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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 8496 /2024
Tribunale di Padova
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai signori Magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 8496/2024 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data 11/07/2024 da
, con gli avvocati Bertolin Silvia e Bezze Marta, come da Parte_1
mandato in atti;
e
, con l'avv. Zenatto Mauro, come da mandato in atti;
CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“chiedono che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile
contratto in data 22.09.1990, tra i sigg.ri – , con ordine di annotazione della Pt_1 CP_1
sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ponte AN NI, alle condizioni che di
seguito vengono precisate:
1) la casa di abitazione coniugale, sita a Legnaro (PD) via Ponte AN NI 39, viene
assegnata alla sig.ra sino al 28-2-2025. Dopo tale data la stessa di impegna Parte_1
1 a rilasciarla al sig. prelevando tutti i mobili ed arredi con eccezione della cucina e dei CP_1
suoi elettrodomestici;
2) il Sig. si obbliga al versamento, a favore della sig.ra a CP_1 Parte_1
titolo di assegno divorzile, della somma di euro 100,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da
adeguarsi annualmente secondo la variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati.
Le parti hanno dichiarato nel ricorso di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il
deposito di note scritte e di non volersi riconciliare. Hanno anche dichiarato che non vi sono
altri procedimenti (pendenti o esauriti) aventi ad oggetto, in tutto o in parte le medesime
domande o domande ad esse connesse.”
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario il 22/09/1990 in Ponte AN NI (PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.29 anno 1990.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale il 10.2.2021 e la separazione è stata pronunciata con sentenza n.1001/2022
depositata in data 25.5.2022 e passata in giudicato in data 28.12.2022.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con le note depositate per l'udienza del
1.10.2024.
Con decreto ai sensi dell'art.473 bis.51, comma 5, c.p.c. è stata richiesta una integrazione documentale alle parti, che vi hanno ottemperato.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
2 Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative quanto al punto 2. Con riferimento, poi, al punto 1 delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che lo stesso, pur essendo volto alla definizione dei rapporti nascenti dal matrimonio, costituisce libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto il 22/09/1990 in Ponte Parte_1 CP_1
AN NI (PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n. 29, anno
1990 del Comune di Ponte AN NI (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti riportati in epigrafe sulle condizioni di divorzio, secondo quanto indicato in motivazione;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
3
Tribunale di Padova
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai signori Magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 8496/2024 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data 11/07/2024 da
, con gli avvocati Bertolin Silvia e Bezze Marta, come da Parte_1
mandato in atti;
e
, con l'avv. Zenatto Mauro, come da mandato in atti;
CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“chiedono che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile
contratto in data 22.09.1990, tra i sigg.ri – , con ordine di annotazione della Pt_1 CP_1
sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ponte AN NI, alle condizioni che di
seguito vengono precisate:
1) la casa di abitazione coniugale, sita a Legnaro (PD) via Ponte AN NI 39, viene
assegnata alla sig.ra sino al 28-2-2025. Dopo tale data la stessa di impegna Parte_1
1 a rilasciarla al sig. prelevando tutti i mobili ed arredi con eccezione della cucina e dei CP_1
suoi elettrodomestici;
2) il Sig. si obbliga al versamento, a favore della sig.ra a CP_1 Parte_1
titolo di assegno divorzile, della somma di euro 100,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da
adeguarsi annualmente secondo la variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati.
Le parti hanno dichiarato nel ricorso di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il
deposito di note scritte e di non volersi riconciliare. Hanno anche dichiarato che non vi sono
altri procedimenti (pendenti o esauriti) aventi ad oggetto, in tutto o in parte le medesime
domande o domande ad esse connesse.”
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario il 22/09/1990 in Ponte AN NI (PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.29 anno 1990.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale il 10.2.2021 e la separazione è stata pronunciata con sentenza n.1001/2022
depositata in data 25.5.2022 e passata in giudicato in data 28.12.2022.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con le note depositate per l'udienza del
1.10.2024.
Con decreto ai sensi dell'art.473 bis.51, comma 5, c.p.c. è stata richiesta una integrazione documentale alle parti, che vi hanno ottemperato.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
2 Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative quanto al punto 2. Con riferimento, poi, al punto 1 delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che lo stesso, pur essendo volto alla definizione dei rapporti nascenti dal matrimonio, costituisce libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto il 22/09/1990 in Ponte Parte_1 CP_1
AN NI (PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n. 29, anno
1990 del Comune di Ponte AN NI (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti riportati in epigrafe sulle condizioni di divorzio, secondo quanto indicato in motivazione;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
3