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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 07/03/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RO, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei
Magistrati:
1) dott. Adilardi Giulio - Presidente
2) dott. Peloso Fabio - Giudice
3) dott. Paoli Giulia - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Agnolo Elide e domiciliata presso il suo studio in Trento via Paradisi n.15/2, giusta delega allegata al ricorso
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Marsili Cinzia e domiciliato presso il suo studio in RO, via Roma n.20, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 10.04.1999 in RO preso atto che all'udienza del 07.01.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 23.05.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 22.04.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e , trascritto al n. 10 Parte I Parte_1 Controparte_1
Serie / del Registro degli atti di matrimonio del Comune di RO per l'anno 1999 alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale sita in RO (TN), via Del Teatro 41, tavolarmente e catastalmente identificata dalla p.ed. 2931 pp.mm. 67, 71, 174 e 176 P.T.
4092 II C.C. RO (come da estratto tavolare e visura catastale ai quali, comunque, si fa riferimento) di proprietà del signor Controparte_1
nonché i mobili e gli arredi che la corredano (come anche stabilito al punto
3 delle condizioni di separazione), rimarrà fino al 31.12.2028 nella piena disponibilità della signora a favore della quale è Parte_1
intavolato il temporaneo diritto di abitazione fino a tale data, entro la quale in ogni caso dovrà rilasciare l'immobile.
In ogni caso, preso atto del riconoscimento del temporaneo diritto di abitazione per il periodo sopra indicato, la signora si impegna a Parte_1
pag. 2 di 7 non richiedere a suo favore il diritto di assegnazione della casa coniugale, né fino al 31.12.2028 né successivamente a tale data.
La signora autorizza il signor ad accedere alla Parte_1 CP_1
cantina come indicato in sede di separazione per consentirgli di prendere e conservare le attrezzature (bici, scarponi, caschi, sci ecc.) anche per le attività sportive da svolgere con i ragazzi. Del pari, nella cantina potranno rimanere conservati alcuni degli effetti personali del marito (es. libri, appunti università, fumetti).
Il garage identificato nella sopra indicata p.m. 174 sarà utilizzato dal signor e la signora vi accederà al solo fine di svuotare il CP_1 Parte_1
bidone dell'impianto di aspirazione centralizzato della casa coniugale.
2. Darsi atto che il figlio è maggiorenne, non Persona_1
autosufficiente ed ha attualmente la sua residenza presso la casa coniugale.
La figlia minorenne, è affidata ad entrambi i genitori e Persona_2
manterrà la sua residenza presso la madre.
I genitori si impegnano, salvo diversa scelta della figlia, a mantenere il suo domicilio nel comune di RO.
I genitori si impegnano al fine di garantire reciprocamente la possibilità di esercitare adeguatamente il proprio ruolo genitoriale e di avere un rapporto equilibrato e continuativo con i figli.
Entrambi i genitori si impegnano, in ogni caso, a porre in essere una gestione comprensiva e rispettosa dei tempi, delle esigenze, delle scelte, dei bisogni e delle inclinazioni dei figli nonché nel pieno rispetto dell'altro genitore.
3. A titolo di contributo al mantenimento dei figli il signor CP_1
verserà alla signora la somma di euro 400,00 a figlio (con la Parte_1
pag. 3 di 7 eventuale maggiorazione Istat che risulterà dovuta al tempo del divorzio) rivalutabile Istat, entro il giorno 5 di ogni mese.
Le parti stabiliscono che detto assegno verrà versato direttamente al figlio dal mese di settembre 2024 compreso e direttamente Persona_1
alla figlia dal mese di settembre 2028 compreso. Persona_2
4. Salvo diverso accordo tra i genitori le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i due figli saranno sostenute al 30% dalla signora e al 70% dal signor richieste a cadenza mensile (con Parte_1 CP_1
mail o messaggio riassuntivo) e rimborsate a chi dei due le avrà materialmente sostenute, dietro esibizione di documentazione giustificativa, entro 15 giorni.
A mero titolo esemplificativo, si intendono quali spese straordinarie le spese mediche (es.: visite specialistiche, compresi eventuali ticket, e cure dentarie in genere), le spese scolastiche (es. libri scolastici e il materiale didattico di inizio anno), sportive e ricreative (es. corsi formativi, soggiorni studio).
Per le spese mediche: si conviene che queste siano sostenute dal padre nella misura in cui risulteranno coperte da rimborso per l'operare della polizza assicurativa dello stesso. La parte non coperta dal rimborso assicurativo sarà sostenuta dai genitori nella misura del 30% a carico della madre e del
70% a carico del padre, previa consegna della relativa comprovante documentazione. In caso di dubbio le parti faranno riferimento alle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate in data 29.11.2017 dal Consiglio
Nazionale Forense e allegate al ricorso congiunto.
pag. 4 di 7 Le spese straordinarie andranno preventivamente concordate se di importo superiore ai €100,00=, per singolo esborso (per spese da pagare a rate l'importo da considerare è quello complessivo), salvo quelle indifferibili ed urgenti e quelle per cui non è richiesta la previa concertazione.
5. Titolare ed assegnataria dell'Assegno Unico e Universale INPS e dell'assegno Provinciale al Nucleo Familiare e/o di ogni altra analoga provvidenza è la signora al 100%. Parte_1
A settimane alterne dal venerdì alla domenica presso l'uno o l'altro genitore.
I pernottamenti saranno così suddivisi: domenica notte e lunedì notte sempre dalla madre;
martedì notte e mercoledì notte sempre dal padre;
il giovedì notte fino a sabato notte con il genitore affidatario, presso il quale trascorre il fine settimana alternato. Per_2
8. Salvo diverso accordo i figli trascorreranno:
- 3 settimane anche consecutive di vacanze estive con ciascun genitore, in periodi da concordare entro il 31 marzo di ogni anno avvicendandosi nella settimana di Ferragosto di anno in anno (nel 2024 la settimana di
Ferragosto con la madre);
- le vacanze natalizie metà ciascuno (nel 2024 la prima metà con la madre, la seconda metà con il padre, alternandosi negli anni successivi );
- il pranzo di Natale sarà alternato di anno in anno fra i genitori (Natale
2024 a pranzo con il padre);
- nel 2024 la settimana di Pasqua con la mamma e le vacanze di Carnevale col papà, alternandosi negli anni successivi .
9. Il signor in ogni caso, si obbliga, a far data dal rogito Controparte_1
notarile per il trasferimento della quota di casa coniugale della signora pag. 5 di 7 a sé medesimo di cui all'accordo di separazione a Parte_1
manlevare e tenere indenne la signora riguardo a qualsiasi Parte_1
eventuale pretesa economica riguardante somme corrisposte a qualunque titolo alla signora per il pagamento del prezzo e/o del mutuo della Parte_1
casa coniugale di proprietà dei coniugi e/o somme comunque investite in essa. In riferimento a ciò il signor comunque, dichiara Controparte_1
in ogni caso di non avere nulla a che pretendere dalla signora
[...]
rinunciando, quindi, a qualsivoglia relativa azione nei suoi Parte_1
riguardi.
10. Darsi atto che riguardo alla organizzazione/gestione dei conti correnti comuni, della casa coniugale, delle relative spese nonché della relativa pattuita divisione/utilizzo dei beni mobili (punto 3 della separazione) trovano applicazione le condizioni già previste in sede di separazione in quanto compatibili al momento del divorzio.
In merito a queste operazioni i coniugi si impegnano a collaborare e a relazionarsi attivamente informando l'altro/a tempestivamente.
11. Con la corretta esecuzione del presente accordo e degli accordi assunti in sede di separazione le parti dichiarano di avere definitivamente regolato i reciproci rapporti di natura economico/patrimoniale aventi causa dal matrimonio o da qualsiasi altro titolo e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere, comprese le spese e i costi sostenuti da ciascuno per la casa coniugale e il suo acquisto ed ogni questione relativa all'alimentazione e/o prelevamenti effettuati dai coniugi sui /dai conti comuni, rinunciando definitivamente a qualsivoglia relativa azione.
12. Dichiarano altresì di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni assegno divorzile.
pag. 6 di 7 13. I coniugi si danno reciproco assenso fin d'ora al rinnovo del passaporto e si impegnano a dare il loro consenso e ad effettuare le pratiche amministrative che si renderanno necessarie per il rilascio del passaporto a favore della figlia minorenne.
14. Le parti dichiarano di rinunciare ai termini per l'impugnazione al fine del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio alle condizioni sopra riportate, dandovi fin da ora formale acquiescenza, e si impegnano a compiere tempestivamente tutti i relativi atti necessari ad ottenere il rilascio del certificato del passaggio in giudicato della sentenza medesima.
15. Le spese del presente procedimento si intendono compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in RO in Camera di Consiglio il 6.3.2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RO, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei
Magistrati:
1) dott. Adilardi Giulio - Presidente
2) dott. Peloso Fabio - Giudice
3) dott. Paoli Giulia - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Agnolo Elide e domiciliata presso il suo studio in Trento via Paradisi n.15/2, giusta delega allegata al ricorso
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Marsili Cinzia e domiciliato presso il suo studio in RO, via Roma n.20, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 10.04.1999 in RO preso atto che all'udienza del 07.01.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 23.05.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 22.04.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e , trascritto al n. 10 Parte I Parte_1 Controparte_1
Serie / del Registro degli atti di matrimonio del Comune di RO per l'anno 1999 alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale sita in RO (TN), via Del Teatro 41, tavolarmente e catastalmente identificata dalla p.ed. 2931 pp.mm. 67, 71, 174 e 176 P.T.
4092 II C.C. RO (come da estratto tavolare e visura catastale ai quali, comunque, si fa riferimento) di proprietà del signor Controparte_1
nonché i mobili e gli arredi che la corredano (come anche stabilito al punto
3 delle condizioni di separazione), rimarrà fino al 31.12.2028 nella piena disponibilità della signora a favore della quale è Parte_1
intavolato il temporaneo diritto di abitazione fino a tale data, entro la quale in ogni caso dovrà rilasciare l'immobile.
In ogni caso, preso atto del riconoscimento del temporaneo diritto di abitazione per il periodo sopra indicato, la signora si impegna a Parte_1
pag. 2 di 7 non richiedere a suo favore il diritto di assegnazione della casa coniugale, né fino al 31.12.2028 né successivamente a tale data.
La signora autorizza il signor ad accedere alla Parte_1 CP_1
cantina come indicato in sede di separazione per consentirgli di prendere e conservare le attrezzature (bici, scarponi, caschi, sci ecc.) anche per le attività sportive da svolgere con i ragazzi. Del pari, nella cantina potranno rimanere conservati alcuni degli effetti personali del marito (es. libri, appunti università, fumetti).
Il garage identificato nella sopra indicata p.m. 174 sarà utilizzato dal signor e la signora vi accederà al solo fine di svuotare il CP_1 Parte_1
bidone dell'impianto di aspirazione centralizzato della casa coniugale.
2. Darsi atto che il figlio è maggiorenne, non Persona_1
autosufficiente ed ha attualmente la sua residenza presso la casa coniugale.
La figlia minorenne, è affidata ad entrambi i genitori e Persona_2
manterrà la sua residenza presso la madre.
I genitori si impegnano, salvo diversa scelta della figlia, a mantenere il suo domicilio nel comune di RO.
I genitori si impegnano al fine di garantire reciprocamente la possibilità di esercitare adeguatamente il proprio ruolo genitoriale e di avere un rapporto equilibrato e continuativo con i figli.
Entrambi i genitori si impegnano, in ogni caso, a porre in essere una gestione comprensiva e rispettosa dei tempi, delle esigenze, delle scelte, dei bisogni e delle inclinazioni dei figli nonché nel pieno rispetto dell'altro genitore.
3. A titolo di contributo al mantenimento dei figli il signor CP_1
verserà alla signora la somma di euro 400,00 a figlio (con la Parte_1
pag. 3 di 7 eventuale maggiorazione Istat che risulterà dovuta al tempo del divorzio) rivalutabile Istat, entro il giorno 5 di ogni mese.
Le parti stabiliscono che detto assegno verrà versato direttamente al figlio dal mese di settembre 2024 compreso e direttamente Persona_1
alla figlia dal mese di settembre 2028 compreso. Persona_2
4. Salvo diverso accordo tra i genitori le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i due figli saranno sostenute al 30% dalla signora e al 70% dal signor richieste a cadenza mensile (con Parte_1 CP_1
mail o messaggio riassuntivo) e rimborsate a chi dei due le avrà materialmente sostenute, dietro esibizione di documentazione giustificativa, entro 15 giorni.
A mero titolo esemplificativo, si intendono quali spese straordinarie le spese mediche (es.: visite specialistiche, compresi eventuali ticket, e cure dentarie in genere), le spese scolastiche (es. libri scolastici e il materiale didattico di inizio anno), sportive e ricreative (es. corsi formativi, soggiorni studio).
Per le spese mediche: si conviene che queste siano sostenute dal padre nella misura in cui risulteranno coperte da rimborso per l'operare della polizza assicurativa dello stesso. La parte non coperta dal rimborso assicurativo sarà sostenuta dai genitori nella misura del 30% a carico della madre e del
70% a carico del padre, previa consegna della relativa comprovante documentazione. In caso di dubbio le parti faranno riferimento alle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate in data 29.11.2017 dal Consiglio
Nazionale Forense e allegate al ricorso congiunto.
pag. 4 di 7 Le spese straordinarie andranno preventivamente concordate se di importo superiore ai €100,00=, per singolo esborso (per spese da pagare a rate l'importo da considerare è quello complessivo), salvo quelle indifferibili ed urgenti e quelle per cui non è richiesta la previa concertazione.
5. Titolare ed assegnataria dell'Assegno Unico e Universale INPS e dell'assegno Provinciale al Nucleo Familiare e/o di ogni altra analoga provvidenza è la signora al 100%. Parte_1
A settimane alterne dal venerdì alla domenica presso l'uno o l'altro genitore.
I pernottamenti saranno così suddivisi: domenica notte e lunedì notte sempre dalla madre;
martedì notte e mercoledì notte sempre dal padre;
il giovedì notte fino a sabato notte con il genitore affidatario, presso il quale trascorre il fine settimana alternato. Per_2
8. Salvo diverso accordo i figli trascorreranno:
- 3 settimane anche consecutive di vacanze estive con ciascun genitore, in periodi da concordare entro il 31 marzo di ogni anno avvicendandosi nella settimana di Ferragosto di anno in anno (nel 2024 la settimana di
Ferragosto con la madre);
- le vacanze natalizie metà ciascuno (nel 2024 la prima metà con la madre, la seconda metà con il padre, alternandosi negli anni successivi );
- il pranzo di Natale sarà alternato di anno in anno fra i genitori (Natale
2024 a pranzo con il padre);
- nel 2024 la settimana di Pasqua con la mamma e le vacanze di Carnevale col papà, alternandosi negli anni successivi .
9. Il signor in ogni caso, si obbliga, a far data dal rogito Controparte_1
notarile per il trasferimento della quota di casa coniugale della signora pag. 5 di 7 a sé medesimo di cui all'accordo di separazione a Parte_1
manlevare e tenere indenne la signora riguardo a qualsiasi Parte_1
eventuale pretesa economica riguardante somme corrisposte a qualunque titolo alla signora per il pagamento del prezzo e/o del mutuo della Parte_1
casa coniugale di proprietà dei coniugi e/o somme comunque investite in essa. In riferimento a ciò il signor comunque, dichiara Controparte_1
in ogni caso di non avere nulla a che pretendere dalla signora
[...]
rinunciando, quindi, a qualsivoglia relativa azione nei suoi Parte_1
riguardi.
10. Darsi atto che riguardo alla organizzazione/gestione dei conti correnti comuni, della casa coniugale, delle relative spese nonché della relativa pattuita divisione/utilizzo dei beni mobili (punto 3 della separazione) trovano applicazione le condizioni già previste in sede di separazione in quanto compatibili al momento del divorzio.
In merito a queste operazioni i coniugi si impegnano a collaborare e a relazionarsi attivamente informando l'altro/a tempestivamente.
11. Con la corretta esecuzione del presente accordo e degli accordi assunti in sede di separazione le parti dichiarano di avere definitivamente regolato i reciproci rapporti di natura economico/patrimoniale aventi causa dal matrimonio o da qualsiasi altro titolo e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere, comprese le spese e i costi sostenuti da ciascuno per la casa coniugale e il suo acquisto ed ogni questione relativa all'alimentazione e/o prelevamenti effettuati dai coniugi sui /dai conti comuni, rinunciando definitivamente a qualsivoglia relativa azione.
12. Dichiarano altresì di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni assegno divorzile.
pag. 6 di 7 13. I coniugi si danno reciproco assenso fin d'ora al rinnovo del passaporto e si impegnano a dare il loro consenso e ad effettuare le pratiche amministrative che si renderanno necessarie per il rilascio del passaporto a favore della figlia minorenne.
14. Le parti dichiarano di rinunciare ai termini per l'impugnazione al fine del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio alle condizioni sopra riportate, dandovi fin da ora formale acquiescenza, e si impegnano a compiere tempestivamente tutti i relativi atti necessari ad ottenere il rilascio del certificato del passaggio in giudicato della sentenza medesima.
15. Le spese del presente procedimento si intendono compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in RO in Camera di Consiglio il 6.3.2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 7 di 7