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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 06/02/2026, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1777/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PERINELLI ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13155/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - . 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259044887855 TASI 2015
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21032 TASI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 689/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
I Procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2025 90448878 55/000 per l'importo di € 669,22 e l'atto presupposto denominato "Avviso di accertamento Ente 00000021032
04/01/2021" relativo al tributo TASI - Tassa sui servizi indivisibili - L. n. 147/2013 (doc. 7) proponendo i seguenti motivi:
I. PRESCRIZIONE DEL CREDITO – VIOLAZIONE DEI TERMINI ORDINARI E IRREGOLARITÀ DELLA
NOTIFICA;
II. ERRATA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SOSPENSIONE DEI TERMINI IN PERIODO
COVID-19;
III. ILLEGITTIMITÀ DELL'ACCERTAMENTO IMPUGNATO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI
ISTRUTTORIA SOLO PRESUNTIVA - SULLA NON DEBENZA DELL'IMPOSTA PER RESIDENZA NEL
COMUNE DI APPARTENENZA.ESENZIONE DALLA IUC-TASI PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI
CATEGORIA A/2;
IV. CARENZA DI POTERE DI AGIRE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER MANCANZA
DI TITOLO ESECUTIVO.
Tanto premesso ha chiesto l'annullamento dell'intimazione impugnata con refusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa fiscale di competenza dell'ente impositore Comune di Roma Capitale e deducendo di aver provveduto a notificare l'avviso di intimazione.
Nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto con refusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, il Comune di Roma
Capitale eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19, commi 1 e 3, d. lgs. n. 546/92 potendo avvenire la contestazione contro la cartella di pagamento solo per “vizi propri” della cartella stessa, ossia errori commessi dall'Agente della Riscossione.
Nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto con refusione delle spese di lite.
Il difensore della ricorrente depositava memorie illustrative con cui insisteva nei motivi di ricorso.
All'udienza pubblica di discussione del 22.01.2026, la Corte in composizione monocratica, uditi i difensori delle parti presenti, che si sono riportati alle rispettive difese in atti, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2025 90448878 55/000 per l'importo di € 669,22 e l'atto presupposto denominato "Avviso di accertamento Ente 00000021032
04/01/2021" relativo al tributo TASI - Tassa sui servizi indivisibili - L. n. 147/2013 (doc. 7).
2.Il ricorso è articolato in tre motivi.
2.1.Con il primo motivo viene dedotta la “I. PRESCRIZIONE DEL CREDITO – VIOLAZIONE DEI TERMINI
ORDINARI E IRREGOLARITÀ DELLA NOTIFICA”. Il motivo è fondato.
Invero i resistenti non hanno provato di aver notificato l'avviso di accertamento.
In particolare, non può tenersi conto della documentazione prodotta dal Comune di Roma Capitale in quanto tardiva.
Infatti, lo stesso si costituiva in giudizio in data 09.01.2026 senza rispettare il termine di venti giorni liberi prima della data di trattazione dell'udienza previsti dall'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992.
Non vi è prova, pertanto, dell'avvenuta notifica del prodromico avviso di accertamento.
“In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria” (Cfr. Sezioni Unite della Corte di Cassazione sentenza 10012/2021).
Dunque, la mancata notifica dell'atto presupposto determina la sua nullità e quella dell'intimazione conseguente.
La mancata notifica dell'avviso di accertamento ha fatto altresì maturare il termine di prescrizione.
2.2.L' accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento degli ulteriori motivi.
3.In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, gli atti impugnati debbono essere annullati.
4.Le spese di giudizio di cui al I° comma dell'articolo 15 del D.Lgs. 546 del 31.12.1992, vanno liquidate, a carico di parte soccombente, da individuarsi nel Comune di Roma Capitale cui spettava la notifica dell'avviso di accertamento, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in relazione al valore della controversia (sino ad € 1.100) applicando i valori minimi attesa la semplicità della controversia e precisamente:
Fase di studio della controversia: € 90,00
Fase introduttiva del giudizio: € 53,00
Fase istruttoria/trattazione: € 45,00
Fase decisionale, valore medio: € 90,00 per un compenso finale di € 278,00.
Esse vanno distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Possono invece compensarsi per quanto concerne la posizione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione risultata sostanzialmente estranea al giudizio.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, pronunziando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indicate, così provvede:
1. accoglie il ricorso;
2. condanna il Comune di Roma Capitale a rifondere a Ricorrente_1 le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avvocato Difensore_1, che si liquidano nella somma di complessivi euro € 278,00 per compensi, oltre a rimborso CUT, spese generali ed oneri di legge;
3. spese compensate per quanto concerne la posizione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Così deciso in Roma il 22.01.2026. Il Giudice monocratico Antonio Perinelli
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PERINELLI ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13155/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - . 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259044887855 TASI 2015
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21032 TASI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 689/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
I Procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2025 90448878 55/000 per l'importo di € 669,22 e l'atto presupposto denominato "Avviso di accertamento Ente 00000021032
04/01/2021" relativo al tributo TASI - Tassa sui servizi indivisibili - L. n. 147/2013 (doc. 7) proponendo i seguenti motivi:
I. PRESCRIZIONE DEL CREDITO – VIOLAZIONE DEI TERMINI ORDINARI E IRREGOLARITÀ DELLA
NOTIFICA;
II. ERRATA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SOSPENSIONE DEI TERMINI IN PERIODO
COVID-19;
III. ILLEGITTIMITÀ DELL'ACCERTAMENTO IMPUGNATO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI
ISTRUTTORIA SOLO PRESUNTIVA - SULLA NON DEBENZA DELL'IMPOSTA PER RESIDENZA NEL
COMUNE DI APPARTENENZA.ESENZIONE DALLA IUC-TASI PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI
CATEGORIA A/2;
IV. CARENZA DI POTERE DI AGIRE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER MANCANZA
DI TITOLO ESECUTIVO.
Tanto premesso ha chiesto l'annullamento dell'intimazione impugnata con refusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa fiscale di competenza dell'ente impositore Comune di Roma Capitale e deducendo di aver provveduto a notificare l'avviso di intimazione.
Nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto con refusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, il Comune di Roma
Capitale eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19, commi 1 e 3, d. lgs. n. 546/92 potendo avvenire la contestazione contro la cartella di pagamento solo per “vizi propri” della cartella stessa, ossia errori commessi dall'Agente della Riscossione.
Nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto con refusione delle spese di lite.
Il difensore della ricorrente depositava memorie illustrative con cui insisteva nei motivi di ricorso.
All'udienza pubblica di discussione del 22.01.2026, la Corte in composizione monocratica, uditi i difensori delle parti presenti, che si sono riportati alle rispettive difese in atti, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2025 90448878 55/000 per l'importo di € 669,22 e l'atto presupposto denominato "Avviso di accertamento Ente 00000021032
04/01/2021" relativo al tributo TASI - Tassa sui servizi indivisibili - L. n. 147/2013 (doc. 7).
2.Il ricorso è articolato in tre motivi.
2.1.Con il primo motivo viene dedotta la “I. PRESCRIZIONE DEL CREDITO – VIOLAZIONE DEI TERMINI
ORDINARI E IRREGOLARITÀ DELLA NOTIFICA”. Il motivo è fondato.
Invero i resistenti non hanno provato di aver notificato l'avviso di accertamento.
In particolare, non può tenersi conto della documentazione prodotta dal Comune di Roma Capitale in quanto tardiva.
Infatti, lo stesso si costituiva in giudizio in data 09.01.2026 senza rispettare il termine di venti giorni liberi prima della data di trattazione dell'udienza previsti dall'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992.
Non vi è prova, pertanto, dell'avvenuta notifica del prodromico avviso di accertamento.
“In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria” (Cfr. Sezioni Unite della Corte di Cassazione sentenza 10012/2021).
Dunque, la mancata notifica dell'atto presupposto determina la sua nullità e quella dell'intimazione conseguente.
La mancata notifica dell'avviso di accertamento ha fatto altresì maturare il termine di prescrizione.
2.2.L' accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento degli ulteriori motivi.
3.In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, gli atti impugnati debbono essere annullati.
4.Le spese di giudizio di cui al I° comma dell'articolo 15 del D.Lgs. 546 del 31.12.1992, vanno liquidate, a carico di parte soccombente, da individuarsi nel Comune di Roma Capitale cui spettava la notifica dell'avviso di accertamento, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in relazione al valore della controversia (sino ad € 1.100) applicando i valori minimi attesa la semplicità della controversia e precisamente:
Fase di studio della controversia: € 90,00
Fase introduttiva del giudizio: € 53,00
Fase istruttoria/trattazione: € 45,00
Fase decisionale, valore medio: € 90,00 per un compenso finale di € 278,00.
Esse vanno distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Possono invece compensarsi per quanto concerne la posizione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione risultata sostanzialmente estranea al giudizio.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, pronunziando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indicate, così provvede:
1. accoglie il ricorso;
2. condanna il Comune di Roma Capitale a rifondere a Ricorrente_1 le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avvocato Difensore_1, che si liquidano nella somma di complessivi euro € 278,00 per compensi, oltre a rimborso CUT, spese generali ed oneri di legge;
3. spese compensate per quanto concerne la posizione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Così deciso in Roma il 22.01.2026. Il Giudice monocratico Antonio Perinelli