Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 06/02/2026, n. 1777
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata notifica atto presupposto

    I resistenti non hanno provato la notifica dell'avviso di accertamento. La documentazione prodotta dal Comune di Roma è stata ritenuta tardiva. La mancata notifica dell'atto presupposto comporta la nullità dell'atto consequenziale e fa maturare il termine di prescrizione.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La mancata notifica dell'avviso di accertamento ha fatto maturare il termine di prescrizione.

  • Accolto
    Errata applicazione normativa sospensione termini COVID-19

    L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento degli ulteriori motivi, inclusa questa eccezione.

  • Accolto
    Illegittimità accertamento per difetto motivazione e istruttoria presuntiva

    L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento degli ulteriori motivi, inclusa questa eccezione.

  • Accolto
    Carenza potere agire Agenzia Entrate Riscossione

    L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento degli ulteriori motivi, inclusa questa eccezione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 06/02/2026, n. 1777
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1777
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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