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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/11/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5037 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. CALICIURI TOMMASO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. FERRATO UMBERTO ( ) P.ZZA LORETO 22/A CP_1 C.F._1
87100 COSENZA;
Parte resistente OGGETTO: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 27.10.2022 parte ricorrente, lamentando l'illegittimità della richiesta restitutoria avanzata dall' con missiva del 24.3.2022, in cui era CP_1 dato conto di un debito a suo carico di € 12.222,45 per percezione di indennità di disoccupazione NASpi per il periodo compreso tra il 11.12.2019 ed il
7.03.2021, ritenuta non spettante, previo ricorso amministrativo, ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento negativo dell'indebito.
Nello specifico, il ricorrente ha rappresentato di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di dal 19.6.2017 al 30.11.2019, con qualifica Persona_1 di “montatore di quarto livello CCNL commercio e terziario” e che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine contrattuale, ha presentato domanda di NASpI in data 10.12.2019, successivamente accolta dall' . CP_1
Ha esposto, inoltre, di aver ricevuto dall' una richiesta restitutoria delle CP_2 precitate somme erogate, per l'asserito imputato inizio di attività autonoma non comunicata nei termini previsti dalla normativa vigente, con una comunicazione del 24.03.2022 di cui ha contestato la fondatezza, sostenendo di non aver intrapreso alcuna attività autonoma nel periodo di percezione della NASpI, ma di essere semplicemente socio di una società a responsabilità limitata, senza aver mai ricavato alcun reddito da tale partecipazione. A sostegno delle proprie affermazioni, ha prodotto certificazioni reddituali rilasciate dall'Agenzia delle
Entrate ed i modelli CUD relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, dai quali risulta che i redditi percepiti derivano esclusivamente dalla NASpI.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_1 del ricorso per mancata prova della presentazione della domanda amministrativa e, in subordine, l'improcedibilità per mancato esperimento dei ricorsi amministrativi. Nel merito, l' ha ribadito la legittimità della CP_2 richiesta di restituzione, evidenziando la mancata comunicazione del reddito presunto derivante da attività autonoma, come previsto dall'art. 2, comma 17, della legge n. 92/2012.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
§§§
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, risulta provata per tabulas la presentazione della domanda amministrativa per ottenere la prestazione per cui res controversa e la proposizione del gravame amministrativo avverso la successivamente avanzata pretesa restitutoria.
Entrando nel merito, invece.
Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 22/2015, la NASpI è una prestazione economica a sostegno del reddito riconosciuta ai lavoratori che abbiano perso involontariamente la propria occupazione e che soddisfino determinati requisiti contributivi e lavorativi che il ricorrente ha ben dimostrato di possedere, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso e non contestata dall' , che CP_1 ha disposto la revoca della prestazione e la conseguente richiesta di restituzione delle somme erogate, in ragione dell'indiscussa circostanza che il ricorrente sia socio di società a responsabilità limitata, senza però mai provare che dalla data di inizio dello stato di disoccupazione involontaria, lo stesso abbia mai svolto alcuna attività autonoma di cui contestata mancata comunicazione nei termini previsti dall'art. 2, comma 17 della L. n. 92/2012 (che impone al beneficiario di NASpI di dichiarare entro un mese dall'inizio dell'attività il reddito annuo presunto, qualora tale attività sia compatibile con lo stato di disoccupazione).
Né vi è traccia in questo giudizio di altre prove dell'effettiva prestazione di lavoro autonomo da parte del ricorrente durante il periodo di disoccupazione involontaria né della produzione di redditi, nello stesso periodo, da lavoro autonomo, incompatibili con la percezione dell'indennità domandata nella presente sede.
Tanto conforta evidentemente le pretese del ricorrente il quale, premesso che la mera qualità di socio, in assenza di attività lavorativa effettiva o di redditi derivanti dalla partecipazione societaria, non integra di per sé un'attività autonoma ai fini della decadenza dalla prestazione né impone l'obbligo di comunicazione previsto dalla normativa invocata dall' (per come si è CP_1 espressa anche la giurisprudenza di merito e di legittimità), ha chiarito di essere socio di una società a responsabilità limitata già al momento della presentazione della domanda di NASpI, senza però ricoprire cariche sociali né percepire compensi o utili, mostrandosi oltremodo diligente nel fornire prova documentale (mediante certificazioni dell'Agenzia delle Entrate e modelli CUD) che nel periodo di percezione della NASpI non ha percepito alcun reddito diverso da quello derivante dalla prestazione stessa.
Ne consegue l'illegittimità del provvedimento impugnato e l'accoglimento del ricorso proposto.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91
e ss. c.p.c., che sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Anna Caputo, quale
Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità del provvedimento dell' di CP_1 restituzione della somma di € 12.222,45 erogata a titolo di indennità NASpI;
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente a trattenere le prefate somme percepite per il periodo dall'11.12.2019 al 7.3.2021;
- condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.200,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4
D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 21/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. CALICIURI TOMMASO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. FERRATO UMBERTO ( ) P.ZZA LORETO 22/A CP_1 C.F._1
87100 COSENZA;
Parte resistente OGGETTO: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 27.10.2022 parte ricorrente, lamentando l'illegittimità della richiesta restitutoria avanzata dall' con missiva del 24.3.2022, in cui era CP_1 dato conto di un debito a suo carico di € 12.222,45 per percezione di indennità di disoccupazione NASpi per il periodo compreso tra il 11.12.2019 ed il
7.03.2021, ritenuta non spettante, previo ricorso amministrativo, ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento negativo dell'indebito.
Nello specifico, il ricorrente ha rappresentato di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di dal 19.6.2017 al 30.11.2019, con qualifica Persona_1 di “montatore di quarto livello CCNL commercio e terziario” e che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine contrattuale, ha presentato domanda di NASpI in data 10.12.2019, successivamente accolta dall' . CP_1
Ha esposto, inoltre, di aver ricevuto dall' una richiesta restitutoria delle CP_2 precitate somme erogate, per l'asserito imputato inizio di attività autonoma non comunicata nei termini previsti dalla normativa vigente, con una comunicazione del 24.03.2022 di cui ha contestato la fondatezza, sostenendo di non aver intrapreso alcuna attività autonoma nel periodo di percezione della NASpI, ma di essere semplicemente socio di una società a responsabilità limitata, senza aver mai ricavato alcun reddito da tale partecipazione. A sostegno delle proprie affermazioni, ha prodotto certificazioni reddituali rilasciate dall'Agenzia delle
Entrate ed i modelli CUD relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, dai quali risulta che i redditi percepiti derivano esclusivamente dalla NASpI.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_1 del ricorso per mancata prova della presentazione della domanda amministrativa e, in subordine, l'improcedibilità per mancato esperimento dei ricorsi amministrativi. Nel merito, l' ha ribadito la legittimità della CP_2 richiesta di restituzione, evidenziando la mancata comunicazione del reddito presunto derivante da attività autonoma, come previsto dall'art. 2, comma 17, della legge n. 92/2012.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
§§§
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, risulta provata per tabulas la presentazione della domanda amministrativa per ottenere la prestazione per cui res controversa e la proposizione del gravame amministrativo avverso la successivamente avanzata pretesa restitutoria.
Entrando nel merito, invece.
Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 22/2015, la NASpI è una prestazione economica a sostegno del reddito riconosciuta ai lavoratori che abbiano perso involontariamente la propria occupazione e che soddisfino determinati requisiti contributivi e lavorativi che il ricorrente ha ben dimostrato di possedere, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso e non contestata dall' , che CP_1 ha disposto la revoca della prestazione e la conseguente richiesta di restituzione delle somme erogate, in ragione dell'indiscussa circostanza che il ricorrente sia socio di società a responsabilità limitata, senza però mai provare che dalla data di inizio dello stato di disoccupazione involontaria, lo stesso abbia mai svolto alcuna attività autonoma di cui contestata mancata comunicazione nei termini previsti dall'art. 2, comma 17 della L. n. 92/2012 (che impone al beneficiario di NASpI di dichiarare entro un mese dall'inizio dell'attività il reddito annuo presunto, qualora tale attività sia compatibile con lo stato di disoccupazione).
Né vi è traccia in questo giudizio di altre prove dell'effettiva prestazione di lavoro autonomo da parte del ricorrente durante il periodo di disoccupazione involontaria né della produzione di redditi, nello stesso periodo, da lavoro autonomo, incompatibili con la percezione dell'indennità domandata nella presente sede.
Tanto conforta evidentemente le pretese del ricorrente il quale, premesso che la mera qualità di socio, in assenza di attività lavorativa effettiva o di redditi derivanti dalla partecipazione societaria, non integra di per sé un'attività autonoma ai fini della decadenza dalla prestazione né impone l'obbligo di comunicazione previsto dalla normativa invocata dall' (per come si è CP_1 espressa anche la giurisprudenza di merito e di legittimità), ha chiarito di essere socio di una società a responsabilità limitata già al momento della presentazione della domanda di NASpI, senza però ricoprire cariche sociali né percepire compensi o utili, mostrandosi oltremodo diligente nel fornire prova documentale (mediante certificazioni dell'Agenzia delle Entrate e modelli CUD) che nel periodo di percezione della NASpI non ha percepito alcun reddito diverso da quello derivante dalla prestazione stessa.
Ne consegue l'illegittimità del provvedimento impugnato e l'accoglimento del ricorso proposto.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91
e ss. c.p.c., che sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Anna Caputo, quale
Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità del provvedimento dell' di CP_1 restituzione della somma di € 12.222,45 erogata a titolo di indennità NASpI;
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente a trattenere le prefate somme percepite per il periodo dall'11.12.2019 al 7.3.2021;
- condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.200,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4
D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 21/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO