Decreto presidenziale 5 gennaio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00043/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00161/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 161 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocata Patrizia Pino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio sito in Roma, viale Mazzini, 120;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima in Trento, largo Porta Nuova, 9;
per l’annullamento
della determina n. -OMISSIS- di prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-con cui il 7^ Reggimento Carabinieri “-OMISSIS-” - Ufficio Comando - Sezione Segreteria e Personale ha disposto che l’Appuntato Scelto Q.S. -OMISSIS-, ruolo Appuntati e Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri, è collocato in aspettativa per infermità che, allo stato attuale, risulta non dipendente da causa di servizio, per la durata di giorni 152 (centocinquantadue) dal -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 905 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66;
nonché di qualsivoglia atto connesso, consequenziale, correlato e/o presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il consigliere DR TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso di data 15 luglio 2025, notificato in pari data, -OMISSIS- riassumeva il procedimento originariamente instaurato innanzi al T.R.G.A., sezione di Trento, per l’annullamento della determina n. -OMISSIS- con cui il 7^ Reggimento Carabinieri “-OMISSIS-” - Ufficio Comando - Sezione Segreteria e Personale ne disponeva il collocamento in aspettativa per infermità, ritenuta non dipendente da causa di servizio, dal -OMISSIS- nonché di ogni atto connesso, consequenziale, correlato e/o presupposto.
Il ricorrente premetteva di rivestire la qualifica di Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri e di essere stato inviato, nel corso della sua carriera iniziata nell’anno 2003, in numerose missioni internazionali, venendo quindi sottoposto nell’anno 2019 ad accertamenti medici che ne evidenziavano una condizione di grave stress e disturbi dell’adattamento. In particolare, gli approfonditi esami strumentali e di laboratorio comportavano la certificazione sanitaria di temporanea non abilità al servizio militare, in attesa della valutazione definitiva da parte della Commissione Medica Ospedaliera. In data -OMISSIS- la Commissione Centro Ospedaliero di -OMISSIS- disponeva la temporanea non idoneità del ricorrente al servizio militare nell’Arma die Carabinieri per un periodo di 90 giorni, con diagnosi “ recente sindrome ansioso-depressiva in pregresso disturbo depressivo ricorrente, già trattato farmacologicamente e da ricontrollare ”.
Avverso detto giudizio il militare presentava ricorso e con verbale del -OMISSIS- la Commissione Medica Interforze di -OMISSIS- formulava il seguente giudizio diagnostico: “ Marcati tratti personologici di impulsività, rigidità e immaturità affettiva testologicamente confermati in soggetto con pregresso disturbo depressivo ricorrente ”, ritenendolo temporaneamente non idoneo al servizio di istituto nell’Arma dei Carabinieri in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto a decorrere dalla data del verbale di 1^ istanza.
2. A sostegno del proprio ricorso deduceva il seguente motivo:
2.1. “ Eccesso di potere – Illogicità manifesta della motivazione del provvedimento impugnato Eccesso di potere sotto il profilo di insufficiente e comunque contraddittoria motivazione Difetto di istruttoria Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta ”.
Ad avviso del ricorrente il provvedimento impugnato risultava carente sotto il profilo motivazionale, non essendo adeguatamente specificate le ragioni poste a fondamento del collocamento in aspettativa.
L’Amministrazione ometteva infatti di considerare il complesso quadro clinico del militare, così come le sue pregresse esperienze operative in teatri internazionali particolarmente impegnativi. Né il provvedimento impugnato teneva conto della documentazione medica fornita dal ricorrente, segnatamente della relazione del dott. -OMISSIS-, ritenuta necessaria al fine di pervenire a una valutazione multidimensionale che consentisse di considerare le specifiche modalità di svolgimento del servizio, eventuali microtraumatismi, l’esposizione a condizioni ambientali sfavorevoli e le caratteristiche individuali del dipendente.
Le criticità del provvedimento di aspettativa, sopraggiunto dopo il giudizio di non idoneità permanente da parte della Commissione Medica Interforze con conseguente congedo assoluto, denotavano molteplici profili di illegittimità derivanti dalla violazione della sequenzialità logico-giuridica caratterizzante l’azione amministrativa.
L’emanazione del provvedimento di aspettativa successivamente al giudizio di non idoneità permanente si poneva altresì in contrasto con l’art. 42 del D. Lgs. 81/2008, introducendo un elemento di ulteriore precarietà nella posizione giuridica del dipendente anziché procedere con le necessarie misure definitive di tutela.
Tale situazione configurava pertanto un vizio di legittimità di gravità tale da sostanziarsi nella violazione dei principi fondamentali di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa, nonché nella lesione del legittimo affidamento del destinatario del provvedimento.
3. In data 29 luglio 2025 si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente, contestando la fondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso, di cui chiedeva la reiezione in quanto inammissibile e infondato.
4. A seguito della rituale produzione di memorie difensive, alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto carente dell’imprescindibile requisito di specificità dei motivi posti a sostegno delle doglianze prospettate nella presente sede, oltre che infondato.
Nell’ambito del proprio gravame il ricorrente si è infatti limitato a lamentare l’assenza di un’adeguata esplicitazione delle ragioni poste a fondamento del collocamento in aspettativa, così come la mancata considerazione della relazione redatta da un proprio consulente, tale dott. -OMISSIS-, omettendo tuttavia di indicare gli elementi dai quali desumere la sussistenza dei vizi prospettati.
Invero, il ricorrente deduce i lamentati profili di illegittimità in via meramente tautologica e, quindi, congetturale, dovendosi necessariamente concludere che le prospettazioni articolate nel ricorso introduttivo non siano fondate su motivi specifici, con ciò difettando dei requisiti di precisione e specificità richiesti dall’art. 40, comma 1 lett. d) c.p.a. ai fini del superamento del vaglio di ammissibilità. La giurisprudenza amministrativa è invero pacifica nel ritenere che: “ L’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. prevede che il ricorso contenga distintamente “i motivi specifici su cui si fonda”, il che implica che i motivi vadano esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale (TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 20 giugno 2020 n. 1112; Catanzaro, sez. I, 15 settembre 2017 n. 1375; TAR Puglia, Bari, sez. I, 4 gennaio 2016 n. 2). Infatti, le critiche di legittimità alla base di un ricorso giurisdizionale amministrativo devono essere specifiche e precise, anche a salvaguardia dell’integrità delle garanzie del contraddittorio processuale (Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2013, n. 456; Tar Umbria, sez. I, 19 dicembre 2012, n. 536). Pertanto, non basta dedurre un vizio, ma è necessario precisare il profilo sotto il quale viene dedotto e, ancora, indicare tutte quelle circostanze dalle quali possa desumersi che esso effettivamente sussiste (Cons. Stato, sez. V, 1° luglio 2019 n. 4491; sez. VI, 1° settembre 2017 n. 4158) ” (T.A.R. Lazio – Latina, sent. n. 645 di data 05.07.2022; cfr. altresì Consiglio di Stato, sez. III, 4 settembre 2020, n. 5356: “ nel giudizio amministrativo non basta dedurre genericamente un vizio, ma bisogna precisare il profilo sotto il quale il vizio viene dedotto e, ancora, indicare tutte quelle circostanze dalle quali possa desumersi che il vizio denunciato effettivamente sussiste, pena l'inammissibilità per genericità della censura proposta: alla violazione dell'obbligo ex art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. di specificità delle censure consegue, dunque, l'inammissibilità del ricorso proposto” (cfr., tra le tante, Cons. Stato Sez. V, 1-07-2019, n. 4491; Cons. Stato Sez. VI 01/09/2017, n. 4158) ”).
Nel caso di specie, il vizio motivazionale lamentato è ancorato ad alcuni precedenti giurisprudenziali richiamati in maniera vaga e generica, in relazione ai quali non è analiticamente evidenziato in quali termini assumano rilevanza rispetto alle prospettate carenze del provvedimento impugnato. Invero, tutte le statuizioni richiamate alle pagg. 6 e 7 del ricorso introduttivo – id est T.A.R. Lazio n. 3055/2024 e 12920/2020, nonché Consiglio di Stato n. 3932/2020 – sono accompagnate dalla generica asserzione tesa a far valere la necessità di una disamina globale e approfondita delle condizioni del militare, senza tuttavia elencare quali sarebbero i profili non presi in considerazione dalla Commissione Medica e la loro rilevanza ai fini del sovvertimento del giudizio impugnato nella presente sede.
Né può ritenersi che il richiamo all’elaborato del dott. -OMISSIS- consenta di superare le carenze argomentative caratterizzanti l’interposto gravame, nell’ambito del quale tale relazione viene esclusivamente evocata quale “ elemento probatorio fondamentale che la Commissione Medica avrebbe dovuto considerare nella sua interezza ” (pag. 7 ricorso introduttivo). In altri termini, il ricorrente ha radicalmente omesso di specificare le ragioni per le quali tale documento avrebbe consentito di superare le valutazioni adottate dalla Commissione Medica e poste a fondamento del provvedimento impugnato, non essendo peraltro nemmeno state riportate le conclusioni cui risulta essere pervenuto il consulente di parte.
Di tutta evidenza, l’atto di impugnazione difetta dei necessari caratteri di autosufficienza che consentano di rendere intellegibili le doglianze ivi prospettate, non essendo questo Collegio di conseguenza in grado di comprendere compiutamente le carenze istruttorie e motivazionali cui sarebbe pervenuta l’Amministrazione resistente.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in merito alla lamentata violazione della sequenzialità logico-giuridica asseritamente riconducibile all’emanazione “ di un provvedimento di aspettativa successivamente al giudizio di non idoneità permanente ”.
Sotto questo profilo, il ricorrente ha radicalmente omesso di rappresentare quali sarebbero i parametri normativi violati, limitandosi a citare in termini estremamente generici la disciplina di cui all’art. 55- octies del D. Lgs. 165/2001 e richiamando, altrettanto genericamente, taluni precedenti giurisprudenziali del tutto inconferenti rispetto al caso di specie.
Quanto alla disciplina di cui all’art. 55- octies D. Lgs. 165/2001, il Collegio evidenzia come, oltre a non essere evidenziate le ragioni per le quali il provvedimento di aspettativa emesso a seguito del giudizio di non idoneità permanente si porrebbe in asserito contrasto con la procedura ivi articolata e solo genericamente evocata in sede di impugnazione, la stessa sia del tutto inconferente, trovando applicazione nei confronti dei militari le distinte disposizioni normative richiamate nella circolare ministeriale “M_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977” (prodotta dall’Amministrazione resistente sub doc. 2).
L’arresto giurisprudenziale di cui a T.A.R. Lazio, Roma, -OMISSIS- (pag. 8 del ricorso introduttivo), lungi dall’affermare l’illegittimità di un provvedimento di aspettativa adottato successivamente al giudizio di non idoneità permanente, riguarda inoltre una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse a seguito di intervenuto giudizio di idoneità del militare, profilandosi di conseguenza del tutto inconferente. A ben vedere, la statuizione erroneamente evocata dal ricorrente in relazione al riconoscimento del periodo di aspettativa, oltre a sancirne l’assenza di autonoma lesività, evidenzia di fatto la regolarità della sua emanazione a seguito del giudizio della Commissione Medica Ospedaliera, delineandone la natura di “ atto con funzione meramente ricognitiva degli esiti dei giudizi delle CMO, volto cioè a regolarizzare la posizione di servizio del ricorrente per i periodi in cui la Commissione Medica di 1^ e 2^ Istanza lo aveva ritenuto non idoneo al servizio ”, nonché “ consequenziale dei provvedimenti con cui era stata dichiarata la temporanea non idoneità al servizio, che in diretta applicazione degli stessi si limita a riconoscere il periodo di collocamento in aspettativa per infermità ”.
Parimenti inconferente si dimostra l’ulteriore arresto di cui a T.A.R. Campania, Napoli, 25 ottobre 2024, n. 5675, trattandosi di pronuncia – peraltro di rigetto – afferente un’ipotesi di revoca di collocamento in aspettativa non preceduta da comunicazione di avvio del procedimento. Merita di essere evidenziato come la pronuncia in questione, lungi anch’essa dal sancire quanto erroneamente rivendicato dal ricorrente e senza peraltro mai richiamare il principio del “ legittimo affidamento e della certezza delle posizioni giuridiche dei destinatari dell’azione amministrativa ” alla stessa incomprensibilmente attribuito, abbia tra l’altro affermato che: “ La determinazione di revocare parzialmente il precedente provvedimento di collocamento in aspettativa del 02/10/2014 costituisce conseguenza vincolata dell’accertamento medico relativo alla causa di servizio. Ne consegue che opera nel caso in questione la previsione dell’art. 21-octies c. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo la quale “Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. L’amministrazione si è infatti limitata a ricalcolare il numero di giorni di aspettativa riconosciuti al ricorrente in conseguenza delle decisioni della Commissione medica ospedaliera. Si tratta di un atto a contenuto predeterminato rispetto al quale la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto apportare alcun ulteriore elemento di valutazione ”. Tale statuizione, in linea di continuità con il precedente arresto richiamato, si limita pertanto a sancire la funzione meramente ricognitiva degli esiti dei giudizi delle Commissioni Mediche Ospedaliere propria dei provvedimenti in materia di aspettativa.
Né può condividersi l’ulteriore riferimento giurisprudenziale all’arresto di cui a Consiglio di Stato, 30 maggio 2024, n. 4845, trattandosi di statuizione resa con riferimento a fattispecie del tutto distinta riguardante la revoca di provvedimento di aspettativa con conseguente ridefinizione del relativo periodo.
Altrettanto inconferente e aspecifico si profila il richiamo alla lamentata violazione dell’art. 42 del D. Lgs. 81/2008 e asseritamente sostanziatasi nell’omessa adozione di misure appropriate in caso di inidoneità alla mansione, non essendo indicate quali determinazioni avrebbe dovuto assumere l’Amministrazione a tutela del lavoratore e in quali termini siano stati introdotti i non meglio precisati “ elementi di ulteriore precarietà nella posizione giuridica del dipendente ” genericamente dedotti nel ricorso.
A fronte della genericità e della non pertinenza delle doglianze articolate dal ricorrente, l’impugnazione si profila inammissibile, prima ancora che infondata.
2. Ciò posto, il Collegio rileva in ogni caso come il provvedimento impugnato non sia inficiato dalle carenze motivazionali e istruttorie allo stesso ascritte in sede di gravame.
Invero, la determinazione adottata dall’Amministrazione militare risulta caratterizzata da una motivazione per relationem con riferimento al giudizio consacrato nel “-OMISSIS-” redatto in data -OMISSIS- dalla Commissione Medica Interforze di II Istanza di -OMISSIS-.
La legittimità di tale modello motivazionale è sancita dal pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui: “ non sussiste un obbligo di motivazione contestuale del provvedimento amministrativo, essendo sufficiente ad assolvere l’obbligo di una motivazione adeguata anche il richiamo per relationem alle ragioni espresse in un precedente atto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2016, n. 752; Cons. Stato, IV, 20 dicembre 2013, n. 6169; 22 marzo 2013, n. 1632; 15 novembre 2011, n. 6042; sez. V, 15 novembre 2012, n. 5772). Tale tradizionale orientamento trova riscontro, peraltro, sul piano normativo nell’art. 3, comma 3, legge n. 241/90. Come già in passato avuto modo di evidenziare la Sezione, se è vero che il menzionato art. 3 stabilisce che la motivazione per relationem è legittima a condizione che siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio, tale previsione va intesa semplicemente nel senso che all’interessato deve essere possibile di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio; sicché non sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di notificare all’interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto l’obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione sui richiesta dell’interessato ” (Consiglio di Stato, sez. IV, 26 novembre 2024, n. 9492).
Il giudizio reso dalla Commissione Medica, inoltre, rappresenta espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica spettante all’Amministrazione militare e assume natura vincolante rispetto al provvedimento successivamente adottato. Al riguardo, è stato anche da ultimo evidenziato che: “ secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “ nel procedimento di collocamento in congedo assoluto per infermità del personale militare, il giudizio delle Commissioni mediche ha natura vincolante rispetto alla successiva determinazione di competenza dell'Amministrazione di appartenenza del militare, in capo alla quale non residua alcun margine di valutazione per adibire il dipendente a mansioni meno gravose” (T.A.R Roma-Lazio, sez. II, 30 novembre 2012, n. 10009) e “una volta che la Commissione medica ospedaliera ha emanato il referto di inidoneità assoluta dell'appellato, all'Amministrazione non residuava alcun potere diverso da quello dell'adottare il provvedimento di congedo assoluto per infermità, il quale ha alla sua base due ragioni concorrenti: quella di tutelare l'Amministrazione, espungendo un soggetto non più idoneo a svolgere le prestazioni richieste, ma soprattutto quella di tutelare lo stesso dipendente, evitando che la continuazione dell'attività possa procurargli più gravi conseguenze e più profonde patologie” (Cons. Stato, sez. IV, 3 aprile 2006, n. 1690) ” (T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 27 luglio 2020, n. 492).
L’Amministrazione militare ha pertanto correttamente recepito le indicazioni fornite dalla Commissione Medica, la quale, a seguito di visita psichiatrica e tenendo conto di tutta la storia clinica del ricorrente, ha a sua volta formulato il seguente giudizio diagnostico: “ A) Marcati tratti personologici di impulsività, rigidità e immaturità affettiva testologicamente confermati in soggetto con pregresso disturbo depressivo ricorrente. Il giudizio emesso dalla Commissione, ha tenuto conto di tutta la storia clinica del ricorrente, nonché di quanto apprezzato e valutato testologicamente, in sede di visita diretta presso il P.M. -OMISSIS-di -OMISSIS-. ciò posto il quadro psichiatrico emerso è tale da non essere più compatibile con il servizio di istituto nell’Arma dei Carabinieri, attese le peculiarità del servizio svolto peraltro personale armato nelle 24 ore per cui è necessario un assetto psichico assolutamente privo di qualsivoglia vulnus - Episodio depressivo (F32) ”.
Trattandosi di espressione della discrezionalità tecnica, inoltre, il sindacato giurisdizionale è conseguentemente circoscritto ai soli casi di macroscopica erroneità, irragionevolezza o decisivo errore di fatto, non ricorrenti nella fattispecie se non altro perché nemmeno prospettati in sede di ricorso (cfr. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 28 settembre 2020, n. 329, secondo cui le determinazioni in materia di inidoneità psicofisica e congedo assoluto costituiscono “ frutto di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale, e pertanto potrebbe essere sindacato solo in caso di macroscopica erroneità o irragionevolezza o di decisivo errore di fatto ”).
Per le suesposte ragioni l’impugnato provvedimento, unitamente agli atti connessi, resiste alle censure prospettate dal ricorrente anche a prescindere dalla loro genericità.
3. Le spese di giudizio seguono, come per legge, l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente -OMISSIS- al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero della Difesa, liquidate complessivamente in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, C.P.A. e I.V.A. (se e in quanto dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TE KI, Presidente
Michele Menestrina, Consigliere
Fabrizio Cavallar, Consigliere
DR TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR TT | TE KI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.