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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/12/2025, n. 5588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5588 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3299/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA EX ART. 127-TER C.P.C.
CON SENTENZA CONTESTUALE tra
Parte_1
ATTORE OPPONENTE e
Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO
Oggi 16 dicembre 2025 il Giudice dott. Laura Frata, all'esito dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti,
a seguito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., che deposita in Cancelleria affinché sia comunicata alle parti.
Il Giudice
dott. Laura Frata
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3299/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNUNZIATA SOFIE Parte_1 P.IVA_1 e dell'avv. OMEGA RODOLFO, elettivamente domiciliato in CORSO UMBERTO I 535, PARCO DELLE ROSE, , OV DI LI (NA) presso il difensore avv. ANNUNZIATA Pt_2 SOFIE
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAUGERI SILVIA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 25040 BIENNO presso il difensore avv. MAUGERI SILVIA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per Controparte_2
“Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede che il Giudice adito voglia:
- Per i suesposti motivi, previa sospensione della provvisoria esecuzione, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- In subordine, nel caso in cui l'On.le Giudicante ritenesse certa, liquida ed esigibile la somma dovuta, si chiede di rideterminarsi l'importo dovuto .IVA in persona Parte_3 P.IVA_1 del l.r.p.t. con sede in Frattamaggiore (NA) alla via delle Industrie Lotto 28 Snc 80027;
- Condannare il creditore al pagamento delle spese e compensi di lite”. pagina 2 di 7 Per Controparte_1
“Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso:
- in via preliminare, fissare udienza per la discussione in merito alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto monitorio opposto in pendenza della prima udienza di comparizione;
- in via preliminare ed in ogni caso, fissare l'udienza per la comparizione delle parti con congruo anticipo rispetto a quella indicata dall'attore opponente;
- in via preliminare ed in ogni caso, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione de qua in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
condannare controparte al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
- In via principale, condannare l'opposta al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 534/2025, dell'importo Controparte_2 di euro 52.180,96 a titolo di capitale, oltre interessi e spese, emesso dal Tribunale di Brescia in favore di per il mancato pagamento di alcune fatture relative all'attività di noleggio di Controparte_1 ponteggi.
Parte opponente ha rilevato che il contratto non risulta registrato e che la società opposta non ha prodotto né i documenti di trasporto, né altra documentazione attestante il montaggio e il collaudo dei ponteggi.
Ha inoltre dedotto di aver già corrisposto quanto dovuto, evidenziando che l'importo oggetto del procedimento monitorio risulta errato, atteso che, secondo le condizioni contrattuali, il canone del noleggio deve essere stabilito in maniera proporzionale all'effettivo utilizzo dei ponteggi. Al riguardo, ha sottolineato come la società attrice, in alcune giornate non abbia potuto svolgere attività lavorativa a pagina 3 di 7 causa delle condizioni metereologiche, con conseguente necessità di ridurre proporzionalmente il compenso.
In assenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., ha pertanto chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo, in subordine, la rideterminazione dell'importo dovuto. si è costituita in giudizio rilevando l'infondatezza nonché la pretestuosità delle Controparte_1 difese avversarie, chiedendo pertanto la conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare, ha evidenziato che i contratti sottoscritti tra le parti non contengono alcuna clausola che preveda la riduzione del compenso dovuto per il noleggio in caso di condizioni meteorologiche avverse, che non consentano lo svolgimento di attività lavorativa, sottolineando inoltre come le fatture oggetto del procedimento monitorio siano state contestate per la prima volta solo in sede di opposizione.
Ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione, formulando altresì domanda di condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
A seguito dell'accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata da parte opposta del deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 16.12.2025 per la discussione della causa e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., disponendone lo svolgimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Deve preliminarmente rammentarsi come costituisca principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione, sul quale incombe, pertanto, l'onere della prova del credito, mentre all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito (così, ex plurimis,
Cass. n. 17371/2003).
La pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio ha ad oggetto varie fatture per l'importo complessivo di euro 52.180,96 oltre interessi, emesse per noleggi di ponteggi.
pagina 4 di 7 Come è noto, in base ai principi generali in tema di adempimento il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10;
Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Deve altresì rammentarsi che la parte ha l'onere di specifica contestazione ai sensi dell'art. 115, comma
1, c.p.c., a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
L'opponente nell'atto di citazione in opposizione non ha contestato di non avere pagato gli importi richiesti in sede monitoria, bensì ha eccepito che l'importo ingiunto è errato in quanto per questioni meteorologiche in alcuni giorni non si è stato possibile svolgere regolarmente l'attività lavorativa, così come da comunicazione INAIL allegate. Secondo la tesi dell'opponente, risulta dalle previsioni contrattuali che il costo del noleggio non viene addebitato per i giorni in cui il noleggio non è goduto.
Tale interpretazione delle previsioni contrattuali non risulta condivisibile, alla luce delle condizioni contrattuali prodotte dalla stessa opponente in allegato alla memoria depositata ex art. 171-ter n. 2
c.p.c.
Ed invero, la “proposta” di accettata dalla società opponente, prevede che Controparte_1
“l'importo del primo canone di noleggio in funzione dei mq effettivamente montati verrà addebitato in misura piena anche se il ponteggio risultasse essere stato utilizzato per tempi inferiori. Il canone successivo sarà addebitato invece in maniera proporzionale al noleggio effettivo. Non sarà contabilizzato il mese intero se non effettivamente goduto”. Analogamente è previsto nel documento denominato “clausole generali del noleggio a freddo”, alla clausola n. 5.
Tali previsioni non fanno alcun riferimento al mancato addebito del costo del noleggio per le giornate di impossibilità di utilizzo dei ponteggi a causa delle avverse condizioni metereologiche, limitandosi a prevedere che, mentre l'importo del primo canone di noleggio viene addebitato per intero anche qualora il noleggio non venga effettuato per 30 giorni, successivamente si faccia riferimento ai giorni di noleggio effettivi, ovvero non viene addebitato il canone intero relativo ai 30 giorni qualora il noleggio pagina 5 di 7 termini prima del maturare dei 30 giorni, conteggiandosi il canone solo sino all'ultimo giorno di noleggio del mese.
Il dato contrattuale risulta del tutto inequivoco e non si presta a differenti interpretazioni, quali quella prospettata dalla parte opponente.
Ne consegue che l'eccezione risulta destituita di fondamento.
Quanto alle ulteriori difese dell'opponente, in relazione alla allegata mancata registrazione del contratto, alla mancanza dei documenti di trasporto e della documentazione attestante il montaggio e il collaudo dei ponteggi, deve osservarsi come tali contestazioni risultino formulate in via del tutto generica e siano, in ogni caso, infondate e smentite dalla documentazione prodotta dalla convenuta opposta (cfr. docc. 4 ss. fasc. conv. opposta).
Deve dunque ritenersi confermata l'esecuzione degli ordini, con la consegna e montaggio dei ponteggi, senza peraltro che risulti che l'opponente abbia mai contestato in precedenza alcunché, né al momento della consegna e montaggio dei ponteggi, né successivamente.
Ne consegue che deve ritenersi che nel caso di specie la creditrice opposta - attrice in senso sostanziale
- abbia pertanto fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre l'opponente - convenuto in senso sostanziale - non abbia fornito la prova del proprio adempimento, né ha provato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, della scarsa complessità della causa e dell'attività difensiva espletata, le spese di lite sono liquidate a carico della parte opponente e in favore dell'opposta in complessivi euro 10.500,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
pagina 6 di 7 Si ritiene non sussistano i presupposti per la pronuncia ex art. 96 c.p.c., richiesta dall'opposta, difettando gli elementi costitutivi della predetta fattispecie, e segnatamente la malafede o la colpa grave nella proposizione dell'opposizione, né avendo la convenuta opposta provato il pregiudizio che avrebbe subito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 534/2025, già dichiarato esecutivo, emesso dal giudice unico presso il Tribunale di
Brescia;
- condanna la parte opponente a rifondere delle spese di lite, liquidate in Controparte_1 complessivi euro 10.500,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta opposta.
Sentenza resa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c, pubblicata mediante deposito in Cancelleria.
Brescia, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott. Laura Frata
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA EX ART. 127-TER C.P.C.
CON SENTENZA CONTESTUALE tra
Parte_1
ATTORE OPPONENTE e
Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO
Oggi 16 dicembre 2025 il Giudice dott. Laura Frata, all'esito dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti,
a seguito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., che deposita in Cancelleria affinché sia comunicata alle parti.
Il Giudice
dott. Laura Frata
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3299/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNUNZIATA SOFIE Parte_1 P.IVA_1 e dell'avv. OMEGA RODOLFO, elettivamente domiciliato in CORSO UMBERTO I 535, PARCO DELLE ROSE, , OV DI LI (NA) presso il difensore avv. ANNUNZIATA Pt_2 SOFIE
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAUGERI SILVIA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 25040 BIENNO presso il difensore avv. MAUGERI SILVIA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per Controparte_2
“Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede che il Giudice adito voglia:
- Per i suesposti motivi, previa sospensione della provvisoria esecuzione, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- In subordine, nel caso in cui l'On.le Giudicante ritenesse certa, liquida ed esigibile la somma dovuta, si chiede di rideterminarsi l'importo dovuto .IVA in persona Parte_3 P.IVA_1 del l.r.p.t. con sede in Frattamaggiore (NA) alla via delle Industrie Lotto 28 Snc 80027;
- Condannare il creditore al pagamento delle spese e compensi di lite”. pagina 2 di 7 Per Controparte_1
“Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso:
- in via preliminare, fissare udienza per la discussione in merito alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto monitorio opposto in pendenza della prima udienza di comparizione;
- in via preliminare ed in ogni caso, fissare l'udienza per la comparizione delle parti con congruo anticipo rispetto a quella indicata dall'attore opponente;
- in via preliminare ed in ogni caso, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione de qua in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
condannare controparte al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
- In via principale, condannare l'opposta al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 534/2025, dell'importo Controparte_2 di euro 52.180,96 a titolo di capitale, oltre interessi e spese, emesso dal Tribunale di Brescia in favore di per il mancato pagamento di alcune fatture relative all'attività di noleggio di Controparte_1 ponteggi.
Parte opponente ha rilevato che il contratto non risulta registrato e che la società opposta non ha prodotto né i documenti di trasporto, né altra documentazione attestante il montaggio e il collaudo dei ponteggi.
Ha inoltre dedotto di aver già corrisposto quanto dovuto, evidenziando che l'importo oggetto del procedimento monitorio risulta errato, atteso che, secondo le condizioni contrattuali, il canone del noleggio deve essere stabilito in maniera proporzionale all'effettivo utilizzo dei ponteggi. Al riguardo, ha sottolineato come la società attrice, in alcune giornate non abbia potuto svolgere attività lavorativa a pagina 3 di 7 causa delle condizioni metereologiche, con conseguente necessità di ridurre proporzionalmente il compenso.
In assenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., ha pertanto chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo, in subordine, la rideterminazione dell'importo dovuto. si è costituita in giudizio rilevando l'infondatezza nonché la pretestuosità delle Controparte_1 difese avversarie, chiedendo pertanto la conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare, ha evidenziato che i contratti sottoscritti tra le parti non contengono alcuna clausola che preveda la riduzione del compenso dovuto per il noleggio in caso di condizioni meteorologiche avverse, che non consentano lo svolgimento di attività lavorativa, sottolineando inoltre come le fatture oggetto del procedimento monitorio siano state contestate per la prima volta solo in sede di opposizione.
Ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione, formulando altresì domanda di condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
A seguito dell'accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata da parte opposta del deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 16.12.2025 per la discussione della causa e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., disponendone lo svolgimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Deve preliminarmente rammentarsi come costituisca principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione, sul quale incombe, pertanto, l'onere della prova del credito, mentre all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito (così, ex plurimis,
Cass. n. 17371/2003).
La pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio ha ad oggetto varie fatture per l'importo complessivo di euro 52.180,96 oltre interessi, emesse per noleggi di ponteggi.
pagina 4 di 7 Come è noto, in base ai principi generali in tema di adempimento il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10;
Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Deve altresì rammentarsi che la parte ha l'onere di specifica contestazione ai sensi dell'art. 115, comma
1, c.p.c., a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
L'opponente nell'atto di citazione in opposizione non ha contestato di non avere pagato gli importi richiesti in sede monitoria, bensì ha eccepito che l'importo ingiunto è errato in quanto per questioni meteorologiche in alcuni giorni non si è stato possibile svolgere regolarmente l'attività lavorativa, così come da comunicazione INAIL allegate. Secondo la tesi dell'opponente, risulta dalle previsioni contrattuali che il costo del noleggio non viene addebitato per i giorni in cui il noleggio non è goduto.
Tale interpretazione delle previsioni contrattuali non risulta condivisibile, alla luce delle condizioni contrattuali prodotte dalla stessa opponente in allegato alla memoria depositata ex art. 171-ter n. 2
c.p.c.
Ed invero, la “proposta” di accettata dalla società opponente, prevede che Controparte_1
“l'importo del primo canone di noleggio in funzione dei mq effettivamente montati verrà addebitato in misura piena anche se il ponteggio risultasse essere stato utilizzato per tempi inferiori. Il canone successivo sarà addebitato invece in maniera proporzionale al noleggio effettivo. Non sarà contabilizzato il mese intero se non effettivamente goduto”. Analogamente è previsto nel documento denominato “clausole generali del noleggio a freddo”, alla clausola n. 5.
Tali previsioni non fanno alcun riferimento al mancato addebito del costo del noleggio per le giornate di impossibilità di utilizzo dei ponteggi a causa delle avverse condizioni metereologiche, limitandosi a prevedere che, mentre l'importo del primo canone di noleggio viene addebitato per intero anche qualora il noleggio non venga effettuato per 30 giorni, successivamente si faccia riferimento ai giorni di noleggio effettivi, ovvero non viene addebitato il canone intero relativo ai 30 giorni qualora il noleggio pagina 5 di 7 termini prima del maturare dei 30 giorni, conteggiandosi il canone solo sino all'ultimo giorno di noleggio del mese.
Il dato contrattuale risulta del tutto inequivoco e non si presta a differenti interpretazioni, quali quella prospettata dalla parte opponente.
Ne consegue che l'eccezione risulta destituita di fondamento.
Quanto alle ulteriori difese dell'opponente, in relazione alla allegata mancata registrazione del contratto, alla mancanza dei documenti di trasporto e della documentazione attestante il montaggio e il collaudo dei ponteggi, deve osservarsi come tali contestazioni risultino formulate in via del tutto generica e siano, in ogni caso, infondate e smentite dalla documentazione prodotta dalla convenuta opposta (cfr. docc. 4 ss. fasc. conv. opposta).
Deve dunque ritenersi confermata l'esecuzione degli ordini, con la consegna e montaggio dei ponteggi, senza peraltro che risulti che l'opponente abbia mai contestato in precedenza alcunché, né al momento della consegna e montaggio dei ponteggi, né successivamente.
Ne consegue che deve ritenersi che nel caso di specie la creditrice opposta - attrice in senso sostanziale
- abbia pertanto fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre l'opponente - convenuto in senso sostanziale - non abbia fornito la prova del proprio adempimento, né ha provato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, della scarsa complessità della causa e dell'attività difensiva espletata, le spese di lite sono liquidate a carico della parte opponente e in favore dell'opposta in complessivi euro 10.500,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
pagina 6 di 7 Si ritiene non sussistano i presupposti per la pronuncia ex art. 96 c.p.c., richiesta dall'opposta, difettando gli elementi costitutivi della predetta fattispecie, e segnatamente la malafede o la colpa grave nella proposizione dell'opposizione, né avendo la convenuta opposta provato il pregiudizio che avrebbe subito.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 534/2025, già dichiarato esecutivo, emesso dal giudice unico presso il Tribunale di
Brescia;
- condanna la parte opponente a rifondere delle spese di lite, liquidate in Controparte_1 complessivi euro 10.500,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta opposta.
Sentenza resa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c, pubblicata mediante deposito in Cancelleria.
Brescia, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott. Laura Frata
pagina 7 di 7