioni assunte dal e, quindi, a quelle assunte in nome del . Il primo Parte_1 Parte_1 comma si occupa della responsabilità conseguente alle obbligazioni assunte dal e per Parte_1 conto del . Il secondo comma, invece, prende in considerazione le obbligazioni assunte dal Parte_1
(e, quindi, in nome dello stesso) ma per conto dei singoli consorziati, prevedendo, in tale Parte_1 seconda ipotesi, la responsabilità dei singoli consorziati accanto a quella del fondo consortile.
Ma, nel caso di specie, dallo stesso tenore delle deduzioni della parte ricorrente in monitorio
– odierna opposta si evince agevolmente che il rapporto è intercorso esclusivamente tra la
[...] e la (v. pag. 2 ricorso in monitorio, secondo cui “la Controparte_4 CP_1 Controparte_4
discostandosi dal dato formale dei contratti di appalto affidava la esecuzione
[...] materiale delle lavorazioni de quibus alla ”). Pertanto, quand'anche ammesso un CP_1 rapporto contrattuale di subappalto (espressamente escluso peraltro dalla sentenza della Corte di Appello), lo stesso ha interessato esclusivamente la e la Per Controparte_4 CP_1 l'effetto, le obbligazioni non sono state assunte né dal né in nome del . Ne Parte_1 Parte_1 consegue l'assenza di qualsiasi ipotesi di responsabilità solidale dello stesso. Alla incongruenze assertive segue, poi, la totale carenza di supporto probatorio, dal momento che non emerge dai documenti in atti né tantomeno dalla istruttoria espletata qualsivoglia R.G. n. 12 del 2013 - Pag. 9 di 12
contatto tra la parte opponente e la parte opposta che possa anche solo far presumere una obbligazione stipulata tra il , spendendo il proprio nome, ed Parte_1 CP_1
Ciò importa la fondatezza della opposizione spiegata, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto delle domande esperite dalla odierna parte opposta.
3.4. Quanto, poi, alle terze chiamate, pur prescindendo da qualsiasi rilievo in ordine alla chiamata in causa richiesta dalla parte opposta, la quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è attrice in senso sostanziale, non può non rilevarsi l'inammissibilità delle stesse, tenuto conto che una chiamata in causa tecnicamente intesa impone – in assenza di litisconsorzio - la proposizione di una domanda nei confronti del terzo, non potendosi considerare tale una mera denuncia della lite e/o la provocazione rivolta al terzo a formulare eventuali domande. Dall'atto notificato alle parti emerge chiaramente che alcuna domanda è stata proposta nei confronti dell' CP_2
e della . Ne consegue la inammissibilità della chiamata in causa. CP_3
4. Nel merito Qualora, poi, si volessero superare i rilievi in rito, non vi è dubbio che l'opposizione è fondata e deve essere accolta, in quanto non vi è prova del titolo e, correlativamente, del credito azionato.
Come, infatti, correttamente rilevato nella opposizione a decreto ingiuntivo esperito dalla la fattura, secondo la pacifica giurisprudenza, rappresenta titolo idoneo per CP_4 l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto. Peraltro, le fatture emesse – tenuto conto che il rapporto contrattuale è espressamente contestato - sono “mute”, in quanto non specificano né le prestazioni eseguite, né il luogo di esecuzione delle stesse né il tempo in cui sono state poste in essere.
Sempre sotto il profilo probatorio, non può essere considerata sufficiente la sola produzione documentale prodotta dalla parte opposta. Infatti è noto che le annotazioni del registro i.v.a. non rientrano nella disciplina dettata dagli art. 2709 (secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore) e 2710 c.c. (il quale stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono formare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa) per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione (cfr. Cass. civ. n. 3383 del 2005; Cass. civ. n.
32935 del 2018). Né ingannino le massime delle citate sentenze, che traggono elementi di prova non già dalle annotazione dei registri iva della società emittente la fattura, ma dalla corrispondenza tra fattura emessa dalla società emittente e i corrispondenti registri acquisiti della società ricevente la fattura, quali atti ricognitivi ad efficacia latamente confessoria, confermando, pertanto, il principio consolidato in giurisprudenza. Corrispondenza, in tale caso, neppure dedotta, dal momento che la neppure ha ricevuto le richiamate fatture. CP_4 Emerge, poi, in modo lapalissiano l'incongruenza e la contraddittorietà dei documenti prodotti, in quanto con il n. 3 vengono identificate due fatture, di cui una è quella oggetto del ricorso monitorio ed un'altra è stata emessa il 2 aprile 2012 in favore della società . CP_3
Inoltre, sia tale ultima fattura che la fattura n. 4 (emessa sempre nei confronti della società
) risultano emesse in epoca successiva alla fattura n. 5 sopra indicata: ciò depone nel CP_3 senso della assoluta inattendibilità delle fatture oggetto del monitorio e della circostanza che, a ben vedere, gli unici rapporti commerciali – non oggetto dei rapporti dedotti a base del decreto ingiuntivo - erano stati intrattenuti tra la e la . CP_1 CP_3
Nella medesima direzione volge una attenta analisi del bilancio 2011 della società opposta, allegato alla produzione di parte opponente.
In particolare, risulta documentalmente che, alla data del 31.12.11, la ha CP_1 dichiarato di avere crediti per fatture da emettere per euro 83.000,00 ed euro 108.775,21 per crediti verso clienti. R.G. n. 12 del 2013 - Pag. 10 di 12
Ciò dimostra come in epoca antecedente a tale data non vi fosse alcun credito per lavori eseguiti nei confronti della e, correlativamente, per la società opponente. Controparte_4 Dovrebbe, quindi, ipotizzarsi che le prestazioni per cui è causa si siano concluse nell'anno 2012.
Tuttavia, con riferimento alla fattura n. 3 risulta improbabile che la relativa prestazione si sia conclusa nella giornata di capodanno 2012, anche in considerazione del fatto che, a fronte delle contestazioni mosse, la società opposta nulla ha dedotto al riguardo nella prima difesa utile, non avendo neppure depositato la memoria 183 c. 6 I termine.
Anche per quel che riguarda la fattura n. 5 del 28 gennaio 2012 merita evidenziare che
[...] sin dal ricorso monitorio e, poi, nel giudizio di opposizione nulla ha dedotto con CP_1 riferimento al momento di inizio e di fine della prestazione, neppure a seguito delle contestazioni sul bilancio proposte dalla opponente e dalla terza chiamata.
Peraltro, sempre analizzando il bilancio di cui è causa, il credito vantato sarebbe addirittura superiore al valore dell'intera produzione nell'anno di riferimento. E, come correttamente evidenziato dalla Corte di Appello, dalla visura camerale in atti emerge che la Controparte_1 avesse alle proprie dipendenze tre soli addetti nel 2011 e due soli addetti nel 2012: davvero arduo sostenere che le prestazioni asseritamente eseguite avrebbero potuto essere espletate con una struttura così esigua. Anche l'ulteriore documentazione prodotta da parte opposta non pare idonea a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale di subappalto invocato. Infatti, le richieste di assunzione di personale risultano risultano inviate da Parte_6
, il quale nel periodo 2010-2012 era anche dipendente della prima, della
[...] CP_3 CP_4 poi, e, infine, del di cui dette società fanno parte. Del resto, è agevole rilevare
[...] Parte_1 che l'indirizzo email da cui sono state spedite fosse riconducibile alla (diacovolegnami). CP_3
Inoltre, gli assegni ai lavoratori e risultano privi di data e di Persona_2 Per_3 luogo e/o senza causale. Gli ulteriori bonifici versati in atti, così come i buoni carburante prodotti, sono tutti successivi all'emissione delle fatture e, quindi, irrilevanti ai fini della vicenda per cui è causa. Peraltro, essi risultano effettuati tutti in una unica data, senza che sussiste, quindi, qualsiasi elemento idoneo a far presumere una continuità della prestazione che possa giustificare il rapporto negoziale invocato.
Per quel che riguarda, invece, i prospetti depositati da si osserva come alcuni CP_1 di essi siano del tutto apocrifi, mentre altri contengono soltanto l'elenco di lavoratori da impiegare senza alcun riferimento né soggettivo (relativo alle società di riferimento) né oggettivo (relativo al rapporto contrattuale nell'abito del quale si collocherebbe tale impiego): pertanto, a nulla rilevano ai fini della dimostrazione dell'avvenuta conclusione del contratto di subappalto. Anche le fatture per l'acquisto di attrezzature da parte della società opposta non presentano alcun elemento di collegamento con l'invocato rapporto contrattuale, così come il contratto di comodato versato in atti, mentre il nolo di automezzi non dimostra la conclusione di un subappalto: si tratta, invero, di attività pienamente compatibili con quelle rientranti nell'oggetto sociale di
[...]
svolte in proprio dalla opposta. CP_1
In definitiva, la documentazione prodotta da sia singolarmente considerata CP_1 sia valutata nel suo complesso non prova l'avvenuta conclusione di un contratto di subappalto, che potrebbe giustificare un credito verso la e, di conseguenza, una responsabilità solidale CP_4 del odierno opponente. Parte_1
Né la prova orale espletata ha offerto ulteriori elementi in tal senso: in particolare, l'unico teste escusso nulla ha riferito al riguardo, non ricordando i contenuti essenziali della vicenda e, di contro, il l.r.p.t. della neppure è comparso alla udienza fissata per l'espletamento CP_1 dell'interrogatorio formale deferitogli.
5. Opposizione proposta da solo alcuni intimati. R.G. n. 12 del 2013 - Pag. 11 di 12
Alla luce di tutte le considerazioni espresse, l'opposizione, allora, è fondata e il decreto ingiuntivo emesso deve essere revocato nei confronti della parte opponente all'interno di questo giudizio. Infatti, l'opposizione proposta da uno dei coobbligati in solido non impone l'integrazione del contraddittorio verso gli altri (v. Cass. Civ. n. 15417 del 2016); pertanto ognuno di essi dovrà proporre autonomamente opposizione, pena la declaratoria di esecutorietà e il passaggio in giudicato della ingiunzione. Questione nel caso di specie assorbita dal rilievo per cui entrambi i condebitori in solido ingiunti hanno proposto autonome opposizioni avverso il medesimo decreto ingiuntivo. All'accoglimento della opposizione segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con rigetto delle domande esperite dalla pare ricorrente in monitorio.
6. Il regime delle spese Le spese del giudizio seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal
D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; b) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (Cass. civ.,
Sez. Un. n. 17405 del 2012); c) del valore della presente controversia;
d) del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
e) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia e dell'assenza di contrasti giurisprudenziali in materia;
f) dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla escussione di un solo testimone e dall'espletamento del mero interrogatorio formale delle parti;
g) del mancato deposito, da parte delle terze chiamate, delle memorie 183 c. 6 c.p.c.;
h) del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma, 1 del medesimo decreto possono essere aumentati e diminuiti nella misura indicata dalla legge;
i) della riduzione che può essere operata per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto;
j) dell'ulteriore riduzione che può essere operata per la pronuncia in rito, in riferimento alla posizione processuale delle terze chiamate;
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA INAMMISSIBILE la chiamata in causa delle parti terze chiamate;
B. ACCOGLIE l'opposizione proposta e REVOCA il decreto ingiuntivo opposto, rigettando le domande proposte dalla Controparte_1
C. CONDANNA la parte opposta al pagamento in favore della parte Controparte_1 opponente delle spese di giudizio che si Parte_1 liquidano in € 754,56, per esborsi vivi ed in complessivi € 12.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
R.G. n. 12 del 2013 - Pag. 12 di 12
D. CONDANNA la parte opposta al pagamento in favore della terza Controparte_1 chiamata delle spese di giudizio che si liquidano in Controparte_2 complessivi € 6.500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
E. CONDANNA la parte opposta al pagamento in favore della terza Controparte_1 chiamata delle spese di giudizio che si liquidano Controparte_3 in complessivi € 6.500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
F. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito
Così deciso in data 1 maggio 2024.
Il Giudice dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 12 del 2013 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “opposizione al decreto ingiuntivo n. 430/2012 pronunziato da questo Tribunale in data 9.11.23 ” e vertente TRA
P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. STAFFICI ALBERTO e PASSARELLI LIO LYDIA, giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, elettivamente domiciliati come in atti
- OPPONENTE –
E
, P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. GAGLIARDI ANNA FRANCESCA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- OPPOSTO – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_2 e difesa dall'avv. MARCO MAMMOLITI e dall'avv. GIANCARLO POMPILIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- TERZO CHIAMATO -
P.I. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. VINCENZO BONAFINE e dall'avv.
ANGELA RIZZO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- TERZO CHIAMATO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. ha chiesto ed ottenuto contro Controparte_1 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 430 del 2012 per la somma di € 1.300.367,36, oltre interessi ex
[...]
d.lgs. 231 del 2002 e spese del procedimento, liquidate in complessivi € 2.741,00, oltre CAP ed
IVA, in solido con la Controparte_4 ha ottenuto il provvedimento monitorio allegando in copia la lettera CP_1
19.4.11 indirizzata dalla opponente alla competente sede territoriale due fatture (n. 3/12 e CP_2
5/12) emesse da a favore della società per un totale pari all'importo CP_1 CP_4 R.G. n. 12 del 2013 - Pag. 2 di 12
ingiunto; estratto autentico delle scritture contabili contenenti le due predette fatture autenticate dal Notaio lettera raccomandata spedita dall'avv. Cortese all'opponente in data 11.09.12. Persona_1
Con atto di citazione spedito in data 28.12.12 ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo suindicato ed ha convenuto in giudizio la
[...] allegando che: Controparte_1
- diversamente da quanto indicato nel ricorso, mai il ha stipulato con Parte_1
il contratto di appalto n. 8400012789, rispetto al quale alcuna eccezione e/o Controparte_2 deduzione è possibile prospettare in questa sede;
- per quanto concerne l'appalto identificato con il n. 8400013255, effettivamente il ha ricevuto la lettera raccomandata in data 11.09.12, inviata dall'avv. Cortese per conto Parte_1 di e prodotta come da doc. 6 nel giudizio monitorio. Ciò che è stato sottaciuto è che CP_1 tale lettera è stata subito riscontrata con quella datata 01.10.12, di cui si produce copia, con la quale è stata contestata l'esistenza di qualsivoglia obbligazione in capo al;
Parte_1
- al ricevimento del decreto ingiuntivo il Presidente del si è pertanto subito Parte_1 attivato per conoscere gli esatti termini della vicenda dai diretti interessati e, cioè, dalla società nonché dalla società citati nel ricorso. Dal tenore delle informazioni ricevute CP_4 CP_3 dalle associate può desumersi che nessun lavoro è stato eseguito dalla opposta per conto della consociata società nessun acconto è stato mai versato ad dalla società CP_4 CP_1 [...]
per conto della società nessun credito può essere vantato da nei CP_3 CP_4 CP_1 confronti di quest'ultima società né nei confronti della opponente;
- la pretesa responsabilità del con la consociata società che Parte_1 CP_4 avrebbe commissionato i lavori poi non pagati, deriverebbe dalla previsione di cui all'art. 2615 c.c., secondo cui la responsabilità del singolo consociato si deve sommare a quella del , che ha Parte_1 agito per suo conto.
Invero, diversamente da quanto sostenuto dalla opposta, il secondo comma dell'art. 2615
c.c. per alcun verso individua una responsabilità solidale del , bensì solo quella del fondo Parte_1 consortile. Per patto statutario l'opponente si relaziona ed acquisisce appalti da soggetti committenti, per poi far eseguire da una società consorziata i relativi lavori. Nel caso di specie, con atto del 5.8.10 il ha assegnato la esecuzione dei lavori ricevuti in appalto da alla Parte_1 CP_2 consorziata società da eseguirsi con piena autonomia ed operando con propria CP_4 organizzazione. Il medesimo articolo prevedeva tra l'altro che qualsiasi ipotesi di subappalto sarebbe stata possibile solo dopo l'approvazione dell'Ente appaltante con richiesta da inoltrarsi CP_2 esclusivamente tramite il e, comunque, con completa assunzione di ogni responsabilità in Parte_1 capo alla assegnataria. Il rapporto contrattuale in esame si è, pertanto, instaurato tra l'appaltante ( e CP_2 l'appaltatore ( ) che non ha contratto le obbligazioni nascenti dal contratto per conto del Parte_1 singolo consorziato (società , bensì in proprio: solo in un momento successivo, scegliendo CP_4 di far eseguire i lavori ad una consorziata anziché eseguirli in proprio, ha affidato gli stessi alla società totalmente estranea a qualsiasi precedente pattuizione;
CP_4
- non essendo state contratte “per conto dei singoli consorziati” le obbligazioni assunte con il sopraindicato contratto di appalto non ingenerano alcuna solidarietà passiva tra il e la Parte_1 società CP_4
- ciò che stupisce, in ogni caso, è l'uso disinvolto quale prova scritta del preteso credito di almeno un documento (la fattura n. 3 del 2012) che, secondo le informazioni a disposizione del
, deve ritenersi falsa. Parte_1
Invero, la società naturale destinataria delle fatture non le ha mai ricevute né CP_4 contabilizzate;
la società , che ha avuto in effetti altri rapporti di lavoro con la CP_3 [...]
ha ricevuto da quest'ultima una diversa fattura con la stessa numerazione progressiva CP_1
(3/12), ma con diversa data (2.4.12, di ben tre mesi successiva a quella intestata dalla società
e di importo pari a poco più di un decimo di quest'ultima; la progressione numerica delle CP_4 R.G. n. 12 del 2013 - Pag. 3 di 12
fatture intestate alla società , come evidenziato nella lettera 9.12.12 se mbra confermare la CP_3 circostanza che, nella prima parte del 2011, la opposta ha intrattenuto rapporti di lavoro solo con quest'ultima; dal relativo bilancio di esercizio 2011 depositato da emerge che il CP_1 preteso credito di euro 1.300.367,36 – che sarebbe maturato nei confronti della società al CP_4
28.1.12 – dovrebbe essere stato prodotto con un costo di manodopera pari ad euro 18.713,00 nell'intero anno 2011, oltre a quello sostenuto nei primi 28 giorni del 2012;
- con lettera del 20.6.12 a firma anche del l.r.p.t. della di sei mesi successiva CP_1 alla emissione delle due fatture su cui è basato il decreto ingiuntivo, quest'ultimo aveva richiesto, allo stesso titolo, il pagamento del più modesto importo di euro 800.000,00;
- in via residuale, attesa la totale estraneità formale e sostanziale del opponente Parte_1 rispetto alla vicenda in esame, qualsiasi onere della stessa in ipotesi derivato dovrà essere sopportato dalla società Il , pertanto, domanda di essere da quest'ultima CP_4 Parte_1 garantito e manlevato per qualsiasi somma dovesse essere condannato a corrispondere alla società opposta in relazione al decreto ingiuntivo per cui è causa. Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 di:
a) Rigettare l'istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.; b) Revocare il decreto ingiuntivo opposto in accoglimento dell'opposizione, accertando che nulla è dovuto da in favore di;
Parte_1 CP_1
c) Accertare e dichiarare che non ha eseguito i lavori di cui al decreto ingiuntivo CP_1 opposto e che, pertanto, alcun credito può essere vantato dalla stessa nei confronti del;
Parte_1
d) In via subordinata, dichiarare che, in ogni caso, alcuna responsabilità solidale sussiste tra il opponente e la Parte_1 Parte_2
e) Nella ritenuta ipotesi di fondatezza anche parziale della domanda, condannare la
[...]
a tenere indenne e manlevare da tutte Controparte_5 Parte_1 le somme che quest'ultimo fosse condannato a pagare in favore della società opposta;
f) Con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.3.13, si è costituita la
[...] ed ha dedotto che: Controparte_1 Co
- giusta contratti di appalto identificati con i numeri Controparte_2
8400013255 e 8400012789 affidava al i lavori meglio specificati Parte_1 in sede monitoria;
- Il opponente affidava le predette lavorazioni ad una delle sue aziende Parte_1 consorziate, la che, a sua volta, discostandosi dal dato Controparte_4 formale dei contratti di appalto sopra individuati, affidava e subappaltava la esecuzione materiale delle lavorazioni alla la quale eseguiva le lavorazioni Controparte_1 avvalendosi di mezzi e personale sostanzialmente rientranti nella sua organizzazione e nel suo quadro aziendale, anche se formalmente riconducibili alla Parte_3
ciò affinché il e la sua consorziata potessero rispettare il dato
[...] Parte_1 formale dei contratti di appalto menzionati, eludendo la norma che prevede il divieto di subappalto.
- Nessun dubbio può sussistere sulla riconducibilità del personale e dei mezzi impiegati nello svolgimento delle mansioni subappaltate in capo alla odierna concludente. Infatti: a. La comunicava costantemente alla i nominativi CP_7 Controparte_4 dei dipendenti da assumere, in maniera tale che la consorziata potesse presentare debito elenco delle maestranze;
b. coloro che venivano formalmente assunti dalla consorziata in realtà ricevevano direttive sulle mansioni da svolgere da effettivo datore di lavoro;
CP_1
c. la si occupava di tutto l'iter burocratico volto, per la maestranza Controparte_1 straniera, alla assunzione, ivi compresa la attribuzione del codice fiscale: era sempre R.G. n. 12 del 2013 - Pag. 4 di 12
il l.r.p.t. della a recarsi presso i competenti uffici, ove i dipendenti CP_1 dichiaravano la verità sostanziale, ovvero che erano assunti dalla opposta;
d. la provvedeva a corrispondere ai lavoratori lo stipendio dovuto: Controparte_1 ciò dapprima avveniva in contanti, poi mediante rilascio di assegni, bonifico bancario/postale ovvero aperture di credito prepagate intestate ai lavoratori su cui confluivano tali pagamenti;
e. i dipendenti utilizzavano nello svolgimento delle mansioni SIM aziendali intestate alla Controparte_1 f. confrontando l'elenco delle maestranze formalmente alle dipendenze della
[...] con l'elenco tenuto da circa le giornate lavorative CP_4 Controparte_1 svolte e gli stipendi pagati, emergono coincidenze di nominativi;
g. i contributi previdenziali venivano pagati formalmente dalla Controparte_4
che poi trasmetteva debito prospetto alla che di fatto ne
[...] Controparte_1 sopportava il versamento, mediante compensazione su quanto accreditava per le lavorazioni svolte;
h. tutto il materiale fornito ai dipendenti veniva acquistato dalla : ci Controparte_1 si riferisce all'acquisto di vestiario antinfortunistico, nonché all'acquisto di attrezzatura per lo svolgimento delle lavorazioni subappaltate.
- Quanto emerge sulla situazione dei lavoratori si rinviene anche circa l'utilizzo dei mezzi per lo svolgimento delle lavorazioni subappaltate, atteso che dall'elenco ufficiale a firma emergono dei veicoli riconducibili alla opposta. Ci si Controparte_4 riferisce ai mezzi di proprietà di concessi al fine di eludere la normativa CP_1 che vieta il subappalto, formalmente in nolo, anche se di fatto posseduti dalla opposta, come emerge dai buoni carburanti nonché dalle fatture di riparazione e manutenzione: del resto controparte dovrebbe spiegare perché per tali fittizi contratti di nolo né il né la consorziata hanno mai corrisposto alcunché. Parte_1
- Ma anche alcuni mezzi formalmente di proprietà altrui di fatto risultano riconducibili alla deducente, che ne ha sopportato i costi anche assicurativi e di manutenzione/riparazione;
- Nessun dubbio può, quindi, sussistere in ordine alla riconducibilità di personale e mezzi spiegati per lo svolgimento delle lavorazioni de quibus in capo alla opposta.
- Orbene il narrato schema di subappalto risultava già utilizzato e posto in essere tra la e la ancor prima che quest'ultima entrasse a Controparte_1 Parte_4 far parte del Consorzio opponente nell'anno 2010. Una volta divenuta impresa consorziata nell'anno 2010, la propose tale CP_3 espediente di lavorazioni appaltate alle altre società consociate: sia la Controparte_4 sia le altre compagini sociali accettarono tale soluzione nella vantaggiosa
[...] ottica di ridurre sensibilmente i costi di manodopera. Numerose sono state le lavorazioni appaltate e, poi, di fatto eseguite nell'interesse del e delle sue consociate, ivi comprese quelle oggetto del decidere dalla Parte_1 [...]
sempre per il tramite della Si badi che il pagamento di Controparte_1 Controparte_3 quanto dovuto dalla deducente è sempre avvenuto per il tramite della . CP_3
Se così non fosse, mal si spiegherebbe la ripetuta emissione di assegni in copia fotostatica prodotti, che la ha nel tempo rilasciato in favore della Controparte_3 concludente per altri lavori sempre appaltati dal e poi eseguiti in regime di Parte_1 subappalto dalla deducente.
- La prova che le lavorazioni di cui si controverte siano state eseguite dalla CP_1 si evince dai rapporti di lavoro giornalieri di cui la medesima è l'unica ad esserne in
[...] possesso: ovviamente ci si riferisce ai rapporti con le indicazioni del personale di maestranze impiegato. A suffragare l'assunto, si soffermi l'accento anche sul dato R.G. n. 12 del 2013 - Pag. 5 di 12
fattuale comprovante la titolarità della delle carte carburanti nonché Controparte_1 di tutta la documentazione prodotta.
- Si ribadisce, poi, l'operatività dell'art. 2615 c. 2 c.c. e, quindi, della invocata responsabilità solidale tra il singolo consorziato e quella del che ha agito per Parte_1 suo conto. Peraltro, la opposta stigmatizza le generiche avverse contestazioni, dal momento che ha inoltrato a tempo debito le fatture poste a base del monitorio alla disconosce, poi, la fattura che controparte allega con il Parte_3 documento I, poiché dalla stessa mai emessa, riservandosi azione in sede penale. L'opposto ha quindi concluso chiedendo al Tribunale adito: a. Preliminarmente, autorizzare la chiamata in causa dei terzi e Parte_4 [...]
Controparte_2 b. Nel merito, rigettare l'opposizione proposta, confermando il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannando l'opponente in favore dell'opposta della somma indicata, dichiarando il decreto ingiuntivo definitivo;
c. In estremo subordine, condannare l'opponente in favore dell'opposta di quella somma che risulterà in corso di causa dovuta;
d. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Disposta la chiamata in causa dei terzi chiamati, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.2.16 si è costituita La sua difesa ha dedotto Controparte_2 che:
- In primo luogo, si rileva che nei confronti di non sono state spiegate domande, per CP_2 cui l'atto con cui è stata operata la chiamata in giudizio è nullo;
- in secondo luogo, non sembra che la presenza in giudizio della deducente società possa essere giustificata in virtù di un litisconsorzio necessario o facoltativo;
nel caso di specie non ricorre alcuna di queste ipotesi;
- la chiamata in giudizio pare operata esclusivamente per ragioni istruttorie;
tali motivazioni non sembra possano giustificare la presenza di un terzo del tutto estraneo alla lite;
- da ultimo, la deducente sottolinea che ha stipulato con il il Parte_1 contratto di appalto di servizi n. 8400013255, avente ad oggetto il taglio e/o deramificazione delle piante per realizzazione o ripristino della cessa in prossimità di linee elettriche di distribuzione dell'energia elettrica a media e/o bassa tensione del committente nonché apertura o ripristino dei sentieri di accesso alle cabine, decespugliamento e pulizia pertinenze delle cabine secondarie del committente. Per l'ambito territoriale in questione, la deducente ha sempre avuto solo rapporti con la membro del . In tale ambito ha autorizzato il Controparte_4 Parte_1 distaccamento di personale dalla alla impresa negando invece Parte_5 CP_4 autorizzazione alla di poter svolgere i lavori oggetto del contratto, in quanto la stessa CP_3 aveva partecipato alla gara in proprio. non ha avuto alcun rapporto con Controparte_2 altre ditte per lo svolgimento dei lavori dell'appalto indicato.
- identica controversia è pendente dinanzi a codesto Tribunale ed iscritta al n. 1786 del 2012. Per l'effetto, la parte terza chiamata ha concluso chiedendo al Tribunale adito: a. Previa riunione con il suindicato giudizio di più antica iscrizione a ruolo, dichiarare nulla/inammissibile/illegittima la chiamata in causa di Controparte_2
b. Ordinare la immediata estromissione della stessa dal presente giudizio;
c. Con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.10.16 si è costituita la
[...]
La sua difesa ha dedotto che: Controparte_3
- La società istante impugna integralmente l'atto di chiamata in causa, eccependo, innanzitutto, di non aver mai intrattenuto i rapporti dedotti da e, in specie, di Controparte_1 non aver mai utilizzato il preteso schema di subappalto, ovvero di aver proposto tale espediente di svolgimento delle lavorazioni;
R.G. n. 12 del 2013 - Pag. 6 di 12
- non risponde al vero che per il tramite della abbia di fatto CP_1 CP_3 eseguito numerose lavorazioni appaltate all' . Parte_1
- come già evidenziato nel giudizio connesso, il signor legale Parte_6 rappresentante della ha svolto attività lavorativa in favore della dal CP_1 Parte_4
7.1.10 al 10.09.10, data in cui il rapporto è stato bruscamente interrotto per le sue condotte estremamente gravi, suscettibili di assumere rilevanza penale;
in tale qualità ha amministrato fondi, ha assunto e diretto personale, gestito beni ed organizzato cantieri, ma ciò sempre e solo a titolo individuale ed in nome e nell'interesse della e nell'espletamento Parte_4 dell'incarico lavorativo. In forza del rapporto fiduciario che lo legava al legale rappresentate della egli ha svolto funzioni di direttore tecnico, che legittimavano pienamente tali atti CP_3 gestionali;
- nessun rapporto di subappalto è stato mai intrattenuto in tale periodo con la CP_1 ignorandosi finanche che egli ne fosse amministratore;
- quanto alle fatture che dovrebbero giustificare il credito (fattura n. 3 del 2.1.12 per euro 303.149,77 e n. 5 del 28.1.12 per euro 997.217,59) valga considerare che, già alla stregua del mero esame della documentazione depositata a sostegno del procedimento monitorio, emergono palesi e gravi incongruenze;
- in particolare, con il n. 3 è stata contraddistinta non solo la fattura per euro 303.149,77 emessa alla ma altresì la fattura emessa in data 20.04.12 a favore della Controparte_4 [...] per euro 37.800,00, iva inclusa;
Parte_4
- ne consegue, oltretutto, che non è possibile che la fattura n. 5, emessa alla Parte_7
per euro 997.217,59 possa essere del 28.1.12, ossia di data antecedente a quella
[...] contrassegnata dal numero 3; tanto più che in data 28.5.12 è stata emessa, sempre a favore della
[...] la fattura n. 4, relativa a prestazioni di servizio effettuate su cantieri vari per euro Parte_4
5.000,00 (Iva inclusa);
- l'importo del relativo credito è, poi, contraddetto dai dati esposti nel bilancio. Si consideri, a tal fine, che nel conto economico (pagina 5) il valore totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni relativi all'anno 2011 è nettamente inferiore al dato parziale delle due fatture poste a fondamento del ricorso. Non solo: nella nota integrativa al bilancio chiuso in data 31.12.11, nell'indicare le rimanenze (pag. 8) il totale degli importi delle fatture da emettere è pari ad euro 83.000,00.
Non vi è chi non veda come tale dato contraddica quello del reclamato credito, né può ipotizzarsi che esso (pari a ben 1.300.367,36, ossia quasi al doppio dei ricavi dell'anno 2011) possa essere maturato nel breve periodo intercorrente tra l'1.1.12 ed il 27.1.12.
In ogni caso, riesce davvero difficile comprendere, quanto alla fattura n. 3 di euro 303.149,77 del 2.1.12 come un tale credito possa essere maturato nella sola giornata di capodanno. Per l'effetto la terza chiamata ha concluso chiedendo al Tribunale adito: a. Il rigetto della domanda proposta contro la Parte_4
b. Con condanna al pagamento delle spese di giudizio. Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, la causa è stata istruita – anche alla luce della ordinanza resa alla udienza del 6.12.22 - attraverso i richiesti interrogatori formali, l'escussione dell'unico teste di parte opposta, nonché per mezzo della produzione documentale depositata in atti. All'udienza del giorno 14.11.23, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
2. Premessa sull'onere della prova nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo 2.1.Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. R.G. n. 12 del 2013 - Pag. 7 di 12
Nel sistema delineato dal codice di procedura civile, esso si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. tra le tante Cass. civ. n. 17371 del 2003 e Cass. Civ. n. 5186 del 2003). Per l'effetto, il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla (v. anche Cass. civ. n. 14486 del 2019).
2.2.Quanto alla fattura essa è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (v. Cass. civ. n. 5915 del 2011). Giova poi ricordare che secondo concorde giurisprudenza di legittimità l'emissione di fattura relativa alla fornitura di merce o alla prestazione di servizi o di lavori, in quanto atto unilaterale attinente a fatti di esecuzione di un rapporto già costituito, non è idonea a dare la prova del rapporto stesso laddove il contratto sia contestato senza che il principio possa trovar deroga nei rapporti tra imprenditori (cfr. Cass. Civ. n. 771 del 1982; vedi in senso conforme Cass. Civ. n. 8664 del 2001;
Cass. Civ. n. 8126 del 2004). Diverso discorso è a farsi laddove il rapporto contrattuale non sia contestato;
solo in tal caso la fattura, che fa prova dei rapporti tra le parti, ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni oggetto del titolo eseguite ed al relativo ammontare anche nel giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione (v. Cass. Civ. n. 23499 del 2004). 2.3. Vale, poi, premettere che – tenuto conto del petitum e della causa petendi chiaramente evincibili dal ricorso monitorio e dalla comparsa di costituzione e risposta in sede di opposizione – la parte opposta ha agito in giudizio rappresentando che la ha affidato al Controparte_2
i lavori relativi all'ambito territoriale – Zona Cosenza – e a Parte_1 Org_1 quello – Zona Taranto. Quest'ultimo provvedeva ad affidare la esecuzione dei lavori Org_2 alla consorziata la quale, secondo la prospettazione della ricorrente in Controparte_4 monitorio, affidava la esecuzione materiale delle lavorazioni alla Controparte_1
Pertanto, alla luce del dedotto rapporto contrattuale instauratosi con la Controparte_4
la ha agito in giudizio per il pagamento delle proprie spettanze e,
[...] CP_1 quindi, esperendo una azione volta all'adempimento delle obbligazioni nascenti dal negozio suindicato.
Per l'effetto, trova applicazione il consolidato orientamento per cui in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (v.
Cass. civ. Sez. Un. n. 13533 del 2001).
3. In rito.
3.1.Come indicato precedentemente, la ha azionato la propria pretesa CP_1 monitoria e ha ottenuto il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione con cui il Tribunale di
Castrovillari ha ingiunto il pagamento della somma di euro 1.300.367,36, oltre interessi ex art. R.G. n. 12 del 2013 - Pag. 8 di 12
231/02, in favore della ricorrente in monitorio e a carico della e del Controparte_4
in solido tra loro. Parte_1
Avverso tale decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione in via autonoma sia la
[...] sia il . Per l'effetto sono stati instaurati due diversi giudizi Controparte_4 Parte_1 di opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo, che non sono stati riuniti. Con sentenza n. 191 del 2019 il Tribunale di Castrovillari ha definito l'opposizione spiegata dalla revocando il decreto ingiuntivo emesso e rigettando le domande Controparte_4 formulate dalla parte ricorrente in monitorio. La sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro con sentenza del 30.11.22 depositata alla udienza del 6.12.22, la quale ha precisato l'assenza di qualsiasi prova idonea a documentare il titolo posto a fondamento della pretesa azionata.
3.2. Come correttamente evidenziato sia dalla parte opponente all'interno di questo giudizio sia dalla terza chiamata , si tratta di sentenza che spiega indubbiamente un effetto riflesso CP_3 anche all'interno di tale giudizio. Infatti l'esistenza del credito della nei confronti della CP_1 Parte_3 rappresenta il presupposto tecnico-giuridico indispensabile per poter configurare una responsabilità solidale del . L'accertata inesistenza del credito – in seguito alla domanda di Parte_1 adempimento e condanna azionata – importa l'assenza di qualsiasi responsabilità solidale del
, odierno opponente, con conseguente rigetto della domanda anche nei suoi confronti. Parte_1 Del resto l'art. 1306 c.c. è inequivoco nell'estendere gli effetti della sentenza favorevole (resa tra creditore ed uno dei debitori) nei confronti del condebitore solidale che non abbia partecipato al giudizio. Ne consegue che correttamente il – evocato in monitorio quale Parte_1 condebitore solidale – può avvalersi degli effetti favorevoli della sentenza suindicata resa tra la
[...]
e la tenuto conto che la statuizione del giudice di prime cure, CP_1 Parte_3 confermata dalla Corte di Appello, ha escluso l'esistenza del titolo e, quindi, del credito azionato dalla ricorrente in monitorio. L'opposizione di tale sentenza alla che nulla ha CP_1 dedotto sul punto, vale a paralizzare la sua pretesa nei confronti del odierno opponente. Parte_1
3.3. Peraltro, come correttamente eccepito dalla parte opponente sin dall'atto introduttivo del presente giudizio, la fonda la responsabilità solidale del evocando CP_1 Parte_1 l'art. 2615 c. 2 c.c., secondo cui “Per le obbligazioni assunte in nome del dalle persone Parte_1 che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. Per le obbligazioni assunte dagli organi del per conto dei singoli consorziati Parte_1 rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo consortile”.
Come agevolmente evincibile dal tenore letterale della disposizione, senza che sia neppure necessario il riferimento agli approfondimenti di dottrina e giurisprudenza, la norma fa riferimento alle obbligazioni assunte dal e, quindi, a quelle assunte in nome del . Il primo Parte_1 Parte_1 comma si occupa della responsabilità conseguente alle obbligazioni assunte dal e per Parte_1 conto del . Il secondo comma, invece, prende in considerazione le obbligazioni assunte dal Parte_1
(e, quindi, in nome dello stesso) ma per conto dei singoli consorziati, prevedendo, in tale Parte_1 seconda ipotesi, la responsabilità dei singoli consorziati accanto a quella del fondo consortile.
Ma, nel caso di specie, dallo stesso tenore delle deduzioni della parte ricorrente in monitorio
– odierna opposta si evince agevolmente che il rapporto è intercorso esclusivamente tra la
[...] e la (v. pag. 2 ricorso in monitorio, secondo cui “la Controparte_4 CP_1 Controparte_4
discostandosi dal dato formale dei contratti di appalto affidava la esecuzione
[...] materiale delle lavorazioni de quibus alla ”). Pertanto, quand'anche ammesso un CP_1 rapporto contrattuale di subappalto (espressamente escluso peraltro dalla sentenza della Corte di Appello), lo stesso ha interessato esclusivamente la e la Per Controparte_4 CP_1 l'effetto, le obbligazioni non sono state assunte né dal né in nome del . Ne Parte_1 Parte_1 consegue l'assenza di qualsiasi ipotesi di responsabilità solidale dello stesso. Alla incongruenze assertive segue, poi, la totale carenza di supporto probatorio, dal momento che non emerge dai documenti in atti né tantomeno dalla istruttoria espletata qualsivoglia R.G. n. 12 del 2013 - Pag. 9 di 12
contatto tra la parte opponente e la parte opposta che possa anche solo far presumere una obbligazione stipulata tra il , spendendo il proprio nome, ed Parte_1 CP_1
Ciò importa la fondatezza della opposizione spiegata, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto delle domande esperite dalla odierna parte opposta.
3.4. Quanto, poi, alle terze chiamate, pur prescindendo da qualsiasi rilievo in ordine alla chiamata in causa richiesta dalla parte opposta, la quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è attrice in senso sostanziale, non può non rilevarsi l'inammissibilità delle stesse, tenuto conto che una chiamata in causa tecnicamente intesa impone – in assenza di litisconsorzio - la proposizione di una domanda nei confronti del terzo, non potendosi considerare tale una mera denuncia della lite e/o la provocazione rivolta al terzo a formulare eventuali domande. Dall'atto notificato alle parti emerge chiaramente che alcuna domanda è stata proposta nei confronti dell' CP_2
e della . Ne consegue la inammissibilità della chiamata in causa. CP_3
4. Nel merito Qualora, poi, si volessero superare i rilievi in rito, non vi è dubbio che l'opposizione è fondata e deve essere accolta, in quanto non vi è prova del titolo e, correlativamente, del credito azionato.
Come, infatti, correttamente rilevato nella opposizione a decreto ingiuntivo esperito dalla la fattura, secondo la pacifica giurisprudenza, rappresenta titolo idoneo per CP_4 l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto. Peraltro, le fatture emesse – tenuto conto che il rapporto contrattuale è espressamente contestato - sono “mute”, in quanto non specificano né le prestazioni eseguite, né il luogo di esecuzione delle stesse né il tempo in cui sono state poste in essere.
Sempre sotto il profilo probatorio, non può essere considerata sufficiente la sola produzione documentale prodotta dalla parte opposta. Infatti è noto che le annotazioni del registro i.v.a. non rientrano nella disciplina dettata dagli art. 2709 (secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore) e 2710 c.c. (il quale stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono formare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa) per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione (cfr. Cass. civ. n. 3383 del 2005; Cass. civ. n.
32935 del 2018). Né ingannino le massime delle citate sentenze, che traggono elementi di prova non già dalle annotazione dei registri iva della società emittente la fattura, ma dalla corrispondenza tra fattura emessa dalla società emittente e i corrispondenti registri acquisiti della società ricevente la fattura, quali atti ricognitivi ad efficacia latamente confessoria, confermando, pertanto, il principio consolidato in giurisprudenza. Corrispondenza, in tale caso, neppure dedotta, dal momento che la neppure ha ricevuto le richiamate fatture. CP_4 Emerge, poi, in modo lapalissiano l'incongruenza e la contraddittorietà dei documenti prodotti, in quanto con il n. 3 vengono identificate due fatture, di cui una è quella oggetto del ricorso monitorio ed un'altra è stata emessa il 2 aprile 2012 in favore della società . CP_3
Inoltre, sia tale ultima fattura che la fattura n. 4 (emessa sempre nei confronti della società
) risultano emesse in epoca successiva alla fattura n. 5 sopra indicata: ciò depone nel CP_3 senso della assoluta inattendibilità delle fatture oggetto del monitorio e della circostanza che, a ben vedere, gli unici rapporti commerciali – non oggetto dei rapporti dedotti a base del decreto ingiuntivo - erano stati intrattenuti tra la e la . CP_1 CP_3
Nella medesima direzione volge una attenta analisi del bilancio 2011 della società opposta, allegato alla produzione di parte opponente.
In particolare, risulta documentalmente che, alla data del 31.12.11, la ha CP_1 dichiarato di avere crediti per fatture da emettere per euro 83.000,00 ed euro 108.775,21 per crediti verso clienti. R.G. n. 12 del 2013 - Pag. 10 di 12
Ciò dimostra come in epoca antecedente a tale data non vi fosse alcun credito per lavori eseguiti nei confronti della e, correlativamente, per la società opponente. Controparte_4 Dovrebbe, quindi, ipotizzarsi che le prestazioni per cui è causa si siano concluse nell'anno 2012.
Tuttavia, con riferimento alla fattura n. 3 risulta improbabile che la relativa prestazione si sia conclusa nella giornata di capodanno 2012, anche in considerazione del fatto che, a fronte delle contestazioni mosse, la società opposta nulla ha dedotto al riguardo nella prima difesa utile, non avendo neppure depositato la memoria 183 c. 6 I termine.
Anche per quel che riguarda la fattura n. 5 del 28 gennaio 2012 merita evidenziare che
[...] sin dal ricorso monitorio e, poi, nel giudizio di opposizione nulla ha dedotto con CP_1 riferimento al momento di inizio e di fine della prestazione, neppure a seguito delle contestazioni sul bilancio proposte dalla opponente e dalla terza chiamata.
Peraltro, sempre analizzando il bilancio di cui è causa, il credito vantato sarebbe addirittura superiore al valore dell'intera produzione nell'anno di riferimento. E, come correttamente evidenziato dalla Corte di Appello, dalla visura camerale in atti emerge che la Controparte_1 avesse alle proprie dipendenze tre soli addetti nel 2011 e due soli addetti nel 2012: davvero arduo sostenere che le prestazioni asseritamente eseguite avrebbero potuto essere espletate con una struttura così esigua. Anche l'ulteriore documentazione prodotta da parte opposta non pare idonea a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale di subappalto invocato. Infatti, le richieste di assunzione di personale risultano risultano inviate da Parte_6
, il quale nel periodo 2010-2012 era anche dipendente della prima, della
[...] CP_3 CP_4 poi, e, infine, del di cui dette società fanno parte. Del resto, è agevole rilevare
[...] Parte_1 che l'indirizzo email da cui sono state spedite fosse riconducibile alla (diacovolegnami). CP_3
Inoltre, gli assegni ai lavoratori e risultano privi di data e di Persona_2 Per_3 luogo e/o senza causale. Gli ulteriori bonifici versati in atti, così come i buoni carburante prodotti, sono tutti successivi all'emissione delle fatture e, quindi, irrilevanti ai fini della vicenda per cui è causa. Peraltro, essi risultano effettuati tutti in una unica data, senza che sussiste, quindi, qualsiasi elemento idoneo a far presumere una continuità della prestazione che possa giustificare il rapporto negoziale invocato.
Per quel che riguarda, invece, i prospetti depositati da si osserva come alcuni CP_1 di essi siano del tutto apocrifi, mentre altri contengono soltanto l'elenco di lavoratori da impiegare senza alcun riferimento né soggettivo (relativo alle società di riferimento) né oggettivo (relativo al rapporto contrattuale nell'abito del quale si collocherebbe tale impiego): pertanto, a nulla rilevano ai fini della dimostrazione dell'avvenuta conclusione del contratto di subappalto. Anche le fatture per l'acquisto di attrezzature da parte della società opposta non presentano alcun elemento di collegamento con l'invocato rapporto contrattuale, così come il contratto di comodato versato in atti, mentre il nolo di automezzi non dimostra la conclusione di un subappalto: si tratta, invero, di attività pienamente compatibili con quelle rientranti nell'oggetto sociale di
[...]
svolte in proprio dalla opposta. CP_1
In definitiva, la documentazione prodotta da sia singolarmente considerata CP_1 sia valutata nel suo complesso non prova l'avvenuta conclusione di un contratto di subappalto, che potrebbe giustificare un credito verso la e, di conseguenza, una responsabilità solidale CP_4 del odierno opponente. Parte_1
Né la prova orale espletata ha offerto ulteriori elementi in tal senso: in particolare, l'unico teste escusso nulla ha riferito al riguardo, non ricordando i contenuti essenziali della vicenda e, di contro, il l.r.p.t. della neppure è comparso alla udienza fissata per l'espletamento CP_1 dell'interrogatorio formale deferitogli.
5. Opposizione proposta da solo alcuni intimati. R.G. n. 12 del 2013 - Pag. 11 di 12
Alla luce di tutte le considerazioni espresse, l'opposizione, allora, è fondata e il decreto ingiuntivo emesso deve essere revocato nei confronti della parte opponente all'interno di questo giudizio. Infatti, l'opposizione proposta da uno dei coobbligati in solido non impone l'integrazione del contraddittorio verso gli altri (v. Cass. Civ. n. 15417 del 2016); pertanto ognuno di essi dovrà proporre autonomamente opposizione, pena la declaratoria di esecutorietà e il passaggio in giudicato della ingiunzione. Questione nel caso di specie assorbita dal rilievo per cui entrambi i condebitori in solido ingiunti hanno proposto autonome opposizioni avverso il medesimo decreto ingiuntivo. All'accoglimento della opposizione segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con rigetto delle domande esperite dalla pare ricorrente in monitorio.
6. Il regime delle spese Le spese del giudizio seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal
D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; b) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (Cass. civ.,
Sez. Un. n. 17405 del 2012); c) del valore della presente controversia;
d) del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
e) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia e dell'assenza di contrasti giurisprudenziali in materia;
f) dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla escussione di un solo testimone e dall'espletamento del mero interrogatorio formale delle parti;
g) del mancato deposito, da parte delle terze chiamate, delle memorie 183 c. 6 c.p.c.;
h) del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma, 1 del medesimo decreto possono essere aumentati e diminuiti nella misura indicata dalla legge;
i) della riduzione che può essere operata per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto;
j) dell'ulteriore riduzione che può essere operata per la pronuncia in rito, in riferimento alla posizione processuale delle terze chiamate;
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA INAMMISSIBILE la chiamata in causa delle parti terze chiamate;
B. ACCOGLIE l'opposizione proposta e REVOCA il decreto ingiuntivo opposto, rigettando le domande proposte dalla Controparte_1
C. CONDANNA la parte opposta al pagamento in favore della parte Controparte_1 opponente delle spese di giudizio che si Parte_1 liquidano in € 754,56, per esborsi vivi ed in complessivi € 12.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
R.G. n. 12 del 2013 - Pag. 12 di 12
D. CONDANNA la parte opposta al pagamento in favore della terza Controparte_1 chiamata delle spese di giudizio che si liquidano in Controparte_2 complessivi € 6.500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
E. CONDANNA la parte opposta al pagamento in favore della terza Controparte_1 chiamata delle spese di giudizio che si liquidano Controparte_3 in complessivi € 6.500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
F. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito
Così deciso in data 1 maggio 2024.
Il Giudice dott. Alessandro Caronia