TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 12/12/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4150/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 3/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 23/9/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato MICHELA Parte_1 C.F._1
TA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Bagni di Lucca (LU), via Letizia n. 30, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato LARA Parte_2 C.F._2
BINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Massarosa (LU), via Sarzanese n. 298/B, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza/domicilio, con l'obbligo del reciproco rispetto e della collaborazione, nel superiore ed unico interesse del figlio , e con l'obbligo altresì di previa comunicazione all'altro di Per_1 qualsivoglia cambiamento dell'attuale residenza/domicilio, con un preavviso di almeno 15 giorni.
2) La casa coniugale sita in Massarosa (LU), via degli Sterpeti n. 706, di proprietà dei genitori del sig. rimarrà a quest'ultimo assegnata, lasciando la sig.ra i mobili di arredo dalla Parte_2 Pt_1 stessa acquistati, per i quali il marito verserà a suo favore, al momento della sottoscrizione del verbale di udienza, l'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00).
3) Entro la medesima data dell'udienza di comparizione personale, il padre consegnerà alla madre
1 copia delle foto/video ritraenti il figlio ed il nucleo familiare, a far data dal 2007, che Per_1 sono attualmente detenuti su supporti informatici nella sua disponibilità.
4) Il figlio , minorenne e non economicamente autosufficiente, viene affidato Per_1 congiuntamente ai due genitori, con residenza anagrafica presso la madre.
5) La collocazione del figlio, come da piano genitoriale allegato (doc. n. 10), viene stabilita secondo il seguente calendario sostanzialmente paritetico, modulato sulla base dei turni lavorativi attuali della madre: Prima settimana: - starà con la madre nei giorni di lunedì, martedì, giovedì Per_1
e domenica, e starà invece con il padre nei restanti giorni di mercoledì, venerdì e sabato;
- Seconda settimana: starà con la madre nei giorni di lunedì, martedì e giovedì e starà invece con il Per_1 padre nei restanti giorni di mercoledì, venerdì, sabato e domenica;
- Terza settimana: come la prima;
- Quarta settimana: come la seconda, e così via, secondo identico avvicendamento. Durante il periodo estivo, la madre, previo accordo con il padre, potrà tenere con sé il figlio il venerdì mattina per trascorrere con lui qualche ora in spiaggia, con rientro presso il padre per l'ora di pranzo, al fine di consumare con il medesimo il pasto.
6) Le principali festività dell'anno saranno alternate fra i due genitori, secondo il seguente calendario su base annuale: - vigilia di Natale e Santo Stefano con un genitore, Natale con l'altro; - Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro; - 25 aprile con un genitore, Primo Maggio con l'altro; - Due Giugno con un genitore e Ferragosto con l'altro; l'anno successivo sarà alternato e così via di seguito;
in occasione del compleanno del figlio, entrambi i genitori potranno partecipare alla festa che eventualmente verrà organizzata con i suoi amici, con possibilità, in caso di mancato festeggiamento congiunto, di trascorrere con lo stesso, in modo alternato, il pranzo o la cena, mentre, in deroga al calendario ordinario, di cui al precedente punto 4, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per il giorno del compleanno del genitore stesso.
7) Ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio complessivamente due settimane di ferie all'anno, ma non consecutive, da fissarsi durante il periodo di vacanza estivo o invernale, da concordarsi previamente entro il 31 Maggio per quelle estive ed il 31 Ottobre per quelle invernali.
8) In ragione della collocazione sostanzialmente paritetica del figlio presso i genitori, non viene previsto alcun assegno di mantenimento mensile a favore del figlio stesso, ma il padre verserà ogni mese, entro il giorno 10, a partire dal mese di settembre 2025 e fino all'autosufficienza del figlio stesso, la somma di € 100 (cento/00) su libretto postale intestato al minore, con vincolo pupillare, che verrà aperto dai genitori entro il giorno 10.09.2025.
9) Le spese straordinarie, di cui al protocollo vigente dell'intestato Tribunale, saranno ripartire al 50% fra i due genitori e fra di loro previamente concordate, a meno che non siano indifferibili ed urgenti;
ciascun genitore chiederà all'altro il consenso alla spesa, che si renderà di volta in volta necessaria per il figlio, con almeno 7 giorni di anticipo, e l'altro dovrà fornire risposta nei successivi 3 giorni, in difetto della quale la spesa si intenderà approvata;
ciascun genitore dovrà restituire all'altro la quota della metà di sua spettanza entro e non oltre 5 giorni dal corrispondente esborso.
10) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi, disponendo ciascuno di un proprio reddito e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento.
11) Gli animali domestici, di cui due cani e quattro gatti, rimarranno presso la ex casa coniugale e di essi si prenderà cura il sig. che si dichiara disponibile anche a sostenerne integralmente Parte_2 le spese di mantenimento. Essendo due cani ed un gatto muniti di CIP intestato alla sig.ra Pt_1
quest'ultima rilascia fin da ora il consenso per il trasferimento dell'intestazione al Sig.
[...]
con consegna dei libretti vaccinali. Parte_2
2 12) I ricorrenti si impegnano, nel rispetto reciproco e soprattutto a tutela della serenità e dell'equilibrio del minore, ad introdurre con gradualità l'eventuale nuovo/a compagno/a, dando assoluta priorità ad ogni sua richiesta o esigenza in merito manifestate dal figlio. In modo particolare, ciascun genitore avrà facoltà di accompagnare il figlio nelle occasioni scolastiche o ricreative che lo riguardano direttamente, in modo congiunto, senza che l'uno o l'altro genitore possa essere escluso per volontà altrui, impegnandosi i ricorrenti a tenere comportamenti di reciproco rispetto del proprio ruolo, evitando condotte alienanti.
13) I ricorrenti si impegnano a non denigrare e/o sminuire l'altra figura genitoriale dinanzi al figlio, evitando di coinvolgerlo nelle questioni che riguardano i soli adulti.
14) I ricorrenti concordano nel far intraprendere al figlio un percorso psicologico, atto all'elaborazione della separazione tra i genitori, impegnandosi a collaborare con il professionista che dovrà essere prescelto, di comune accordo, entro la data dell'udienza di comparizione, e fornendo essi fin da ora la più ampia disponibilità a presenziare personalmente alle sedute, se richiesto dallo stesso professionista, e a seguire le indicazioni che il medesimo riterrà di dare nell'interesse esclusivo del minore.
15) Esulano dal presente accordo le questioni attinenti al complesso immobiliare posto in Massarosa, via Cenami n. 358, ad oggi cointestato tra il sig. , padre del ricorrente Persona_2 Parte_2
e la sig.ra ».
[...] Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Massarosa (LU) il 29/6/2014, dal quale è nato il figlio
(nato il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
3 giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Massarosa (LU) in data 29/6/2014, debitamente trascritto Parte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Massarosa (LU) all'Atto Numero 4, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2014, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massarosa (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 3/12/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 3/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 23/9/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato MICHELA Parte_1 C.F._1
TA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Bagni di Lucca (LU), via Letizia n. 30, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato LARA Parte_2 C.F._2
BINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Massarosa (LU), via Sarzanese n. 298/B, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza/domicilio, con l'obbligo del reciproco rispetto e della collaborazione, nel superiore ed unico interesse del figlio , e con l'obbligo altresì di previa comunicazione all'altro di Per_1 qualsivoglia cambiamento dell'attuale residenza/domicilio, con un preavviso di almeno 15 giorni.
2) La casa coniugale sita in Massarosa (LU), via degli Sterpeti n. 706, di proprietà dei genitori del sig. rimarrà a quest'ultimo assegnata, lasciando la sig.ra i mobili di arredo dalla Parte_2 Pt_1 stessa acquistati, per i quali il marito verserà a suo favore, al momento della sottoscrizione del verbale di udienza, l'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00).
3) Entro la medesima data dell'udienza di comparizione personale, il padre consegnerà alla madre
1 copia delle foto/video ritraenti il figlio ed il nucleo familiare, a far data dal 2007, che Per_1 sono attualmente detenuti su supporti informatici nella sua disponibilità.
4) Il figlio , minorenne e non economicamente autosufficiente, viene affidato Per_1 congiuntamente ai due genitori, con residenza anagrafica presso la madre.
5) La collocazione del figlio, come da piano genitoriale allegato (doc. n. 10), viene stabilita secondo il seguente calendario sostanzialmente paritetico, modulato sulla base dei turni lavorativi attuali della madre: Prima settimana: - starà con la madre nei giorni di lunedì, martedì, giovedì Per_1
e domenica, e starà invece con il padre nei restanti giorni di mercoledì, venerdì e sabato;
- Seconda settimana: starà con la madre nei giorni di lunedì, martedì e giovedì e starà invece con il Per_1 padre nei restanti giorni di mercoledì, venerdì, sabato e domenica;
- Terza settimana: come la prima;
- Quarta settimana: come la seconda, e così via, secondo identico avvicendamento. Durante il periodo estivo, la madre, previo accordo con il padre, potrà tenere con sé il figlio il venerdì mattina per trascorrere con lui qualche ora in spiaggia, con rientro presso il padre per l'ora di pranzo, al fine di consumare con il medesimo il pasto.
6) Le principali festività dell'anno saranno alternate fra i due genitori, secondo il seguente calendario su base annuale: - vigilia di Natale e Santo Stefano con un genitore, Natale con l'altro; - Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro; - 25 aprile con un genitore, Primo Maggio con l'altro; - Due Giugno con un genitore e Ferragosto con l'altro; l'anno successivo sarà alternato e così via di seguito;
in occasione del compleanno del figlio, entrambi i genitori potranno partecipare alla festa che eventualmente verrà organizzata con i suoi amici, con possibilità, in caso di mancato festeggiamento congiunto, di trascorrere con lo stesso, in modo alternato, il pranzo o la cena, mentre, in deroga al calendario ordinario, di cui al precedente punto 4, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per il giorno del compleanno del genitore stesso.
7) Ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio complessivamente due settimane di ferie all'anno, ma non consecutive, da fissarsi durante il periodo di vacanza estivo o invernale, da concordarsi previamente entro il 31 Maggio per quelle estive ed il 31 Ottobre per quelle invernali.
8) In ragione della collocazione sostanzialmente paritetica del figlio presso i genitori, non viene previsto alcun assegno di mantenimento mensile a favore del figlio stesso, ma il padre verserà ogni mese, entro il giorno 10, a partire dal mese di settembre 2025 e fino all'autosufficienza del figlio stesso, la somma di € 100 (cento/00) su libretto postale intestato al minore, con vincolo pupillare, che verrà aperto dai genitori entro il giorno 10.09.2025.
9) Le spese straordinarie, di cui al protocollo vigente dell'intestato Tribunale, saranno ripartire al 50% fra i due genitori e fra di loro previamente concordate, a meno che non siano indifferibili ed urgenti;
ciascun genitore chiederà all'altro il consenso alla spesa, che si renderà di volta in volta necessaria per il figlio, con almeno 7 giorni di anticipo, e l'altro dovrà fornire risposta nei successivi 3 giorni, in difetto della quale la spesa si intenderà approvata;
ciascun genitore dovrà restituire all'altro la quota della metà di sua spettanza entro e non oltre 5 giorni dal corrispondente esborso.
10) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi, disponendo ciascuno di un proprio reddito e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento.
11) Gli animali domestici, di cui due cani e quattro gatti, rimarranno presso la ex casa coniugale e di essi si prenderà cura il sig. che si dichiara disponibile anche a sostenerne integralmente Parte_2 le spese di mantenimento. Essendo due cani ed un gatto muniti di CIP intestato alla sig.ra Pt_1
quest'ultima rilascia fin da ora il consenso per il trasferimento dell'intestazione al Sig.
[...]
con consegna dei libretti vaccinali. Parte_2
2 12) I ricorrenti si impegnano, nel rispetto reciproco e soprattutto a tutela della serenità e dell'equilibrio del minore, ad introdurre con gradualità l'eventuale nuovo/a compagno/a, dando assoluta priorità ad ogni sua richiesta o esigenza in merito manifestate dal figlio. In modo particolare, ciascun genitore avrà facoltà di accompagnare il figlio nelle occasioni scolastiche o ricreative che lo riguardano direttamente, in modo congiunto, senza che l'uno o l'altro genitore possa essere escluso per volontà altrui, impegnandosi i ricorrenti a tenere comportamenti di reciproco rispetto del proprio ruolo, evitando condotte alienanti.
13) I ricorrenti si impegnano a non denigrare e/o sminuire l'altra figura genitoriale dinanzi al figlio, evitando di coinvolgerlo nelle questioni che riguardano i soli adulti.
14) I ricorrenti concordano nel far intraprendere al figlio un percorso psicologico, atto all'elaborazione della separazione tra i genitori, impegnandosi a collaborare con il professionista che dovrà essere prescelto, di comune accordo, entro la data dell'udienza di comparizione, e fornendo essi fin da ora la più ampia disponibilità a presenziare personalmente alle sedute, se richiesto dallo stesso professionista, e a seguire le indicazioni che il medesimo riterrà di dare nell'interesse esclusivo del minore.
15) Esulano dal presente accordo le questioni attinenti al complesso immobiliare posto in Massarosa, via Cenami n. 358, ad oggi cointestato tra il sig. , padre del ricorrente Persona_2 Parte_2
e la sig.ra ».
[...] Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Massarosa (LU) il 29/6/2014, dal quale è nato il figlio
(nato il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
3 giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Massarosa (LU) in data 29/6/2014, debitamente trascritto Parte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Massarosa (LU) all'Atto Numero 4, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2014, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massarosa (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 3/12/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4